Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2610/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2610/2018 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in , presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. dell'Avv. COLLARINO MARIAGRAZIA ( ) VIA C.F._1
PARADISO DI PASTENA SALERNO;
dal quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
SALVATORE GARGIULO, 22 84086 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv.
SELLITTO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._4
SALVATORE GARGIULO, 22 84086 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv.
SELLITTO GAETANO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2551/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata in data 7.3.2018.
Pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a , le sig.re e Parte_1 CP_1 [...]
chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro CP_2
3008,80, a titolo di differenza dei rendimenti maturati sul buono fruttifero postale serie “P” emesso in data 12.8.1986, cui asserivano di avere diritto in virtù di quanto espressamente indicato con impressione a stampa sul tergo del buono.
si costituiva in giudizio, deducendo che alle attrici erano state correttamente Parte_1
rimborsati gli interessi e rendimenti maturati in conformità della normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie “Q”, cui apparteneva il buono di cui è causa, evidenziando che a nulla rilevava la circostanza che il buono fosse stato emesso utilizzando il modulo della precedente serie.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore con la sentenza n. 2551/2018, qui impugnata, accoglieva la domanda e condannava al pagamento della somma richiesta di Parte_1
euro 3008,80.
Avverso tale pronuncia ha proposto gravame reiterando le eccezioni e Parte_1
contestazioni fatte valere in primo grado.
Si costituivano in giudizio le appellate, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di attività istruttoria, la stessa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.
***
Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Pagina 2 di 6 giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'appello è fondato e può essere accolto per i motivi che seguono.
La causa in oggetto si inserisce nel solco di quelle seriali relative ai buoni fruttiferi postali sottoscritti durante la vigenza del D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie di buoni “Q” e della nuova disciplina dei rendimenti (peggiorativa per i risparmiatori rispetto a quella previgente), che nel corso del tempo hanno posto all'attenzione sia della giurisdizione ordinaria che dell'arbitro bancario finanziario, una pluralità di fattispecie diverse tra loro, alcune delle quali esaminate e risolte dalla Suprema Corte con le pronunce espressamente richiamate dall'appellante, altre, come quella di cui è causa, non ancora risolte al tempo della proposizione dell'azione (2018) e che hanno trovato di recente una composizione e risoluzione uniforme in seno alla Corte di Cassazione con le pronunce n.
4384/2022 del 10/02/2022, n. 4748/2022 del 14/02/2022, n. 4751/2022 del 14/02/2022 e n.
4763/2022 del 14/02/2022.
La (nuova) quaestio iuris riguarda la disciplina concretamente applicabile ai buoni fruttiferi postali trentennali della nuova serie “Q”, introdotti dal citato D.M.
13.06.1986, emessi su moduli cartacei della precedente serie "P".
Di recente la Suprema Corte, con le richiamate pronunce ed in particolare con la menzionata ordinanza n. 4748/2022 ha risolto la suddetta quaestio iuris, affermando che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall' art. 1 del d.l. n. 460 del 1974 , conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera Q, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
Pagina 3 di 6 Va preliminarmente osservato che il D.M. 18/06/1986 istitutivo dei buoni della serie Q, all'art. 4 prevede che: "1. Con effetto dal 01 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi".
L'art. 5 del DM del 13.06.1986 ha aggiunto che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q"
i buoni della precedente serie "P" emessi dal 01 Luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli uffici postali due timbri: uno sulla parte anteriore, con dicitura
"Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
L'art. 6, infine, ha previsto: "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" maturato alla data del 01 gennaio
1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
2. Per i buoni della serie "P" emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 01 luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
3. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 01 marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 01 settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
4. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni".
In virtù della citata disposizione normativa, deve ritenersi quindi che il buono di cui è causa sia assoggettato alla disciplina del BFP serie Q benché sia stato emesso sul vecchio supporto cartaceo relativo alla serie "P" (perché il Poligrafico dello Stato non ne aveva ancora stampato di nuovi); e ciò lo si evince dalla data di sottoscrizione del buono, 12.8.1986, successiva all'entrata in vigore del D.M. 18/06/1986.
Sul punto vale la pena evidenziare che i BFP sono equiparati pacificamente dalla Corte di
Cassazione ai di titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., piuttosto che ai titoli di credito e che pertanto ad essi non si applica l'art. 1992 co. 1 c.c., il quale impone che al portatore sia dovuto
Pagina 4 di 6 quanto espressamente indicato nel titolo (cfr. Corte Cost. 18.12.1995, n 508; Cass. civ.
16.12.2005 n 27809), con l'ulteriore conseguente insussistenza di limiti alla sua eterointegrazione e della piena validità dell'esercizio dello ius variandi in peius ai sensi dell'art. 173 del codice postale in virtù del quale "sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali" (ex multis, Cass., 16 dicembre 2005, n.
27809 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963). La circostanza che non sono ivi indicati ed apposti i "nuovi" tassi di interesse dal 21 al 30 anno, non può essere considerata come espressione di una manifestazione concludente di volontà.
Di recente la S.C. con sentenza n. 87/2023 ha ribadito che “Con riferimento ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P, la quantificazione degli interessi, per il periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno della loro durata, va effettuata sulla base non già di quella parte dell'impressione a stampa sul retro del titolo relativa alla precedente serie P, bensì di quanto previsto dal d.m. 13 giugno 1986 riguardante la serie Q”.
Alla luce di tutto quanto innanzi, pertanto, correttamente ha applicato i tassi di Parte_1
rendimento stabiliti per legge come indicati dal D.M. del 13.06.1986.
L'appello, pertanto, va accolto e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda di pagamento azionata dalle appellate in primo grado.
Trattandosi di questione di diritto risolta sulla base di un orientamento della Suprema Corte di recente emersione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in qualità di giudice di appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento proposta in primo grado da e CP_1 [...]
; CP_2
2) Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pagina 5 di 6 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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