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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1235 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e C.F. ), in giudizio con CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
l'avv. Luca Di Eugenio
-attori opponenti-
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
, in giudizio con gli avv.ti Francesco Manisco e Pier Francesco Manisco C.F._5
-convenuti opposti-
***
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “A) dichiarare inesistente, ineIGibile o comunque infondata la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione del difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva - rispetto all'azione promossa in via monitoria - degli opponenti SIg.ri Parte_1
e B) in subordine, limitare la responsabilità di ciascuno ex
[...] Parte_2 Parte_3 art.752 c.c. e nei limiti della rispettiva quota;
C) in ogni caso, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 18.12.2024);
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: a)
Rigettare l'eccezione di illegittimità passiva dei SI.ri e sollevata da Parte_1 Pt_3 Pt_2 controparte e di conseguenza dichiarare i predetti eredi a tutti gli effetti della SI.ra , in virtù CP_3
1 dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità; b) In via subordinata, nelle denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'avvenuta accettazione tacita, fissare ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. il termine per accettare o meno l'eredità della defunta SI.ra ;
2. Nel merito: a) Rigettare l'opposizione CP_3
a decreto ingiuntivo promossa dai SI.ri e , in quanto infondata in fatto Parte_1 Pt_3 Pt_2 ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento della somma di € 30.000,00 ciascuno nei limiti della loro quota ereditaria;
3. In via istruttoria (…). In ogni caso, spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi”
(cfr. comparsa di costituzione e risposta del 12.09.2018).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 116/2018, emesso in data
13.02.2018 dall'intestato Tribunale, e hanno Parte_2 Parte_1 Parte_3 convenuto in giudizio e al fine della revoca del decreto ingiuntivo CP_1 CP_2 opposto o, in subordine, della limitazione della responsabilità di ciascuno nei limiti della rispettiva quota ex art.752 c.c.
I-1.1. A sostegno delle predette conclusioni, gli opponenti hanno allegato e dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità passiva, in quanto meri chiamati all'eredità della IG.ra ; Persona_1
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, in assenza di prova di un titolo negoziale alla base dell'invocato obbligo restitutorio, facente originariamente capo alla loro dante causa;
- l'erroneità della richiesta di condanna in solido e non pro quota ex art. 752 c.c.
I-2. Con comparsa del 12.09.2018 si sono tardivamente costituiti in giudizio e CP_1
deducendo preliminarmente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli CP_2 opponenti e esercitando, in via meramente subordinata, actio interrogatoria al fine di ottenere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità della IG.ra ex artt. 481 c.c. e 749 CP_3
c.p.c.; nel merito, gli opponenti hanno invocato il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, previo rigetto della richiesta di fissazione del termine di cui supra (cfr. ordinanza del 17.03.2020), è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. disposta con ordinanza del
2 20.12.2024, comunicata in pari data, con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data
10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte, secondo il principio – di rilevanza costituzionale – della ragione più liquida, applicabile al caso di specie in quanto tutte le questioni poste attengono al merito della controversia (compreso l'eccepito difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio).
II-5. Va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle
Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali. È infatti la creditrice opposta che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è la (pretesa) debitrice opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
II-6. In via generale, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione, trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – come nel caso di specie – è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
A ciò si aggiunga che, com'è noto, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera
3 del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 9541 del 22.04.2010).
II-7. Tanto premesso, nel caso che qui occupa, i creditori opposti non hanno provato il titolo contrattuale alla base dell'azionata pretesa.
Più nel dettaglio, occorre evidenziare che, pur risultando pacifica tra le parti l'avvenuta dazione in favore della della somma di euro 30.000,00 da parte degli opposti, nel compendio probatorio CP_3 in atti non vi è alcun elemento che induca a ritenere che siffatto trasferimento pecuniario sia stato effettuato a titolo di “prestito” ovvero per un diverso titolo comunque implicante l'insorgenza di un'obbligazione restitutoria in capo all'accipiens.
Alcuna indicazione in tal senso, infatti, è rinvenibile dalla ricevuta del bonifico n. 005700302515378 di euro 30.000,00 (doc. 2 fasc. monitorio), peraltro priva di specifica causale.
Parimenti, risulta del tutto inconferente ai fini della prova del titolo l'ulteriore documentazione prodotta dagli opposti, in quanto di formazione meramente unilaterale (cfr. doc. 3 e 5 fasc. monitorio) ovvero relativa a circostanze non attinenti alla materia del contendere del presente giudizio (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
all.
n.
1-3 fasc. opposta).
Né la prova orale, per come articolata da parte opposta e rigettata da codesto Tribunale, avrebbe consentito di addivenire alla prova del titolo contrattuale alla base della pretesa restitutoria vantata, attesa la formulazione di capitoli di prova, in parte inammissibili ex art. 2721 c.c. (cap. n. 1, 3, 4, 5)
e, in altra parte, vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere (cap. n. 2, 6, 7).
II-7.1. Deve dunque concludersi nel senso che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova relativo al fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dal titolo contrattuale sulla cui scorta ha agito in via ingiunzionale.
II-8. L'assorbenza della notazione che precede consente di soprassedere rispetto a ogni altra questione sollevata nel corso del giudizio, in applicazione del già evocato principio della ragione più liquida.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Dall'accoglimento della spiegata opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo n.
116/2018, emesso dall'intestato Tribunale in data 13.02.2018 per la sorte capitale di euro 30.000,00
(R.G. n. 4262/2017), nonché – a fortiori – il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposti nei confronti degli opponenti.
4 III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposti e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del thema decidendum e di quello probandum, nonché dell'attività in concreto svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 1235/2018, proposta da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di e ogni contraria istanza, eccezione Parte_3 CP_1 CP_2
e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 116/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data
13.02.2018 (R.G. n. 4262/2017);
3) CONDANNA gli opposti, in solido tra loro, alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi e in euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 24/03/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1235 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e C.F. ), in giudizio con CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
l'avv. Luca Di Eugenio
-attori opponenti-
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
, in giudizio con gli avv.ti Francesco Manisco e Pier Francesco Manisco C.F._5
-convenuti opposti-
***
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “A) dichiarare inesistente, ineIGibile o comunque infondata la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione del difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva - rispetto all'azione promossa in via monitoria - degli opponenti SIg.ri Parte_1
e B) in subordine, limitare la responsabilità di ciascuno ex
[...] Parte_2 Parte_3 art.752 c.c. e nei limiti della rispettiva quota;
C) in ogni caso, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 18.12.2024);
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: a)
Rigettare l'eccezione di illegittimità passiva dei SI.ri e sollevata da Parte_1 Pt_3 Pt_2 controparte e di conseguenza dichiarare i predetti eredi a tutti gli effetti della SI.ra , in virtù CP_3
1 dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità; b) In via subordinata, nelle denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'avvenuta accettazione tacita, fissare ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. il termine per accettare o meno l'eredità della defunta SI.ra ;
2. Nel merito: a) Rigettare l'opposizione CP_3
a decreto ingiuntivo promossa dai SI.ri e , in quanto infondata in fatto Parte_1 Pt_3 Pt_2 ed in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento della somma di € 30.000,00 ciascuno nei limiti della loro quota ereditaria;
3. In via istruttoria (…). In ogni caso, spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi”
(cfr. comparsa di costituzione e risposta del 12.09.2018).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 116/2018, emesso in data
13.02.2018 dall'intestato Tribunale, e hanno Parte_2 Parte_1 Parte_3 convenuto in giudizio e al fine della revoca del decreto ingiuntivo CP_1 CP_2 opposto o, in subordine, della limitazione della responsabilità di ciascuno nei limiti della rispettiva quota ex art.752 c.c.
I-1.1. A sostegno delle predette conclusioni, gli opponenti hanno allegato e dedotto:
- il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità passiva, in quanto meri chiamati all'eredità della IG.ra ; Persona_1
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, in assenza di prova di un titolo negoziale alla base dell'invocato obbligo restitutorio, facente originariamente capo alla loro dante causa;
- l'erroneità della richiesta di condanna in solido e non pro quota ex art. 752 c.c.
I-2. Con comparsa del 12.09.2018 si sono tardivamente costituiti in giudizio e CP_1
deducendo preliminarmente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli CP_2 opponenti e esercitando, in via meramente subordinata, actio interrogatoria al fine di ottenere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità della IG.ra ex artt. 481 c.c. e 749 CP_3
c.p.c.; nel merito, gli opponenti hanno invocato il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, previo rigetto della richiesta di fissazione del termine di cui supra (cfr. ordinanza del 17.03.2020), è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. disposta con ordinanza del
2 20.12.2024, comunicata in pari data, con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data
10.03.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte, secondo il principio – di rilevanza costituzionale – della ragione più liquida, applicabile al caso di specie in quanto tutte le questioni poste attengono al merito della controversia (compreso l'eccepito difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio).
II-5. Va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle
Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali. È infatti la creditrice opposta che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è la (pretesa) debitrice opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
II-6. In via generale, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione, trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento – come nel caso di specie – è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
A ciò si aggiunga che, com'è noto, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera
3 del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 9541 del 22.04.2010).
II-7. Tanto premesso, nel caso che qui occupa, i creditori opposti non hanno provato il titolo contrattuale alla base dell'azionata pretesa.
Più nel dettaglio, occorre evidenziare che, pur risultando pacifica tra le parti l'avvenuta dazione in favore della della somma di euro 30.000,00 da parte degli opposti, nel compendio probatorio CP_3 in atti non vi è alcun elemento che induca a ritenere che siffatto trasferimento pecuniario sia stato effettuato a titolo di “prestito” ovvero per un diverso titolo comunque implicante l'insorgenza di un'obbligazione restitutoria in capo all'accipiens.
Alcuna indicazione in tal senso, infatti, è rinvenibile dalla ricevuta del bonifico n. 005700302515378 di euro 30.000,00 (doc. 2 fasc. monitorio), peraltro priva di specifica causale.
Parimenti, risulta del tutto inconferente ai fini della prova del titolo l'ulteriore documentazione prodotta dagli opposti, in quanto di formazione meramente unilaterale (cfr. doc. 3 e 5 fasc. monitorio) ovvero relativa a circostanze non attinenti alla materia del contendere del presente giudizio (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
all.
n.
1-3 fasc. opposta).
Né la prova orale, per come articolata da parte opposta e rigettata da codesto Tribunale, avrebbe consentito di addivenire alla prova del titolo contrattuale alla base della pretesa restitutoria vantata, attesa la formulazione di capitoli di prova, in parte inammissibili ex art. 2721 c.c. (cap. n. 1, 3, 4, 5)
e, in altra parte, vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere (cap. n. 2, 6, 7).
II-7.1. Deve dunque concludersi nel senso che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova relativo al fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dal titolo contrattuale sulla cui scorta ha agito in via ingiunzionale.
II-8. L'assorbenza della notazione che precede consente di soprassedere rispetto a ogni altra questione sollevata nel corso del giudizio, in applicazione del già evocato principio della ragione più liquida.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Dall'accoglimento della spiegata opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo n.
116/2018, emesso dall'intestato Tribunale in data 13.02.2018 per la sorte capitale di euro 30.000,00
(R.G. n. 4262/2017), nonché – a fortiori – il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposti nei confronti degli opponenti.
4 III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposti e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del thema decidendum e di quello probandum, nonché dell'attività in concreto svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 1235/2018, proposta da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di e ogni contraria istanza, eccezione Parte_3 CP_1 CP_2
e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 116/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data
13.02.2018 (R.G. n. 4262/2017);
3) CONDANNA gli opposti, in solido tra loro, alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi e in euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 24/03/2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5