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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 535/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 02/04/2025
d a
F G H - F G H S.P.A. Parte_1
OGGETTO: con il patrocinio degli Avv. CASTELLI TULLIO e CASTELLI ANDREA, Impugn. delle deliber. APPELLANTE dell'assem. e del c o n t r o CdA,etc. - Sez. Spec.
con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
Impresa GUARAGNI DAVIDE, DONATO ANTONIO, TAVELLA ANTONIO, DE
MARCO GIUSEPPINA, RISITANO RAMONA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2339/2021, pubblicata il 16/11/2020
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Delle parti congiuntamente:
Le parti concordemente dichiarano che alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado devono ritenersi superate e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante promuoveva appello avverso la sentenza sopra indicata.
All'udienza del 9 luglio 2025, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ciò in relazione alle seguenti circostanze “in data 30/01/2025 la società ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla Controparte_2 come da certificazione 30/01/2025 del notaio ”; che “a questo Persona_1 punto la s.p.a. come sopra rappresentata, ritiene che sia venuta meno CP_3
la legittimazione della società e, comunque, dichiara la carenza di interesse del socio a coltivare nel merito i motivi di impugnazione di bilancio”.
La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente formulata dalle parti, va accolta.
Ed infatti la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, è quello che è accaduto in questo giudizio.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come richiesto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Magnoli
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 535/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 02/04/2025
d a
F G H - F G H S.P.A. Parte_1
OGGETTO: con il patrocinio degli Avv. CASTELLI TULLIO e CASTELLI ANDREA, Impugn. delle deliber. APPELLANTE dell'assem. e del c o n t r o CdA,etc. - Sez. Spec.
con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
Impresa GUARAGNI DAVIDE, DONATO ANTONIO, TAVELLA ANTONIO, DE
MARCO GIUSEPPINA, RISITANO RAMONA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2339/2021, pubblicata il 16/11/2020
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Delle parti congiuntamente:
Le parti concordemente dichiarano che alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado devono ritenersi superate e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante promuoveva appello avverso la sentenza sopra indicata.
All'udienza del 9 luglio 2025, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ciò in relazione alle seguenti circostanze “in data 30/01/2025 la società ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla Controparte_2 come da certificazione 30/01/2025 del notaio ”; che “a questo Persona_1 punto la s.p.a. come sopra rappresentata, ritiene che sia venuta meno CP_3
la legittimazione della società e, comunque, dichiara la carenza di interesse del socio a coltivare nel merito i motivi di impugnazione di bilancio”.
La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente formulata dalle parti, va accolta.
Ed infatti la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, è quello che è accaduto in questo giudizio.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come richiesto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Magnoli
pagina 3 di 3