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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1966/2023
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1966/2023 R. G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Zaccardi Elisa, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Marcello Controparte_1
CO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/10/2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni stabilite in sede di separazione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 551/2024 in data 23/05/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio in Albania 23/01/2013, trascritto nei Registri del
Comune di Pineto al n. 132 Parte II Serie C - avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, stanti le posizioni difensive assunte dalle parti e la mancata riuscita del tentativo di conciliazione e quindi, con separata coeva ordinanza, rimesso la causa sul ruolo per la delibazione della domanda di divorzio.
Alla prima udienza in data 22/10/2025 le parti - ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione - hanno concordemente chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite in questa sede quelle stabilite in sede di separazione, di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Presidente di Sezione ed accolta dalle parti all'udienza del 07/02/2024, per come di seguito riportate:
“1. Affidamento esclusivo “c.d. rafforzato” dei figli alla madre;
2. Possibilità per il padre di sentire i figli telefonicamente, anche con video chiamate,
a giorni alterni, alle ore 18:00 o in altro orario da concordare, tenuto conto delle esigenze di studio dei figli e lavorative del padre;
3. In caso di positiva ripresa del rapporto genitoriale, prevedere la possibilità che il padre possa incontrare i figli in Belgio alla presenza della madre, in giorni e luogo da concordare;
4. Porre a carico del padre l'assegno di mantenimento mensile di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria Istat, da corrispondere entro il 30 di ciascun mese,
a decorrere dalla data del ricorso, assegno da aumentare a € 250,00 per ciascun figlio, non appena il padre troverà un'occupazione lavorativa e comunque a decorrere dal
31/12/2024 ;
5. le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
6. rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
7. spese compensate 8. il resistente si impegna nel termine di 30 giorni a riprendere il percorso di sostegno psichiatrico/psicologico presso il centro di psichiatria di Giulianova, da cui in passato
è stato seguito, e ad attenersi alle prescrizioni dei sanitari.”
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e nel Comune di Rrogozhine (Albania) il Parte_1 Controparte_1
23/01/2013 e trascritto nei Registri del Comune di al n. 132 Parte II Serie CP_2
C, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Presidente ex art. 185 bis per come contenute nel verbale di udienza del 07/02/2024 e riportate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1966/2023 R. G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Zaccardi Elisa, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Marcello Controparte_1
CO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/10/2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni stabilite in sede di separazione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 551/2024 in data 23/05/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio in Albania 23/01/2013, trascritto nei Registri del
Comune di Pineto al n. 132 Parte II Serie C - avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, stanti le posizioni difensive assunte dalle parti e la mancata riuscita del tentativo di conciliazione e quindi, con separata coeva ordinanza, rimesso la causa sul ruolo per la delibazione della domanda di divorzio.
Alla prima udienza in data 22/10/2025 le parti - ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione - hanno concordemente chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite in questa sede quelle stabilite in sede di separazione, di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Presidente di Sezione ed accolta dalle parti all'udienza del 07/02/2024, per come di seguito riportate:
“1. Affidamento esclusivo “c.d. rafforzato” dei figli alla madre;
2. Possibilità per il padre di sentire i figli telefonicamente, anche con video chiamate,
a giorni alterni, alle ore 18:00 o in altro orario da concordare, tenuto conto delle esigenze di studio dei figli e lavorative del padre;
3. In caso di positiva ripresa del rapporto genitoriale, prevedere la possibilità che il padre possa incontrare i figli in Belgio alla presenza della madre, in giorni e luogo da concordare;
4. Porre a carico del padre l'assegno di mantenimento mensile di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria Istat, da corrispondere entro il 30 di ciascun mese,
a decorrere dalla data del ricorso, assegno da aumentare a € 250,00 per ciascun figlio, non appena il padre troverà un'occupazione lavorativa e comunque a decorrere dal
31/12/2024 ;
5. le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
6. rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
7. spese compensate 8. il resistente si impegna nel termine di 30 giorni a riprendere il percorso di sostegno psichiatrico/psicologico presso il centro di psichiatria di Giulianova, da cui in passato
è stato seguito, e ad attenersi alle prescrizioni dei sanitari.”
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e nel Comune di Rrogozhine (Albania) il Parte_1 Controparte_1
23/01/2013 e trascritto nei Registri del Comune di al n. 132 Parte II Serie CP_2
C, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Presidente ex art. 185 bis per come contenute nel verbale di udienza del 07/02/2024 e riportate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani