CASS
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 8365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8365 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9060-2022 proposto da: PO UN LUIGI, nella qualità di erede di NC, PO, domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II° 18, presso lo studio legale EZ e associati, rappresentato e difeso dall’Avvocato NO LU PO, difensore di sé medesimo;
- ricorrente -
contro NU NA, NI IN, domiciliati “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato Andrea AULETTA;
- controricorrente -
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso R.G.N. 9060/2022 Cron. Rep. Ud. 27/10/2023 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 8365 Anno 2024 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 28/03/2024 2 Avverso la sentenza n. 119/2022 del Tribunale di Como, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27/10/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che prende atto della rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio. Ritenuto in fatto – che NO LU NG ricorre, nella sua qualità di erede del padre NC NG, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 119/22, del 1° febbraio 2022, del Tribunale di Como, che ha rigettato le opposizioni esecutive proposte da NC NG avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como nelle procedure esecutive R.g. 366/2003, R.g. 5851/19 e R.g. 2446/20 contro il signor AN NU, ponendo a carico dell’opponente le spese di lite;
– che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 567 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.: – che il terzo motivo denuncia omessa e/o apparente motivazione sulla statuizione di non rilevanza dei precedenti giudicati intervenuti tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; – che il quarto motivo denuncia omessi esame e pronuncia sulla tardività dell’eccezione di nullità del pignoramento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; 3 – che il quinto motivo denuncia omessi esame e pronuncia sulla non reclamabilità del provvedimento di estinzione della procedura per cause atipiche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; – che il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2655, 2901 e 2919 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che l’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 632, comma 1, cod. proc. civ. e 172 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il NU e la NI, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
– che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto ha presentato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Considerato in diritto – che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale hanno aderito anche i controricorrenti, con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte;
- che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
- che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. 4
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della
- ricorrente -
contro NU NA, NI IN, domiciliati “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato Andrea AULETTA;
- controricorrente -
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso R.G.N. 9060/2022 Cron. Rep. Ud. 27/10/2023 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 8365 Anno 2024 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 28/03/2024 2 Avverso la sentenza n. 119/2022 del Tribunale di Como, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27/10/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che prende atto della rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio. Ritenuto in fatto – che NO LU NG ricorre, nella sua qualità di erede del padre NC NG, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 119/22, del 1° febbraio 2022, del Tribunale di Como, che ha rigettato le opposizioni esecutive proposte da NC NG avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como nelle procedure esecutive R.g. 366/2003, R.g. 5851/19 e R.g. 2446/20 contro il signor AN NU, ponendo a carico dell’opponente le spese di lite;
– che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 567 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.: – che il terzo motivo denuncia omessa e/o apparente motivazione sulla statuizione di non rilevanza dei precedenti giudicati intervenuti tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; – che il quarto motivo denuncia omessi esame e pronuncia sulla tardività dell’eccezione di nullità del pignoramento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; 3 – che il quinto motivo denuncia omessi esame e pronuncia sulla non reclamabilità del provvedimento di estinzione della procedura per cause atipiche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; – che il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2655, 2901 e 2919 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che l’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 632, comma 1, cod. proc. civ. e 172 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; – che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il NU e la NI, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
– che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto ha presentato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Considerato in diritto – che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale hanno aderito anche i controricorrenti, con richiesta di totale compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte;
- che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
- che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. 4
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della