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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 619/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 - all'esito della celebrazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 4 marzo 2025
– promossa da:
, c.f.: e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo DI GRAVIO ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore, in Avezzano (AQ), alla Via Benedetto Croce n. 4
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Cristina PAVONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Pescara, alla
Via Colonna n. 23
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: “Voglia il Tribunale di Avezzano: 1)-Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo l'atto di precetto opposto per le causali di cui in narrativa emanando ogni conseguenziale pronuncia. 2)- Sospendere per gravi motivi l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto per gravi motivi e per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per il convenuto: “La manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, resa evidente dalla documentazione allegata, impone il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata che, tra l'atro, non
pagina 1 di 7 risulta neppure congruamente motivata. Le medesime ragioni impingono la condanna dei debitori al pagamento delle spese della presente fase cautelare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato loro da Pt_2 [...] in data 2.5.2023 e recante intimazione di pagamento della somma di € Controparte_2
80.065,72, oltre interessi e spese.
Gli opponenti hanno dedotto:
- il difetto di titolarità del credito in capo alla intimante;
- come la fideiussione all'epoca rilasciata dagli opponenti avrebbe “perso qualsiasi valore sia in ordine alla prescrizione del debito, quanto alla inosservanza verso la stessa nel non fornirle tutte le informative che la legge prevede siano notificate al garante già dalla prima insolvenza del soggetto garantito.”
Ha, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio la società affermando la Controparte_2 titolarità del credito e l'assoluta genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
C. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali, è stata rigettata l'istanza di sospensione della esecutività del titolo e, in ragione del rito, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
1. Occorre rilevare, in primo luogo, come il titolo esecutivo a fondamento dell'intimazione recata nell'atto di precetto sia costituito dal decreto ingiuntivo pubblicato il 31.7.1995 da questo Tribunale a seguito del ricorso monitorio dell'originario creditore, Controparte_3 reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del G.I. del 2.3.1996 (dunque a seguito di opposizione).
L'ingiunzione in questione era stata ottenuta dall'originario creditore tanto con riguardo a Parte_1
e titolari di un rapporto di conto corrente affidato, stipulato nel 1988,
[...] Controparte_4 che al fideiussore costituitasi garante con atto del giorno 8.5.1992, con vincolo di Parte_2 solidarietà passiva.
I documenti prodotti dall'opposta, onerata di provare l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo in questioni, danno puntuale evidenza di tutti gli atti che hanno determinato la circolazione giuridica del credito e dell'accessorio rapporto di garanzia personale e, segnatamente:
pagina 2 di 7 - con atto a rogito del Notaio del 10.11.2000 ( rep. 66131, racc. 9886), la Persona_1 veniva fusa per incorporazione in (v. Controparte_5 Parte_4 all. 2 parte convenuta);
- successivamente per atto del 24.3.2009 a rogito Notaio di Siena (rep. 27533 e Persona_2 racc.12059) veniva fusa per incorporazione nella Parte_4 Controparte_6
(v. all. 2 parte convenuta);
[...]
- in data 9.6.2014 la convenuta si rendeva cessionaria in blocco dei crediti facenti capo alla
[...]
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con pubblicazione in G.U. Controparte_6 ai sensi dell'art. 58 TUB (v. all. 5 parte convenuta).
Deve rilevarsi come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga, appunto, a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di
“pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495).
Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, valendo a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n. 31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale
e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez.
6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798).
Con riferimento alla prova della cessione, pur non condividendosi la riconduzione della cessione del credito al negozio astratto (Cass. Sez. 6 - 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093), l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016).
pagina 3 di 7 La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c.
Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo ex art. eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per la prova della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della Banca d'Italia
(circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
pagina 4 di 7 d'Italia, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass. Sez.
2, 9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie, in via dirimente, si rileva come la cedente abbia Controparte_6 dichiarato come la posizione creditoria vantata nei riguardi dei debitori principali (unico rapporto esistente tra le parti non essendone dedotti altri) fosse certamente ricompreso – come pur comprovato dall'elenco crediti in atti – nell'operazione di cessione (v. all. 6 parte opposta).
Per quanto sopra risulta provata la titolarità del credito in capo alla
[...]
peraltro, pure nel possesso del titolo esecutivo, ulteriore indice di avvenuta Controparte_2 cessione in suo favore (art. 1262 c.c.) e intervenuta ex art. 111 c.p.c., senza che sorgessero questioni circa l'intervento, in due procedure esecutive promosse contro gli odierni opponenti (v. all. 9, 10 e 11 parte opposta).
2. L'eccezione di prescrizione, assolutamente generica, risulta comunque infondata.
Anzitutto si evidenzia come, in caso di solidarietà passiva, gli atti interruttivi del corso della prescrizione compiuti contro un condebitore producano tale effetto, ai sensi dell'art. 1310 c.c. rispetto a tutti, così valorizzando la tesi dell'unicità del rapporto obbligatorio. Laddove l'atto interruttivo sia costituito da una domanda giudiziale (tanto in relazione a un giudizio di cognizione che in relazione a una procedura di espropriazione) anche la sospensione che l'accompagna (c.d. “effetto interruttivo permanente”) si produce rispetto a tutti i condebitori.
E' pacifico che nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, co. 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. Sez. 3, 9.7.2020, n. 14602).
Laddove non si pervenga all'esito fisiologico, cioè alla distribuzione del ricavato, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, co. 2, c.c., fino al momento in cui si determini la chiusura anticipata del procedimento per una causa non ascrivibile al creditore medesimo,
pagina 5 di 7 mentre nell'ipotesi opposta di estinzione c.d. “tipica” del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi il solo effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, co. 3, c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, 24.3.2021, Ord. 8217).
Nel caso di specie, tenuto conto in ogni caso del termine prescrizione ordinario (c.d. “actio iudicati”), non risulta perfezionata la fattispecie estintiva invocata dagli opponenti posto che:
- per il credito per cui è causa vennero avviate due procedure esecutive, una a mezzo pignoramento immobiliare richiesto dalla e trascritto il 23.9.1996 (proc. 283/1996 Controparte_3
R.G.E. Imm.) e la successiva con pignoramento richiesto dalla Controparte_6
(proc. 190/2011 R.G.E. Imm.);
- con provvedimento del 20.10.2016 il G.E. evidenziata l'assenza di una totale inerzia del creditore procedente e rigettata la richiesta di riunione tra le procedure per ragioni di rito, ha sollecitato le parti a interloquire in punto di antieconomicità della prosecuzione della procedura.
Come si vede, quindi, la chiusura anticipata della procedura non è dovuta a causa imputabile al creditore, del che è rimasto fermo l'effetto interruttivo permanente prodottosi ab initio e, comunque, il precetto risulta notificato pure entro il decennio successivo all'estinzione anticipata.
3. Gli opponenti hanno poi, lamentato la “inosservanza verso la stessa nel non fornirle tutte le informative che la legge prevede siano notificate al garante già dalla prima insolvenza del soggetto garantito”.
In disparte la genericità della deduzione, che non consente di afferrare i termini della doglianza e, dunque, la rilevanza giuridica già sul piano astratto, deve osservarsi – in via dirimente- come nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata possa essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame ovvero con i consueti rimedi impugnatori (Cass. Sez. 6 - 3, 18.2.2015, Ord n. 3277). L'opposizione all'esecuzione è infatti fisiologicamente destinata alla deduzione di fatti, di portata modificativa o estintiva del diritto, successivi alla formazione del titolo esecutivo e non già a domandare la revisione del titolo medesimo.
Ne deriva come ogni censura intesa a ottenere una modifica dell'utilità assicurata dal titolo giudiziale al creditore e fondata su fatti anteriori al suo formarsi (meglio al suo referente cronologico) non possa essere in questa sede dedotta.
Peraltro si evidenzia come i rapporti sostanziali tra attori e originario creditore fossero, secondo quanto osservato, sorti da rapporti contrattuali conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.
pagina 6 di 7 52/1996, di recepimento della dir. 93/13CEE, naturalmente irretroattiva (Cass. Sez. 2, 31.10.2018, n.
27993), con conseguente astratta inapplicabilità dei principi enunciati da Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9479.
4. L'opposizione deve essere, conclusivamente, rigettata.
5. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario principio di soccombenza. Il comune interesse degli attori, denotato tanto dalla unicità del rapporto obbligatorio che dalla medesimezza di difese, giustifica la condanna solidale degli stessi.
Gli onorari sono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii., secondo lo scaglione di valore (importo precettato) ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria/ trattazione e decisoria in considerazione della natura documentale della causa e del tenore degli scritti conclusivi. Vista l'identità di questioni di fatto e di diritto si ritiene di non dover far luogo a riduzioni e aumenti posto che la presenza di più soggetti avente la medesima veste processuale e sostanziale non ha, in sostanza, comportato aggravi di attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA e , in solido, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di come rappresentata, che si liquidano in € 9.142,00 per Controparte_7 onorari, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%), come per legge.
