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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1175/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale rapp.te della società Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Controparte_1 dall'avv.to FEDERICO TARALLO e FILOMENA DI NARDO presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocatura interna;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze-
ingiunzione di pagamento n. OI-000956255 e OI-000974285 notificata in data 29.03.2023 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'annualità 2015/2016, relative alla società
, di cui era stato indicato in qualità di legale Controparte_1
rappresentante.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, anzitutto eccependo l'avvenuto pagamento.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni ex art. 11 L. 689/1981.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di CP_2
giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_3
contestando la fondatezza del ricorso.
1 Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983. Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di €
22.500,00 alla somma di € 10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata. Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot. n. .0800.13/01/2017.0007531, era stato regolarmente notificato al ricorrente in data CP_2
notificato in data 2.2.2017 e prot. n. . , era stato regolarmente CP_2 PartitaIVA_1
notificato al ricorrente in data notificato in data 16.2.2017, a mezzo del servizio postale. Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del 15.1.2016, ossia dal 6.2.2016, ed altresì in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Preliminarmente il ricorrente società nella CP_1 Parte_2
qualità di obbligata in solido, provvedeva in data 20.07.2018 al pagamento delle quote non versate ed indicate analiticamente nel suindicato prospetto, a mezzo n. 3 bollettini F35 intestati all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino.
Inoltre, nelle more del giudizio, e sempre con riferimento alle summenzionate ordinanze di ingiunzione, il Tribunale di Avellino in persona del Giudice Luce, con sentenza N. 1073/2024 del
13.11.2024, nel giudizio tra e (RG n. 969/2023), accertava l'estinzione Parte_2 CP_2 dell'obbligazione per avvenuto pagamento, con annullamento delle ordinanze impugnate.
A questo punto, stante l'avvenuto pagamento, deve accogliersi il ricorso e per l'effetto, accerta l'estinzione dell'obbligazione presupposta alle impugnate ingiunzioni n. OI - 000956255 e n. OI-
000974285 per l'avvenuto rituale pagamento.
Le spese di lite possono essere compensate in quanto la vicenda comunque ha tratto origine da un errore materiale della ricorrente, come indicato in ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria ed annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
3
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1175/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale rapp.te della società Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Controparte_1 dall'avv.to FEDERICO TARALLO e FILOMENA DI NARDO presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocatura interna;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze-
ingiunzione di pagamento n. OI-000956255 e OI-000974285 notificata in data 29.03.2023 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'annualità 2015/2016, relative alla società
, di cui era stato indicato in qualità di legale Controparte_1
rappresentante.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, anzitutto eccependo l'avvenuto pagamento.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni ex art. 11 L. 689/1981.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di CP_2
giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_3
contestando la fondatezza del ricorso.
1 Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983. Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di €
22.500,00 alla somma di € 10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata. Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot. n. .0800.13/01/2017.0007531, era stato regolarmente notificato al ricorrente in data CP_2
notificato in data 2.2.2017 e prot. n. . , era stato regolarmente CP_2 PartitaIVA_1
notificato al ricorrente in data notificato in data 16.2.2017, a mezzo del servizio postale. Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del 15.1.2016, ossia dal 6.2.2016, ed altresì in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Preliminarmente il ricorrente società nella CP_1 Parte_2
qualità di obbligata in solido, provvedeva in data 20.07.2018 al pagamento delle quote non versate ed indicate analiticamente nel suindicato prospetto, a mezzo n. 3 bollettini F35 intestati all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino.
Inoltre, nelle more del giudizio, e sempre con riferimento alle summenzionate ordinanze di ingiunzione, il Tribunale di Avellino in persona del Giudice Luce, con sentenza N. 1073/2024 del
13.11.2024, nel giudizio tra e (RG n. 969/2023), accertava l'estinzione Parte_2 CP_2 dell'obbligazione per avvenuto pagamento, con annullamento delle ordinanze impugnate.
A questo punto, stante l'avvenuto pagamento, deve accogliersi il ricorso e per l'effetto, accerta l'estinzione dell'obbligazione presupposta alle impugnate ingiunzioni n. OI - 000956255 e n. OI-
000974285 per l'avvenuto rituale pagamento.
Le spese di lite possono essere compensate in quanto la vicenda comunque ha tratto origine da un errore materiale della ricorrente, come indicato in ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria ed annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
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