Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 3883 / 2024. R.G. , promossa da:
CF nella qualità di Amministratore Parte_1 C.F._1
di Sostegno di (nato a [...] all'Ionio -CS- il 02/04/1992, C.F.; Parte_2
), giusto provvedimento del Tribunale di Castrovillari del 11/1/2021, C.F._2
n. 250/2020 Reg. V.G., rapp.ta e difesa dagli avv.ti DI GENOVA ALESSANDRO e
CICCARELLI RAFFAELE ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.DI FEO AGOSTINO ed elett.te dom.to/a come CP_1
in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2024 la ricorrente nella qualità di amministratore di sostegno del fratello , invalido, chiedeva il Parte_2
diritto dello stesso in quanto inabile al lavoro, come da documentazione agli atti, alla quota di reversibilità sulla pensione del padre deceduto Persona_1
in data 08.07.2023, titolare di pensione di vecchiaia n.001.2591.10157118 con condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
verificato il requisito della vivenza a carico;
A seguito del diniego era stato presentato ricorso amministrativo infruttuosamente.
Notificato il ricorso l' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
ribandendo la carenza del requisito della vivenza a carico.
Acquisita la documentazione, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa, dopo lettura, con sentenza completa del dispositivo e motivazione, e depositata telematicamente.
Il ricorso va accolto secondo la motivazione che segue
Preliminarmente va precisato che la pensione di reversibilità trova giuridica disciplina nell'articolo 13 L. 218/1952 (nel testo come modificato dall'articolo 22
L. 903/1965) che così prevede: "Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreché nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939,
n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennità non può essere inferiore a L. 43.200 né superiore a L. 129.600. In mancanza del coniuge
l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà".
L'art. 13 R.D.L. n. 636/1939 a sua volta così prevede: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9,
n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26. anno di età, qualora frequentino l'Università. La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12. Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10. Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione
e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato
o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18.anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno. Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
Pertanto, il riconoscimento al figlio superstite (maggiorenne) della pensione di reversibilità è subordinato (in una fattispecie quale quella in esame) alla verifica che il figlio stesso, al momento del decesso del genitore, fosse a carico del pensionato (nel senso che questi provvedesse al sostentamento in maniera continuativa) nonché inabile al lavoro.
Da tale premessa normativa scaturisce la regola di giudizio elaborata dalla S.C., la quale, chiamata a fissare i criteri ermeneutici per l'accertamento del requisito della c.d. vivenza a carico del defunto (art. 22 cit.) richiesta quale condizione indefettibile per il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne disabile a proficuo lavoro, ha enucleato il principio per cui il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (Cass. n.9237 del
13/4/2018 ).
Il concetto , è stato ulteriormente puntualizzato nel senso di porre a carico di colui che agisce l'onere della prova della rilevante dipendenza economica dal genitore defunto (Cass. n. 3578/2013; Cass. 26642/2014).
Nel caso de quo si configura un quadro qualificato che depone nel senso della pregressa dipendenza economica del che dalla documentazione Parte_2
in atti deve ritenersi abbia vissuto a carico del genitore fino all'aggravarsi delle condizioni di salute di quest'ultimo e precisamente certificati residenza storica, stato di famiglia e documentazione fiscale. Quest'ultima in particolare conferma che il inabile al lavoro, non autosufficiente economicamente, in Parte_2
quanto riconosciuto invalido al 100% e titolare di pensione ed indennità di accompagnamento era a carico anche fiscale del genitore con il quale conviveva fisicamente e che provvedeva quindi alla sua sussistenza. La convivenza fisica, inoltre, del figlio disabile con il genitore dimostra in giudizio che quest'ultimo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio inabile.
Il che consente di ritenere integrate le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della tutela previdenziale a suo tempo invocata con domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate al minimo in considerazione dell'attività svolta e dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
PQM
Il Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa Adele
Di Lorenzo così decide:
- Accoglie la domanda e dichiara il diritto del signor alla Parte_2
quota sulla pensione di reversibilità quale figlio disabile di Per_1
e, per l'effetto, condanna l al riconoscimento della
[...] CP_1
prestazione a partire dalla domanda (27.07.2023) oltre accessori come per legge.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e CP_1
del giudizio di appello che liquida in favore dei procuratori distrattari in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA
Napoli addì 28.05.2023 ore 17:42
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo