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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/09/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2562 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del
3.06.2025, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di titolare rappresentante pro Parte_1 tempore dell'omonima ditta individuale (già Controparte_1
) nonché e Controparte_2 Parte_2 CP_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Consorti ed elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Corropoli (TE), Via Ungaretti
n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attori opponenti
E
(P.IVA , - e per essa in qualità di CP_4 P.IVA_1 CP_5
cessionaria del credito - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Alessandro Barbaro e dall'Avv. Adrea Aloi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Picariello sito in Teramo, via A. Cipollone n. 44 p, giusta procura allegata in atti;
Convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari - opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da verbale dell'udienza del
3.06.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 8.10.2020 e ritualmente notificato,
e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 CP_3
decreto ingiuntivo n. 630/2020 (procedura monitoria R.G. N. 1317/2020), emesso nei loro confronti, in qualità di fideiussori e con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in via solidale, dell'importo pari ad €70.978,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio.
A sostengo dell'opposizione gli opponenti, hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che il credito oggetto di ingiunzione trae origine dal contratto di finanziamento n. 3481997 di importo pari ad euro 60.000,00, concesso in data 29.11.2020 alla ditta di Corropoli dalla MPS Controparte_2
Monte dei Paschi di Siena (già Banca e per il quale Controparte_6 gli odierni opponenti si sono costituti fideiussori;
b) che il prestito concesso aveva lo scopo di saldare il saldo negativo, pari ad euro 55.344,89, del conto corrente n. 5762/14433 intesto alla ditta
; Controparte_2
c) che, tuttavia, il predetto saldo a credito della banca era illegittimo, poiché era il frutto dell'applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto, nonché di costi e valute mai oggetto di pattuizione;
d) che l'illegittimità del contratto di conto corrente inficiava anche il successivo contratto di finanziamento concesso per ripianare il saldo negativo dello stesso, atteso il collegamento negoziale tra i due.
Tanto dedotto, gli opponenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per non essere il credito certo liquido ed esigibile per tutti i motivi esposti in narrativa, in ogni caso non sorretto dai presupposti di legge.”, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si è costituita in giudizio la divenuta titolare del credito Controparte_7 originariamente vantato dalla nei confronti Controparte_8
degli odierni opponenti, a seguito della cessione del credito in suo favore.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità del presente intervento in giudizio della Controparte_7 quale successore a titolo particolare della odierna convenuta opposta;
- Sempre
In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 630/2020 del 02/07/2020, RG. 1317/2020, emesso dal Tribunale ordinario di /Teramo in data 30/06/2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione - Nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o la genericità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione promossa e, per l'effetto, rigettarla in toto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 630/2020 del 02/07/2020, RG.
1317/2020, emesso dal Tribunale ordinario di /Teramo in data 30/06/2020 e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale.”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita solo con le produzioni documentali delle parti e, dopo una serie di rinvii d'ufficio dovuti in parte ad esigenze organizzative di ruolo, in parte all'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità, la causa è giunta all'udienza del 3.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito, la medesima è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
3 I. Delimitazione del thema decidendum.
Gli attori, in qualità di garanti del finanziamento n. 3481997, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato sul presupposto che il credito monitorio deriverebbe da un contratto (quello di finanziamento) affetto da invalidità derivata, perché da loro stipulato al fine di estinguere il debito derivante dal saldo negativo del contratto di conto corrente n. 5762/14433 (cfr. contratto di finanziamento), saldo che, a loro avviso, deriverebbe a sua volta dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e valute non dovute.
Dal canto suo, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, stante la sua genericità ed infondatezza.
II. Il merito della controversia
Così delineato il tema del decidere, osserva il Tribunale che l'opposizione proposta dagli attori non è fondata e va quindi rigettata per i motivi che seguono.
Entrambe le parti hanno depositato in atti sia il contratto di apertura di conto corrente identificato al n. 5762/14433 presso la Controparte_8
(già sottoscritto dalla ditta in data 12.10.2004, sia la CP_6 CP_2
copia del contratto di finanziamento in sovvenzione n. 3481997, sottoscritto in data 29.11.2010 concesso alla società correntista al fine di saldare il valore negativo del C/C, del quale gli odierni opponenti si sono resi fideiussori.
A fronte di tale documentazione, le contestazioni nel merito del rapporto di conto corrente sono state formulate dagli attori in modo del tutto generico ed apodittico, in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Ed infatti, l'atto di citazione presenza una generica contestazione diretta a negare legittimità alle condizioni previste nel contratto di conto corrente, condizione questa che – a dire degli opponenti - renderebbe nullo anche il successivo contratto di finanziamento in sovvenzione, il cui mancato pagamento ha costituto il presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo.
4 In particolare, gli opponenti nell'atto introduttivo hanno espressamente affermato che: “ (…) il credito base tra banca e cliente, con conseguente stipulazione del finanziamento per ottenere, dalla stessa banca, denaro atto a ripianare quel credito risulta essere illegittimo poiché il saldo negativo del conto è il frutto dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale nonché di commissioni di massimo scoperto, valute e costi mai pattuiti.” (cfr. atto di citazione pag. 3).
La genericità ed incompletezza della contestazione così mossa sin dall'atto di citazione non ha trovato un maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. che appare altrettanto incompleta poiché, in tale memoria, gli opponenti si sono limitati ad affermare quanto già detto senza indicare concretamente quali fossero le condizioni contrattuali non oggetto di pattuizioni e per quali ragioni le stesse avrebbe dovute considerarsi nulle.
Occorre infine rilevare che le lacune ravvisabili nelle contestazioni degli opponenti non possono ritenersi colmate neppure con la perizia di parte depositata dagli attori e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perché la difesa attorea non ha nemmeno illustrato (o quantomeno sintetizzato) nei propri scritti difensivi il contenuto della perizia;
in secondo luogo, perché, il tecnico incaricato si è limitato a dichiarare la sua indeterminatezza e quindi a sottrarre tale voce dal calcolo del saldo di conto corrente, senza dare alcuna indicazione sul valore della base imponibile sulla quale la CMS si sarebbe dovuta calcolare.
(cfr. pag. 11 consulenza di parte). Inoltre, tale perizia non contiene neppure una valutazione delle clausole contrattuali e degli estratti conto, così risultando, comunque, a sua volta, del tutto apodittica e inidonea a fornire qualsivoglia elemento di approfondimento tecnico.
In tale prospettiva, dunque, trova ragion d'essere il rigetto della domanda di consulenza tecnica contabile. Ed infatti, in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nel rapporto di conto corrente, la consulenza tecnica non può essere utilizzata: “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
5 supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. S.U. 29 gennaio 1993, n. 1115 e Cass. 8 febbraio 2011 n.
3130). Una simile consulenza deve, infatti, ritenersi inammissibile, in quanto formulata con modalità puramente “esplorative”.
III. Rilievi finali e spese di lite. Dalle precedenti considerazioni deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.e i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta dagli attori e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
II) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta delle spese del giudizio che liquida in €6.307,00 oltre oneri di legge.
Teramo, 25 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
6
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2562 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del
3.06.2025, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di titolare rappresentante pro Parte_1 tempore dell'omonima ditta individuale (già Controparte_1
) nonché e Controparte_2 Parte_2 CP_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Consorti ed elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Corropoli (TE), Via Ungaretti
n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attori opponenti
E
(P.IVA , - e per essa in qualità di CP_4 P.IVA_1 CP_5
cessionaria del credito - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Alessandro Barbaro e dall'Avv. Adrea Aloi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Picariello sito in Teramo, via A. Cipollone n. 44 p, giusta procura allegata in atti;
Convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari - opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da verbale dell'udienza del
3.06.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 8.10.2020 e ritualmente notificato,
e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 CP_3
decreto ingiuntivo n. 630/2020 (procedura monitoria R.G. N. 1317/2020), emesso nei loro confronti, in qualità di fideiussori e con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in via solidale, dell'importo pari ad €70.978,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio.
A sostengo dell'opposizione gli opponenti, hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che il credito oggetto di ingiunzione trae origine dal contratto di finanziamento n. 3481997 di importo pari ad euro 60.000,00, concesso in data 29.11.2020 alla ditta di Corropoli dalla MPS Controparte_2
Monte dei Paschi di Siena (già Banca e per il quale Controparte_6 gli odierni opponenti si sono costituti fideiussori;
b) che il prestito concesso aveva lo scopo di saldare il saldo negativo, pari ad euro 55.344,89, del conto corrente n. 5762/14433 intesto alla ditta
; Controparte_2
c) che, tuttavia, il predetto saldo a credito della banca era illegittimo, poiché era il frutto dell'applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto, nonché di costi e valute mai oggetto di pattuizione;
d) che l'illegittimità del contratto di conto corrente inficiava anche il successivo contratto di finanziamento concesso per ripianare il saldo negativo dello stesso, atteso il collegamento negoziale tra i due.
Tanto dedotto, gli opponenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per non essere il credito certo liquido ed esigibile per tutti i motivi esposti in narrativa, in ogni caso non sorretto dai presupposti di legge.”, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si è costituita in giudizio la divenuta titolare del credito Controparte_7 originariamente vantato dalla nei confronti Controparte_8
degli odierni opponenti, a seguito della cessione del credito in suo favore.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità del presente intervento in giudizio della Controparte_7 quale successore a titolo particolare della odierna convenuta opposta;
- Sempre
In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 630/2020 del 02/07/2020, RG. 1317/2020, emesso dal Tribunale ordinario di /Teramo in data 30/06/2020, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione - Nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o la genericità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione promossa e, per l'effetto, rigettarla in toto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 630/2020 del 02/07/2020, RG.
1317/2020, emesso dal Tribunale ordinario di /Teramo in data 30/06/2020 e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale.”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita solo con le produzioni documentali delle parti e, dopo una serie di rinvii d'ufficio dovuti in parte ad esigenze organizzative di ruolo, in parte all'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità, la causa è giunta all'udienza del 3.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito, la medesima è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
3 I. Delimitazione del thema decidendum.
Gli attori, in qualità di garanti del finanziamento n. 3481997, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato sul presupposto che il credito monitorio deriverebbe da un contratto (quello di finanziamento) affetto da invalidità derivata, perché da loro stipulato al fine di estinguere il debito derivante dal saldo negativo del contratto di conto corrente n. 5762/14433 (cfr. contratto di finanziamento), saldo che, a loro avviso, deriverebbe a sua volta dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e valute non dovute.
Dal canto suo, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, stante la sua genericità ed infondatezza.
II. Il merito della controversia
Così delineato il tema del decidere, osserva il Tribunale che l'opposizione proposta dagli attori non è fondata e va quindi rigettata per i motivi che seguono.
Entrambe le parti hanno depositato in atti sia il contratto di apertura di conto corrente identificato al n. 5762/14433 presso la Controparte_8
(già sottoscritto dalla ditta in data 12.10.2004, sia la CP_6 CP_2
copia del contratto di finanziamento in sovvenzione n. 3481997, sottoscritto in data 29.11.2010 concesso alla società correntista al fine di saldare il valore negativo del C/C, del quale gli odierni opponenti si sono resi fideiussori.
A fronte di tale documentazione, le contestazioni nel merito del rapporto di conto corrente sono state formulate dagli attori in modo del tutto generico ed apodittico, in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Ed infatti, l'atto di citazione presenza una generica contestazione diretta a negare legittimità alle condizioni previste nel contratto di conto corrente, condizione questa che – a dire degli opponenti - renderebbe nullo anche il successivo contratto di finanziamento in sovvenzione, il cui mancato pagamento ha costituto il presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo.
4 In particolare, gli opponenti nell'atto introduttivo hanno espressamente affermato che: “ (…) il credito base tra banca e cliente, con conseguente stipulazione del finanziamento per ottenere, dalla stessa banca, denaro atto a ripianare quel credito risulta essere illegittimo poiché il saldo negativo del conto è il frutto dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale nonché di commissioni di massimo scoperto, valute e costi mai pattuiti.” (cfr. atto di citazione pag. 3).
La genericità ed incompletezza della contestazione così mossa sin dall'atto di citazione non ha trovato un maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. che appare altrettanto incompleta poiché, in tale memoria, gli opponenti si sono limitati ad affermare quanto già detto senza indicare concretamente quali fossero le condizioni contrattuali non oggetto di pattuizioni e per quali ragioni le stesse avrebbe dovute considerarsi nulle.
Occorre infine rilevare che le lacune ravvisabili nelle contestazioni degli opponenti non possono ritenersi colmate neppure con la perizia di parte depositata dagli attori e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perché la difesa attorea non ha nemmeno illustrato (o quantomeno sintetizzato) nei propri scritti difensivi il contenuto della perizia;
in secondo luogo, perché, il tecnico incaricato si è limitato a dichiarare la sua indeterminatezza e quindi a sottrarre tale voce dal calcolo del saldo di conto corrente, senza dare alcuna indicazione sul valore della base imponibile sulla quale la CMS si sarebbe dovuta calcolare.
(cfr. pag. 11 consulenza di parte). Inoltre, tale perizia non contiene neppure una valutazione delle clausole contrattuali e degli estratti conto, così risultando, comunque, a sua volta, del tutto apodittica e inidonea a fornire qualsivoglia elemento di approfondimento tecnico.
In tale prospettiva, dunque, trova ragion d'essere il rigetto della domanda di consulenza tecnica contabile. Ed infatti, in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nel rapporto di conto corrente, la consulenza tecnica non può essere utilizzata: “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
5 supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. S.U. 29 gennaio 1993, n. 1115 e Cass. 8 febbraio 2011 n.
3130). Una simile consulenza deve, infatti, ritenersi inammissibile, in quanto formulata con modalità puramente “esplorative”.
III. Rilievi finali e spese di lite. Dalle precedenti considerazioni deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.e i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta dagli attori e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
II) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta delle spese del giudizio che liquida in €6.307,00 oltre oneri di legge.
Teramo, 25 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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