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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 31/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Francesca Bianchini, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
–, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 26.01.2024, ha citato in giudizio l' di Piacenza chiedendo l'annullamento Parte_1 CP_1 dell'avviso di addebito n. 38520230000804121000, formato il 23.11.2023, con il quale gli era intimato il pagamento della somma di € 6.796,05 a titolo di contributi, interessi e sanzioni dovuti alla Gestione
Commercianti relativamente al periodo gennaio 2018 - dicembre 2018. Eccepiva “l'inesistenza delle pretese, dei ruoli e decadenza”. Eccepiva, inoltre, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995 in quanto risalenti all'anno 2018. Rappresentava, infine, che l'atto impugnato doveva essere dichiarato nullo/annullato/inefficacie per vizi della notifica via pec.
1.1) Con memoria depositata in data 09.04.2024, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, che l'avviso di addebito oggetto di causa era l'esito della liquidazione automatica, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, della dichiarazione dei redditi - Mod. Unico - presentata dal contribuente per l'anno di imposta 2018, liquidazione effettuata da parte dell'amministrazione finanziaria Ufficio
[...]
e notificata il 24.11.2021, come indicato nello stesso avviso di addebito. Controparte_2
Deduceva, quindi, che, per tale ragione, non si era verificata alcuna prescrizione ed alcuna decadenza della pretesa creditoria. Rilevava, poi, l'infondatezza del ricorso proposto da in virtù Parte_1 dell'avvenuta e regolare notifica dell'atto impugnato.
1.2) Con ordinanza del 12.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.04.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza 30.01.2025, anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Giova premettere, in punto di diritto, che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, come ricavabile dalla formulazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, prevede la possibilità (Cass., n. 21384/2019):
- di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
- di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali pagamento del debito, morte del contribuente,
2/7 prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia, invece, già iniziata (art. 615, comma 2, ed art. 618 bis c.p.c.);
- di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di perentorio di
20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno.
Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti considerati nell'avviso addebito
38520230000804121000, insorti nell'anno 2018, in assenza di validi atti interruttivi anteriori alla notifica dell'atto impugnato, oltre che la decadenza della pretesa impositiva.
Il ricorso con cui è stato opposto l'intero periodo di tempo, trascorso senza la notifica di atti interruttivi, che avrebbe condotto alla prescrizione dei crediti in questione si qualifica dunque, per un verso, come opposizione recuperatoria alla cartella di pagamento, di cui il ricorrente nega di avere mai ricevuto la notifica, correttamente proposto nei confronti dell'ente creditore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, secondo cui in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio). Per altro verso, il ricorso si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che con esso è contestato il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (cfr. fra le ultime Cass., n.
15223/2018; n. 21384/2019).
Ebbene, il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo
3/7 precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da , risulta che l'avviso di addebito n. CP_1
38520230000804121000, oggetto di causa, è l'esito della liquidazione automatica, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione dei redditi - Mod. Unico - presentata dal contribuente per l'anno di imposta 2018, liquidazione effettuata da parte dell'amministrazione finanziaria Ufficio
Territoriale dell'Agenzia , notificata il 24.11.2021, come indicato nello stesso avviso di CP_2
addebito. Non proviene, quindi, da un accertamento ma da una mera liquidazione dei dati dichiarati.
Com'è noto, l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che: “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
In considerazione di ciò, nel caso di specie, non si è verificata né alcuna prescrizione quinquennale, né alcuna decadenza, sia con riguardo alla notifica della liquidazione automatica da parte dell'
[...]
, sia con riguardo all'iscrizione a ruolo dei propri crediti da parte dell' . CP_2 CP_1
La prima, infatti, è avvenuta nel termine indicato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1073, la seconda è avvenuta nel rispetto del termine previsto dal d.lgs. n. 46/1999, atteso che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, relativa alla liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 risulta essere giunta all' in data 18.10.2022. Come emerge dalla relazione depositata da parte CP_1
resistente, il sistema ha proceduto all'infasamento del debito in data 21.11.2023 e, quindi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quando l' è venuto a conoscenza della liquidazione. L'avviso di CP_1
addebito è stato, poi, notificato a mezzo pec in data 18.12.2023.
Per quanto riguarda, poi, gli asseriti vizi di notifica degli atti impugnati (in primo luogo, notifica con estensione non .p7m ma .pdf), si rileva che non vi è norma ordinamentale alcuna che preveda ed imponga il primo formato quale quello unico per la rituale notifica digitale di un atto impositivo/esecutivo. Di certo, non impongono tale forma (anzi, tale formato di file) gli artt. 26 del
D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973 (richiamato espressamente dalla prima norma) e 50 del
4/7 D.P.R. n. 602/1973 (che rimanda all'art. 26 per le forme di notifica), che hanno facoltizzato l'Ente concessionario della riscossione della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti dell'esecuzione forzata (intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella) mediante pec.
Invero, la Delibera n. 45/2009 del (in particolare, gli artt. 5 e ss.) ha disciplinato la materia CP_3
degli atti della P.A. da sottoscrivere in formato digitale, prevedendo tre forme di redazione e firma: formato CAdES (il formato .p7m, appunto), formato PAdES (estensione .pdf; v. in particolare artt. 5 e
10 della Delibera), formato XAdES (estensione .xml).
Non si vede, pertanto, in presenza di firma digitale dell'atto, riscontrabile con esito positivo di validità, per quale motivo non possa ritenersi valido e rituale il formato digitale prescelto da Controparte_4
per l'intimazione in oggetto.
[...]
Quanto all'ulteriore doglianza di nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento stante l'invio della pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede, poi, che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale…”.
All'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, è stato aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi…”.
5/7 Quest'ultima norma prevede, all'ultimo comma, le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del-la
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Le norme sopra richiamate, se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando su di esso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-
78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo, dunque,
a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 30, comma
4, D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n.
53/1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
Nel caso in esame, vengono in rilievo le sole norme di cui all'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 (richiamato dall'art. 50, comma 2, del medesimo testo normativo, quanto alle forme di notifica dell'intimazione di pagamento) ed all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (norma richiamata espressamente, lo si ribadisce, dall'art. 26 cit.); norme che, come scritto, non prevedono che l'indirizzo
6/7 pec dell'organo/ente mittente sia presente in Pubblici Registri, essendo tale requisito previsto per i soli indirizzi pec dei destinatari delle notifiche.
Alla luce delle suddette considerazioni, vi è da ritenere che la presente opposizione è infondata.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in
€ 1.700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Francesca Bianchini, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
–, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 26.01.2024, ha citato in giudizio l' di Piacenza chiedendo l'annullamento Parte_1 CP_1 dell'avviso di addebito n. 38520230000804121000, formato il 23.11.2023, con il quale gli era intimato il pagamento della somma di € 6.796,05 a titolo di contributi, interessi e sanzioni dovuti alla Gestione
Commercianti relativamente al periodo gennaio 2018 - dicembre 2018. Eccepiva “l'inesistenza delle pretese, dei ruoli e decadenza”. Eccepiva, inoltre, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995 in quanto risalenti all'anno 2018. Rappresentava, infine, che l'atto impugnato doveva essere dichiarato nullo/annullato/inefficacie per vizi della notifica via pec.
1.1) Con memoria depositata in data 09.04.2024, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, che l'avviso di addebito oggetto di causa era l'esito della liquidazione automatica, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, della dichiarazione dei redditi - Mod. Unico - presentata dal contribuente per l'anno di imposta 2018, liquidazione effettuata da parte dell'amministrazione finanziaria Ufficio
[...]
e notificata il 24.11.2021, come indicato nello stesso avviso di addebito. Controparte_2
Deduceva, quindi, che, per tale ragione, non si era verificata alcuna prescrizione ed alcuna decadenza della pretesa creditoria. Rilevava, poi, l'infondatezza del ricorso proposto da in virtù Parte_1 dell'avvenuta e regolare notifica dell'atto impugnato.
1.2) Con ordinanza del 12.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.04.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza 30.01.2025, anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Giova premettere, in punto di diritto, che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, come ricavabile dalla formulazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, prevede la possibilità (Cass., n. 21384/2019):
- di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
- di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali pagamento del debito, morte del contribuente,
2/7 prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia, invece, già iniziata (art. 615, comma 2, ed art. 618 bis c.p.c.);
- di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di perentorio di
20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno.
Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti considerati nell'avviso addebito
38520230000804121000, insorti nell'anno 2018, in assenza di validi atti interruttivi anteriori alla notifica dell'atto impugnato, oltre che la decadenza della pretesa impositiva.
Il ricorso con cui è stato opposto l'intero periodo di tempo, trascorso senza la notifica di atti interruttivi, che avrebbe condotto alla prescrizione dei crediti in questione si qualifica dunque, per un verso, come opposizione recuperatoria alla cartella di pagamento, di cui il ricorrente nega di avere mai ricevuto la notifica, correttamente proposto nei confronti dell'ente creditore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, secondo cui in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio). Per altro verso, il ricorso si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che con esso è contestato il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (cfr. fra le ultime Cass., n.
15223/2018; n. 21384/2019).
Ebbene, il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo
3/7 precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da , risulta che l'avviso di addebito n. CP_1
38520230000804121000, oggetto di causa, è l'esito della liquidazione automatica, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione dei redditi - Mod. Unico - presentata dal contribuente per l'anno di imposta 2018, liquidazione effettuata da parte dell'amministrazione finanziaria Ufficio
Territoriale dell'Agenzia , notificata il 24.11.2021, come indicato nello stesso avviso di CP_2
addebito. Non proviene, quindi, da un accertamento ma da una mera liquidazione dei dati dichiarati.
Com'è noto, l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che: “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
In considerazione di ciò, nel caso di specie, non si è verificata né alcuna prescrizione quinquennale, né alcuna decadenza, sia con riguardo alla notifica della liquidazione automatica da parte dell'
[...]
, sia con riguardo all'iscrizione a ruolo dei propri crediti da parte dell' . CP_2 CP_1
La prima, infatti, è avvenuta nel termine indicato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1073, la seconda è avvenuta nel rispetto del termine previsto dal d.lgs. n. 46/1999, atteso che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, relativa alla liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 risulta essere giunta all' in data 18.10.2022. Come emerge dalla relazione depositata da parte CP_1
resistente, il sistema ha proceduto all'infasamento del debito in data 21.11.2023 e, quindi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quando l' è venuto a conoscenza della liquidazione. L'avviso di CP_1
addebito è stato, poi, notificato a mezzo pec in data 18.12.2023.
Per quanto riguarda, poi, gli asseriti vizi di notifica degli atti impugnati (in primo luogo, notifica con estensione non .p7m ma .pdf), si rileva che non vi è norma ordinamentale alcuna che preveda ed imponga il primo formato quale quello unico per la rituale notifica digitale di un atto impositivo/esecutivo. Di certo, non impongono tale forma (anzi, tale formato di file) gli artt. 26 del
D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973 (richiamato espressamente dalla prima norma) e 50 del
4/7 D.P.R. n. 602/1973 (che rimanda all'art. 26 per le forme di notifica), che hanno facoltizzato l'Ente concessionario della riscossione della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti dell'esecuzione forzata (intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella) mediante pec.
Invero, la Delibera n. 45/2009 del (in particolare, gli artt. 5 e ss.) ha disciplinato la materia CP_3
degli atti della P.A. da sottoscrivere in formato digitale, prevedendo tre forme di redazione e firma: formato CAdES (il formato .p7m, appunto), formato PAdES (estensione .pdf; v. in particolare artt. 5 e
10 della Delibera), formato XAdES (estensione .xml).
Non si vede, pertanto, in presenza di firma digitale dell'atto, riscontrabile con esito positivo di validità, per quale motivo non possa ritenersi valido e rituale il formato digitale prescelto da Controparte_4
per l'intimazione in oggetto.
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Quanto all'ulteriore doglianza di nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento stante l'invio della pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede, poi, che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale…”.
All'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, è stato aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi…”.
5/7 Quest'ultima norma prevede, all'ultimo comma, le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del-la
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Le norme sopra richiamate, se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando su di esso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-
78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo, dunque,
a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 30, comma
4, D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n.
53/1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
Nel caso in esame, vengono in rilievo le sole norme di cui all'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 (richiamato dall'art. 50, comma 2, del medesimo testo normativo, quanto alle forme di notifica dell'intimazione di pagamento) ed all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (norma richiamata espressamente, lo si ribadisce, dall'art. 26 cit.); norme che, come scritto, non prevedono che l'indirizzo
6/7 pec dell'organo/ente mittente sia presente in Pubblici Registri, essendo tale requisito previsto per i soli indirizzi pec dei destinatari delle notifiche.
Alla luce delle suddette considerazioni, vi è da ritenere che la presente opposizione è infondata.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in
€ 1.700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7