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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv.to
[...] C.F._2
Adolfo Zini in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi allegato all'atto d'appello ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in Roma, via Germanico n. 70;
APPELLANTI
E
1 (P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Mariafederica Di Libero in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via Riccardo da San Germano n. 51;
APPELLATA
o in sigla (P.I. Controparte_2 CP_3
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv.to Mariafederica Di Libero in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via Riccardo da
San Germano n. 51;
APPELLATA
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Mariafederica Di Libero in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via
Riccardo da San Germano n. 51;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
20409/2019 emessa nel giudizio rubricato al n. 78491/2017 R.G., pubblicata in data 23/10/2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <
2 notificato e hanno chiesto accertarsi Parte_1 Parte_2
la responsabilità del vettore ferroviario e delle altre Controparte_1
convenute in relazione all'infortunio avvenuto il giorno 19.12.2007 alla loro madre e del conseguente decesso. Hanno dedotto sul punto le Persona_1
attrici: che il 19.12.2007 viaggiava sul treno Intercity Plus 532 Persona_1
proveniente dalla stazione di Torino con destinazione Roma;
che il suddetto treno, arrivato nell'area ferroviaria prossima alla stazione Roma- Ostiense,
“prima dell'inizio della banchina” si era fermato;
che ritenendo Persona_1
che il treno fosse arrivato in stazione ed essendo stata aperta la porta del treno da altra viaggiatrice non identificata che voleva agevolarle la discesa, aveva iniziato la discesa dal treno ed aveva poi realizzato che non era iniziata la banchina;
che avendo il treno ripreso la marcia, era caduta ed Persona_1
aveva riportato “frattura bimalleolare della caviglia sinistra in escoriazione pretibiale sinistra”, come diagnosticato dalla struttura ospedaliera presso la quale era stata trasportata e ricoverata;
che ne era seguito un intervento chirurgico ed il successivo aggravamento delle sue condizioni di salute fino al decesso avvenuto in data 27.12.2007. Le attrici hanno pertanto chiesto accertarsi la responsabilità delle convenute con condanna delle stesse, sulla base delle rispettive responsabilità, all'integrale risarcimento, in favore delle eredi, attrici nel presente giudizio, dei danni patrimoniali subiti da
[...]
, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Costituitosi in giudizio, il vettore Per_1
ha eccepito, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto CP_1
al risarcimento azionato dalle attrici ed il difetto di legittimazione passiva delle altre convenute. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle deduzioni attoree, di cui ha chiesto l'integrale rigetto. CO
e pur ritualmente citate, non sono comparse Controparte_2
in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. è stata fissata l'udienza del 17.7.2019 per la definizione del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c., solo in
3 punto di prescrizione. A ridosso di detta udienza, nelle date 8 e 16 luglio
2019 si sono costituite le convenute -che CO
ha chiesto il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti- e
[...]
-che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva. All'udienza del 17.7.2019, revocata la dichiarazione di contumacia nei confronti di e di CO Controparte_2
stante l'imminente costituzione delle convenute e le deduzioni
[...]
sul punto di parte attrice, questo giudicane, al fine della compiuta e completa valutazione delle prospettazioni delle parti ha revocato il precedente rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. invitando le parti a precisare le conclusioni ed ha trattenuto la causa in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20409/2019 così statuiva: << - dichiara prescritti i diritti al risarcimento del danno azionato dalle attrici. - rigetta la domanda attorea nei confronti di - Controparte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CO
; condanna le attrici in solido alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.968,00 per compensi ed € 350,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
-dichiara interamente compensate le spese di lite tra le attrici e le convenute e >> CO Controparte_2
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . È circostanza pacifica e risulta dalla documentazione CP_1
depositata in atti, che il decesso della viaggiatrice è avvenuto Persona_1
il 27.12.2007 e che le odierne attrici hanno effettuato due atti di costituzione in mora ed interruttivi della prescrizione dei diritti vantati, dapprima con lettera ricevuta da in data 11.12.2012 (v. doc. n. 8 nel fascicolo di CP_1
parte attrice) e in seguito con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio avvenuta ad inizio dicembre 2017. L'ipotesi in oggetto è
4 disciplinata da normativa speciale, in particolare dal Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1371 (Relativo a diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) e in precedenza dalla legge 7 ottobre 1977 n. 754 c.c. (relativa ad Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato) la quale disciplina il caso, come di specie, in cui “il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari, ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario”, (art 1 legge citata). Detta normativa, prevede inoltre all'art. 5, che “in caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 2947 del codice civile.” (legge 7 ottobre 1977 n. 754 c.c.). Alla luce di tale previsione, in vigore ratione temporis alla “data del decesso della viaggiatrice”
(27.12.2007), è intervenuta al 27.12.2009 la prescrizione dei diritti risarcitori, tardivamente azionati dalle attrici con lettera ricevuta da l'11.12.2012. Il citato Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1371 è CP_1
entrato in vigore il 3.12.2009 (24 mesi dopo la sua pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione ai sensi dell'art. 37 dello stesso) ed ha prolungato da due a tre anni il termine di prescrizione dell'azione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 60 dello stesso Regolamento CE. È quindi evidente che il legislatore, anche sovranazionale, ha sempre informato la normativa speciale di settore ad una “prescrizione breve” e che la stessa è di riferimento per il viaggiatore danneggiato che con riferimento al servizio di trasporto sulle linee ferroviarie voglia azionare giudizio risarcitorio per diritti a titolo di responsabilità non solo contrattuale ma anche extracontrattuale. Avuto riguardo all'operatività del Regolamento CE 1371/2007 dal 3.12.2009 -
5 essendo i regolamenti comunitari immediatamente efficaci negli ordinamenti giuridici nazionali- ne discende comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea al 28.12.2010 stante la tardività, anche avuto riguardo a tale data, della costituzione in mora (11.12.2012) rispetto al “giorno successivo al decesso del viaggiatore” (28.12.2007). Nel caso di specie l'entrata in vigore del Regolamento CE 1371/2007 alla data del 3.12.2009, quando non era ancora maturato il termine di prescrizione biennale previsto dalla precedente normativa, ne ha determinato il prolungamento a tre anni a partire dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore. Le attrici hanno eccepito che convenuta avrebbe tardivamente indicato la legge CP_1
7.10.1997 n. 754 solo nella memoria n.2, essendosi in precedenza riferita al
Regolamento CE 1371/2007. Tale assunto è destituito di fondamento sia per quanto sopra considerato che non si verte in ipotesi di “mutamento della prospettazione in fatto” bensì di proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte della convenuta, la cui soluzione normativa rientra nell'attività di applicazione della norma che è peculiare del giudice. Neppure rileva ai fini del termine di prescrizione il richiamo all'art. 2947 c.c. contenuto nell'art. 5 della legge, n. 754/1977, non vertendosi in ipotesi di fatto che possa essere considerato quale reato avuto riguardo dinamica dei fatti di causa descritta dalle attrici e difettando nell'art. 60 del Regolamento citato, che ha dettato una disciplina uniforme per gli stati comunitari, qualsiasi riferimento sul punto. Consegue a tutto quanto esposto che vanno dichiarati prescritti i diritti al risarcimento del danno azionati dalle attrici sin dal 28.12.2010.
L'impostazione che precede assorbe l'analisi del merito delle questioni di merito nei confronti di . Le domande relative alle ulteriori CP_1
convenute possono essere esaminate nella presente sede sulla base della documentazione attorea in atti essendo, anche sul punto la causa matura per la decisione. Nei confronti di -società estranea al CP_2 Controparte_2
trasporto ferroviario dei viaggiatori e gestore dell'infrastruttura ferroviaria
6 nazionale – le attrici hanno lamentato “l'assenza di idonea illuminazione nell'area della Stazione Roma Ostiense” ed “il dislivello tra i gradini di accesso alla carrozza rispetto al suolo” quali fattori che avrebbero concorso a causare la caduta della viaggiatrice e le relative conseguenze. Sul punto emerge dalla stessa prospettazione attorea e dalla documentazione da essa prodotta che il treno di cui è causa era fermo al segnale di protezione prima di entrare nella stazione Ostiense, quindi in “area ferroviaria” (v. doc. 5 nel fascicolo di parte attrice, Relazione di servizio degli agenti della Polizia
Ferroviaria di Roma in data 20.12.2007). Ciò trova anche conferma dalla dichiarazione resa dalla Polizia di Stato da nel verbale del Persona_1
20.12.2007, la quale ha riferito che nei pressi della Stazione di Roma il treno si era fermato e “non accortasi che ancora mancavano poche centinaia di metri alla banchina” una viaggiatrice rimasta sconosciuta “volendomi agevolare la discesa azionava il pulsante delle porte, funzionante a treno fermo e mi invitava a scendere”. v. doc. 6 nel fascicolo di parte attrice,
Verbale di sommarie informazioni rese da alla Polizia di Stato Persona_1
il 20.12.2007). Nell'area di sosta del treno in questione -trattandosi di “sede ferroviaria propria” ai sensi del d.p.r. 753/1980- è vietata la discesa ai viaggiatori- fino all'arrivo alla banchina e all'arresto finale del treno, cui solo segue l'apertura delle porte e la discesa in sicurezza di viaggiatori- e la sosta del treno è ivi disposta, come nella specie, a luce rossa (“a via impedita”) per il tempo necessario alla regolazione del traffico ferroviario in entrata ed in uscita. A fronte di quanto sopra “il dislivello tra i gradini di accesso alla carrozza rispetto al suolo” e quindi l'assenza di banchina è dovuta proprio al fatto che in detta area è vietato scendere dal treno ed anche l'illuminazione
è di conseguenza ridotta rispetto a quella presente all'interno della stazione ferroviaria di destinazione. Anche tale ultimo dato della minor illuminazione costituisce dato significativo per il viaggiatore per realizzare che il treno non
è entrato in stazione e non è pronto per la discesa dal vagone. Discende da
7 quanto sopra che va rigettata la domanda proposta dalle attrici nei confronti della convenuta . Va, inoltre, disattesa la Controparte_2
contestazione formulata nel verbale di udienza del 17.2.2019 dal procuratore di parte attrice in merito alla nullità della procura di Controparte_4
posto che la stessa, conferita specificamente per il presente
[...]
giudizio, è munita di attestazione di conformità e i poteri di cui alla procura institoria sono stati ritualmente conferiti con procura notarile per atto notaio di Roma, rep. 80280, rogito 21077 del 27.7.20914. Come Persona_2
richiesto dalla convenuta va pertanto CO
affermato il suo difetto di legittimazione passivo essendo la stessa Pt_3
delle società del gruppo e pertanto carente di CO
titolarità nel presente giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tra le attrici e il vettore . Sussistono giusti CP_1
motivi, invece, per compensare le spese di lite tra le attrici e le convenute e tenuto CO Controparte_2
conto: che le stesse si sono costituite nei giorni 8.7.2019 e 16.7.2019, nell'immediatezza dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
17.7.2019 e dopo la scadenza anche del termine per il deposito di note finali concesso fino al 26.6.2019; che già con ordinanza del precedente giudicante in data 18.9.2018 era stata ritenuta prioritaria la pronuncia sulla prescrizione,
“trattandosi di questione che può definire il giudizio”, cui era seguito analogo pronunciamento di questo giudice in data 5.4.2019; che, quindi, pur essendo la costituzione delle contumaci avvenuta entro l'udienza per la precisazione delle conclusioni (ex art. 293 comma 1 c.p.c.), il pregresso sviluppo del giudizio -nel quale sin dal 18.9.2018 era stata ritenuta prioritario, rispetto all'espletamento delle istanze istruttorie, la definizione del giudizio in punto di prescrizione- depone per la compensazione delle spese di lite potendo le stesse svolgere le rispettive difese nel confronto tra le parti ben in precedenza.>>
8 § 4. – Hanno proposto appello ed formulando Pt_1 Parte_2
otto motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:< contrattuale ed extracontrattuale delle convenute CO
e nella causazione dell'evento Controparte_1 Controparte_2
dannoso del 19 dicembre 2007; b) condannare CO
e in solido ovvero sulla base Controparte_1 Controparte_2
delle rispettive responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ed Persona_1 Parte_1 Parte_2
nella misura risultante dagli atti del procedimento ovvero, in caso
[...]
di impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226 c.c., disponendo il pagamento in favore delle eredi ed Parte_1
anche degli importi relativi al danno subito da Parte_2 [...]
; c) condannare e Per_1 CO Controparte_1 [...]
in solido ovvero sulla base delle rispettive Controparte_2
responsabilità, all'integrale risarcimento del danno tanatologico e del danno non patrimoniale subiti da – valutando e comprendendo le Persona_1
componenti costituite dal danno biologico, dal danno morale e dal danno alla vita di relazione –, nella misura risultante dagli atti del procedimento ovvero, in caso di impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226
c.c., disponendo il pagamento dei relativi importi in favore delle eredi ed d) condannare Parte_1 Parte_2 CO
e in solido
[...] Controparte_1 Controparte_2
ovvero sulla base delle rispettive responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da ed Parte_1 Parte_2
– valutando e comprendendo le componenti costituite dal danno
[...]
parentale, dal danno biologico, dal danno morale e dal danno alla vita di
9 relazione –, nella misura risultante dagli atti del procedimento ovvero, in caso di impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226
c.c.; e) condannare e CO Controparte_1 [...]
in solido ovvero sulla base delle rispettive Controparte_2
responsabilità, al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo, da parte di ed delle somme di denaro Parte_1 Parte_2
che saranno determinate da codesto On.le Tribunale ed a corrispondere alle stesse gli interessi moratori, al saggio legale tempo per tempo vigente, dal
19 dicembre 2007 sino al giorno dell'effettivo pagamento;
f) emettere ogni altra consequenziale decisione di legge;
g) rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata da perché inammissibile, e comunque Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
h) condannare CO
e al pagamento di spese ed Controparte_1 Controparte_2
onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, maggiorando i relativi importi del 15% per spese forfettarie (ex art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), nonché delle percentuali normativamente previste a titolo di I.V.A. e
C.N.P.A.F.; in via istruttoria, in caso di ritenuta non sufficienza di quanto emerge dai documenti depositati, ammettere le seguenti prove: I – interrogatorio formale dei legali rappresentanti di CO
e sui seguenti capitoli: 1) Controparte_1 Controparte_2
Vero che è partita dalla stazione di Torino-Porta Nuova con il Persona_1
treno intercity delle ore 11:05 della diretto a Roma, con Controparte_1
arrivo previsto alle ore 18:00 presso la stazione di Roma-Ostiense. 2) Vero che il treno intercity Torino-Porta Nuova/Roma-Ostiense delle ore 11:05 alle ore 18:25 si è arrestato nell'area della stazione Ostiense di Roma ed
[...]
, dopo che il treno si era fermato, ha iniziato a scendere dal treno Per_1
dopo che un'altra viaggiatrice aveva azionato il pulsante di apertura dello sportello della carrozza e la stava aiutando a portare il proprio bagaglio. 3)
10 Vero che, iniziata la discesa dal treno da parte di , il treno Persona_1
riprendeva la marcia ed cadeva dal convoglio ed a quel punto Persona_1
il treno si arrestava dopo che un passeggero aveva azionato il freno di emergenza. 4) Vero che sono intervenuti un addetto al treno e successivamente agenti della Polizia ferroviaria, che prestavano i primi soccorsi ad , verificavano che la stessa presentava un vistoso Persona_1
ematoma all'altezza della caviglia sinistra e un forte dolore alla stessa gamba e la portavano nuovamente sul treno, che riprendeva la marcia e giungeva nella stazione Ostiense, ove veniva portata su Persona_1
un'autoambulanza che la trasportava presso l'Ospedale C.T.O.-Azienda
U.S.L. Roma C. II – prova testimoniale sui seguenti capitoli: 5) Vero che
, dovendo il successivo giorno 21 prendere presso l'aeroporto Persona_1
di Roma-Fiumicino un volo Continental Airlines diretto a New York per trascorrere in tale città festività Natalizie con la figlia e la Parte_1
nipote il 19 dicembre 2007 è partita dalla stazione di Torino- CP_6
Porta Nuova con il treno intercity delle ore 11:05 della Controparte_1
diretto a Roma, con arrivo previsto alle ore 18:00 presso la stazione di Roma-
Ostiense. 6) Vero che il treno intercity Torino-Porta Nuova/Roma-Ostiense delle ore 11:05 alle ore 18:25 si è arrestato nell'area della stazione Ostiense di Roma ed , dopo che il treno si era fermato, ha iniziato a Persona_1
scendere dal treno dopo che un'altra viaggiatrice aveva azionato il pulsante di apertura dello sportello della carrozza e la stava aiutando a portare il proprio bagaglio. 7) Vero che, iniziata la discesa dal treno da parte di
[...]
, il treno riprendeva la marcia ed cadeva dal convoglio Per_1 Persona_1
ed a quel punto il treno si arrestava dopo che un passeggero aveva azionato il freno di emergenza. 8) Vero che sono intervenuti un addetto al treno e successivamente agenti della Polizia ferroviaria, che prestavano i primi soccorsi ad , verificavano che la stessa presentava un vistoso Persona_1
ematoma all'altezza della caviglia sinistra e un forte dolore alla stessa gamba
11 e la portavano nuovamente sul treno, che riprendeva la marcia e giungeva nella stazione Ostiense, ove veniva portata su Persona_1
un'autoambulanza che la trasportava presso l'Ospedale C.T.O.-Azienda
U.S.L. Roma C. 9) Vero che , all'epoca dell'evento (19 Persona_1
dicembre 2007), aveva molteplici interessi culturali e viaggiava in Italia ed all'estero, anche da sola. 10) Vero che , all'epoca dell'evento Persona_1
(19 dicembre 2007), abitava da sola in un appartamento di ca. 250 mq. nella zona residenziale di Torino;
era proprietaria di un locale di 400 mq. in via
Parini, di una casa al mare e di una casa in montagna. 11) Vero che
[...]
, all'epoca dell'evento (19 dicembre 2007), viveva sola, aiutata Per_1
soltanto da una collaboratrice domestica che si occupava della casa due volte a settimana. 12) Vero che , all'epoca dell'evento (19 dicembre Persona_1
2007), guidava la propria autovettura, anche fuori città, e che pochi mesi prima aveva guidato un'autovettura da Pieve di Cadore a Torino. 13) Vero che , all'epoca dell'evento (19 dicembre 2007), incontrava Persona_1
quotidianamente la figlia che abitava nello stesso Parte_2
condominio della madre, e si occupava del nipote, figlio di Parte_2
e tredicenne al momento della morte della nonna. 14) Vero che
[...]
, all'epoca dell'evento (19 dicembre 2007), era sempre in Persona_1
contatto con la figlia che viveva a Roma, e la incontrava Parte_1
almeno due volte al mese, ed altresì in occasione di vacanze e viaggi. Si indicano i seguenti testimoni: nata a [...] il 4 febbraio CP_6
1990, piazza delle Cinque Scole n. 3, Roma, sui capitoli 5, 9, 10, 11, 12, 13,
14; nata a [...] il [...], via Genesio n. Controparte_7
9, Carate Urio, sui capitoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14; dott. Testimone_1
nato a [...] il [...], Piazza Vittorio Veneto n. 31, Torino, sui capitoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14; presso Controparte_8 Controparte_1
piazza della Croce Rossa n. 1, Roma, sui capitoli 6, 7, 8; III – consulenza tecnica d'ufficio per accertare: l'esatta entità del danno tanatologico e del
12 danno non patrimoniale prospettati nella narrativa dell'atto di citazione – tenendo conto delle componenti relative al danno biologico, al danno morale ed al danno alla vita di relazione – subiti da in conseguenza Persona_1
dell'evento del 19 dicembre 2007; l'esatta entità del danno non patrimoniale prospettato nella narrativa dell'atto di citazione – tenendo conto delle componenti relative al danno parentale, al danno biologico, al danno morale ed al danno alla vita di relazione – subito da e da Parte_1 Parte_2
a causa della patologia e del successivo decesso della propria
[...]
madre in conseguenza dell'evento del 19 dicembre 2007; IV – Persona_1
si richiama la documentazione indicata nell'atto di citazione e depositata - al momento della costituzione in giudizio (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- parzialmente, 11, 12, 13, 14), - con la Nota di deposito integrativa 9 dicembre
2017 (doc. 10, in copia integrale) - con la Seconda memoria ex art. 183 co 6
c.p.c. (doc. 15, 16, 17); V – si eccepisce l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dalla convenuta costituita per le Controparte_1
ragioni esposte;
VI – si eccepisce l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla convenuta costituita per le ragioni esposte e, Controparte_1
in caso di ammissione, si chiede l'ammissione di prova contraria con il seguente testimone: presso piazza Controparte_8 Controparte_1
della Croce Rossa n. 1, Roma, sull'intero capitolato (capitoli da 'a' sino a
'zz') >>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto Controparte_4
del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Per la conferma della sentenza n. 20409/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma nella parte in cui sancisce il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del diritto a contraddire dal lato passivo di rispetto alle CP_9
domande proposte dalle odierne appellanti. Chiede sia rigettato l'atto di citazione in appello notificato. Con condanna al pagamento delle spese e
13 compenso professionale, oltre spese generali della difesa, CPA ed IVA, del giudizio di secondo grado.>>
§ 4.2 – Si costituiva per chiedere il rigetto del Controparte_2
gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<
Confermare la sentenza n. 20409/2019 nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte nei suoi stessi confronti;
rigettare integralmente l'atto di citazione in appello. Con condanna al pagamento del compenso professionale, oltre spese generali della difesa, CPA ed IVA
(giudizio di secondo grado) >>.
§ 4.3 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_1
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << - Previa conferma in ogni sua parte della sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, n.
20409/2019, in particolare nel punto in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori attorei, rigettare le domande proposte nel pregresso grado di giudizio da e Parte_1 Parte_2
e rigettare l'atto di citazione in appello. -Rigettate le istanze
[...]
istruttorie avversarie;
- in ipotesi di loro ammissione, ammettere i mezzi istruttori articolati da nel pregresso grado di giudizio. - CP_1
Ammettere, ai sensi dell'art. 345, u.c., c.p.c., la produzione del documento
DEIF n. 37.2 del 21 dicembre 2012. Con condanna al pagamento delle spese e competenze per funzioni di difesa, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, in relazione al secondo grado di giudizio.>>
§ 4.4 – All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2020 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 luglio 2021 poi più volte differita.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 2 aprile 2025 < dal lavoro giudiziario della dott.ssa e la necessità di definire le cause Per_3
di più risalente iscrizione nel minor tempo possibile, compatibilmente con i carichi dei ruoli dei consiglieri della sezione>> la causa veniva riassegnata
14 sul presente ruolo e disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori delle parti avv.to Zini per le appellanti ed avv.to Di Libero per le parti appellate.
§ 4.6 – All'odierna udienza, presente il solo difensore delle parti appellanti, venivano precisate le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281- sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << gli errori della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla sola >> censuravano sotto molteplici profili la sentenza Controparte_1
di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da In primo luogo, sostenevano che la Controparte_1
norma applicabile all'epoca dell'evento dannoso, verificatosi in data 19 dicembre 2007, era la l'art. 5 della legge n. 754/1977 secondo cui: “in caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2947 del codice civile”. Ciò in quanto, all'epoca del fatto, non era ancora in vigore l'art. 60 regolamento CE
23 ottobre 2007, n. 1371 (entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e recepito nell'ordinamento italiano con D. lgs 17 aprile 2014 n. 70). Sostenevano che il regolamento CE n. 1371/2007 - quale legge successiva applicabile alla fattispecie - non avrebbe potuto privare esse appellanti dei diritti loro derivati dalla norma precedente;
che nel caso di specie l'art. 5 della L 754/1977, che determinava in due anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento
15 del danno alla persona del viaggiatore di veicoli ferroviari, faceva espressamente “comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 2947 del codice civile''; nello specifico osservavano che l'art. 2947 ultimo comma c.c. stabiliva che: “ se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” denunciavano l'erroneità della sentenza in quanto il rinvio recettizio all'ultimo comma dell'art. 2947
c.c., contenuto nell'art. 5, l. 754, non era stato abrogato dal Regolamento CE
n. 1371/2007, relativo ai “diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” ed in particolare dall'articolo art. 60 avente ad oggetto la prescrizione delle azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di ferimento o morte del viaggiatore. Sostenevano che nel caso di specie ricorreva l'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., in quanto il fatto, così come prospettato nel ricorso, integrava la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), reato per cui l'art. 157, commi 1 e 3, c.p. prevede il termine prescrizionale di cinque anni, termine che doveva applicarsi anche all'azione civile. Più in particolare, evidenziavano che detto art. 60 aveva modificato la sola prima parte del terzo comma dell'art. 18 l. n. 911/1935, così come modificato dall'art. 5 l. 754/1977, portando a tre anni il termine di prescrizione biennale previsto per il risarcimento del danno da morte del viaggiatore, mentre la norma di riferimento era la seconda parte della medesima disposizione, laddove rinviava al terzo comma dell'art. 2947 c.c., per il caso in cui il fatto fosse considerato dalla legge come reato. Sostenevano che dal combinato disposto dell'art. 2947 c.c. e dell'art. 18 della l. n. 911/1935 si ricavava un'eccezione al termine di prescrizione ordinario, non basata sul regolamento comunitario sicché il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame era quello corrispondente al termine prescrizionale del reato, inteso in astratto e non in concreto, nel caso di specie quello di cui
16 all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), che si prescrive in sei anni ( cfr. appello pag. 20) Su tale ultimo punto, eccepivano la totale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.
Con ulteriore profilo evidenziavano che la colpa delle appellate era individuabile in una serie di comportamenti ed omissioni, tutti autonomamente idonei a cagionare l'evento dannoso : << il non aver posto in essere comportamenti idonei ad evitare la rovinosa caduta di Persona_1
ed in particolare aver consentito che le porte si aprissero, ove azionate, disattivando il blocco presente durante la marcia del treno, nel caso in cui il treno si fermi, come nel caso di specie, in aree o zone diverse da quelle ordinarie di fermata dove, per la presenza della banchina e per l'illuminazione in ora notturna, la discesa dei passeggeri può avvenire in sicurezza;
il non aver posto in essere, al momento della fermata del treno nell'area della stazione Ostiense – e dunque in presenza di un'anomalia certa del servizio ferroviario – alcuna adeguata attività di informazione o comunque di vigilanza (…) il capo treno era in possesso di mezzi tecnici idonei a comunicare la reale situazione >> potendo fare un annuncio all'interno del treno ed informare i passeggeri sulla sosta del convoglio.
Eccepivano, altresì, la tardività e conseguente inammissibilità della nuova eccezione di prescrizione sollevata da contrariamente a Controparte_1
quanto statuito dal Tribunale, secondo cui essa non comportava un
“mutamento della prospettazione in fatto”. Rappresentavano che, nella comparsa, aveva eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 60 del CP_1
regolamento europeo e, successivamente, aveva formulato nuova eccezione, basandola sulla l. n. 754/1977. Lamentavano l'errore della sentenza, trattandosi di mutamento della prospettazione in fatto che avrebbe comportato un nuovo e diverso accertamento del fatto. Sostenevano, altresì, che anche a voler far riferimento all'art. 183 c.p.c., l'eccezione era tardiva, in quanto esse appellanti avevano eccepito l'inapplicabilità della norma
17 comunitaria in prima udienza. Da ultimo evidenziavano che le altre convenute non avevano eccepito tempestivamente la prescrizione e non avrebbero potuto beneficiare dell'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla sola e così osservavano: << qui il Tribunale non afferma CP_1
espressamente la circostanza, anche se implicitamente sembra averla fatta propria, esaminando le domande delle due appellate>> (cfr. pag. 26 appello)
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << l'errore della sentenza impugnata nella parte relativa alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di
- sostenevano che ulteriore errore andava CO
individuato nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la carenza di legittimazione passiva di Eccepivano la carenza di CO
motivazione nella parte in cui il primo Giudice aveva fatto discendere la decisione dall'autoqualificazione dell'appellata come holding delle CP_5
società del gruppo Sostenevano che era CO CP_5
vettore, gestore del treno e gestore della rete e della stazione di Roma
Ostiense, responsabile con le altre appellate del risarcimento del danno o in solido oppure in proporzione alla propria responsabilità. Sostenevano che la sua qualifica di holding non consentiva di escluderne la responsabilità e ciò ancor di più in presenza di un reato, secondo quanto previsto dal d.lgs.
231/2001 in tema di responsabilità degli enti. Sostenevano la legittimazione passiva dell'appellata e criticavano l'operato del CO
primo giudice per aver omesso di accertarne la responsabilità, eventualmente in concorso con le altre appellate.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << l'errore della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto delle domande proposte nei confronti di
[...]
-> censuravano la sentenza di primo grado per Controparte_2
avere il Tribunale rigettato le domande proposte nei confronti di
[...]
in particolare per aver esaminato soltanto due dei Controparte_2
molteplici addebiti sollevati da esse appellanti in primo grado, ossia
18 l'assenza di illuminazione ed il dislivello tra i gradini e il suolo. Sostenevano
l'erroneità dell'esclusione della responsabilità di detta appellata in quanto la motivazione era solo apparente, non risultando spiegata la reale ragione del rigetto delle domande né la norma precisa avendo il giudicante fatto generico riferimento ad un decreto formato dal 103 articoli e senza indicare quello applicato in concreto.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << l'omesso accertamento nella sentenza impugnata della dedotta responsabilità extracontrattuale di
[...]
e , CO Controparte_2 Controparte_1
censuravano la sentenza per non avere il Tribunale esaminato la domanda avente ad oggetto l'accertamento, in capo alle appellate, di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Lamentavano la violazione dell'art. 112
c.p.c.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << l'errore della sentenza consistente nel non aver affermato la sussistenza della fattispecie di grave inadempimento imputabile a CO Controparte_2
e e la loro conseguente responsabilità
[...] Controparte_1
contrattuale. La concorrente responsabilità extracontrattuale>>, significavano che i quattro errori commessi dal primo Giudice, illustrati nei precedenti motivi di appello, avevano impedito l'accertamento della sussistenza del grave inadempimento imputabile alle appellate, con conseguente loro tenutezza al pagamento del risarcimento del danno.
Sostenevano di aver documentato le circostanze di fatto verificatesi nel caso di specie sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, circostanze non specificamente contestate dalle convenute, ovvero né da nella CP_1
propria tempestiva comparsa, né dalle restanti appellate nello loro tardive ed inammissibili comparse di costituzione. Rappresentavano che i vettori
( e ) non avevano posto in essere comportamenti idonei ad CP_5 CP_1
evitare la caduta di , in quanto carenti di vigilanza e di Persona_1
19 informazioni adeguate in presenza di un'anomalia del servizio ferroviario, in quanto avevano consentito l'apertura degli sportelli delle carrozze, disattivando il blocco presente durante la marcia del treno, che avrebbe dovuto essere attivo nel momento in cui il treno si era fermato in luogo diverso da quello normale di fermata. Precisavano, altresì, che era irrilevante il fatto che l'apertura delle porte fosse stata materialmente effettuata da altro passeggero, non assumendo rilievo il concorso del terzo. Imputavano inoltre ai vettori di aver consentito la ripartenza del treno prima di verificare la chiusura di tutte le porte, elementi di fatto a cui dovevano aggiungersi l'assenza di idonea illuminazione e il dislivello tra i gradini di accesso alla carrozza rispetto al suolo nella stazione di Roma Ostiense.
Sostenevano la responsabilità delle tre appellate, in quanto organizzatrici del trasporto, sulle quali il trasportato faceva affidamento e che avevano il dovere giuridico di proteggere. Evidenziavano che il comportamento colposo delle appellate aveva causato l'evento dannoso e la successiva morte di , in quanto l'evento non si sarebbe verificato se le appellate Persona_1
avessero messo in atto misure idonee a prevenire la possibilità che i passeggeri potessero aprire le porte in aree diverse da quelle di fermata. La caduta di e le successive patologie ad essa derivate ne avevano Persona_1
causato il decesso, come conseguenza immediata e diretta del comportamento colposo delle appellate. Sostenevano la sussistenza di una responsabilità contrattuale per mancata diligenza, nonché di una responsabilità extracontrattuale per aver omesso di adottare accorgimenti idonei ad evitare l'evento.
Precisavano, altresì, l'assenza di un comportamento colposo da parte di
[...]
, che non aveva scientemente deciso di scendere in zona diversa da Per_1
quella di fermata regolare essendo ella incorsa in errore cagionato dalla scarsa illuminazione e dalla mancanza di annunci da parte del capotreno, di vigilanza e di assistenza e che aveva tentato di risalire bordo del treno, non
20 riuscendoci poiché questo era repentinamente ripartito ed ella aveva perso l'equilibro, cadendo sulla massicciata.
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << Il danno risarcibile: 1) il danno tanatologico subito da 2) il danno non patrimoniale - Persona_1
comprensivo del danno biologico, del danno morale e del danno alla vita di relazione - subito da >> rappresentavano che la mancata Persona_1
affermazione, da parte del primo Giudice, della responsabilità delle appellate aveva impedito l'accertamento del danno. Significavano che dall'evento era derivato il decesso di , il danno biologico da essa subito e le Persona_1
spese inutilmente sostenute, nonché il danno proprio subito da esse appellanti consistente nella perdita della propria madre e delle consuetudini di vita che avevano con la stessa. Evidenziavano che senza la caduta
[...]
non avrebbe subito la frattura della tibia e del perone e, dunque, la Per_1
tromboembolia polmonare che ne aveva causato la morte, rischio specifico causato dall'illecito commesso dalle appellate, non correlato all'età della vittima che godeva di ottima salute. Insistevano nella liquidazione del danno come da conclusioni rassegnate.
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << il danno non patrimoniale – comprensivo del danno biologico, del danno morale, del danno parentale e del danno alla vita di relazione – subito dalle odierne appellanti
[...]
ed >> significavano di aver subito un danno Parte_1 Parte_2
non patrimoniale diretto, consistente nella sofferenza per la perdita della propria madre, incidente anche sulla vita di relazione, danno che non erano in grado di provare nell'esatto ammontare sicché ne chiedevano la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
§ 5.8– Con l'ottavo motivo titolato: <> esponevano che per la valutazione del danno patrimoniale era rilevante considerare: le spese inutilmente sostenute per il viaggio a New York;
le spese sostenute in occasione del ricovero e le spese funerarie e di trasporto, nonché il danno
21 derivante dal mancato utilizzo, da parte di esse appellanti, delle somme di denaro in questione, da corrispondersi con gli interessi moratori.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato
Il motivo è inammissibile nella parte in cui (pag. 26 dell'atto di gravame) le appellanti, sulla premessa che e CO Controparte_2
si erano costituite tardivamente e non avevano
[...]
tempestivamente eccepito la prescrizione, sostengono che il giudice avrebbe errato nel pronunciare su detta eccezione in quanto le indicate convenute non avrebbero potuto beneficiare dell'accoglimento dell'eccezione sollevata tempestivamente dalla sola . CP_1
Osserva la Corte che il Tribunale in relazione alle posizioni processuali delle convenute e non ha CO Controparte_2
affatto “esteso” l'eccezione di prescrizione sollevata da , avendo CP_1
pronunciato nel merito con rigetto della domanda attorea nei confronti di e con declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_2
passiva di capi di sentenza distinti dal CO
capo 1 << dichiara prescritti i diritti al risarcimento del danno azionati dalle attrici>> emesso in relazione alla sola posizione di . CP_1
I restanti profili di censura sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.
Per pregiudizialità va esaminata la questione sollevata dalle appellanti di tardività dell'eccezione di prescrizione formulata da in relazione CP_1
al disposto di cui all'art. 5 della L. n. 754/1977 e sulla quale in primo grado esse attrici avevano dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Evidenziano che nella comparsa di costituzione aveva eccepito la CP_1
prescrizione dei diritti sottesi alle domande di risarcimento del danno da esse formulate in relazione al disposto di cui all'art. 60 del regolamento CE n. 22 1371/2007 e che solo successivamente al tempestivo rilievo da parte di esse istanti di inapplicabilità di detta norma - in quanto entrata in vigore successivamente al sinistro ( 19 dicembre 2007) ed all'evento morte di
[...]
( 27 dicembre 2007) - la convenuta aveva eccepito la Per_1 CP_1
prescrizione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 754/1977 con un inammissibile mutamento della prospettazione del fatto che il Tribunale non aveva colto, anzi aveva in iure disatteso, così incorrendo nel duplice errore di errata qualificazione di detta eccezione di prescrizione e di rilievo d'ufficio dell'eccezione di prescrizione medesima una volta acclarato che il giudicante non potesse esaminare l'eccezione tardivamente proposta dalla parte onerata
( cfr. pag. 26 appello)
Osserva la Corte che la doglianza non ha pregio in quanto in tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice. Detto in altri termini, la parte che solleva l'eccezione di prescrizione non è tenuta a tipizzare la stessa ed a specificare a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso di specie,
l'eccepita estinzione si sia verificata. (Cass. n. 15790/2016 e succ. conf,). Va quindi escluso che il tribunale abbia pronunciato d'ufficio sull'eccezione di prescrizione avendo valutato l'inerzia delle attrici denunciata da e CP_1
proceduto ad individuare il regime prescrizionale applicabile, peraltro, non
“a sorpresa“ e senza interlocuzione con le parti, ma in relazione a norme puntualmente indicate dalle stesse che hanno svolto completa attività difensiva.
23 Giova premettere, in sintesi, che il tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione breve biennale prevista dall'art. 5 della L. n.
754/1977 individuando il dies a quo nella data del decesso (27 Per_1
dicembre 2007) e così diritto prescrittosi il 27 dicembre 2009; il primo giudice ha poi soggiunto che essendo entrato in vigore il 3 dicembre 2009 il regolamento CE n. 1371/2007 ( ovvero 24 mesi dopo la sua pubblicazione sulla GU dell'Unione ai sensi dell'art. 37 dello stesso) allorché detto termine prescrizionale biennale non era maturato, che detto termine risultava prolungato di un anno dal momento che la normativa comunitaria all'art. 60 aveva fissato detto nuovo termine breve in anni tre. Di conseguenza, i crediti risarcitori si erano prescritti il 28 dicembre 2010 non essendo intervenuto valido atto interruttivo entro detta data, con conseguente inutilità a fini interruttivi della missiva 11 dicembre 2012 notificata a termine prescrizionale interamente decorso.
Osserva la Corte che il suddetto calcolo del termine prescrizionale non risulta contestato dalle appellanti che si sono lamentate della mancata applicazione dell'art. 5, 1, l. 7 ottobre 1977 n.754 nella parte in cui fa: “comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 2947 del codice civile”. Nello specifico, hanno evidenziato che l'art. 2947 ultimo comma c.c. stabilisce che: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile''; sostengono che il rinvio recettizio all'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., contenuto nell'art. 5, l. 754, non è stato abrogato dal
Regolamento CE n. 1371/2007, relativo ai “diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” ed in particolare dall'articolo (art. 60) avente ad oggetto la prescrizione delle azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di ferimento o morte del viaggiatore;
che il tribunale ha errato nel non applicare detta norma in quanto il caso di specie è regolato dall'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma
24 dell'art. 2947 c.c., in quanto il fatto, così come prospettato nel ricorso, integra la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), reato per cui l'art. 157, commi 1 e 3, c.p. prevede il termine prescrizionale di sei anni ( in altra parte indicati cinque anni) e che tale termine si applica anche all'azione civile promossa con il presente giudizio.
Osserva la Corte che il motivo come prospettato non attinge l'intero passo motivazionale del giudice di prime cure, ma solo la seconda delle rationes decidendi. Nello specifico, il Tribunale si è così espresso: << Neppure rileva ai fini del termine di prescrizione il richiamo all'art. 2947 c.c. contenuto nell'art. 5 della legge n. 754/1977 non vertendosi in ipotesi di fatto che possa essere considerato quale reato avuto riguardo alla dinamica dei fatti di causa descritta dalle attrici e difettando nell'art. 60 del regolamento citato, che ha dettato una disciplina uniforme per gli stati comunitari, qualsiasi riferimento sul punto.>>
La critica specifica involge solo la seconda parte e non la prima che da sola
è idonea a sostenere la pronuncia di rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale non sussistendo una dinamica dei fatti, alla luce della stessa prospettazione attorea, che possa condurre ad ipotizzare il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Dato per ipotesi ammesso che la fattispecie non sia regolata dall'art. 60 – norma comunitaria sopravvenuta con la volontà della regola uniforme per gli
Stati membri - e che l'art. 5 della legge n. 754/1977 sia ancora applicabile nella parte in cui richiama l'art. 2947 ultimo comma c.c. che stabilisce che:
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile'', si osserva che le attrici lamentano (pag. 20 dell'atto di appello) che: << sul punto rilevante vi è la totale mancanza di motivazione >> a cui segue la trascrizione del passo motivazionale sopra riportato con la seguente critica: << il giudice
25 di primo grado non dà conto, nella propria motivazione, del necessario accertamento incidenter tantum che avrebbe dovuto effettuare, sulla base del pacifico e costante insegnamento della Suprema Corte>>. Richiamavano i principi enunciati da Cass. SU n. 27337/2008; n. 2350/2018; SU n.
1641/20217. Le appellanti hanno precisato che: << il maggior termine di prescrizione è correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale e neanche alla procedibilità del reato>>
Rileva la Corte che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. SU n.
27337/2008, n. 2350/2018 e succ, conf. n. 32021/2024).
Il primo giudice per escludere il reato di omicidio colposo ha fatto riferimento alla << dinamica dei fatti descritta dalle attrici>> che il tribunale medesimo ha illustrato nello svolgimento del processo e che ha commentato nella disamina della domanda attorea proposta contro CP_3
La motivazione va quindi meramente integrata, per mezzo dell'utilizzo degli strumenti probatori ed i criteri del procedimento civile, con richiamo alle fonti già considerate dal primo giudice (documentazione prodotta dalle parti attrici, tra cui: relazione di servizio degli agenti della Polizia Ferroviaria di
Roma del 20.12.2007; dichiarazioni rese alla Polizia da nel Per_1
verbale del 20.12.2007). Osserva la Corte che la vittima ha ammesso che si accingeva a prepararsi alla discesa quando una signora sconosciuta che poco prima l'aveva aiutata con i bagagli << visto che il treno si era fermato e non
26 accortasi che ancora mancavano poche centinaia di metri alla banchina, volendomi agevolare la discesa, azionava il pulsante dell'apertura porte, funzionante a treno fermo e mi invitava a scendere. Scendevo quindi i primi due gradini, certa di trovare il marciapiede della stazione, e senza rendermene conto, trovavo il vuoto sotto di me ed anche a causa dell'improvvisa ripartenza del treno, cadevo sul terrapieno>> (all. 6 fascicolo parte attrice)
La relazione della Polizia Ferroviaria è conforme e chiarisce (all. 5) che: << mentre il treno era fermo al segnale di protezione prima di entrare nella stazione di Ostiense una donna aveva aperto le porte ed era scesa cadendo sulla massicciata>>; la relazione conferma la perfetta funzionalità della porta della carrozza.
Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che la sosta del treno prima di entrare in Stazione in attesa per il segnale di protezione (id est come specificato dal giudice di prime cure “la sosta del treno è ivi disposta, come nella specie, a luce rossa – a via impedita- per il tempo necessario alla regolazione del traffico ferroviario in entrata ed in uscita) non può essere ascritto, come fanno le appellanti a << presenza di un'anomalia certa del servizio ferroviario >> trattandosi, al contrario, di fatto di comune esperienza ed i viaggiatori sono a conoscenza che è vietata la discesa dal treno fino all'arrivo del convoglio alla banchina e l'arresto finale. Il treno non era giunto in stazione ed il luogo era buio proprio perché non si trovava in stazione. La viaggiatrice avrebbe dovuto considerare circostanze di tempo e di luogo prima di porre in essere la condotta della discesa dal treno una volta aperta la porta (da parte della viaggiatrice rimasta sconosciuta) e quindi, prima di accingersi a scendere i gradini avrebbe dovuto verificare che al di sotto degli stessi vi fosse la banchina. Attività che la non ha posto Per_1
in essere. Non può essere addebitato alla convenuta che ivi non vi fosse
27 idonea illuminazione perché, come detto, il convoglio si era fermato prima della stazione per attendere il segnale di via (luce verde) per entrare in stazione;
ugualmente e per la medesima ragione non può essere addebitato alla convenuta che non vi fosse la banchina e che i gradini finissero nella massicciata dal momento che tanto era dipeso dal fatto che il convoglio non fosse ancora giunto in stazione. L'attività di discesa dal treno va qualificata attività anomala posta in essere dalla sola;
né la responsabilità è Per_1
attenuata dal fatto che sul treno IC 532 al pari degli altri Intercity all'epoca dei fatti fosse possibile azionare il comando di apertura delle porte allorché la velocità scendeva al di sotto dei 5KM/H. Il sistema di sicurezza del treno
IC PLUS 523 era rappresentato dal blocco porte delle carrozze UIC Z1 progettato per impedire che i viaggiatori potessero aprire le porte durante la corsa, con blocco totale allorché la velocità raggiungeva i 5 KM/H.
Si osserva che parte appellata ha chiesto di essere ammessa ex art. CP_1
345 c.p.c. alla produzione documentale del D.E.I.F. n° 37.2 del 21 dicembre
2012, in vigore dalle ore 24.00 del 31.12.2012 che ha comportato il miglioramento dei sistemi di sicurezza dei treni con l'introduzione del controllo porte salita/discesa, acquisizione documentale che si appalesa superflua dovendo la prova essere circoscritta alla verifica del rispetto dei sistemi di sicurezza vigenti all'epoca del fatto.
Conclusivamente, ritiene la Corte di condividere la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha valutato che la stessa prospettazione di parte attrice conduce a ritenere che il comportamento da cui è derivato l'evento è rappresentato dall'incauta azione di e, nel contempo, è Per_1
palesemente escluso che si possa configurare in capo al vettore la sussistenza di una concorrente condotta omissiva delle cautele e/o di violazione delle norme tecniche.
§ 6.2 – il secondo motivo è infondato.
28 Osserva la Corte che la sentenza di primo grado non è carente di motivazione con riguardo alla pronuncia di accertamento del difetto di legittimazione passiva di trattasi di motivazione solo Controparte_4
sintetica perché resa con richiamo alle ampie difese formulate dalla convenuta nella costituzione in giudizio intervenuta il 6 luglio 2019 in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2019.
In sintesi, il suddetto convenuto preso atto che risultava già < costituzione del soggetto effettivamente legittimato passivo,
[...]
in quanto impresa ferroviaria gestore del servizio di Controparte_10
trasporto sulle linee ferroviarie nazionali, comprese quelle regionali, proprietaria del treno IC PLUS 523, sul quale aveva viaggiato la congiunta delle attrici.>> e precisato che: < del servizio di trasporto viaggiatori sulle linee ferroviarie nazionali e comunitarie, nonché alla gestione dei binari, stazioni ed aree ferroviarie (esse sono di stretta competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, soggetto che coincide con la .>> Controparte_2
esponeva di essere la ruolo Controparte_11
che precludeva l'esercizio di attività riconducibili all'evento oggetto di causa e non prevedeva profili di responsabilità azionabili dai terzi, in quanto detti requisiti andavano individuati in capo alle restanti convenute già evocate in giudizio, ovvero di - vettore ferroviario che utilizza Controparte_1
l'infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita da Controparte_2
; che il servizio di trasporto ferroviario, nell'occasione del
[...]
quale era accaduto l'infortunio, era stato eseguito da CP_1
medesima.
Le considerazioni sopra svolte non vengono contestate dalle appellanti nel motivo in esame.
§ 6.3 – il terzo motivo è infondato
29 Osserva la Corte che la sentenza di primo grado non è carente di motivazione con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda attorea di accertamento della responsabilità di Controparte_2
Il Tribunale ha ampiamente chiarito, come già illustrato nella disamina del primo motivo di gravame, che la sosta del treno prima della stazione di arrivo
Ostiense e quindi in “sede ferroviaria propria“ non rappresenta un'anomalia del servizio trattandosi invece di atto obbligato in presenza di luce rossa (a via impedita) che vieta l'ingresso del treno in stazione. Il Tribunale ha evidenziato che ciò accade << per il tempo necessario alla regolazione del traffico ferroviario in entrata ed in uscita>> poiché il macchinista di ogni singolo treno deve attendere la luce verde per poter fare ingresso in stazione nel binario assegnato a quel treno. Nessuno è autorizzato ad aprire le porte del treno ed a scendere. Premesso che nel caso di specie le porte, come riferito dalla stessa vittima, sono state aperte da altra viaggiatrice che l'ha invitata a scendere, è di tutta evidenza che la prima di iniziare la Per_1
discesa avrebbe dovuto verificare che al di sotto dei gradini vi fosse la banchina della stazione. Attività che non ha compiuto. Il Tribunale ha Contr esaminato le specifiche doglianze mosse dalle attrici alla conventa cui
è stato imputato che nell'area della stazione di Roma Ostiense non vi fosse idonea illuminazione e che il dislivello anomalo tra i gradini di accesso alla carrozza ed il suolo avrebbe cagionato la caduta, circostanze entrambe smentite dal Tribunale che ha valorizzato gli elementi di prova che le appellanti ancora non considerano, ovvero che la zona fosse buia in quanto il tratto in cui il treno era in sosta per attendere il semaforo verde di via libera era “rete ferroviaria” e non stazione e, quindi, non vi era necessità di illuminazione;
ugualmente non vi era anomalo dislivello dei gradini di accesso/discesa dalla carrozza dal momento che il suolo in loco non era rappresentato dalla banchina della stazione, ma dalla massicciata ferroviaria.
30 § 6.4 – il quarto ed il quinto motivo possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
Entrambi afferiscono alla censura di omesso esame della domanda di responsabilità extracontrattuale proposta dalle attrici nei confronti delle convenute. Osserva la Corte che il tribunale ha espressamente motivato il rigetto della pluralità di domande svolte nei confronti delle tre convenute avendo evidenziato il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla domanda di risarcimento Controparte_4
del danno contrattuale (per assenza di contratto con la viaggiatrice) ed extracontrattuale;
di prescrizione per e di esclusione della CP_1
fattispecie di reato di omicidio colposo idonea ad ampliare il termine di prescrizione e fondare la responsabilità di tipo extracontrattuale;
di rigetto Contr delle domande nei confronti di per insussistenza della violazione di specifiche norme tecniche poste a presidio dei sistemi di protezione, della circolazione ferroviaria e/o integranti condotte violative del neminem laedere.
§ 6.5 – Con il rigetto dei motivi di gravame che precedono resta precluso l'esame dei motivi sesto, settimo e ottavo afferenti alla quantificazione del danno ed è superflua l'apertura dell'istruttoria in relazione ai capitoli afferenti al quantum;
con riguardo ai capitoli relativi all'interrogatorio formale e 5 6-7-8 della prova testimoniale essi sono superflui trattandosi di circostanze documentate dalla relazione di servizio della Polizia Ferroviaria
e per mezzo del verbale di s.i.t. della . Per_1
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza delle appellanti e vengono liquidate in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità media) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
31 § 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo delle appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
e contro la
[...] Controparte_2 Controparte_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 20409/2019 pubblicata in data 23/10/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 10.313,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico delle appellanti, in solido tra loro, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv.to
[...] C.F._2
Adolfo Zini in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi allegato all'atto d'appello ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in Roma, via Germanico n. 70;
APPELLANTI
E
1 (P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Mariafederica Di Libero in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via Riccardo da San Germano n. 51;
APPELLATA
o in sigla (P.I. Controparte_2 CP_3
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv.to Mariafederica Di Libero in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via Riccardo da
San Germano n. 51;
APPELLATA
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Mariafederica Di Libero in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cassino, via
Riccardo da San Germano n. 51;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
20409/2019 emessa nel giudizio rubricato al n. 78491/2017 R.G., pubblicata in data 23/10/2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <
2 notificato e hanno chiesto accertarsi Parte_1 Parte_2
la responsabilità del vettore ferroviario e delle altre Controparte_1
convenute in relazione all'infortunio avvenuto il giorno 19.12.2007 alla loro madre e del conseguente decesso. Hanno dedotto sul punto le Persona_1
attrici: che il 19.12.2007 viaggiava sul treno Intercity Plus 532 Persona_1
proveniente dalla stazione di Torino con destinazione Roma;
che il suddetto treno, arrivato nell'area ferroviaria prossima alla stazione Roma- Ostiense,
“prima dell'inizio della banchina” si era fermato;
che ritenendo Persona_1
che il treno fosse arrivato in stazione ed essendo stata aperta la porta del treno da altra viaggiatrice non identificata che voleva agevolarle la discesa, aveva iniziato la discesa dal treno ed aveva poi realizzato che non era iniziata la banchina;
che avendo il treno ripreso la marcia, era caduta ed Persona_1
aveva riportato “frattura bimalleolare della caviglia sinistra in escoriazione pretibiale sinistra”, come diagnosticato dalla struttura ospedaliera presso la quale era stata trasportata e ricoverata;
che ne era seguito un intervento chirurgico ed il successivo aggravamento delle sue condizioni di salute fino al decesso avvenuto in data 27.12.2007. Le attrici hanno pertanto chiesto accertarsi la responsabilità delle convenute con condanna delle stesse, sulla base delle rispettive responsabilità, all'integrale risarcimento, in favore delle eredi, attrici nel presente giudizio, dei danni patrimoniali subiti da
[...]
, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Costituitosi in giudizio, il vettore Per_1
ha eccepito, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto CP_1
al risarcimento azionato dalle attrici ed il difetto di legittimazione passiva delle altre convenute. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle deduzioni attoree, di cui ha chiesto l'integrale rigetto. CO
e pur ritualmente citate, non sono comparse Controparte_2
in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. è stata fissata l'udienza del 17.7.2019 per la definizione del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c., solo in
3 punto di prescrizione. A ridosso di detta udienza, nelle date 8 e 16 luglio
2019 si sono costituite le convenute -che CO
ha chiesto il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti- e
[...]
-che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva. All'udienza del 17.7.2019, revocata la dichiarazione di contumacia nei confronti di e di CO Controparte_2
stante l'imminente costituzione delle convenute e le deduzioni
[...]
sul punto di parte attrice, questo giudicane, al fine della compiuta e completa valutazione delle prospettazioni delle parti ha revocato il precedente rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. invitando le parti a precisare le conclusioni ed ha trattenuto la causa in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20409/2019 così statuiva: << - dichiara prescritti i diritti al risarcimento del danno azionato dalle attrici. - rigetta la domanda attorea nei confronti di - Controparte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CO
; condanna le attrici in solido alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.968,00 per compensi ed € 350,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
-dichiara interamente compensate le spese di lite tra le attrici e le convenute e >> CO Controparte_2
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . È circostanza pacifica e risulta dalla documentazione CP_1
depositata in atti, che il decesso della viaggiatrice è avvenuto Persona_1
il 27.12.2007 e che le odierne attrici hanno effettuato due atti di costituzione in mora ed interruttivi della prescrizione dei diritti vantati, dapprima con lettera ricevuta da in data 11.12.2012 (v. doc. n. 8 nel fascicolo di CP_1
parte attrice) e in seguito con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio avvenuta ad inizio dicembre 2017. L'ipotesi in oggetto è
4 disciplinata da normativa speciale, in particolare dal Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1371 (Relativo a diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) e in precedenza dalla legge 7 ottobre 1977 n. 754 c.c. (relativa ad Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato) la quale disciplina il caso, come di specie, in cui “il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari, ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario”, (art 1 legge citata). Detta normativa, prevede inoltre all'art. 5, che “in caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 2947 del codice civile.” (legge 7 ottobre 1977 n. 754 c.c.). Alla luce di tale previsione, in vigore ratione temporis alla “data del decesso della viaggiatrice”
(27.12.2007), è intervenuta al 27.12.2009 la prescrizione dei diritti risarcitori, tardivamente azionati dalle attrici con lettera ricevuta da l'11.12.2012. Il citato Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1371 è CP_1
entrato in vigore il 3.12.2009 (24 mesi dopo la sua pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione ai sensi dell'art. 37 dello stesso) ed ha prolungato da due a tre anni il termine di prescrizione dell'azione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 60 dello stesso Regolamento CE. È quindi evidente che il legislatore, anche sovranazionale, ha sempre informato la normativa speciale di settore ad una “prescrizione breve” e che la stessa è di riferimento per il viaggiatore danneggiato che con riferimento al servizio di trasporto sulle linee ferroviarie voglia azionare giudizio risarcitorio per diritti a titolo di responsabilità non solo contrattuale ma anche extracontrattuale. Avuto riguardo all'operatività del Regolamento CE 1371/2007 dal 3.12.2009 -
5 essendo i regolamenti comunitari immediatamente efficaci negli ordinamenti giuridici nazionali- ne discende comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea al 28.12.2010 stante la tardività, anche avuto riguardo a tale data, della costituzione in mora (11.12.2012) rispetto al “giorno successivo al decesso del viaggiatore” (28.12.2007). Nel caso di specie l'entrata in vigore del Regolamento CE 1371/2007 alla data del 3.12.2009, quando non era ancora maturato il termine di prescrizione biennale previsto dalla precedente normativa, ne ha determinato il prolungamento a tre anni a partire dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore. Le attrici hanno eccepito che convenuta avrebbe tardivamente indicato la legge CP_1
7.10.1997 n. 754 solo nella memoria n.2, essendosi in precedenza riferita al
Regolamento CE 1371/2007. Tale assunto è destituito di fondamento sia per quanto sopra considerato che non si verte in ipotesi di “mutamento della prospettazione in fatto” bensì di proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte della convenuta, la cui soluzione normativa rientra nell'attività di applicazione della norma che è peculiare del giudice. Neppure rileva ai fini del termine di prescrizione il richiamo all'art. 2947 c.c. contenuto nell'art. 5 della legge, n. 754/1977, non vertendosi in ipotesi di fatto che possa essere considerato quale reato avuto riguardo dinamica dei fatti di causa descritta dalle attrici e difettando nell'art. 60 del Regolamento citato, che ha dettato una disciplina uniforme per gli stati comunitari, qualsiasi riferimento sul punto. Consegue a tutto quanto esposto che vanno dichiarati prescritti i diritti al risarcimento del danno azionati dalle attrici sin dal 28.12.2010.
L'impostazione che precede assorbe l'analisi del merito delle questioni di merito nei confronti di . Le domande relative alle ulteriori CP_1
convenute possono essere esaminate nella presente sede sulla base della documentazione attorea in atti essendo, anche sul punto la causa matura per la decisione. Nei confronti di -società estranea al CP_2 Controparte_2
trasporto ferroviario dei viaggiatori e gestore dell'infrastruttura ferroviaria
6 nazionale – le attrici hanno lamentato “l'assenza di idonea illuminazione nell'area della Stazione Roma Ostiense” ed “il dislivello tra i gradini di accesso alla carrozza rispetto al suolo” quali fattori che avrebbero concorso a causare la caduta della viaggiatrice e le relative conseguenze. Sul punto emerge dalla stessa prospettazione attorea e dalla documentazione da essa prodotta che il treno di cui è causa era fermo al segnale di protezione prima di entrare nella stazione Ostiense, quindi in “area ferroviaria” (v. doc. 5 nel fascicolo di parte attrice, Relazione di servizio degli agenti della Polizia
Ferroviaria di Roma in data 20.12.2007). Ciò trova anche conferma dalla dichiarazione resa dalla Polizia di Stato da nel verbale del Persona_1
20.12.2007, la quale ha riferito che nei pressi della Stazione di Roma il treno si era fermato e “non accortasi che ancora mancavano poche centinaia di metri alla banchina” una viaggiatrice rimasta sconosciuta “volendomi agevolare la discesa azionava il pulsante delle porte, funzionante a treno fermo e mi invitava a scendere”. v. doc. 6 nel fascicolo di parte attrice,
Verbale di sommarie informazioni rese da alla Polizia di Stato Persona_1
il 20.12.2007). Nell'area di sosta del treno in questione -trattandosi di “sede ferroviaria propria” ai sensi del d.p.r. 753/1980- è vietata la discesa ai viaggiatori- fino all'arrivo alla banchina e all'arresto finale del treno, cui solo segue l'apertura delle porte e la discesa in sicurezza di viaggiatori- e la sosta del treno è ivi disposta, come nella specie, a luce rossa (“a via impedita”) per il tempo necessario alla regolazione del traffico ferroviario in entrata ed in uscita. A fronte di quanto sopra “il dislivello tra i gradini di accesso alla carrozza rispetto al suolo” e quindi l'assenza di banchina è dovuta proprio al fatto che in detta area è vietato scendere dal treno ed anche l'illuminazione
è di conseguenza ridotta rispetto a quella presente all'interno della stazione ferroviaria di destinazione. Anche tale ultimo dato della minor illuminazione costituisce dato significativo per il viaggiatore per realizzare che il treno non
è entrato in stazione e non è pronto per la discesa dal vagone. Discende da
7 quanto sopra che va rigettata la domanda proposta dalle attrici nei confronti della convenuta . Va, inoltre, disattesa la Controparte_2
contestazione formulata nel verbale di udienza del 17.2.2019 dal procuratore di parte attrice in merito alla nullità della procura di Controparte_4
posto che la stessa, conferita specificamente per il presente
[...]
giudizio, è munita di attestazione di conformità e i poteri di cui alla procura institoria sono stati ritualmente conferiti con procura notarile per atto notaio di Roma, rep. 80280, rogito 21077 del 27.7.20914. Come Persona_2
richiesto dalla convenuta va pertanto CO
affermato il suo difetto di legittimazione passivo essendo la stessa Pt_3
delle società del gruppo e pertanto carente di CO
titolarità nel presente giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tra le attrici e il vettore . Sussistono giusti CP_1
motivi, invece, per compensare le spese di lite tra le attrici e le convenute e tenuto CO Controparte_2
conto: che le stesse si sono costituite nei giorni 8.7.2019 e 16.7.2019, nell'immediatezza dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
17.7.2019 e dopo la scadenza anche del termine per il deposito di note finali concesso fino al 26.6.2019; che già con ordinanza del precedente giudicante in data 18.9.2018 era stata ritenuta prioritaria la pronuncia sulla prescrizione,
“trattandosi di questione che può definire il giudizio”, cui era seguito analogo pronunciamento di questo giudice in data 5.4.2019; che, quindi, pur essendo la costituzione delle contumaci avvenuta entro l'udienza per la precisazione delle conclusioni (ex art. 293 comma 1 c.p.c.), il pregresso sviluppo del giudizio -nel quale sin dal 18.9.2018 era stata ritenuta prioritario, rispetto all'espletamento delle istanze istruttorie, la definizione del giudizio in punto di prescrizione- depone per la compensazione delle spese di lite potendo le stesse svolgere le rispettive difese nel confronto tra le parti ben in precedenza.>>
8 § 4. – Hanno proposto appello ed formulando Pt_1 Parte_2
otto motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:< contrattuale ed extracontrattuale delle convenute CO
e nella causazione dell'evento Controparte_1 Controparte_2
dannoso del 19 dicembre 2007; b) condannare CO
e in solido ovvero sulla base Controparte_1 Controparte_2
delle rispettive responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ed Persona_1 Parte_1 Parte_2
nella misura risultante dagli atti del procedimento ovvero, in caso
[...]
di impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226 c.c., disponendo il pagamento in favore delle eredi ed Parte_1
anche degli importi relativi al danno subito da Parte_2 [...]
; c) condannare e Per_1 CO Controparte_1 [...]
in solido ovvero sulla base delle rispettive Controparte_2
responsabilità, all'integrale risarcimento del danno tanatologico e del danno non patrimoniale subiti da – valutando e comprendendo le Persona_1
componenti costituite dal danno biologico, dal danno morale e dal danno alla vita di relazione –, nella misura risultante dagli atti del procedimento ovvero, in caso di impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226
c.c., disponendo il pagamento dei relativi importi in favore delle eredi ed d) condannare Parte_1 Parte_2 CO
e in solido
[...] Controparte_1 Controparte_2
ovvero sulla base delle rispettive responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da ed Parte_1 Parte_2
– valutando e comprendendo le componenti costituite dal danno
[...]
parentale, dal danno biologico, dal danno morale e dal danno alla vita di
9 relazione –, nella misura risultante dagli atti del procedimento ovvero, in caso di impossibilità di una prova completa sulla loro entità, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226
c.c.; e) condannare e CO Controparte_1 [...]
in solido ovvero sulla base delle rispettive Controparte_2
responsabilità, al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo, da parte di ed delle somme di denaro Parte_1 Parte_2
che saranno determinate da codesto On.le Tribunale ed a corrispondere alle stesse gli interessi moratori, al saggio legale tempo per tempo vigente, dal
19 dicembre 2007 sino al giorno dell'effettivo pagamento;
f) emettere ogni altra consequenziale decisione di legge;
g) rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata da perché inammissibile, e comunque Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
h) condannare CO
e al pagamento di spese ed Controparte_1 Controparte_2
onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, maggiorando i relativi importi del 15% per spese forfettarie (ex art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), nonché delle percentuali normativamente previste a titolo di I.V.A. e
C.N.P.A.F.; in via istruttoria, in caso di ritenuta non sufficienza di quanto emerge dai documenti depositati, ammettere le seguenti prove: I – interrogatorio formale dei legali rappresentanti di CO
e sui seguenti capitoli: 1) Controparte_1 Controparte_2
Vero che è partita dalla stazione di Torino-Porta Nuova con il Persona_1
treno intercity delle ore 11:05 della diretto a Roma, con Controparte_1
arrivo previsto alle ore 18:00 presso la stazione di Roma-Ostiense. 2) Vero che il treno intercity Torino-Porta Nuova/Roma-Ostiense delle ore 11:05 alle ore 18:25 si è arrestato nell'area della stazione Ostiense di Roma ed
[...]
, dopo che il treno si era fermato, ha iniziato a scendere dal treno Per_1
dopo che un'altra viaggiatrice aveva azionato il pulsante di apertura dello sportello della carrozza e la stava aiutando a portare il proprio bagaglio. 3)
10 Vero che, iniziata la discesa dal treno da parte di , il treno Persona_1
riprendeva la marcia ed cadeva dal convoglio ed a quel punto Persona_1
il treno si arrestava dopo che un passeggero aveva azionato il freno di emergenza. 4) Vero che sono intervenuti un addetto al treno e successivamente agenti della Polizia ferroviaria, che prestavano i primi soccorsi ad , verificavano che la stessa presentava un vistoso Persona_1
ematoma all'altezza della caviglia sinistra e un forte dolore alla stessa gamba e la portavano nuovamente sul treno, che riprendeva la marcia e giungeva nella stazione Ostiense, ove veniva portata su Persona_1
un'autoambulanza che la trasportava presso l'Ospedale C.T.O.-Azienda
U.S.L. Roma C. II – prova testimoniale sui seguenti capitoli: 5) Vero che
, dovendo il successivo giorno 21 prendere presso l'aeroporto Persona_1
di Roma-Fiumicino un volo Continental Airlines diretto a New York per trascorrere in tale città festività Natalizie con la figlia e la Parte_1
nipote il 19 dicembre 2007 è partita dalla stazione di Torino- CP_6
Porta Nuova con il treno intercity delle ore 11:05 della Controparte_1
diretto a Roma, con arrivo previsto alle ore 18:00 presso la stazione di Roma-
Ostiense. 6) Vero che il treno intercity Torino-Porta Nuova/Roma-Ostiense delle ore 11:05 alle ore 18:25 si è arrestato nell'area della stazione Ostiense di Roma ed , dopo che il treno si era fermato, ha iniziato a Persona_1
scendere dal treno dopo che un'altra viaggiatrice aveva azionato il pulsante di apertura dello sportello della carrozza e la stava aiutando a portare il proprio bagaglio. 7) Vero che, iniziata la discesa dal treno da parte di
[...]
, il treno riprendeva la marcia ed cadeva dal convoglio Per_1 Persona_1
ed a quel punto il treno si arrestava dopo che un passeggero aveva azionato il freno di emergenza. 8) Vero che sono intervenuti un addetto al treno e successivamente agenti della Polizia ferroviaria, che prestavano i primi soccorsi ad , verificavano che la stessa presentava un vistoso Persona_1
ematoma all'altezza della caviglia sinistra e un forte dolore alla stessa gamba
11 e la portavano nuovamente sul treno, che riprendeva la marcia e giungeva nella stazione Ostiense, ove veniva portata su Persona_1
un'autoambulanza che la trasportava presso l'Ospedale C.T.O.-Azienda
U.S.L. Roma C. 9) Vero che , all'epoca dell'evento (19 Persona_1
dicembre 2007), aveva molteplici interessi culturali e viaggiava in Italia ed all'estero, anche da sola. 10) Vero che , all'epoca dell'evento Persona_1
(19 dicembre 2007), abitava da sola in un appartamento di ca. 250 mq. nella zona residenziale di Torino;
era proprietaria di un locale di 400 mq. in via
Parini, di una casa al mare e di una casa in montagna. 11) Vero che
[...]
, all'epoca dell'evento (19 dicembre 2007), viveva sola, aiutata Per_1
soltanto da una collaboratrice domestica che si occupava della casa due volte a settimana. 12) Vero che , all'epoca dell'evento (19 dicembre Persona_1
2007), guidava la propria autovettura, anche fuori città, e che pochi mesi prima aveva guidato un'autovettura da Pieve di Cadore a Torino. 13) Vero che , all'epoca dell'evento (19 dicembre 2007), incontrava Persona_1
quotidianamente la figlia che abitava nello stesso Parte_2
condominio della madre, e si occupava del nipote, figlio di Parte_2
e tredicenne al momento della morte della nonna. 14) Vero che
[...]
, all'epoca dell'evento (19 dicembre 2007), era sempre in Persona_1
contatto con la figlia che viveva a Roma, e la incontrava Parte_1
almeno due volte al mese, ed altresì in occasione di vacanze e viaggi. Si indicano i seguenti testimoni: nata a [...] il 4 febbraio CP_6
1990, piazza delle Cinque Scole n. 3, Roma, sui capitoli 5, 9, 10, 11, 12, 13,
14; nata a [...] il [...], via Genesio n. Controparte_7
9, Carate Urio, sui capitoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14; dott. Testimone_1
nato a [...] il [...], Piazza Vittorio Veneto n. 31, Torino, sui capitoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14; presso Controparte_8 Controparte_1
piazza della Croce Rossa n. 1, Roma, sui capitoli 6, 7, 8; III – consulenza tecnica d'ufficio per accertare: l'esatta entità del danno tanatologico e del
12 danno non patrimoniale prospettati nella narrativa dell'atto di citazione – tenendo conto delle componenti relative al danno biologico, al danno morale ed al danno alla vita di relazione – subiti da in conseguenza Persona_1
dell'evento del 19 dicembre 2007; l'esatta entità del danno non patrimoniale prospettato nella narrativa dell'atto di citazione – tenendo conto delle componenti relative al danno parentale, al danno biologico, al danno morale ed al danno alla vita di relazione – subito da e da Parte_1 Parte_2
a causa della patologia e del successivo decesso della propria
[...]
madre in conseguenza dell'evento del 19 dicembre 2007; IV – Persona_1
si richiama la documentazione indicata nell'atto di citazione e depositata - al momento della costituzione in giudizio (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- parzialmente, 11, 12, 13, 14), - con la Nota di deposito integrativa 9 dicembre
2017 (doc. 10, in copia integrale) - con la Seconda memoria ex art. 183 co 6
c.p.c. (doc. 15, 16, 17); V – si eccepisce l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dalla convenuta costituita per le Controparte_1
ragioni esposte;
VI – si eccepisce l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla convenuta costituita per le ragioni esposte e, Controparte_1
in caso di ammissione, si chiede l'ammissione di prova contraria con il seguente testimone: presso piazza Controparte_8 Controparte_1
della Croce Rossa n. 1, Roma, sull'intero capitolato (capitoli da 'a' sino a
'zz') >>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto Controparte_4
del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Per la conferma della sentenza n. 20409/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma nella parte in cui sancisce il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del diritto a contraddire dal lato passivo di rispetto alle CP_9
domande proposte dalle odierne appellanti. Chiede sia rigettato l'atto di citazione in appello notificato. Con condanna al pagamento delle spese e
13 compenso professionale, oltre spese generali della difesa, CPA ed IVA, del giudizio di secondo grado.>>
§ 4.2 – Si costituiva per chiedere il rigetto del Controparte_2
gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<
Confermare la sentenza n. 20409/2019 nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte nei suoi stessi confronti;
rigettare integralmente l'atto di citazione in appello. Con condanna al pagamento del compenso professionale, oltre spese generali della difesa, CPA ed IVA
(giudizio di secondo grado) >>.
§ 4.3 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per Controparte_1
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << - Previa conferma in ogni sua parte della sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, n.
20409/2019, in particolare nel punto in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori attorei, rigettare le domande proposte nel pregresso grado di giudizio da e Parte_1 Parte_2
e rigettare l'atto di citazione in appello. -Rigettate le istanze
[...]
istruttorie avversarie;
- in ipotesi di loro ammissione, ammettere i mezzi istruttori articolati da nel pregresso grado di giudizio. - CP_1
Ammettere, ai sensi dell'art. 345, u.c., c.p.c., la produzione del documento
DEIF n. 37.2 del 21 dicembre 2012. Con condanna al pagamento delle spese e competenze per funzioni di difesa, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, in relazione al secondo grado di giudizio.>>
§ 4.4 – All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2020 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 luglio 2021 poi più volte differita.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 2 aprile 2025 < dal lavoro giudiziario della dott.ssa e la necessità di definire le cause Per_3
di più risalente iscrizione nel minor tempo possibile, compatibilmente con i carichi dei ruoli dei consiglieri della sezione>> la causa veniva riassegnata
14 sul presente ruolo e disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Hanno depositato note i difensori delle parti avv.to Zini per le appellanti ed avv.to Di Libero per le parti appellate.
§ 4.6 – All'odierna udienza, presente il solo difensore delle parti appellanti, venivano precisate le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281- sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << gli errori della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla sola >> censuravano sotto molteplici profili la sentenza Controparte_1
di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da In primo luogo, sostenevano che la Controparte_1
norma applicabile all'epoca dell'evento dannoso, verificatosi in data 19 dicembre 2007, era la l'art. 5 della legge n. 754/1977 secondo cui: “in caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2947 del codice civile”. Ciò in quanto, all'epoca del fatto, non era ancora in vigore l'art. 60 regolamento CE
23 ottobre 2007, n. 1371 (entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e recepito nell'ordinamento italiano con D. lgs 17 aprile 2014 n. 70). Sostenevano che il regolamento CE n. 1371/2007 - quale legge successiva applicabile alla fattispecie - non avrebbe potuto privare esse appellanti dei diritti loro derivati dalla norma precedente;
che nel caso di specie l'art. 5 della L 754/1977, che determinava in due anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento
15 del danno alla persona del viaggiatore di veicoli ferroviari, faceva espressamente “comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 2947 del codice civile''; nello specifico osservavano che l'art. 2947 ultimo comma c.c. stabiliva che: “ se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” denunciavano l'erroneità della sentenza in quanto il rinvio recettizio all'ultimo comma dell'art. 2947
c.c., contenuto nell'art. 5, l. 754, non era stato abrogato dal Regolamento CE
n. 1371/2007, relativo ai “diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” ed in particolare dall'articolo art. 60 avente ad oggetto la prescrizione delle azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di ferimento o morte del viaggiatore. Sostenevano che nel caso di specie ricorreva l'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., in quanto il fatto, così come prospettato nel ricorso, integrava la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), reato per cui l'art. 157, commi 1 e 3, c.p. prevede il termine prescrizionale di cinque anni, termine che doveva applicarsi anche all'azione civile. Più in particolare, evidenziavano che detto art. 60 aveva modificato la sola prima parte del terzo comma dell'art. 18 l. n. 911/1935, così come modificato dall'art. 5 l. 754/1977, portando a tre anni il termine di prescrizione biennale previsto per il risarcimento del danno da morte del viaggiatore, mentre la norma di riferimento era la seconda parte della medesima disposizione, laddove rinviava al terzo comma dell'art. 2947 c.c., per il caso in cui il fatto fosse considerato dalla legge come reato. Sostenevano che dal combinato disposto dell'art. 2947 c.c. e dell'art. 18 della l. n. 911/1935 si ricavava un'eccezione al termine di prescrizione ordinario, non basata sul regolamento comunitario sicché il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame era quello corrispondente al termine prescrizionale del reato, inteso in astratto e non in concreto, nel caso di specie quello di cui
16 all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), che si prescrive in sei anni ( cfr. appello pag. 20) Su tale ultimo punto, eccepivano la totale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.
Con ulteriore profilo evidenziavano che la colpa delle appellate era individuabile in una serie di comportamenti ed omissioni, tutti autonomamente idonei a cagionare l'evento dannoso : << il non aver posto in essere comportamenti idonei ad evitare la rovinosa caduta di Persona_1
ed in particolare aver consentito che le porte si aprissero, ove azionate, disattivando il blocco presente durante la marcia del treno, nel caso in cui il treno si fermi, come nel caso di specie, in aree o zone diverse da quelle ordinarie di fermata dove, per la presenza della banchina e per l'illuminazione in ora notturna, la discesa dei passeggeri può avvenire in sicurezza;
il non aver posto in essere, al momento della fermata del treno nell'area della stazione Ostiense – e dunque in presenza di un'anomalia certa del servizio ferroviario – alcuna adeguata attività di informazione o comunque di vigilanza (…) il capo treno era in possesso di mezzi tecnici idonei a comunicare la reale situazione >> potendo fare un annuncio all'interno del treno ed informare i passeggeri sulla sosta del convoglio.
Eccepivano, altresì, la tardività e conseguente inammissibilità della nuova eccezione di prescrizione sollevata da contrariamente a Controparte_1
quanto statuito dal Tribunale, secondo cui essa non comportava un
“mutamento della prospettazione in fatto”. Rappresentavano che, nella comparsa, aveva eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 60 del CP_1
regolamento europeo e, successivamente, aveva formulato nuova eccezione, basandola sulla l. n. 754/1977. Lamentavano l'errore della sentenza, trattandosi di mutamento della prospettazione in fatto che avrebbe comportato un nuovo e diverso accertamento del fatto. Sostenevano, altresì, che anche a voler far riferimento all'art. 183 c.p.c., l'eccezione era tardiva, in quanto esse appellanti avevano eccepito l'inapplicabilità della norma
17 comunitaria in prima udienza. Da ultimo evidenziavano che le altre convenute non avevano eccepito tempestivamente la prescrizione e non avrebbero potuto beneficiare dell'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla sola e così osservavano: << qui il Tribunale non afferma CP_1
espressamente la circostanza, anche se implicitamente sembra averla fatta propria, esaminando le domande delle due appellate>> (cfr. pag. 26 appello)
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << l'errore della sentenza impugnata nella parte relativa alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di
- sostenevano che ulteriore errore andava CO
individuato nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la carenza di legittimazione passiva di Eccepivano la carenza di CO
motivazione nella parte in cui il primo Giudice aveva fatto discendere la decisione dall'autoqualificazione dell'appellata come holding delle CP_5
società del gruppo Sostenevano che era CO CP_5
vettore, gestore del treno e gestore della rete e della stazione di Roma
Ostiense, responsabile con le altre appellate del risarcimento del danno o in solido oppure in proporzione alla propria responsabilità. Sostenevano che la sua qualifica di holding non consentiva di escluderne la responsabilità e ciò ancor di più in presenza di un reato, secondo quanto previsto dal d.lgs.
231/2001 in tema di responsabilità degli enti. Sostenevano la legittimazione passiva dell'appellata e criticavano l'operato del CO
primo giudice per aver omesso di accertarne la responsabilità, eventualmente in concorso con le altre appellate.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << l'errore della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto delle domande proposte nei confronti di
[...]
-> censuravano la sentenza di primo grado per Controparte_2
avere il Tribunale rigettato le domande proposte nei confronti di
[...]
in particolare per aver esaminato soltanto due dei Controparte_2
molteplici addebiti sollevati da esse appellanti in primo grado, ossia
18 l'assenza di illuminazione ed il dislivello tra i gradini e il suolo. Sostenevano
l'erroneità dell'esclusione della responsabilità di detta appellata in quanto la motivazione era solo apparente, non risultando spiegata la reale ragione del rigetto delle domande né la norma precisa avendo il giudicante fatto generico riferimento ad un decreto formato dal 103 articoli e senza indicare quello applicato in concreto.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << l'omesso accertamento nella sentenza impugnata della dedotta responsabilità extracontrattuale di
[...]
e , CO Controparte_2 Controparte_1
censuravano la sentenza per non avere il Tribunale esaminato la domanda avente ad oggetto l'accertamento, in capo alle appellate, di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Lamentavano la violazione dell'art. 112
c.p.c.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << l'errore della sentenza consistente nel non aver affermato la sussistenza della fattispecie di grave inadempimento imputabile a CO Controparte_2
e e la loro conseguente responsabilità
[...] Controparte_1
contrattuale. La concorrente responsabilità extracontrattuale>>, significavano che i quattro errori commessi dal primo Giudice, illustrati nei precedenti motivi di appello, avevano impedito l'accertamento della sussistenza del grave inadempimento imputabile alle appellate, con conseguente loro tenutezza al pagamento del risarcimento del danno.
Sostenevano di aver documentato le circostanze di fatto verificatesi nel caso di specie sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, circostanze non specificamente contestate dalle convenute, ovvero né da nella CP_1
propria tempestiva comparsa, né dalle restanti appellate nello loro tardive ed inammissibili comparse di costituzione. Rappresentavano che i vettori
( e ) non avevano posto in essere comportamenti idonei ad CP_5 CP_1
evitare la caduta di , in quanto carenti di vigilanza e di Persona_1
19 informazioni adeguate in presenza di un'anomalia del servizio ferroviario, in quanto avevano consentito l'apertura degli sportelli delle carrozze, disattivando il blocco presente durante la marcia del treno, che avrebbe dovuto essere attivo nel momento in cui il treno si era fermato in luogo diverso da quello normale di fermata. Precisavano, altresì, che era irrilevante il fatto che l'apertura delle porte fosse stata materialmente effettuata da altro passeggero, non assumendo rilievo il concorso del terzo. Imputavano inoltre ai vettori di aver consentito la ripartenza del treno prima di verificare la chiusura di tutte le porte, elementi di fatto a cui dovevano aggiungersi l'assenza di idonea illuminazione e il dislivello tra i gradini di accesso alla carrozza rispetto al suolo nella stazione di Roma Ostiense.
Sostenevano la responsabilità delle tre appellate, in quanto organizzatrici del trasporto, sulle quali il trasportato faceva affidamento e che avevano il dovere giuridico di proteggere. Evidenziavano che il comportamento colposo delle appellate aveva causato l'evento dannoso e la successiva morte di , in quanto l'evento non si sarebbe verificato se le appellate Persona_1
avessero messo in atto misure idonee a prevenire la possibilità che i passeggeri potessero aprire le porte in aree diverse da quelle di fermata. La caduta di e le successive patologie ad essa derivate ne avevano Persona_1
causato il decesso, come conseguenza immediata e diretta del comportamento colposo delle appellate. Sostenevano la sussistenza di una responsabilità contrattuale per mancata diligenza, nonché di una responsabilità extracontrattuale per aver omesso di adottare accorgimenti idonei ad evitare l'evento.
Precisavano, altresì, l'assenza di un comportamento colposo da parte di
[...]
, che non aveva scientemente deciso di scendere in zona diversa da Per_1
quella di fermata regolare essendo ella incorsa in errore cagionato dalla scarsa illuminazione e dalla mancanza di annunci da parte del capotreno, di vigilanza e di assistenza e che aveva tentato di risalire bordo del treno, non
20 riuscendoci poiché questo era repentinamente ripartito ed ella aveva perso l'equilibro, cadendo sulla massicciata.
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << Il danno risarcibile: 1) il danno tanatologico subito da 2) il danno non patrimoniale - Persona_1
comprensivo del danno biologico, del danno morale e del danno alla vita di relazione - subito da >> rappresentavano che la mancata Persona_1
affermazione, da parte del primo Giudice, della responsabilità delle appellate aveva impedito l'accertamento del danno. Significavano che dall'evento era derivato il decesso di , il danno biologico da essa subito e le Persona_1
spese inutilmente sostenute, nonché il danno proprio subito da esse appellanti consistente nella perdita della propria madre e delle consuetudini di vita che avevano con la stessa. Evidenziavano che senza la caduta
[...]
non avrebbe subito la frattura della tibia e del perone e, dunque, la Per_1
tromboembolia polmonare che ne aveva causato la morte, rischio specifico causato dall'illecito commesso dalle appellate, non correlato all'età della vittima che godeva di ottima salute. Insistevano nella liquidazione del danno come da conclusioni rassegnate.
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << il danno non patrimoniale – comprensivo del danno biologico, del danno morale, del danno parentale e del danno alla vita di relazione – subito dalle odierne appellanti
[...]
ed >> significavano di aver subito un danno Parte_1 Parte_2
non patrimoniale diretto, consistente nella sofferenza per la perdita della propria madre, incidente anche sulla vita di relazione, danno che non erano in grado di provare nell'esatto ammontare sicché ne chiedevano la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
§ 5.8– Con l'ottavo motivo titolato: <> esponevano che per la valutazione del danno patrimoniale era rilevante considerare: le spese inutilmente sostenute per il viaggio a New York;
le spese sostenute in occasione del ricovero e le spese funerarie e di trasporto, nonché il danno
21 derivante dal mancato utilizzo, da parte di esse appellanti, delle somme di denaro in questione, da corrispondersi con gli interessi moratori.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato
Il motivo è inammissibile nella parte in cui (pag. 26 dell'atto di gravame) le appellanti, sulla premessa che e CO Controparte_2
si erano costituite tardivamente e non avevano
[...]
tempestivamente eccepito la prescrizione, sostengono che il giudice avrebbe errato nel pronunciare su detta eccezione in quanto le indicate convenute non avrebbero potuto beneficiare dell'accoglimento dell'eccezione sollevata tempestivamente dalla sola . CP_1
Osserva la Corte che il Tribunale in relazione alle posizioni processuali delle convenute e non ha CO Controparte_2
affatto “esteso” l'eccezione di prescrizione sollevata da , avendo CP_1
pronunciato nel merito con rigetto della domanda attorea nei confronti di e con declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_2
passiva di capi di sentenza distinti dal CO
capo 1 << dichiara prescritti i diritti al risarcimento del danno azionati dalle attrici>> emesso in relazione alla sola posizione di . CP_1
I restanti profili di censura sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.
Per pregiudizialità va esaminata la questione sollevata dalle appellanti di tardività dell'eccezione di prescrizione formulata da in relazione CP_1
al disposto di cui all'art. 5 della L. n. 754/1977 e sulla quale in primo grado esse attrici avevano dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Evidenziano che nella comparsa di costituzione aveva eccepito la CP_1
prescrizione dei diritti sottesi alle domande di risarcimento del danno da esse formulate in relazione al disposto di cui all'art. 60 del regolamento CE n. 22 1371/2007 e che solo successivamente al tempestivo rilievo da parte di esse istanti di inapplicabilità di detta norma - in quanto entrata in vigore successivamente al sinistro ( 19 dicembre 2007) ed all'evento morte di
[...]
( 27 dicembre 2007) - la convenuta aveva eccepito la Per_1 CP_1
prescrizione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 754/1977 con un inammissibile mutamento della prospettazione del fatto che il Tribunale non aveva colto, anzi aveva in iure disatteso, così incorrendo nel duplice errore di errata qualificazione di detta eccezione di prescrizione e di rilievo d'ufficio dell'eccezione di prescrizione medesima una volta acclarato che il giudicante non potesse esaminare l'eccezione tardivamente proposta dalla parte onerata
( cfr. pag. 26 appello)
Osserva la Corte che la doglianza non ha pregio in quanto in tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice. Detto in altri termini, la parte che solleva l'eccezione di prescrizione non è tenuta a tipizzare la stessa ed a specificare a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso di specie,
l'eccepita estinzione si sia verificata. (Cass. n. 15790/2016 e succ. conf,). Va quindi escluso che il tribunale abbia pronunciato d'ufficio sull'eccezione di prescrizione avendo valutato l'inerzia delle attrici denunciata da e CP_1
proceduto ad individuare il regime prescrizionale applicabile, peraltro, non
“a sorpresa“ e senza interlocuzione con le parti, ma in relazione a norme puntualmente indicate dalle stesse che hanno svolto completa attività difensiva.
23 Giova premettere, in sintesi, che il tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione breve biennale prevista dall'art. 5 della L. n.
754/1977 individuando il dies a quo nella data del decesso (27 Per_1
dicembre 2007) e così diritto prescrittosi il 27 dicembre 2009; il primo giudice ha poi soggiunto che essendo entrato in vigore il 3 dicembre 2009 il regolamento CE n. 1371/2007 ( ovvero 24 mesi dopo la sua pubblicazione sulla GU dell'Unione ai sensi dell'art. 37 dello stesso) allorché detto termine prescrizionale biennale non era maturato, che detto termine risultava prolungato di un anno dal momento che la normativa comunitaria all'art. 60 aveva fissato detto nuovo termine breve in anni tre. Di conseguenza, i crediti risarcitori si erano prescritti il 28 dicembre 2010 non essendo intervenuto valido atto interruttivo entro detta data, con conseguente inutilità a fini interruttivi della missiva 11 dicembre 2012 notificata a termine prescrizionale interamente decorso.
Osserva la Corte che il suddetto calcolo del termine prescrizionale non risulta contestato dalle appellanti che si sono lamentate della mancata applicazione dell'art. 5, 1, l. 7 ottobre 1977 n.754 nella parte in cui fa: “comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 2947 del codice civile”. Nello specifico, hanno evidenziato che l'art. 2947 ultimo comma c.c. stabilisce che: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile''; sostengono che il rinvio recettizio all'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., contenuto nell'art. 5, l. 754, non è stato abrogato dal
Regolamento CE n. 1371/2007, relativo ai “diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” ed in particolare dall'articolo (art. 60) avente ad oggetto la prescrizione delle azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di ferimento o morte del viaggiatore;
che il tribunale ha errato nel non applicare detta norma in quanto il caso di specie è regolato dall'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma
24 dell'art. 2947 c.c., in quanto il fatto, così come prospettato nel ricorso, integra la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), reato per cui l'art. 157, commi 1 e 3, c.p. prevede il termine prescrizionale di sei anni ( in altra parte indicati cinque anni) e che tale termine si applica anche all'azione civile promossa con il presente giudizio.
Osserva la Corte che il motivo come prospettato non attinge l'intero passo motivazionale del giudice di prime cure, ma solo la seconda delle rationes decidendi. Nello specifico, il Tribunale si è così espresso: << Neppure rileva ai fini del termine di prescrizione il richiamo all'art. 2947 c.c. contenuto nell'art. 5 della legge n. 754/1977 non vertendosi in ipotesi di fatto che possa essere considerato quale reato avuto riguardo alla dinamica dei fatti di causa descritta dalle attrici e difettando nell'art. 60 del regolamento citato, che ha dettato una disciplina uniforme per gli stati comunitari, qualsiasi riferimento sul punto.>>
La critica specifica involge solo la seconda parte e non la prima che da sola
è idonea a sostenere la pronuncia di rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale non sussistendo una dinamica dei fatti, alla luce della stessa prospettazione attorea, che possa condurre ad ipotizzare il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Dato per ipotesi ammesso che la fattispecie non sia regolata dall'art. 60 – norma comunitaria sopravvenuta con la volontà della regola uniforme per gli
Stati membri - e che l'art. 5 della legge n. 754/1977 sia ancora applicabile nella parte in cui richiama l'art. 2947 ultimo comma c.c. che stabilisce che:
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile'', si osserva che le attrici lamentano (pag. 20 dell'atto di appello) che: << sul punto rilevante vi è la totale mancanza di motivazione >> a cui segue la trascrizione del passo motivazionale sopra riportato con la seguente critica: << il giudice
25 di primo grado non dà conto, nella propria motivazione, del necessario accertamento incidenter tantum che avrebbe dovuto effettuare, sulla base del pacifico e costante insegnamento della Suprema Corte>>. Richiamavano i principi enunciati da Cass. SU n. 27337/2008; n. 2350/2018; SU n.
1641/20217. Le appellanti hanno precisato che: << il maggior termine di prescrizione è correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale e neanche alla procedibilità del reato>>
Rileva la Corte che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. SU n.
27337/2008, n. 2350/2018 e succ, conf. n. 32021/2024).
Il primo giudice per escludere il reato di omicidio colposo ha fatto riferimento alla << dinamica dei fatti descritta dalle attrici>> che il tribunale medesimo ha illustrato nello svolgimento del processo e che ha commentato nella disamina della domanda attorea proposta contro CP_3
La motivazione va quindi meramente integrata, per mezzo dell'utilizzo degli strumenti probatori ed i criteri del procedimento civile, con richiamo alle fonti già considerate dal primo giudice (documentazione prodotta dalle parti attrici, tra cui: relazione di servizio degli agenti della Polizia Ferroviaria di
Roma del 20.12.2007; dichiarazioni rese alla Polizia da nel Per_1
verbale del 20.12.2007). Osserva la Corte che la vittima ha ammesso che si accingeva a prepararsi alla discesa quando una signora sconosciuta che poco prima l'aveva aiutata con i bagagli << visto che il treno si era fermato e non
26 accortasi che ancora mancavano poche centinaia di metri alla banchina, volendomi agevolare la discesa, azionava il pulsante dell'apertura porte, funzionante a treno fermo e mi invitava a scendere. Scendevo quindi i primi due gradini, certa di trovare il marciapiede della stazione, e senza rendermene conto, trovavo il vuoto sotto di me ed anche a causa dell'improvvisa ripartenza del treno, cadevo sul terrapieno>> (all. 6 fascicolo parte attrice)
La relazione della Polizia Ferroviaria è conforme e chiarisce (all. 5) che: << mentre il treno era fermo al segnale di protezione prima di entrare nella stazione di Ostiense una donna aveva aperto le porte ed era scesa cadendo sulla massicciata>>; la relazione conferma la perfetta funzionalità della porta della carrozza.
Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che la sosta del treno prima di entrare in Stazione in attesa per il segnale di protezione (id est come specificato dal giudice di prime cure “la sosta del treno è ivi disposta, come nella specie, a luce rossa – a via impedita- per il tempo necessario alla regolazione del traffico ferroviario in entrata ed in uscita) non può essere ascritto, come fanno le appellanti a << presenza di un'anomalia certa del servizio ferroviario >> trattandosi, al contrario, di fatto di comune esperienza ed i viaggiatori sono a conoscenza che è vietata la discesa dal treno fino all'arrivo del convoglio alla banchina e l'arresto finale. Il treno non era giunto in stazione ed il luogo era buio proprio perché non si trovava in stazione. La viaggiatrice avrebbe dovuto considerare circostanze di tempo e di luogo prima di porre in essere la condotta della discesa dal treno una volta aperta la porta (da parte della viaggiatrice rimasta sconosciuta) e quindi, prima di accingersi a scendere i gradini avrebbe dovuto verificare che al di sotto degli stessi vi fosse la banchina. Attività che la non ha posto Per_1
in essere. Non può essere addebitato alla convenuta che ivi non vi fosse
27 idonea illuminazione perché, come detto, il convoglio si era fermato prima della stazione per attendere il segnale di via (luce verde) per entrare in stazione;
ugualmente e per la medesima ragione non può essere addebitato alla convenuta che non vi fosse la banchina e che i gradini finissero nella massicciata dal momento che tanto era dipeso dal fatto che il convoglio non fosse ancora giunto in stazione. L'attività di discesa dal treno va qualificata attività anomala posta in essere dalla sola;
né la responsabilità è Per_1
attenuata dal fatto che sul treno IC 532 al pari degli altri Intercity all'epoca dei fatti fosse possibile azionare il comando di apertura delle porte allorché la velocità scendeva al di sotto dei 5KM/H. Il sistema di sicurezza del treno
IC PLUS 523 era rappresentato dal blocco porte delle carrozze UIC Z1 progettato per impedire che i viaggiatori potessero aprire le porte durante la corsa, con blocco totale allorché la velocità raggiungeva i 5 KM/H.
Si osserva che parte appellata ha chiesto di essere ammessa ex art. CP_1
345 c.p.c. alla produzione documentale del D.E.I.F. n° 37.2 del 21 dicembre
2012, in vigore dalle ore 24.00 del 31.12.2012 che ha comportato il miglioramento dei sistemi di sicurezza dei treni con l'introduzione del controllo porte salita/discesa, acquisizione documentale che si appalesa superflua dovendo la prova essere circoscritta alla verifica del rispetto dei sistemi di sicurezza vigenti all'epoca del fatto.
Conclusivamente, ritiene la Corte di condividere la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha valutato che la stessa prospettazione di parte attrice conduce a ritenere che il comportamento da cui è derivato l'evento è rappresentato dall'incauta azione di e, nel contempo, è Per_1
palesemente escluso che si possa configurare in capo al vettore la sussistenza di una concorrente condotta omissiva delle cautele e/o di violazione delle norme tecniche.
§ 6.2 – il secondo motivo è infondato.
28 Osserva la Corte che la sentenza di primo grado non è carente di motivazione con riguardo alla pronuncia di accertamento del difetto di legittimazione passiva di trattasi di motivazione solo Controparte_4
sintetica perché resa con richiamo alle ampie difese formulate dalla convenuta nella costituzione in giudizio intervenuta il 6 luglio 2019 in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2019.
In sintesi, il suddetto convenuto preso atto che risultava già < costituzione del soggetto effettivamente legittimato passivo,
[...]
in quanto impresa ferroviaria gestore del servizio di Controparte_10
trasporto sulle linee ferroviarie nazionali, comprese quelle regionali, proprietaria del treno IC PLUS 523, sul quale aveva viaggiato la congiunta delle attrici.>> e precisato che: < del servizio di trasporto viaggiatori sulle linee ferroviarie nazionali e comunitarie, nonché alla gestione dei binari, stazioni ed aree ferroviarie (esse sono di stretta competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, soggetto che coincide con la .>> Controparte_2
esponeva di essere la ruolo Controparte_11
che precludeva l'esercizio di attività riconducibili all'evento oggetto di causa e non prevedeva profili di responsabilità azionabili dai terzi, in quanto detti requisiti andavano individuati in capo alle restanti convenute già evocate in giudizio, ovvero di - vettore ferroviario che utilizza Controparte_1
l'infrastruttura ferroviaria nazionale, gestita da Controparte_2
; che il servizio di trasporto ferroviario, nell'occasione del
[...]
quale era accaduto l'infortunio, era stato eseguito da CP_1
medesima.
Le considerazioni sopra svolte non vengono contestate dalle appellanti nel motivo in esame.
§ 6.3 – il terzo motivo è infondato
29 Osserva la Corte che la sentenza di primo grado non è carente di motivazione con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda attorea di accertamento della responsabilità di Controparte_2
Il Tribunale ha ampiamente chiarito, come già illustrato nella disamina del primo motivo di gravame, che la sosta del treno prima della stazione di arrivo
Ostiense e quindi in “sede ferroviaria propria“ non rappresenta un'anomalia del servizio trattandosi invece di atto obbligato in presenza di luce rossa (a via impedita) che vieta l'ingresso del treno in stazione. Il Tribunale ha evidenziato che ciò accade << per il tempo necessario alla regolazione del traffico ferroviario in entrata ed in uscita>> poiché il macchinista di ogni singolo treno deve attendere la luce verde per poter fare ingresso in stazione nel binario assegnato a quel treno. Nessuno è autorizzato ad aprire le porte del treno ed a scendere. Premesso che nel caso di specie le porte, come riferito dalla stessa vittima, sono state aperte da altra viaggiatrice che l'ha invitata a scendere, è di tutta evidenza che la prima di iniziare la Per_1
discesa avrebbe dovuto verificare che al di sotto dei gradini vi fosse la banchina della stazione. Attività che non ha compiuto. Il Tribunale ha Contr esaminato le specifiche doglianze mosse dalle attrici alla conventa cui
è stato imputato che nell'area della stazione di Roma Ostiense non vi fosse idonea illuminazione e che il dislivello anomalo tra i gradini di accesso alla carrozza ed il suolo avrebbe cagionato la caduta, circostanze entrambe smentite dal Tribunale che ha valorizzato gli elementi di prova che le appellanti ancora non considerano, ovvero che la zona fosse buia in quanto il tratto in cui il treno era in sosta per attendere il semaforo verde di via libera era “rete ferroviaria” e non stazione e, quindi, non vi era necessità di illuminazione;
ugualmente non vi era anomalo dislivello dei gradini di accesso/discesa dalla carrozza dal momento che il suolo in loco non era rappresentato dalla banchina della stazione, ma dalla massicciata ferroviaria.
30 § 6.4 – il quarto ed il quinto motivo possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
Entrambi afferiscono alla censura di omesso esame della domanda di responsabilità extracontrattuale proposta dalle attrici nei confronti delle convenute. Osserva la Corte che il tribunale ha espressamente motivato il rigetto della pluralità di domande svolte nei confronti delle tre convenute avendo evidenziato il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla domanda di risarcimento Controparte_4
del danno contrattuale (per assenza di contratto con la viaggiatrice) ed extracontrattuale;
di prescrizione per e di esclusione della CP_1
fattispecie di reato di omicidio colposo idonea ad ampliare il termine di prescrizione e fondare la responsabilità di tipo extracontrattuale;
di rigetto Contr delle domande nei confronti di per insussistenza della violazione di specifiche norme tecniche poste a presidio dei sistemi di protezione, della circolazione ferroviaria e/o integranti condotte violative del neminem laedere.
§ 6.5 – Con il rigetto dei motivi di gravame che precedono resta precluso l'esame dei motivi sesto, settimo e ottavo afferenti alla quantificazione del danno ed è superflua l'apertura dell'istruttoria in relazione ai capitoli afferenti al quantum;
con riguardo ai capitoli relativi all'interrogatorio formale e 5 6-7-8 della prova testimoniale essi sono superflui trattandosi di circostanze documentate dalla relazione di servizio della Polizia Ferroviaria
e per mezzo del verbale di s.i.t. della . Per_1
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza delle appellanti e vengono liquidate in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità media) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
31 § 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo delle appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
e contro la
[...] Controparte_2 Controparte_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 20409/2019 pubblicata in data 23/10/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 10.313,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico delle appellanti, in solido tra loro, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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