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Sentenza 16 agosto 2024
Sentenza 16 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/08/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Sabrina Carbini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.2022/2023 R.G. promossa da:
(Fall.N21/2021), OP in persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Bartolucci Controparte_2
-attore-
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Osvaldo Lucciarini e Daniele Controparte_3
Gaudiano
-convenuto-
Per parte attrice conclusioni come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 3/5/2024, in particolare:
“Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inefficace, ai sensi degli articoli 66 L.F. e 2901 cc, la vendita dell'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG effettuata in data
19.10.2018, con atto trascritto al PRA in data 22.10.2018, da in favore di Sig. OP
al prezzo di euro 1.000,00 e per l'effetto, previa revoca della stessa e stante la Controparte_3 successiva alienazione del medesimo bene mobile registrato a terzi, condannare il Sig. CP_3 al pagamento di euro 26.700,00 pari all'equivalente pecuniario dell'automezzo tg. FS136NG
[...]
o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre il maggiore danno rappresentato dalla svalutazione monetaria ed interessi dalla data del fallimento al saldo effettivo.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Per il convenuto come da comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 3/5/2024, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, respingerla.
In via subordinata, ridurla a quanto di ragione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
OGGETTO: Azione revocatoria
Con atto di citazione ritualmente notificato il OP
(d'ora in poi solo ) citava in giudizio per sentire dichiarare ex art.2901 CP_1 Controparte_3
c.c. l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG stipulato tra lo stesso e la moglie . OP
A sostegno della domanda il deduceva che in data 11/10/2018 , titolare CP_1 OP dell'omonima ditta (allora in bonis) aveva acquistato OP un'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG al prezzo di € 26.700,00, che dopo appena una settimana, in data 19.10.2018, la stessa la aveva rivenduta al marito al prezzo di € Controparte_3
1.000,00 con atto trascritto al PRA in data 22.10.2018 e che tale atto pregiudicava le ragioni dei creditori che si erano insinuati al passivo della ditta, dichiarata fallita in data 20.7.2021.
Con comparsa del 15/1/2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il convenuto negava infatti la sussistenza sia dell'eventus damni, deducendo che l'alienazione del mezzo, acquistato per uso familiare, non aveva arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto la aveva interamente pagato tutte le rate del finanziamento acceso, sia della scientia CP_1 damni in quanto l'atto di alienazione del mezzo era avvenuto 2 anni e 10 mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento (del 04.08.2021), periodo in cui la Controparte_4 era in bonis e conservava la sua ordinaria operatività. In via subordinata, chiedeva la riduzione del quantum richiesto dal fallimento in considerazione sia dell'importo pagato dalla per CP_1
l'estinzione del finanziamento sia dell'obsolescenza del mezzo.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 27/3/2024 il Giudice rinviava all'udienza del 3/7/2024 per rimessione della causa in decisione con concessione, a richiesta, dei termini ex art.281 quinquies c.p.c.
All'udienza del 3/7/2024 la causa veniva trattenuta in decisione. Va accolta in quanto fondata la domanda di parte attrice volta a ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita dell'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG effettuata in data
19/10/2018, con atto trascritto al PRA in data 22.10.2018, tra e il coniuge OP CP_3 al prezzo di € 1.000.
[...]
Il Fallimento agisce infatti in forza dell'art.66 Legge fallimentare che consente al Curatore di domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile.
A tal riguardo, quanto ai presupposti richiesti dall'art.2901 c.c. per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, va premesso che la norma richiede la contestuale sussistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.), del cd. eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale, nonché della cd. scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi), la cui sussistenza va accertata anche nella persona del terzo acquirente laddove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso.
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, le ragioni creditorie emergono con certezza dall'ammissione allo stato passivo del fallimento dei creditori.
Dalla documentazione agli atti, invero, emerge che l'importo totale dei crediti ammessi allo stato passivo è di € 2.046.715,18 come risulta dallo stato passivo esecutivo (doc.7 citazione) al quale si aggiungono ulteriori crediti per circa € 70.000,00 per effetto delle domande tardive (doc.8 citazione).
Quanto invece alla prova del cd. eventus damni, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006; Cass. 24757/2008; Cass. 1896/2012) in quanto l'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e non anche della garanzia specifica.
Per tali ragioni, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare il pericolo che l'atto di disposizione rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito mentre spetta al debitore, convenuto nell'azione revocatoria, provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005; 15257/2004;
11471/2003).