Così deciso, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 - all'esito della celebrazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 4 marzo 2025
– promossa da:
, c.f.: e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo DI GRAVIO ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore, in Avezzano (AQ), alla Via Benedetto Croce n. 4
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Cristina PAVONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Pescara, alla
Via Colonna n. 23
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: “Voglia il Tribunale di Avezzano: 1)-Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo l'atto di precetto opposto per le causali di cui in narrativa emanando ogni conseguenziale pronuncia. 2)- Sospendere per gravi motivi l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto per gravi motivi e per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per il convenuto: “La manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, resa evidente dalla documentazione allegata, impone il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata che, tra l'atro, non
pagina 1 di 7 risulta neppure congruamente motivata. Le medesime ragioni impingono la condanna dei debitori al pagamento delle spese della presente fase cautelare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato loro da Pt_2 [...] in data 2.5.2023 e recante intimazione di pagamento della somma di € Controparte_2
80.065,72, oltre interessi e spese.
Gli opponenti hanno dedotto:
- il difetto di titolarità del credito in capo alla intimante;
- come la fideiussione all'epoca rilasciata dagli opponenti avrebbe “perso qualsiasi valore sia in ordine alla prescrizione del debito, quanto alla inosservanza verso la stessa nel non fornirle tutte le informative che la legge prevede siano notificate al garante già dalla prima insolvenza del soggetto garantito.”
Ha, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio la società affermando la Controparte_2 titolarità del credito e l'assoluta genericità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
C. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali, è stata rigettata l'istanza di sospensione della esecutività del titolo e, in ragione del rito, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
1. Occorre rilevare, in primo luogo, come il titolo esecutivo a fondamento dell'intimazione recata nell'atto di precetto sia costituito dal decreto ingiuntivo pubblicato il 31.7.1995 da questo Tribunale a seguito del ricorso monitorio dell'originario creditore, Controparte_3 reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del G.I. del 2.3.1996 (dunque a seguito di opposizione).
L'ingiunzione in questione era stata ottenuta dall'originario creditore tanto con riguardo a Parte_1
e titolari di un rapporto di conto corrente affidato, stipulato nel 1988,
[...] Controparte_4 che al fideiussore costituitasi garante con atto del giorno 8.5.1992, con vincolo di Parte_2 solidarietà passiva.
I documenti prodotti dall'opposta, onerata di provare l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo in questioni, danno puntuale evidenza di tutti gli atti che hanno determinato la circolazione giuridica del credito e dell'accessorio rapporto di garanzia personale e, segnatamente:
pagina 2 di 7 - con atto a rogito del Notaio del 10.11.2000 ( rep. 66131, racc. 9886), la Persona_1 veniva fusa per incorporazione in (v. Controparte_5 Parte_4 all. 2 parte convenuta);
- successivamente per atto del 24.3.2009 a rogito Notaio di Siena (rep. 27533 e Persona_2 racc.12059) veniva fusa per incorporazione nella Parte_4 Controparte_6
(v. all. 2 parte convenuta);
[...]
- in data 9.6.2014 la convenuta si rendeva cessionaria in blocco dei crediti facenti capo alla
[...]
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con pubblicazione in G.U. Controparte_6 ai sensi dell'art. 58 TUB (v. all. 5 parte convenuta).
Deve rilevarsi come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga, appunto, a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di
“pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495).
Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, valendo a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n. 31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale
e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez.
6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798).
Con riferimento alla prova della cessione, pur non condividendosi la riconduzione della cessione del credito al negozio astratto (Cass. Sez. 6 - 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093), l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016).
pagina 3 di 7 La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c.
Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo ex art. eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per la prova della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della Banca d'Italia
(circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
pagina 4 di 7 d'Italia, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass. Sez.
2, 9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie, in via dirimente, si rileva come la cedente abbia Controparte_6 dichiarato come la posizione creditoria vantata nei riguardi dei debitori principali (unico rapporto esistente tra le parti non essendone dedotti altri) fosse certamente ricompreso – come pur comprovato dall'elenco crediti in atti – nell'operazione di cessione (v. all. 6 parte opposta).
Per quanto sopra risulta provata la titolarità del credito in capo alla
[...]
peraltro, pure nel possesso del titolo esecutivo, ulteriore indice di avvenuta Controparte_2 cessione in suo favore (art. 1262 c.c.) e intervenuta ex art. 111 c.p.c., senza che sorgessero questioni circa l'intervento, in due procedure esecutive promosse contro gli odierni opponenti (v. all. 9, 10 e 11 parte opposta).
2. L'eccezione di prescrizione, assolutamente generica, risulta comunque infondata.
Anzitutto si evidenzia come, in caso di solidarietà passiva, gli atti interruttivi del corso della prescrizione compiuti contro un condebitore producano tale effetto, ai sensi dell'art. 1310 c.c. rispetto a tutti, così valorizzando la tesi dell'unicità del rapporto obbligatorio. Laddove l'atto interruttivo sia costituito da una domanda giudiziale (tanto in relazione a un giudizio di cognizione che in relazione a una procedura di espropriazione) anche la sospensione che l'accompagna (c.d. “effetto interruttivo permanente”) si produce rispetto a tutti i condebitori.
E' pacifico che nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, co. 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. Sez. 3, 9.7.2020, n. 14602).
Laddove non si pervenga all'esito fisiologico, cioè alla distribuzione del ricavato, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, co. 2, c.c., fino al momento in cui si determini la chiusura anticipata del procedimento per una causa non ascrivibile al creditore medesimo,
pagina 5 di 7 mentre nell'ipotesi opposta di estinzione c.d. “tipica” del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi il solo effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, co. 3, c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, 24.3.2021, Ord. 8217).
Nel caso di specie, tenuto conto in ogni caso del termine prescrizione ordinario (c.d. “actio iudicati”), non risulta perfezionata la fattispecie estintiva invocata dagli opponenti posto che:
- per il credito per cui è causa vennero avviate due procedure esecutive, una a mezzo pignoramento immobiliare richiesto dalla e trascritto il 23.9.1996 (proc. 283/1996 Controparte_3
R.G.E. Imm.) e la successiva con pignoramento richiesto dalla Controparte_6
(proc. 190/2011 R.G.E. Imm.);
- con provvedimento del 20.10.2016 il G.E. evidenziata l'assenza di una totale inerzia del creditore procedente e rigettata la richiesta di riunione tra le procedure per ragioni di rito, ha sollecitato le parti a interloquire in punto di antieconomicità della prosecuzione della procedura.
Come si vede, quindi, la chiusura anticipata della procedura non è dovuta a causa imputabile al creditore, del che è rimasto fermo l'effetto interruttivo permanente prodottosi ab initio e, comunque, il precetto risulta notificato pure entro il decennio successivo all'estinzione anticipata.
3. Gli opponenti hanno poi, lamentato la “inosservanza verso la stessa nel non fornirle tutte le informative che la legge prevede siano notificate al garante già dalla prima insolvenza del soggetto garantito”.
In disparte la genericità della deduzione, che non consente di afferrare i termini della doglianza e, dunque, la rilevanza giuridica già sul piano astratto, deve osservarsi – in via dirimente- come nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata possa essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame ovvero con i consueti rimedi impugnatori (Cass. Sez. 6 - 3, 18.2.2015, Ord n. 3277). L'opposizione all'esecuzione è infatti fisiologicamente destinata alla deduzione di fatti, di portata modificativa o estintiva del diritto, successivi alla formazione del titolo esecutivo e non già a domandare la revisione del titolo medesimo.
Ne deriva come ogni censura intesa a ottenere una modifica dell'utilità assicurata dal titolo giudiziale al creditore e fondata su fatti anteriori al suo formarsi (meglio al suo referente cronologico) non possa essere in questa sede dedotta.
Peraltro si evidenzia come i rapporti sostanziali tra attori e originario creditore fossero, secondo quanto osservato, sorti da rapporti contrattuali conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.
pagina 6 di 7 52/1996, di recepimento della dir. 93/13CEE, naturalmente irretroattiva (Cass. Sez. 2, 31.10.2018, n.
27993), con conseguente astratta inapplicabilità dei principi enunciati da Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9479.
4. L'opposizione deve essere, conclusivamente, rigettata.
5. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario principio di soccombenza. Il comune interesse degli attori, denotato tanto dalla unicità del rapporto obbligatorio che dalla medesimezza di difese, giustifica la condanna solidale degli stessi.
Gli onorari sono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii., secondo lo scaglione di valore (importo precettato) ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria/ trattazione e decisoria in considerazione della natura documentale della causa e del tenore degli scritti conclusivi. Vista l'identità di questioni di fatto e di diritto si ritiene di non dover far luogo a riduzioni e aumenti posto che la presenza di più soggetti avente la medesima veste processuale e sostanziale non ha, in sostanza, comportato aggravi di attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA e , in solido, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di come rappresentata, che si liquidano in € 9.142,00 per Controparte_7 onorari, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%), come per legge.
Così deciso, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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