Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/05/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: Opposizione . a SENTENZA precetto nella causa civile iscritta al n.3755/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Riccardo Rodelli mandato in atti
Opponenti
contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Braccini Controparte_1
mandato in atti
Opposta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a Precetto del 31.05.2024
regolarmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la sig.ra per sentire, previa Controparte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 23.05.2024 dalla opposta. Con
vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale dichiarava di Controparte_1
rinunciare al precetto notificato in data
23.05.2024 in ragione della evidente mancanza di titolo esecutivo .
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione integrale delle spese.
L'opponente preso atto della rinuncia al precetto chiedeva la condanna alle spese dell'opposta atteso che l'atto di rinuncia al predetto atto interveniva solo con la costituzione nel presente giudizio di opposizione.
All'udienza a trattazione scritta del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto sopra riportato a questo Giudicante, non rimane altro che prendere atto della rinuncia al precetto di cui alla presente opposizione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della sig.ra e determinate come indicate nel Controparte_1
dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna la sig.ra alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €.900,00 di cui €.100,00= per spese, oltre rimb.forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 18.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo