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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1209 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mercogliano (Av) alla via Vaccaro 2/c presso lo studio dell'avv.
Meo Arturo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 26/11/2024; attore
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Camera Giovanni, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 26/11/2024, ha proposto domanda di separazione personale da , stante il matrimonio per procura Controparte_1 con lei contratto a in data 16/05/2024 (trascritto nei registri di stato civile del Comune CP_2 di Diamante al n. 8, parte II, serie C, anno 2024), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della
1 convivenza. In particolare, ha dedotto che, sin dal suo arrivo in Italia, la moglie ha cominciato a manifestare insofferenza nei suoi confronti, preferendo dormire in un'altra stanza dell'abitazione e rifiutandosi di fornire qualsivoglia forma di assistenza e di collaborazione nell'interesse familiare;
infine, il giorno 14/10/2024, dopo circa un mese dal suo arrivo,
[...]
ha abbandonato l'abitazione coniugale senza fornire alcuna spiegazione, né CP_1 indicazione circa il luogo in cui si sarebbe recata, così rendendosi irreperibile;
i coniugi non posseggono alcun patrimonio in comune, sia mobiliare che immobiliare, e, comunque, egli non intende avanzare alcuna pretesa sul patrimonio della coniuge, né alcuna richiesta di natura reale ed economica nei confronti della stessa. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi;
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi senza alcun aggravio economico sulle parti, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 27.11.2024.
, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché, all'udienza Controparte_1 del 7.04.2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Altresì, a detta udienza l'attore, comparso personalmente, ha insistito nell'accoglimento della domanda proposta;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
Null'altro va disposto, tenuto conto delle richieste formulate da parte attrice (unica costituita).
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1209/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 stante il matrimonio tra loro contratto a il 16/05/2024 (trascritto nel registro degli atti CP_2 di matrimonio del Comune di Diamante al n. 8, parte II, serie C, anno 2024);
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per l'annotazione e le altre incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
2 Così deciso in Paola il 9/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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