Sentenza 16 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto da
FA RA IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lufrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Fermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 05/11/2024 a mezzo PEC dalla ricorrente;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 05/11/2024 con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a mezzo kit postale in data 22.02.2023;
- in data 5.11.2024, considerato che il procedimento non era stato ancora concluso, la stessa ha chiesto, a mezzo PEC, di accedere a tutta la documentazione relativa alla richiesta già menzionata, anche al fine di valutare la tutela dei propri diritti;
- stante l’ulteriore mancato riscontro, in data 19.12.2024 il difensore dell’istante sollecitava la Questura di Fermo per avere risposta sull’istanza di accesso agli atti;
- la ricorrente assume che, ad oggi, la Questura di Fermo non ha dato ancora riscontro alla richiesta di accesso, con conseguente formazione del provvedimento tacito di rigetto su tale istanza;
- pertanto, assumendone l’illegittimità sotto distinti profili, la ricorrente agisce in questa sede avverso il silenzio così formatosi e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione degli atti richiesti;
- le intimate Amministrazioni si sono costituite con memoria formale;
- all’udienza camerale del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere; l’Amministrazione, infatti, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sicché quest’ultima può essere accolta sulla base delle sole allegazioni della parte ricorrente;
Ritenuto che il diniego tacito di accesso sia illegittimo e vada annullato, non rinvenendosi ragioni ostative all’ostensione degli atti richiesti, avendo la ricorrente adeguatamente illustrato il proprio interesse all’accesso e non configurandosi l’istanza generica né esplorativa;
Ritenuto, quindi, che sussista il diritto dell’istante a prendere visione ed eventualmente ad estrarre copia degli atti oggetto della richiesta di accesso; conseguentemente, la Questura di Fermo va condannata alla loro esibizione nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento tacito di rigetto sulla domanda di accesso agli atti;
- condanna la Questura di Fermo all’esibizione degli atti richiesti nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO