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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 10424/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 10424/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide e Lorenzo Fenoglio;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Cirio e Roberto Stroppiana;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'opera, pagamento del compenso all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 15.04.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2454/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva CP_1
condannata a pagare la somma di € 48.519,60, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di saldo di alcune fatture emesse dalla convenuta per attività di assistenza svolta a favore dell'opponente per il recupero di documentazione relativa ai bonus edilizi, rappresentando: 1) di aver eseguito lavori di ristrutturazione edilizia in forza del bonus facciate al 90% presso 2 condomini di cui la convenuta era amministratrice;
2) di non aver commissionato alla convenuta alcun incarico di assistenza, attività in effetti mai compiuta;
3) che il riconoscimento di debito prodotto in sede monitoria non vincolava l'opponente in quanto non firmato dal suo legale rappresentante ma dal padre ( ) dello stesso, padre che in ogni caso nega di Persona_1
aver firmato il riconoscimento;
4) di aver consegnato a quale amministratrice dei condomini CP_1
interessati ai lavori due assegni a garanzia che i lavori venissero effettuati malgrado i ritardi, assegni che poi furono indebitamente incassati dalla convenuta;
5) la mancata prova da parte dell'opposta sia dell'asserito rapporto contrattuale sia dell'effettiva esecuzione delle prestazioni
2 professionali oggetto delle fatture, prestazioni che peraltro rientrerebbero fra i compiti tipici di un amministratore di condominio, sicché non dovrebbero essere retribuite dall'opponente;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) che 4 (e non 2) condomini da lei amministrati affidarono all'opponente l'esecuzione di lavori edili;
2) che per tutti e 4 gli appalti le parti convennero che svolgesse il ruolo di supervisore (ovvero “attività di CP_1
supporto informativo e di collaborazione con l'impresa appaltatrice, di verifica del corretto andamento dei lavori, dell'operato delle ditte e dei soggetti coinvolti, quali il Direttore dei Lavori e il
Coordinatore della Sicurezza, e dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere”); 2) di aver posto all'incasso i 2 assegni citati da controparte in quanto consegnati dall'opponente a garanzia dell'esecuzione di lavori che non furono eseguiti nei termini concordati;
3) che il riconoscimento di debito fu effettivamente sottoscritto da , che, anche se non formalmente Persona_1
legale rappresentante (ma pur sempre socio unico), tale deve essere considerato in forza dell'apparentia iuris, posto che è stato legale rappresentante sino al Persona_1
19.04.2022, palesandosi tuttavia come tale anche successivamente, sicché pure dovrebbe essere considerato un amministratore di fatto;
4) che l'assegno consegnato in pagamento da Persona_1
valeva come promessa di pagamento;
[...]
- rilevato che con la memoria n. 1 parte opponente contestava l'ammissibilità delle domande dell'opposta relativa all'accertamento della qualità di amministratore di fatto in capo ad in quanto domande nuove, oltre che di competenza della Sezione Persona_1
specializzata in materia di imprese, così come sarebbero inammissibili in quanto generiche ed indeterminate le domande relative all'accertamento della riconducibilità all'opponente dei pagamenti dedotti ed alla rideterminazione dei compensi;
- dato atto che, disposte prove orali, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 15.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che le eccezioni preliminari svolte dalla difesa dell'opponente nella memoria n. 1 sono infondate;
- che, infatti, le domande (in via principale e subordinata) relative all'accertamento della qualità di amministratore di fatto in capo ad sono strettamente funzionali ed ancillari Persona_1
3 alla domanda di pagamento avanzata in sede monitoria, avendo l'esclusivo scopo di fornire efficacia probatoria di riconoscimento di debito ai documenti sottoscritti dal citato soggetto in specifica replica ad una contestazione svolta dall'opponente, sicché dette domande devono essere considerate ammissibili sia in quanto non ampliano in concreto l'ambito del giudizio (posto che già in sede monitoria era stato prospettato quale legale rappresentante) Persona_1
sia in quanto alla convenuta deve essere consentito di replicare alle contestazioni svolte dall'opponente sul punto in applicazione del diritto di difesa e di contraddittorio;
- che, infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. S.U. n.
26727/2024), interesse che nel caso di specie è manifestamente lo stesso;
- che, ancora, è stato affermato (Cass. n. 9633/2022 ) che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (nello stesso senso, Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e
Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933);
- che le domande in questione neppure sono di competenza della Sezione specializzata in materia di imprese in quanto l'accertamento relativo alla qualità di amministratore di fatto in capo ad è meramente ancillare ed incidentale rispetto al vero tema della Persona_1
causa, ovvero la spettanza o meno del compenso a;
CP_1
- che sul punto la giurisprudenza afferma (Cass. n. 2409/2021) costantemente che la competenza delle sezioni specializzate deve essere intesa “nel senso che la devoluzione del giudizio dal tribunale ordinario alla sezione specializzata per l'impresa, anche quando il primo sia relativo a
4 vicende che hanno realizzato il trasferimento della titolarità delle azioni, si realizza ove
l'accertamento sia direttamente inerente alla questione societaria ed all'esercizio dei diritti che vengono dalla titolarità di partecipazioni sociali. Deve aversi pertanto un legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali che deve riscontrarsi alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e tanto non avviene là dove, come nella fattispecie in esame, la domanda non attiene direttamente al trasferimento delle azioni, ma al contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto è costituito dalle partecipazioni sociali soltanto in via mediata in esito alla declaratoria di nullità o risoluzione del primo (Cass. n. 22340 del 2020; Cass. n. 1826 del
2018)”;
- che nel caso di specie è evidente che l'accertamento richiesto da parte convenuta ha funzione sostanzialmente “istruttoria” ed incidentale, essendo esclusivamente finalizzato al rafforzamento del quadro probatorio da essa offerto in punto riconoscimenti di debito sottoscritti da Persona_1
e non alla costituzione di un rapporto sociale (e peraltro neppure sarebbe stata
[...]
indispensabile una domanda sul punto, essendo sufficiente la proposizione dell'argomentazione difensiva);
- che, invece, è inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata l'eccezione di inammissibilità delle domande della convenuta relative all'accertamento della riconducibilità all'opponente dei pagamenti dedotti e di rideterminazione dei compensi (domanda peraltro formulata in modo sostanzialmente identico dalla stessa difesa dell'opponente) in quanto asseritamente generiche ed indeterminate, posto che, francamente, non è dato comprendere quali siano le ragioni di indeterminatezza delle citate domande;
- che, sempre in via preliminare, va dichiarata la decadenza di parte convenuta dal diritto di procedere all'assunzione dei mezzi di prova dedotti nella memoria n. 2, avendo ella precisato le conclusioni come da memoria n. 1, ove i mezzi di prova dedotti sono assai meno numerosi;
- che, infatti, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on
5 delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello” (Cass.,
Sez. III, 14/10/2008, n. 25157);
- che, nel merito, il Tribunale osserva che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore (nel nostro caso ) che agisca per la risoluzione CP_1
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo,
Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nel caso di specie la principale fonte di prova allegata da è costituita dai plurimi CP_1
riconoscimenti di debito che sarebbero stati effettuati da allorquando egli Persona_1
non era più legale rappresentante dell'opponente, il che ha determinato la contestazione sopra menzionata da parte della difesa di;
Parte_1
- che, ciò posto, va detto che la ricognizione di debito non è fonte assoluta di prova atteso che
“la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass., Sez. III, 23/02/2006, n. 4019);
- che, in altre parole, “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione,
6 presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente
l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale” (Cass., Sez. III, 15/05/2009, n. 11332);
- che nel caso di specie l'opponente ha tentato di provare a mezzo testi l'inesistenza del rapporto negoziale con e l'inesistenza di prestazioni rese a suo favore da parte di al CP_1 CP_1
fine di superare l'astrazione processuale di cui si è appena riferito;
- che al contrario non ha prodotto documenti di natura contrattuale attestanti l'esistenza CP_1
del rapporto negoziale o la sua concreta esecuzione, sicché in definitiva l'unico elemento di prova offerto dall'opposta è dato dai riconoscimenti di debito sottoscritti da;
Persona_1
- che, in effetti, i capi di prova orale dedotti da in memoria n. 2 (per quanto oggetto di CP_1
decadenza in ragione di quanto sopra esposto) erano del tutto genericamente dedotti e come tali inammissibili, ma vengono in questa sede riportati in quanto rappresentano in pratica l'unica descrizione offerta da circa le prestazioni dalla stessa rese all'opponente: “b) “Vero che, CP_1
durante i lavori di ristrutturazione del condominio di via Petrarca 3 Torino, la sig.ra si CP_1
recava frequentemente sul cantiere e spesso anche sui ponteggi, al fine di verificare lo stato dei lavori”; c) “Vero che, durante i sopralluoghi di cui al capo precedente, la sig.ra si incontrava CP_1
con il sig. e con il Direttore dei Lavori Ing. e con essi Persona_1 Persona_2
discuteva dello stato di avanzamento dei lavori e di quanto ivi riscontrato”; d) “Vero che la sig.ra CP_1
durante l'esecuzione dei lavori nel condominio di via Petrarca, informava costante i condomini
[...]
circa l'andamento degli stessi e i tempi di realizzo”;
- che, dunque, l'attività di supervisione di per cui essa avrebbe diritto ad ottenere oltre € CP_1
50.000,00 di compenso sarebbe consistita ad avviso della stessa nel recarsi frequentemente CP_1
sul cantiere di via Petrarca n. 3 al fine di verificare lo stato dei lavori, nell'incontrare durante i citati sopralluoghi ed il Direttore dei Lavori Ing. Persona_1 Persona_2
7 discutendo con loro dello stato di avanzamento dei lavori e nell'informare costantemente i condomini circa l'andamento degli stessi e i tempi di realizzo;
- che, quindi, in primo luogo va detto che alcuna attività parte convenuta si era offerta di provare di aver svolto presso i 3 cantieri aperti negli altri 3 condomini da essa amministrati, posto che i capi di prova avevano ad oggetto solamente il condominio di via Petrarca, sicché la tipologia di prestazioni rese in relazione agli altri 3 cantieri rimangono allo stato della mera deduzione labiale contenuta nella comparsa di costituzione (ruolo di supervisore);
- che, in secondo luogo, l'attività descritta nelle 3 fatture azionate in sede monitoria (assistenza svolta a favore dell'opponente per il recupero di documentazione relativa ai bonus edilizi) sostanzialmente neppure è dedotta negli atti del giudizio della convenuta;
- che, in terzo luogo, le attività indicate dalla convenuta (sia nella memoria n. 2 che in comparsa di costituzione) non hanno, ad avviso del Tribunale, un'oggettiva autonomia sostanziale rispetto agli incombenti tipici del committente e dell'amministratore di condominio, e questo perché la verifica dell'andamento dei lavori e la discussione con l'impresa ed il DL circa l'andamento stesso e la conseguente informativa ai condomini altro non è che la normale attività del committente/amministratore di condominio;
- che detta constatazione è stata poi confermata dai testi assunti (nessuno dei quali è incapace a testimoniare, per quanto parte convenuta non abbia reiterata l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, il che equivale a rinuncia all'eccezione: Cass., S.U., n. 9456/2023);
- che, infatti, il teste (DL) ha dichiarato che: “Capo 6: la ha raccolto della Persona_2 CP_1
documentazione relativa per le pratiche necessarie per la cessione del credito da parte del
Condominio, o meglio dei singoli condomini perché erano i singoli condomini a dover cedere il credito ad . quale committente faceva delle segnalazioni, ad esempio lamentele sul ritardo Parte_1 CP_1
dei lavori, le lamentele sono state una costante, anche in relazione a lamentele di alcuni condomini che non erano soddisfatti di alcuni lavori, anche se il problema principale evidenziato da era il CP_1
ritardo nei lavori. mandava email a me anche tramite il suo avvocato. È stato fatto qualche CP_1
sopralluogo, come è normale che si faccia con il committente. Non credo che sia stato pattuito un compenso visto che è l'attività normale che svolge l'amministratore di condominio per i condomini, da cui riceve un compenso”;
- che il teste consulente dell'opponente) ha dichiarato che: “in relazione ai cantieri Tes_1
oggetto di causa ho solo fatto da consulente per le pratiche relative alla cessione del credito, ma non
8 mi sono occupato della gestione concreta dei cantieri, mi era stato richiesto da di fare i computi CP_1
metrici asseverabili, ma poi la richiesta non è stata coltivata. Capo 7: l'attività di recupero documenti non è attività professionale. Circa i documenti raccolti ho già detto, nel senso che a me i documenti non sono arrivati, altro non so. Io fatto diverse telefonate all'amministratrice che in parte mi ha CP_1
dato i documenti ed in parte no. Capo 8: non sono informato dell'attività dei cantieri fatti da né CP_1
conosco gli eventuali accordi, anche sui compensi”;
- che il teste ha dichiarato che: “Capo 6. non ha svolto alcuna attività Persona_1 CP_1
verso , perché l'attività era compito dell'amministratrice verso il Condominio. Parte_1 Parte_1
non ha pattuito alcun compenso con anche se 2 fatture sono state firmate per accettazione da CP_1
me, perché ha incassato due assegni della società attrice che erano stati consegnati in garanzia CP_1
dei lavori sul conto corrente del Condominio, e per aver indietro i soldi mi ha chiesto di firmare le due fatture;
appena firmata una fattura mi ha restituito i soldi, mentre l'importo dell'altro assegno CP_1
non mi è ancora stato restituito … il pagamento che io ho effettuato di cui al doc. n. 11 è una sorta di tangente per l'affidamento dei lavori da parte di ”; CP_1
- che il teste (dipendente di parte attrice) ha dichiarato che: “Capo 6: ha raccolto Tes_2 CP_1
i documenti altrimenti non si sarebbero fatti i bonus fiscali, ma è l'attività tipica dell'amministratore del condominio, ma non ha svolto attività di supervisione dei lavori in modo diverso da quello che fa un committente. Capo 9: non sono a conoscenza di un compenso pattuito fra e parte attrice”; CP_1
- che, infine, il teste (condomino del condominio di via Petrarca) ha dichiarato Testimone_3
che: “Capo 6: ha raccolto della documentazione, ai consiglieri venne comunicato che CP_1
mancavano dei documenti per la cessione del credito, ma doveva reperirli la ditta , ma Parte_1
visto che i documenti non arrivavano se ne è occupata la ma non so essere più preciso sul CP_1
documento specifico non essendo un esperto del settore. Abbiamo poi avuto l'accesso al bonus, anche se poi i lavori non sono stati completati da ancora oggi anche se dovevano essere Parte_1
eseguiti in 60 giorni. si è anche occupato dello stato di alcuni lavori non svolti bene. Ogni volta CP_1
che c'è un lavoro da eseguire, il Condominio corrisponde un compenso specifico all'amministratore
come da prassi in tutti i condomini. In questo caso a causa della condotta di CP_1 CP_1 Parte_1
(ritardo e lavori eseguiti male) ha dovuto svolgere attività maggiore del solito a causa della condotta di . Capo 9: non so se ha pattuito un compenso con per l'attività da lei Parte_1 CP_1 Parte_1
svolta”;
9 - che, dunque, ad avviso del Tribunale dall'istruttoria orale è emersa la prova positiva del fatto che in concreto ha svolto le normali funzioni del committente/amministratore di CP_1
condominio, funzioni che ovviamente sono esercitate in modo più intenso qualora, come nel caso in esame, i cantieri non procedano in modo spedito, non facendo invece alcuna attività munita di autonomia concettuale rispetto al ruolo tipico del committente/amministratore di condominio, per la quale , peraltro, è già stata remunerata dai vari Condomini che amministrava;
CP_1
- che, infatti, verificare l'andamento dei lavori, discutere con l'impresa ed il DL dell'andamento stesso, riferire ai condomini e ricercare presso i condomini la documentazione necessaria per l'accesso ai bonus fiscali non è attività che deve essere remunerata dall'impresa affidataria dei lavori trattandosi della normale attività svolta dal committente/amministratore di condominio;
- che, dunque, essendo emersa la prova positiva del mancato compimento da parte di di CP_1
attività di “supervisione” e non essendo emersa alcuna documentazione attestante l'esistenza di un rapporto contrattuale e l'effettiva esecuzione delle prestazioni allegate da (diverse da CP_1
quelle tipiche del committente/amministratore di condominio), allora i riconoscimenti di debito firmati da (solo osservandosi che questi in sede di escussione testimoniale ha Persona_1
riconosciuto sia la propria firma sia il contenuto del riconoscimento, riconducendolo ad una
“tangente” pagata per l'affidamento dei lavori da parte di ) divengono privi di valenza CP_1
probatoria, avendo parte opponente assolto all'onere di provare l'inesistenza del rapporto negoziale sotteso ai riconoscimenti di debito, che costituiscono, in pratica, l'unico elemento probatorio offerto da insieme alle fatture, sulla cui valenza probatoria della fattura va CP_1
tuttavia detto che “quando il rapporto è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori
– proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come degli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. 03.04.2008 n. 8549);
- che, pertanto, diviene a questo punto del tutto irrilevante valutare se Persona_1
fosse amministratore di fatto o meno di , dal momento che, in ogni caso, l'astrazione Parte_1
processuale derivante dai riconoscimenti di debito da lui sottoscritti è stata superata dall'opponente;
10 - che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con rigetto di ogni pretesa di pagamento formulata da , e con assorbimento delle domande ulteriori formulate da in CP_1 CP_1
quanto sostanzialmente ancillari alla richiesta di pagamento, e come tali prive di interesse in caso di rigetto della pretesa di pagamento;
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opposta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione sino ad € 52.000,00) per le prime due fasi, ed in conformità ai valori minimi per le restanti due fasi sia in considerazione della modesta attività processuale svolta nella fase decisoria sia in considerazione del fatto che parte significativa dell'attività processuale svolte nelle predette due fasi è stata dedicata all'esame delle infondate eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'opponente per la prima volta nella memoria n. 1:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le eccezioni preliminari svolte dalla difesa di parte convenuta in memoria n. 1 come in parte motiva.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni domanda di pagamento formulata da parte convenuta per le causali di cui CP_1
in parte motiva.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, CP_1 Parte_1
spese che liquida in € 5.261,00 a titolo di compenso, oltre € 286,00 per esposti, contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 17.04.2025
Il Giudice
Luca Martinat
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 10424/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide e Lorenzo Fenoglio;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Cirio e Roberto Stroppiana;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'opera, pagamento del compenso all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 15.04.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2454/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva CP_1
condannata a pagare la somma di € 48.519,60, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di saldo di alcune fatture emesse dalla convenuta per attività di assistenza svolta a favore dell'opponente per il recupero di documentazione relativa ai bonus edilizi, rappresentando: 1) di aver eseguito lavori di ristrutturazione edilizia in forza del bonus facciate al 90% presso 2 condomini di cui la convenuta era amministratrice;
2) di non aver commissionato alla convenuta alcun incarico di assistenza, attività in effetti mai compiuta;
3) che il riconoscimento di debito prodotto in sede monitoria non vincolava l'opponente in quanto non firmato dal suo legale rappresentante ma dal padre ( ) dello stesso, padre che in ogni caso nega di Persona_1
aver firmato il riconoscimento;
4) di aver consegnato a quale amministratrice dei condomini CP_1
interessati ai lavori due assegni a garanzia che i lavori venissero effettuati malgrado i ritardi, assegni che poi furono indebitamente incassati dalla convenuta;
5) la mancata prova da parte dell'opposta sia dell'asserito rapporto contrattuale sia dell'effettiva esecuzione delle prestazioni
2 professionali oggetto delle fatture, prestazioni che peraltro rientrerebbero fra i compiti tipici di un amministratore di condominio, sicché non dovrebbero essere retribuite dall'opponente;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) che 4 (e non 2) condomini da lei amministrati affidarono all'opponente l'esecuzione di lavori edili;
2) che per tutti e 4 gli appalti le parti convennero che svolgesse il ruolo di supervisore (ovvero “attività di CP_1
supporto informativo e di collaborazione con l'impresa appaltatrice, di verifica del corretto andamento dei lavori, dell'operato delle ditte e dei soggetti coinvolti, quali il Direttore dei Lavori e il
Coordinatore della Sicurezza, e dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere”); 2) di aver posto all'incasso i 2 assegni citati da controparte in quanto consegnati dall'opponente a garanzia dell'esecuzione di lavori che non furono eseguiti nei termini concordati;
3) che il riconoscimento di debito fu effettivamente sottoscritto da , che, anche se non formalmente Persona_1
legale rappresentante (ma pur sempre socio unico), tale deve essere considerato in forza dell'apparentia iuris, posto che è stato legale rappresentante sino al Persona_1
19.04.2022, palesandosi tuttavia come tale anche successivamente, sicché pure dovrebbe essere considerato un amministratore di fatto;
4) che l'assegno consegnato in pagamento da Persona_1
valeva come promessa di pagamento;
[...]
- rilevato che con la memoria n. 1 parte opponente contestava l'ammissibilità delle domande dell'opposta relativa all'accertamento della qualità di amministratore di fatto in capo ad in quanto domande nuove, oltre che di competenza della Sezione Persona_1
specializzata in materia di imprese, così come sarebbero inammissibili in quanto generiche ed indeterminate le domande relative all'accertamento della riconducibilità all'opponente dei pagamenti dedotti ed alla rideterminazione dei compensi;
- dato atto che, disposte prove orali, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 15.04.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che le eccezioni preliminari svolte dalla difesa dell'opponente nella memoria n. 1 sono infondate;
- che, infatti, le domande (in via principale e subordinata) relative all'accertamento della qualità di amministratore di fatto in capo ad sono strettamente funzionali ed ancillari Persona_1
3 alla domanda di pagamento avanzata in sede monitoria, avendo l'esclusivo scopo di fornire efficacia probatoria di riconoscimento di debito ai documenti sottoscritti dal citato soggetto in specifica replica ad una contestazione svolta dall'opponente, sicché dette domande devono essere considerate ammissibili sia in quanto non ampliano in concreto l'ambito del giudizio (posto che già in sede monitoria era stato prospettato quale legale rappresentante) Persona_1
sia in quanto alla convenuta deve essere consentito di replicare alle contestazioni svolte dall'opponente sul punto in applicazione del diritto di difesa e di contraddittorio;
- che, infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. S.U. n.
26727/2024), interesse che nel caso di specie è manifestamente lo stesso;
- che, ancora, è stato affermato (Cass. n. 9633/2022 ) che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (nello stesso senso, Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e
Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933);
- che le domande in questione neppure sono di competenza della Sezione specializzata in materia di imprese in quanto l'accertamento relativo alla qualità di amministratore di fatto in capo ad è meramente ancillare ed incidentale rispetto al vero tema della Persona_1
causa, ovvero la spettanza o meno del compenso a;
CP_1
- che sul punto la giurisprudenza afferma (Cass. n. 2409/2021) costantemente che la competenza delle sezioni specializzate deve essere intesa “nel senso che la devoluzione del giudizio dal tribunale ordinario alla sezione specializzata per l'impresa, anche quando il primo sia relativo a
4 vicende che hanno realizzato il trasferimento della titolarità delle azioni, si realizza ove
l'accertamento sia direttamente inerente alla questione societaria ed all'esercizio dei diritti che vengono dalla titolarità di partecipazioni sociali. Deve aversi pertanto un legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali che deve riscontrarsi alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e tanto non avviene là dove, come nella fattispecie in esame, la domanda non attiene direttamente al trasferimento delle azioni, ma al contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto è costituito dalle partecipazioni sociali soltanto in via mediata in esito alla declaratoria di nullità o risoluzione del primo (Cass. n. 22340 del 2020; Cass. n. 1826 del
2018)”;
- che nel caso di specie è evidente che l'accertamento richiesto da parte convenuta ha funzione sostanzialmente “istruttoria” ed incidentale, essendo esclusivamente finalizzato al rafforzamento del quadro probatorio da essa offerto in punto riconoscimenti di debito sottoscritti da Persona_1
e non alla costituzione di un rapporto sociale (e peraltro neppure sarebbe stata
[...]
indispensabile una domanda sul punto, essendo sufficiente la proposizione dell'argomentazione difensiva);
- che, invece, è inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata l'eccezione di inammissibilità delle domande della convenuta relative all'accertamento della riconducibilità all'opponente dei pagamenti dedotti e di rideterminazione dei compensi (domanda peraltro formulata in modo sostanzialmente identico dalla stessa difesa dell'opponente) in quanto asseritamente generiche ed indeterminate, posto che, francamente, non è dato comprendere quali siano le ragioni di indeterminatezza delle citate domande;
- che, sempre in via preliminare, va dichiarata la decadenza di parte convenuta dal diritto di procedere all'assunzione dei mezzi di prova dedotti nella memoria n. 2, avendo ella precisato le conclusioni come da memoria n. 1, ove i mezzi di prova dedotti sono assai meno numerosi;
- che, infatti, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on
5 delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello” (Cass.,
Sez. III, 14/10/2008, n. 25157);
- che, nel merito, il Tribunale osserva che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore (nel nostro caso ) che agisca per la risoluzione CP_1
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo,
Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nel caso di specie la principale fonte di prova allegata da è costituita dai plurimi CP_1
riconoscimenti di debito che sarebbero stati effettuati da allorquando egli Persona_1
non era più legale rappresentante dell'opponente, il che ha determinato la contestazione sopra menzionata da parte della difesa di;
Parte_1
- che, ciò posto, va detto che la ricognizione di debito non è fonte assoluta di prova atteso che
“la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass., Sez. III, 23/02/2006, n. 4019);
- che, in altre parole, “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione,
6 presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente
l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale” (Cass., Sez. III, 15/05/2009, n. 11332);
- che nel caso di specie l'opponente ha tentato di provare a mezzo testi l'inesistenza del rapporto negoziale con e l'inesistenza di prestazioni rese a suo favore da parte di al CP_1 CP_1
fine di superare l'astrazione processuale di cui si è appena riferito;
- che al contrario non ha prodotto documenti di natura contrattuale attestanti l'esistenza CP_1
del rapporto negoziale o la sua concreta esecuzione, sicché in definitiva l'unico elemento di prova offerto dall'opposta è dato dai riconoscimenti di debito sottoscritti da;
Persona_1
- che, in effetti, i capi di prova orale dedotti da in memoria n. 2 (per quanto oggetto di CP_1
decadenza in ragione di quanto sopra esposto) erano del tutto genericamente dedotti e come tali inammissibili, ma vengono in questa sede riportati in quanto rappresentano in pratica l'unica descrizione offerta da circa le prestazioni dalla stessa rese all'opponente: “b) “Vero che, CP_1
durante i lavori di ristrutturazione del condominio di via Petrarca 3 Torino, la sig.ra si CP_1
recava frequentemente sul cantiere e spesso anche sui ponteggi, al fine di verificare lo stato dei lavori”; c) “Vero che, durante i sopralluoghi di cui al capo precedente, la sig.ra si incontrava CP_1
con il sig. e con il Direttore dei Lavori Ing. e con essi Persona_1 Persona_2
discuteva dello stato di avanzamento dei lavori e di quanto ivi riscontrato”; d) “Vero che la sig.ra CP_1
durante l'esecuzione dei lavori nel condominio di via Petrarca, informava costante i condomini
[...]
circa l'andamento degli stessi e i tempi di realizzo”;
- che, dunque, l'attività di supervisione di per cui essa avrebbe diritto ad ottenere oltre € CP_1
50.000,00 di compenso sarebbe consistita ad avviso della stessa nel recarsi frequentemente CP_1
sul cantiere di via Petrarca n. 3 al fine di verificare lo stato dei lavori, nell'incontrare durante i citati sopralluoghi ed il Direttore dei Lavori Ing. Persona_1 Persona_2
7 discutendo con loro dello stato di avanzamento dei lavori e nell'informare costantemente i condomini circa l'andamento degli stessi e i tempi di realizzo;
- che, quindi, in primo luogo va detto che alcuna attività parte convenuta si era offerta di provare di aver svolto presso i 3 cantieri aperti negli altri 3 condomini da essa amministrati, posto che i capi di prova avevano ad oggetto solamente il condominio di via Petrarca, sicché la tipologia di prestazioni rese in relazione agli altri 3 cantieri rimangono allo stato della mera deduzione labiale contenuta nella comparsa di costituzione (ruolo di supervisore);
- che, in secondo luogo, l'attività descritta nelle 3 fatture azionate in sede monitoria (assistenza svolta a favore dell'opponente per il recupero di documentazione relativa ai bonus edilizi) sostanzialmente neppure è dedotta negli atti del giudizio della convenuta;
- che, in terzo luogo, le attività indicate dalla convenuta (sia nella memoria n. 2 che in comparsa di costituzione) non hanno, ad avviso del Tribunale, un'oggettiva autonomia sostanziale rispetto agli incombenti tipici del committente e dell'amministratore di condominio, e questo perché la verifica dell'andamento dei lavori e la discussione con l'impresa ed il DL circa l'andamento stesso e la conseguente informativa ai condomini altro non è che la normale attività del committente/amministratore di condominio;
- che detta constatazione è stata poi confermata dai testi assunti (nessuno dei quali è incapace a testimoniare, per quanto parte convenuta non abbia reiterata l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, il che equivale a rinuncia all'eccezione: Cass., S.U., n. 9456/2023);
- che, infatti, il teste (DL) ha dichiarato che: “Capo 6: la ha raccolto della Persona_2 CP_1
documentazione relativa per le pratiche necessarie per la cessione del credito da parte del
Condominio, o meglio dei singoli condomini perché erano i singoli condomini a dover cedere il credito ad . quale committente faceva delle segnalazioni, ad esempio lamentele sul ritardo Parte_1 CP_1
dei lavori, le lamentele sono state una costante, anche in relazione a lamentele di alcuni condomini che non erano soddisfatti di alcuni lavori, anche se il problema principale evidenziato da era il CP_1
ritardo nei lavori. mandava email a me anche tramite il suo avvocato. È stato fatto qualche CP_1
sopralluogo, come è normale che si faccia con il committente. Non credo che sia stato pattuito un compenso visto che è l'attività normale che svolge l'amministratore di condominio per i condomini, da cui riceve un compenso”;
- che il teste consulente dell'opponente) ha dichiarato che: “in relazione ai cantieri Tes_1
oggetto di causa ho solo fatto da consulente per le pratiche relative alla cessione del credito, ma non
8 mi sono occupato della gestione concreta dei cantieri, mi era stato richiesto da di fare i computi CP_1
metrici asseverabili, ma poi la richiesta non è stata coltivata. Capo 7: l'attività di recupero documenti non è attività professionale. Circa i documenti raccolti ho già detto, nel senso che a me i documenti non sono arrivati, altro non so. Io fatto diverse telefonate all'amministratrice che in parte mi ha CP_1
dato i documenti ed in parte no. Capo 8: non sono informato dell'attività dei cantieri fatti da né CP_1
conosco gli eventuali accordi, anche sui compensi”;
- che il teste ha dichiarato che: “Capo 6. non ha svolto alcuna attività Persona_1 CP_1
verso , perché l'attività era compito dell'amministratrice verso il Condominio. Parte_1 Parte_1
non ha pattuito alcun compenso con anche se 2 fatture sono state firmate per accettazione da CP_1
me, perché ha incassato due assegni della società attrice che erano stati consegnati in garanzia CP_1
dei lavori sul conto corrente del Condominio, e per aver indietro i soldi mi ha chiesto di firmare le due fatture;
appena firmata una fattura mi ha restituito i soldi, mentre l'importo dell'altro assegno CP_1
non mi è ancora stato restituito … il pagamento che io ho effettuato di cui al doc. n. 11 è una sorta di tangente per l'affidamento dei lavori da parte di ”; CP_1
- che il teste (dipendente di parte attrice) ha dichiarato che: “Capo 6: ha raccolto Tes_2 CP_1
i documenti altrimenti non si sarebbero fatti i bonus fiscali, ma è l'attività tipica dell'amministratore del condominio, ma non ha svolto attività di supervisione dei lavori in modo diverso da quello che fa un committente. Capo 9: non sono a conoscenza di un compenso pattuito fra e parte attrice”; CP_1
- che, infine, il teste (condomino del condominio di via Petrarca) ha dichiarato Testimone_3
che: “Capo 6: ha raccolto della documentazione, ai consiglieri venne comunicato che CP_1
mancavano dei documenti per la cessione del credito, ma doveva reperirli la ditta , ma Parte_1
visto che i documenti non arrivavano se ne è occupata la ma non so essere più preciso sul CP_1
documento specifico non essendo un esperto del settore. Abbiamo poi avuto l'accesso al bonus, anche se poi i lavori non sono stati completati da ancora oggi anche se dovevano essere Parte_1
eseguiti in 60 giorni. si è anche occupato dello stato di alcuni lavori non svolti bene. Ogni volta CP_1
che c'è un lavoro da eseguire, il Condominio corrisponde un compenso specifico all'amministratore
come da prassi in tutti i condomini. In questo caso a causa della condotta di CP_1 CP_1 Parte_1
(ritardo e lavori eseguiti male) ha dovuto svolgere attività maggiore del solito a causa della condotta di . Capo 9: non so se ha pattuito un compenso con per l'attività da lei Parte_1 CP_1 Parte_1
svolta”;
9 - che, dunque, ad avviso del Tribunale dall'istruttoria orale è emersa la prova positiva del fatto che in concreto ha svolto le normali funzioni del committente/amministratore di CP_1
condominio, funzioni che ovviamente sono esercitate in modo più intenso qualora, come nel caso in esame, i cantieri non procedano in modo spedito, non facendo invece alcuna attività munita di autonomia concettuale rispetto al ruolo tipico del committente/amministratore di condominio, per la quale , peraltro, è già stata remunerata dai vari Condomini che amministrava;
CP_1
- che, infatti, verificare l'andamento dei lavori, discutere con l'impresa ed il DL dell'andamento stesso, riferire ai condomini e ricercare presso i condomini la documentazione necessaria per l'accesso ai bonus fiscali non è attività che deve essere remunerata dall'impresa affidataria dei lavori trattandosi della normale attività svolta dal committente/amministratore di condominio;
- che, dunque, essendo emersa la prova positiva del mancato compimento da parte di di CP_1
attività di “supervisione” e non essendo emersa alcuna documentazione attestante l'esistenza di un rapporto contrattuale e l'effettiva esecuzione delle prestazioni allegate da (diverse da CP_1
quelle tipiche del committente/amministratore di condominio), allora i riconoscimenti di debito firmati da (solo osservandosi che questi in sede di escussione testimoniale ha Persona_1
riconosciuto sia la propria firma sia il contenuto del riconoscimento, riconducendolo ad una
“tangente” pagata per l'affidamento dei lavori da parte di ) divengono privi di valenza CP_1
probatoria, avendo parte opponente assolto all'onere di provare l'inesistenza del rapporto negoziale sotteso ai riconoscimenti di debito, che costituiscono, in pratica, l'unico elemento probatorio offerto da insieme alle fatture, sulla cui valenza probatoria della fattura va CP_1
tuttavia detto che “quando il rapporto è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori
– proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come degli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. 03.04.2008 n. 8549);
- che, pertanto, diviene a questo punto del tutto irrilevante valutare se Persona_1
fosse amministratore di fatto o meno di , dal momento che, in ogni caso, l'astrazione Parte_1
processuale derivante dai riconoscimenti di debito da lui sottoscritti è stata superata dall'opponente;
10 - che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con rigetto di ogni pretesa di pagamento formulata da , e con assorbimento delle domande ulteriori formulate da in CP_1 CP_1
quanto sostanzialmente ancillari alla richiesta di pagamento, e come tali prive di interesse in caso di rigetto della pretesa di pagamento;
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opposta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione sino ad € 52.000,00) per le prime due fasi, ed in conformità ai valori minimi per le restanti due fasi sia in considerazione della modesta attività processuale svolta nella fase decisoria sia in considerazione del fatto che parte significativa dell'attività processuale svolte nelle predette due fasi è stata dedicata all'esame delle infondate eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'opponente per la prima volta nella memoria n. 1:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le eccezioni preliminari svolte dalla difesa di parte convenuta in memoria n. 1 come in parte motiva.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni domanda di pagamento formulata da parte convenuta per le causali di cui CP_1
in parte motiva.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, CP_1 Parte_1
spese che liquida in € 5.261,00 a titolo di compenso, oltre € 286,00 per esposti, contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 17.04.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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