Decreto cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2024, proposto da
SE ST, OS MM, rappresentate e difese dall'avvocato Cataldo Pentassuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Ordinanza n. 43 del 09/04/2024: “ ripristino dello stato dei luoghi per l’immobile sito in via Quintino Sella n. 68 (ora n. 80) identificato catastalmente al Fg. 56, P.lla 1004, sub 17”, notificato alle parti ricorrenti in data 18/04/2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica delle parti ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 43 del 09.04.2024, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica - SUAP del Comune di Crispiano, avente ad oggetto “ Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per l’immobile sito in via Quintino Sella n. 68 (ora n. 80), identificato catastalmente al Fg 56, P.lla 1004, sub. 17”.
A sostegno del ricorso, esse hanno proposto i seguenti motivi:
1)Eccesso di potere per travisamento delle risultanze documentali ed erronea valutazione dei presupposti dell’atto, violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
2)Eccesso di potere, violazione dell’art. 1375 cod. civ. e del principio che tutela l’affidamento in buona fede.
3)Eccesso di potere per carenza di istruttoria, idoneità del provvedimento impugnato ad incidere sui diritti soggettivi di terzi.
4)Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990, carenza di motivazione.
Con decreto monocratico n. 435 del 03.07.2024, è stata sospesa l’efficacia dell’impugnata ingiunzione demolitoria e, conseguentemente, fissata, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 24.07.2024.
Il Comune di Crispiano, in data 19.07.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 24.07.2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta in considerazione della sospensione dell’efficacia dell’ordinanza gravata sino alla decisione di merito del ricorso di che trattasi, disposta dal Comune di Crispiano con determinazione n. 15030 del 19.07.2024 in atti prodotta.
Alla pubblica udienza del 27.01.2026, il ricorso è stato introitato in decisione.
Il ricorso è infondato.
La controversia in esame ha ad oggetto l’ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi disposta dal Comune di Crispiano in danno dei ricorrenti, per l’immobile di loro proprietà sito in area comunale, alla via Quintino Sella n. 68.
In particolare, il Comune di Crispiano, nel richiamare per relationem le risultanze del sopralluogo eseguito in data 23.10.2023, congiuntamente, dai tecnici dell’Area Urbanistica e dagli operatori della Polizia Locale ha accertato la “ realizzazione abusiva dell’ultimo piano dell’immobile (5° piano da via Quintino Sella e 6° piano da via dante Alighieri) con una altezza massima realizzata di circa mt. 21,00 su via Quintino Sella e di circa mt. 24,00 su via Dante Alighieri, in palese contrasto con quanto previsto dai titoli edilizi che prevedevano la seguente prescrizione: limitatamente al 4° piano da via Quintino Sella per l’altezza massima di mt. 17,00 o al 5° piano da Via Dante Alighieri per l’altezza massima di mt. 21,00”.
Dagli accertamenti di cui sopra ha avuto origine l’ordinanza n. 44 del 09.04.2024, oggetto di gravame.
Parte ricorrente pertanto, si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la legittimità della condotta comunale: 1) per eccesso di potere sotto plurimi profili e per violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) per violazione dell’art. 1375 cc. e, in generale, per violazione del principio della tutela dell’affidamento di buona fede dei terzi; 3) per carenza di istruttoria e di motivazione.
Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso.
Da quanto documentato in atti, l’immobile del cui abuso trattasi è stato edificato in forza dei seguenti titoli edilizi:
- il nulla osta dell’11.02.1965, rilasciato su domanda presentata dall’allora proprietaria, sig.ra CE IA OS, per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo composto, come da descrizione particolareggiata delle opere ivi richiamata, da cantinato, piano terra e n. 5 piani fuori terra;
- il nulla osta in variante del 26.07.1967, rilasciato, su richiesta presentata dal geometra Caputo Aldo, con la seguente prescrizione “ l’altezza massima del complesso edilizio sia di m. 17,00 dalla via Q. Sella e di m. 21,00 misurata dalla via Dante Alighieri ”.
Nella specie, il Comune di Crispiano, ha rilevato la violazione della prescrizione sopra richiamata, accertando la realizzazione abusiva dell’ultimo piano dell’immobile (5° piano da via Quintino Sella e 6° piano da via Dante Alighieri), per una altezza massima di circa m. 21,00 da via Quintino Sella e di circa m. 24,00 su via Dante Alighieri.
A fronte di tali accertamenti, parte ricorrente non ha offerto elementi di prova (o quantomeno un principio di prova) idonei a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali e, in ultima analisi, a dimostrare la conformità di quanto realizzato a quanto assentito (cfr. altezze massime consentite).
Tanto basta a concludere per la legittimità dell’operato comunale.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle tesi introdotte attraverso il richiamo al parere reso dalla Commissione edilizia in data 06.04.1968.
E ciò in quanto:
- il titolo edilizio del 26.07.1967 e, in particolare, la prescrizione sui limiti di altezza massima edificabile apposta in calce allo stesso non ha mai formato oggetto, né in ambito procedimentale né in sede processuale, di caducazione e/o revisione;
- il parere della Commissione Edilizia del 06.04.1968 è un atto privo di portata provvedimentale; lo stesso, in ogni caso, non contiene disposizioni volte a riesaminare, in termini caducatori, la prescrizione sui limiti massimi di altezza realizzabili apposta in calce al titolo edilizio del 26.07.1967;
- il riferimento al “ numero di piani abitabili a quello del progetto approvato” non può che riferirsi all’edificazione del fabbricato in esame per come approvato dai titoli edilizi rilasciati dal Comune, rispettivamente, in data 11.2.19675 e in data 26.07.1967.
Infondate sono, del pari le censure con cui i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria e di motivazione.
Le contestazioni sul difetto di istruttoria oltre ad essere generiche, risultano confutate dagli esiti fidefacienti del sopralluogo del 23.10.2023, richiamati per relationem nella gravata ordinanza.
Il provvedimento gravato, poi, risulta sufficientemente motivata; lo stesso contiene la descrizione specifica delle opere contestate e l’individuazione delle norme violate.
Privo di pregio si appalesa anche il richiamo del legittimo affidamento.
Per pacifica e condivisa giurisprudenza “non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908 - sentenze della Sezione 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305, T.A.R. Campania Napoli, III, 3 ottobre 2022, n. 6044).
Né elementi di segno contrario, sul punto, possono trarsi dal richiamo attoreo all’autorizzazione di abitabilità dal momento che tale titolo nulla dimostra quanto alla rispondenza dell’edificato alla prescrizione sulle altezze massime consentite apposta in calce al nulla osta del 26.07.1968.
Privo di pregio sono anche le doglianze prospettate attraverso il richiamo alle esigenze abitative del nucleo familiare di parte ricorrente.
Al riguardo è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il diritto all'abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l’immobile sia adibito a casa familiare e non risulti che i proprietari dispongono di un ulteriore immobile da destinare a residenza. L'ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso, che ben può prevalere sul diritto all’abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza di un idoneo titolo abilitativo ” (cfr. tra le tante, Cons. di Stato, Sez. VI, 09.6.2023, n. 5705).
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di CE, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RO | AN SC |
IL SEGRETARIO