Nel caso di specie, è indubbio che il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo ha determinato una riduzione del patrimonio del debitore e quindi una riduzione della garanzia generica disciplinata dall'art.2740 c.c. poiché dalla documentazione versata in atti si evince che nel 2018 la ditta fallita disponeva di un attivo composto da n.6 autocarri con un valore, in contabilità, di € 152.708,16, (cfr. doc.13 citazione) mentre la risultava comproprietaria per la quota di 1/6 di un bene immobile CP_1 stimato in €147.800 (dunque di spettanza della stessa per la quota di €24.633, cfr. docc.15-16 citazione), con la conseguenza che la vendita a un prezzo irrisorio al coniuge di un bene dal valore considerevole (ca. €27.000) costituisce certamente una riduzione della sua capacità patrimoniale. Irrilevante, viceversa, è il fatto che l'autovettura è stata acquistata dalla per esigenze familiari, CP_1 poiché l'intero patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al rischio di impresa.
La circostanza, poi, che la stessa abbia interamente pagato dal suo conto personale tutte le rate del finanziamento acceso - dedotta dal convenuto a dimostrazione dell'insussistenza dell'eventus damni
- non esclude affatto ma aggrava l'entità del danno stesso, posto che il soggetto poi fallito (in proprio) ha ulteriormente depauperato il proprio patrimonio per far fronte a pagamenti che non gli competevano più in quanto il bene era stato ceduto.
Né, d'altra parte, sono state fornite prove diverse in merito alla capacità patrimoniale della
[...]
o della stessa. CP_4 CP_1
Da ultimo, occorre dimostrare la sussistenza della cd. scientia damni in capo al debitore, che consiste nella semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte dello stesso del pregiudizio arrecato ai creditori, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis, v. Cass. n. 766 del 2007, cit.; v. anche
Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del 2002; n. 7262 del 2000), la cui prova può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. ex multis Cass. n. 27546 del
2014; n. 17327 del 2011).
A tal riguardo, la consapevolezza della di ledere le aspettative creditorie va desunta dal fatto CP_1 che gran parte dei debiti maturati sono antecedenti all'acquisto e alla successiva vendita dell'autovettura, come si evince dall'insinuazione dell' al n.1 dello stato Controparte_5 passivo ( doc.7 citazione) ammessa per un importo complessivo di € 908.547,77, ove si legge che le cartelle esattoriali sono state notificate sin dal 2013 (doc.9 citazione) nonché dall'insinuazione al passivo del fornitore ACEMA (n.17 dello stato passivo, doc.7 citazione) che ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente nei confronti della ditta fallita per crediti anteriori al 2015 sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla ditta in data 20/11/2015 (doc.11 e 12).
Alla luce di quanto esposto, ne viene dunque che la conoscenza in capo alla della propria CP_1 esposizione debitoria, pur essendo la ditta ancora formalmente in bonis al momento dell'atto traslativo, comporta di per sé la consapevolezza in capo alla stessa di ledere le aspettative creditorie vendendo a un prezzo irrisorio l'autovettura appena acquistata per €26.700.
Irrilevante, per tali ragioni, è tanto che all'epoca dell'atto dispositivo la ditta fosse ancora in bonis e conservasse la sua piena e continuativa operatività quanto che il passaggio di proprietà dell'autovettura sia stato effettuato per ragioni esclusivamente dipendenti dalla conservazione della classe di rischio assicurativo acquisita nel corso del tempo e dei benefici in termini di riduzione di premio periodico non debitamente valutati in precedenza all'acquisto del mezzo-fatto peraltro solo dedotto e non provato dal convenuto- non dovendosi dimostrare la volontà bensì la mera consapevolezza del debitore di ledere le ragioni creditorie trattandosi di crediti sorti anteriormente all'atto di disposizione.
Trattandosi poi di atto di disposizione a titolo oneroso, occorre infine accertare anche la cd.
“partecipatio fraudis” del terzo, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto da parte del debitore, non vertendosi invece nell'ipotesi di cui al comma 1 n.2 capoverso essendo vendita è successiva al sorgere dei crediti.
Ebbene, al riguardo, è documentale che il convenuto è il coniuge della donde la presunzione CP_1 di conoscenza in capo a quest'ultimo dell'esposizione debitoria della coniuge (doc.3 citazione).
A ciò si aggiunge, poi, il fatto che ha acquistato dalla moglie un'autovettura dal valore di CP_3 mercato di €26.700 al prezzo irrisorio di €1.000 (si noti poi rivenduta 3 anni dopo al prezzo di €19.000
e per tale motivo -prezzo congruo, mancanza di legami di parentela- la domanda non vede come parte anche l'avente causa la cui buona fede in questo caso si presume) senza neppure accollarsi il costo del finanziamento, il che di per sé comporta quantomeno la consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori sottraendo agli stessi la possibilità di aggredire il bene ovvero di rivalersi sul corrispettivo in denaro.
Tanto premesso, ne viene dunque che va dichiarata l'inefficacia dell'atto di vendita dell'autovettura
Volksvagen Golf tg. FS136NG effettuata in data 19/10/2018, con atto trascritto al PRA in data
22/10/2018, da in favore di al prezzo di €1.000. OP Controparte_3
Come anticipato, tuttavia, dalla documentazione versata in atti emerge che il convenuto non è più proprietario dell'autoveicolo poiché in data 27/10/2021 l'ha venduta al prezzo di €19.000 come risulta dalla visura del PRA aggiornata (doc.17 citazione).
Ebbene, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, per cui quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario (Cass. civ. S.U. n.12476/ 2020 :…..quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario -v. Cass. n. 18369-10)-), ne viene che, nel caso di specie, il convenuto è tenuto alla rifusione nei confronti del del valore dell'autovettura stimato nel prezzo originario della CP_1 stessa pari a €26.700, considerato l'esiguo lasso di tempo trascorso tra l'acquisto da parte della e la successiva vendita (1 settimana) -detratta la somma di €1.000 dallo stesso corrisposta alla CP_1
totale di €25.700. Parte_1 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono dunque poste a carico del convenuto nella misura di cui al dispositivo.
PQM
-dichiara inefficace ex artt. 66.Legge fallimentare e art.2901 c.c. nei confronti di parte attrice
[...]
l'atto di compravendita dell'autovettura Parte_2
Volksvagen Golf tg. FS136NG stipulato in data 19/10/2018 tra e OP Controparte_3
e per l'effetto, rilevato che il bene di cui è causa è stato successivamente venduto a terzi con atto opponibile ai creditori, condanna al pagamento in favore del Controparte_3 [...]
della somma di euro 25.700,00. OP
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3 OP
, che liquida in complessivi euro 5080,00 di cui € 920,00 per la fase di studio, euro
[...]
780 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase di trattazione e euro 1700 per la fase decisoria, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.
Pesaro, lì 14.8.24
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Sabrina Carbini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N.2022/2023 R.G. promossa da:
(Fall.N21/2021), OP in persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Bartolucci Controparte_2
-attore-
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Osvaldo Lucciarini e Daniele Controparte_3
Gaudiano
-convenuto-
Per parte attrice conclusioni come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 3/5/2024, in particolare:
“Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inefficace, ai sensi degli articoli 66 L.F. e 2901 cc, la vendita dell'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG effettuata in data
19.10.2018, con atto trascritto al PRA in data 22.10.2018, da in favore di Sig. OP
al prezzo di euro 1.000,00 e per l'effetto, previa revoca della stessa e stante la Controparte_3 successiva alienazione del medesimo bene mobile registrato a terzi, condannare il Sig. CP_3 al pagamento di euro 26.700,00 pari all'equivalente pecuniario dell'automezzo tg. FS136NG
[...]
o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre il maggiore danno rappresentato dalla svalutazione monetaria ed interessi dalla data del fallimento al saldo effettivo.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Per il convenuto come da comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 3/5/2024, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, respingerla.
In via subordinata, ridurla a quanto di ragione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
OGGETTO: Azione revocatoria
Con atto di citazione ritualmente notificato il OP
(d'ora in poi solo ) citava in giudizio per sentire dichiarare ex art.2901 CP_1 Controparte_3
c.c. l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG stipulato tra lo stesso e la moglie . OP
A sostegno della domanda il deduceva che in data 11/10/2018 , titolare CP_1 OP dell'omonima ditta (allora in bonis) aveva acquistato OP un'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG al prezzo di € 26.700,00, che dopo appena una settimana, in data 19.10.2018, la stessa la aveva rivenduta al marito al prezzo di € Controparte_3
1.000,00 con atto trascritto al PRA in data 22.10.2018 e che tale atto pregiudicava le ragioni dei creditori che si erano insinuati al passivo della ditta, dichiarata fallita in data 20.7.2021.
Con comparsa del 15/1/2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il convenuto negava infatti la sussistenza sia dell'eventus damni, deducendo che l'alienazione del mezzo, acquistato per uso familiare, non aveva arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto la aveva interamente pagato tutte le rate del finanziamento acceso, sia della scientia CP_1 damni in quanto l'atto di alienazione del mezzo era avvenuto 2 anni e 10 mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento (del 04.08.2021), periodo in cui la Controparte_4 era in bonis e conservava la sua ordinaria operatività. In via subordinata, chiedeva la riduzione del quantum richiesto dal fallimento in considerazione sia dell'importo pagato dalla per CP_1
l'estinzione del finanziamento sia dell'obsolescenza del mezzo.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 27/3/2024 il Giudice rinviava all'udienza del 3/7/2024 per rimessione della causa in decisione con concessione, a richiesta, dei termini ex art.281 quinquies c.p.c.
All'udienza del 3/7/2024 la causa veniva trattenuta in decisione. Va accolta in quanto fondata la domanda di parte attrice volta a ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita dell'autovettura Volksvagen Golf tg. FS136NG effettuata in data
19/10/2018, con atto trascritto al PRA in data 22.10.2018, tra e il coniuge OP CP_3 al prezzo di € 1.000.
[...]
Il Fallimento agisce infatti in forza dell'art.66 Legge fallimentare che consente al Curatore di domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile.
A tal riguardo, quanto ai presupposti richiesti dall'art.2901 c.c. per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, va premesso che la norma richiede la contestuale sussistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.), del cd. eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale, nonché della cd. scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi), la cui sussistenza va accertata anche nella persona del terzo acquirente laddove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso.
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, le ragioni creditorie emergono con certezza dall'ammissione allo stato passivo del fallimento dei creditori.
Dalla documentazione agli atti, invero, emerge che l'importo totale dei crediti ammessi allo stato passivo è di € 2.046.715,18 come risulta dallo stato passivo esecutivo (doc.7 citazione) al quale si aggiungono ulteriori crediti per circa € 70.000,00 per effetto delle domande tardive (doc.8 citazione).
Quanto invece alla prova del cd. eventus damni, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006; Cass. 24757/2008; Cass. 1896/2012) in quanto l'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e non anche della garanzia specifica.
Per tali ragioni, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare il pericolo che l'atto di disposizione rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito mentre spetta al debitore, convenuto nell'azione revocatoria, provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005; 15257/2004;
11471/2003).
Nel caso di specie, è indubbio che il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo ha determinato una riduzione del patrimonio del debitore e quindi una riduzione della garanzia generica disciplinata dall'art.2740 c.c. poiché dalla documentazione versata in atti si evince che nel 2018 la ditta fallita disponeva di un attivo composto da n.6 autocarri con un valore, in contabilità, di € 152.708,16, (cfr. doc.13 citazione) mentre la risultava comproprietaria per la quota di 1/6 di un bene immobile CP_1 stimato in €147.800 (dunque di spettanza della stessa per la quota di €24.633, cfr. docc.15-16 citazione), con la conseguenza che la vendita a un prezzo irrisorio al coniuge di un bene dal valore considerevole (ca. €27.000) costituisce certamente una riduzione della sua capacità patrimoniale. Irrilevante, viceversa, è il fatto che l'autovettura è stata acquistata dalla per esigenze familiari, CP_1 poiché l'intero patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al rischio di impresa.
La circostanza, poi, che la stessa abbia interamente pagato dal suo conto personale tutte le rate del finanziamento acceso - dedotta dal convenuto a dimostrazione dell'insussistenza dell'eventus damni
- non esclude affatto ma aggrava l'entità del danno stesso, posto che il soggetto poi fallito (in proprio) ha ulteriormente depauperato il proprio patrimonio per far fronte a pagamenti che non gli competevano più in quanto il bene era stato ceduto.
Né, d'altra parte, sono state fornite prove diverse in merito alla capacità patrimoniale della
[...]
o della stessa. CP_4 CP_1
Da ultimo, occorre dimostrare la sussistenza della cd. scientia damni in capo al debitore, che consiste nella semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte dello stesso del pregiudizio arrecato ai creditori, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis, v. Cass. n. 766 del 2007, cit.; v. anche
Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del 2002; n. 7262 del 2000), la cui prova può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. ex multis Cass. n. 27546 del
2014; n. 17327 del 2011).
A tal riguardo, la consapevolezza della di ledere le aspettative creditorie va desunta dal fatto CP_1 che gran parte dei debiti maturati sono antecedenti all'acquisto e alla successiva vendita dell'autovettura, come si evince dall'insinuazione dell' al n.1 dello stato Controparte_5 passivo ( doc.7 citazione) ammessa per un importo complessivo di € 908.547,77, ove si legge che le cartelle esattoriali sono state notificate sin dal 2013 (doc.9 citazione) nonché dall'insinuazione al passivo del fornitore ACEMA (n.17 dello stato passivo, doc.7 citazione) che ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente nei confronti della ditta fallita per crediti anteriori al 2015 sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla ditta in data 20/11/2015 (doc.11 e 12).
Alla luce di quanto esposto, ne viene dunque che la conoscenza in capo alla della propria CP_1 esposizione debitoria, pur essendo la ditta ancora formalmente in bonis al momento dell'atto traslativo, comporta di per sé la consapevolezza in capo alla stessa di ledere le aspettative creditorie vendendo a un prezzo irrisorio l'autovettura appena acquistata per €26.700.
Irrilevante, per tali ragioni, è tanto che all'epoca dell'atto dispositivo la ditta fosse ancora in bonis e conservasse la sua piena e continuativa operatività quanto che il passaggio di proprietà dell'autovettura sia stato effettuato per ragioni esclusivamente dipendenti dalla conservazione della classe di rischio assicurativo acquisita nel corso del tempo e dei benefici in termini di riduzione di premio periodico non debitamente valutati in precedenza all'acquisto del mezzo-fatto peraltro solo dedotto e non provato dal convenuto- non dovendosi dimostrare la volontà bensì la mera consapevolezza del debitore di ledere le ragioni creditorie trattandosi di crediti sorti anteriormente all'atto di disposizione.
Trattandosi poi di atto di disposizione a titolo oneroso, occorre infine accertare anche la cd.
“partecipatio fraudis” del terzo, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto da parte del debitore, non vertendosi invece nell'ipotesi di cui al comma 1 n.2 capoverso essendo vendita è successiva al sorgere dei crediti.
Ebbene, al riguardo, è documentale che il convenuto è il coniuge della donde la presunzione CP_1 di conoscenza in capo a quest'ultimo dell'esposizione debitoria della coniuge (doc.3 citazione).
A ciò si aggiunge, poi, il fatto che ha acquistato dalla moglie un'autovettura dal valore di CP_3 mercato di €26.700 al prezzo irrisorio di €1.000 (si noti poi rivenduta 3 anni dopo al prezzo di €19.000
e per tale motivo -prezzo congruo, mancanza di legami di parentela- la domanda non vede come parte anche l'avente causa la cui buona fede in questo caso si presume) senza neppure accollarsi il costo del finanziamento, il che di per sé comporta quantomeno la consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori sottraendo agli stessi la possibilità di aggredire il bene ovvero di rivalersi sul corrispettivo in denaro.
Tanto premesso, ne viene dunque che va dichiarata l'inefficacia dell'atto di vendita dell'autovettura
Volksvagen Golf tg. FS136NG effettuata in data 19/10/2018, con atto trascritto al PRA in data
22/10/2018, da in favore di al prezzo di €1.000. OP Controparte_3
Come anticipato, tuttavia, dalla documentazione versata in atti emerge che il convenuto non è più proprietario dell'autoveicolo poiché in data 27/10/2021 l'ha venduta al prezzo di €19.000 come risulta dalla visura del PRA aggiornata (doc.17 citazione).
Ebbene, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, per cui quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario (Cass. civ. S.U. n.12476/ 2020 :…..quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario -v. Cass. n. 18369-10)-), ne viene che, nel caso di specie, il convenuto è tenuto alla rifusione nei confronti del del valore dell'autovettura stimato nel prezzo originario della CP_1 stessa pari a €26.700, considerato l'esiguo lasso di tempo trascorso tra l'acquisto da parte della e la successiva vendita (1 settimana) -detratta la somma di €1.000 dallo stesso corrisposta alla CP_1
totale di €25.700. Parte_1 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono dunque poste a carico del convenuto nella misura di cui al dispositivo.
PQM
-dichiara inefficace ex artt. 66.Legge fallimentare e art.2901 c.c. nei confronti di parte attrice
[...]
l'atto di compravendita dell'autovettura Parte_2
Volksvagen Golf tg. FS136NG stipulato in data 19/10/2018 tra e OP Controparte_3
e per l'effetto, rilevato che il bene di cui è causa è stato successivamente venduto a terzi con atto opponibile ai creditori, condanna al pagamento in favore del Controparte_3 [...]
della somma di euro 25.700,00. OP
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3 OP
, che liquida in complessivi euro 5080,00 di cui € 920,00 per la fase di studio, euro
[...]
780 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase di trattazione e euro 1700 per la fase decisoria, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.
Pesaro, lì 14.8.24
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini