Articolo 4 della Legge 5 aprile 1966, n. 210
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 aprile 1966
Art. 4.
Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canada' per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale canadese e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie, espositori.
Entrata in vigore il 24 aprile 1966