Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 963/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, con cui elett.te domicilia in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 85 -appellante-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t.,
[...] P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Golia, con cui è elett.te dom.to in Napoli alla Via
Nuova Poggioreale Angolo S. Lazzaro -appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.5.2022 presso la Corte d'Appello di Napoli addetta alle controversie di lavoro, di previdenza e di assistenza, Parte_1 impugnava tempestivamente la sentenza n. 1632/2021 del Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di G.L., con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro occorso
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado. CP_2
L' si costituiva e concludeva per il rigetto. CP_2
All'esito del deposito della relazione peritale affidata ad un Ctu in questo grado, alla udienza odierna, lette le note scritte, la Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, per quanto di ragione.
Deduceva il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di essere dipendente della “ con mansioni di Parte_2 autista addetto al trasporto disabili e di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 25.8.2015 alle ore 9 circa: nel mentre si accingeva a parcheggiare il veicolo da lui condotto nella zona a ciò adibita, veniva aggredito da una persona (tale , marito di una sua collega, Persona_1
) prima verbalmente e poi con schiaffi ed un pugno al volto. Persona_2
Veniva quindi accompagnato al Pronto Soccorso e dimesso con diagnosi di trauma cranio-facciale. A seguito di detto episodio gli veniva diagnosticata la recidiva, di origine traumatica, del distacco di retina con successivo intervento chirurgico in data 14.9.2015.
Presentava, quindi, denuncia all' - con comunicazione del 27.7.2016, CP_2 ritenendo l'episodio riconducibile alla “occasione di lavoro” e originato da causa violenta – che gli veniva respinta.
L' resisteva in primo grado alla pretesa di parte attrice, ritenendola CP_1 infondata.
Osserva il Collegio che all'esito della prova testimoniale espletata nel giudizio di prima istanza, è stato confermato sostanzialmente quanto dedotto dal ricorrente circa la dinamica dell'accaduto e la sua natura di infortunio sul lavoro. In particolare, i testi , e , Testimone_1 Tes_2 Persona_2 dichiaravano il primo che il mezzo guidato dal ricorrente fosse un “pullmino” e le altre che si trattasse di un “furgoncino”: ciò ad indicare le dimensioni ridotte del veicolo (non di certo quelle di un autobus), tali da consentire all'aggressore dall'esterno di colpire al viso il il quale si trovava Pt_1 ancora seduto al posto di guida.
Al di là poi delle perplessità espresse dal primo giudice all'esito della prova orale, in ordine al luogo ove si è verificata l'aggressione da parte di Per_1
e alla “occasione di lavoro”, oltre alle deposizioni da cui si evince che il
[...] fatto sia avvenuto presso l'area adibita a parcheggio dalla Parte_2
sita nei pressi della Capitaneria di Porto di Torre Annunziata,
[...] militano in favore della tesi difensiva di parte ricorrente le dichiarazioni rese dallo stesso in veste di imputato nel corso dell'interrogatorio nel Per_1 procedimento dinanzi al Tribunale Penale di Torre Annunziata (proc. pen.
r.g.n.r. 8365/2016) all'udienza del 15.4.2021. Questi ha dichiarato: “Io comunque mi reco sul posto di lavoro per parlare con il IG . Parte_1
Perché volevo trovare sia lui che mia moglie per cercare di farli…Cioè trovare una soluzione…Io andai là e parlai con il IG trovai solo il IG Pt_1
mia moglie era andata via. Quando mi avvicinai al IG , Pt_1 Pt_1 lui mi disse pure: “Ma tu chè venut à ffà ccà, mò tu che vuò'?”, io mi avvicinai ancora di più per parlare e lui mi diede uno schiaffo in faccia. Io istintivamente gliel'ho dato anche io uno schiaffo al IG . Poi è vero, Pt_1 mi sono arrabbiato, perché io sono andato lì per parlare con il IG Pt_1 lui non solo non mi ha fatto parlare, mi ha anche aggredito e io lo volevo pure tirare da dentro il pulmino, però lui si è chiuso dentro…” (cfr. atto di appello,
p. 4 e 5).
Dalla deposizione si evince che il ha colpito al volto il Per_1 Pt_1 quando questi era ancora all'interno del veicolo, nell'area adibita al parcheggio del mezzo utilizzato dall'autista e che ciò sia avvenuto nell'ambito Pt_1 dell'orario di lavoro (alle ore 9 circa). Ciò premesso, ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio, il Collegio ha conferito incarico peritale al Dott. con particolare riguardo alla Per_3 verifica preliminare del nesso causale.
L'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6 per cento, comprese tra il sei ed il 15%, pari o superiori al 16%. Le menomazioni di grado inferiore al 6 per cento non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16 per cento danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
L'indagine peritale disposta dal Collegio, appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita, proveniente anche da strutture pubbliche (pronto soccorso dell'Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli, ASL ) e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. CP_3
Emerge in particolare dagli atti che il Ctu ha espresso il proprio giudizio dopo aver sottoposto il periziando ad un accurato esame obiettivo ed ha tenuto conto di tutti i documenti prodotti.
Il Ctu, con dovizia di argomentazioni condivisibili, ha svolto una valutazione globale considerando che l'appellante è affetto da: “OS: esiti di recidiva traumatica di distacco di retina;
visus spento”.
Risultato documentalmente il distacco di retina trazionale in occhio sinistro con macula on, per il quale il ricorrente era stato operato con successo.
“Si tratta quindi” precisa il CTU “di un occhio predisposto e con preesistenze, per cui è plausibile che il trauma, sia diretto (schiaffi e/o pugni cranio facciali a sinistra, considerata la modalità dell'aggressione così come riferita: aggredito seduto al posto di guida) che indiretto (strattonamento) abbia agito come causa efficiente e preponderante nella eziopatogenesi del distacco di retina.
Risultano infatti soddisfatti i criteri medico-legali (cronologico, topografico, dell'adeguatezza quali-quantitativa, seriazione dei fenomeni morbosi e modale e di esclusione) secondo le modalità dell'accadimento così come riferito per ammettere il nesso di causa”.
Ritiene il Ctu, sulla base delle tabelle di cui al d.lgs 38/2000 e d.m. 12.7.2000
– considerando che all'epoca dei fatti il periziando era alla guida di un automezzo per condurre il quale era previsto il possesso della patente C
(successivamente declassata a cat. B proprio a causa del deficit visivo) e che i requisiti visivi minimi per possederla è avere un visus complessivo pari a
12/10 con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore – valutabile in non meno di
4/10 l'acuità visiva nell'occhio sinistro al momento dell'aggressione e il danno biologico pari all'11%.
Quindi, allo stato attuale, con visus spento in OS e di 8/10 in OD, il danno biologico è pari al 30%, con percentuale finale (30 – 11) = 19%.
Conclude pertanto il Ctu: in seguito all'infortunio subìto il 25.8.2015 Pt_1
ha riportato recidiva di distacco di retina in OS, occhio predisposto e con
[...] preesistenze per pregresso distacco di retina trazionale;
l'intervento non ha avuto successo e il visus è spento;
che risultano soddisfatti i criteri medico- legali secondo le modalità dell'accadimento così come riferito per ammettere il nesso di causalità; la ITT è pari a 5 giorni e l'ITP percentuale media al 50% è pari a 20 giorni;
i postumi permanenti determinano un danno biologico pari al
19%.
E' da ritenersi congrua, pertanto, la valutazione formulata dal Ctu del grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 19%, nonché della ITT pari a 5 giorni.
Si ritiene quindi la sussistenza di postumi permanenti nella misura percentuale sopra indicata ed il nesso di causalità tra le lesioni accertate e l'infortunio per cui è causa.
L'appello va quindi accolto parzialmente, riformata l'impugnata sentenza, con conseguente condanna dell' a corrispondere a parte appellante CP_2
l'indennizzo con la costituzione della rendita di cui all'art. 13 d.lgs 38/2000 e d.m. 12.7.2000, nella misura pari alla percentuale di danno biologico del 19%, con decorrenza 3.9.2015 (decorsi giorni 5 di ITT dal 4° giorno successivo a quello dell'infortunio) e l'indennità per l'ITT pari a 5 giorni. Le spese del grado sono compensate per metà in virtù del parziale accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore di CP_2 parte appellante della residua metà, liquidata, come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, dichiaratisi antistatari. Spese di CTU a carico dell' liquidate come da separato CP_2 decreto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a corrispondere alla parte CP_2 appellante l'indennizzo con la costituzione della rendita di cui all'art. 13 d.lgs
38/2000 e d.m. 12.7.2000, nella misura pari alla percentuale di danno biologico del 19%, con decorrenza 3.9.2015, e l'indennità per l'invalidità temporanea assoluta di giorni cinque, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
condanna l' al pagamento delle spese legali del doppio grado che, CP_2 compensate per metà, per la restante parte liquida in complessivi euro 1.900,00 per il primo grado ed euro 2.498,00 per il secondo grado, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Leopoldo Spedaliere e
Luciano Spedaliere, antistatari;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_2 liquidate come da separato decreto.
Napoli, 12.5.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente