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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1740/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CLAVELLI MICHELE giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/12/2022 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:” accertare e dichiarare che il ricorrente è: “invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, con conseguente diritto dello stesso alla percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, o da quando sarà accertato in corso di causa”, nonché di
“Cieco civile assoluto, con conseguente diritto alla percezione della relativa pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento, in subordine al riconoscimento dello stato di cieco parziale con conseguente diritto alla percezione della pensione ed indennità speciale”, nonché “invalido civile del ricorrente, con ridotta autonomia della persona in modo tale da rendere necessario l'intervento assistenziale in modo permanente e continuativo, e dichiararlo: Portatore di
Handicap in Situazione di Gravità, art. 3 comma 3, Legge 05 febbraio 1992, n.
104, con conseguente diritto dello stesso ad ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, o da quando sarà accertato in corso di causa, in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
23.7.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Demenza senile da cerebrovasculopatia cronica con tremori e rigidità extrapiramidali
- Deficit visivo OD 1/10 scarso Monoculo per perdita dell'occhio sinistro
- Diabete mellito tipo II complicato e in difficile compenso
- Grave difficoltà alla deambulazione da artrosi invalidante diffusa e da rigidità extrapiramidale con probabile neuropatia diabetica
- Cardiopatia ipertensiva con ateromasia dei grossi vasi sopra-aortici
- Incontinenza urinaria stabilizzata”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente che sia “non autonomo perchè incapace a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età e a deambulare senza aiuto costante di accompagnatore;
ha diritto ad indennità di accompagnamento con decorrenza alla data della visita medico legale relativa alla presente consulenza: 9.5.2024”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza, dall'epoca indicata dal
CTU, del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata il Parte_1
29/07/1939 a MAGLIANO VETERE (SA) , si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 9.5.2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU effettuata nella presente fase del giudizio a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU effettuata nella fase del giudizio di ATP a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore della Dott.ssa Persona_2
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1740/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CLAVELLI MICHELE giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/12/2022 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:” accertare e dichiarare che il ricorrente è: “invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, con conseguente diritto dello stesso alla percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, o da quando sarà accertato in corso di causa”, nonché di
“Cieco civile assoluto, con conseguente diritto alla percezione della relativa pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento, in subordine al riconoscimento dello stato di cieco parziale con conseguente diritto alla percezione della pensione ed indennità speciale”, nonché “invalido civile del ricorrente, con ridotta autonomia della persona in modo tale da rendere necessario l'intervento assistenziale in modo permanente e continuativo, e dichiararlo: Portatore di
Handicap in Situazione di Gravità, art. 3 comma 3, Legge 05 febbraio 1992, n.
104, con conseguente diritto dello stesso ad ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, o da quando sarà accertato in corso di causa, in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
23.7.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Demenza senile da cerebrovasculopatia cronica con tremori e rigidità extrapiramidali
- Deficit visivo OD 1/10 scarso Monoculo per perdita dell'occhio sinistro
- Diabete mellito tipo II complicato e in difficile compenso
- Grave difficoltà alla deambulazione da artrosi invalidante diffusa e da rigidità extrapiramidale con probabile neuropatia diabetica
- Cardiopatia ipertensiva con ateromasia dei grossi vasi sopra-aortici
- Incontinenza urinaria stabilizzata”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente che sia “non autonomo perchè incapace a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età e a deambulare senza aiuto costante di accompagnatore;
ha diritto ad indennità di accompagnamento con decorrenza alla data della visita medico legale relativa alla presente consulenza: 9.5.2024”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza, dall'epoca indicata dal
CTU, del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata il Parte_1
29/07/1939 a MAGLIANO VETERE (SA) , si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 9.5.2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU effettuata nella presente fase del giudizio a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU effettuata nella fase del giudizio di ATP a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore della Dott.ssa Persona_2
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Il giudice
Dott. Mario Miele
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