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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1138/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nei rispettivi atti e verbali, e hanno discusso la causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 1138/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Salvatore Galluzzo e Maria Florimo;
OPPONENTE
E
(c.f./p.i. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Colomba e Valentina Zanni;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 230/2023 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva, dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale, opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 230/2023 del Tribunale di Palmi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 55.910,79 Controparte_1
(oltre interessi e spese) in forza del contratto di mutuo stipulato tra e Findomestic Parte_1
Banca S.p.a. in data 10.04.2019 (per la somma di € 52.591,07) e del contratto di linea di credito
“revolving” stipulato in pari data tra le medesime parti (per la somma di € 3.319,72), nonché della successiva cessione del credito intervenuta, in data 21.12.2022, tra Findomestic Banca S.p.a. e
Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, deduceva: a) la mancata prova della Parte_1 titolarità del credito in capo ad per difetto di prova della cessione del credito Controparte_1
e, comunque, dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dei crediti del 21.12.20233 intervenuta tra Findomestic Banca S.p.a. e l'odierna opposta;
b) il difetto di prova del credito per inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria;
c) in subordine, l'illegittima quantificazione del credito a fronte dell'erronea indicazione di TAEG nei due contratti azionati in sede monitoria. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso Controparte_1 proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile. Infine, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo in quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti, e hanno discusso la causa.
2. L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez.
I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel caso di specie, il creditore ha fornito la prova del proprio credito, producendo tutti i contratti che costituiscono il titolo del fondamento del credito azionato, e, cioè, i due contratti di finanziamento conclusi tra e Findomestic Banca S.p.a. in data 10.04.2019 (la cui Parte_1 esistenza e stipulazione non sono state peraltro contestate, v. art. 115 c.p.c.) e il contratto di cessione concluso tra Findomestic Banca S.p.a. e in data 21.12.2022. Controparte_1
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2.1. In relazione ai due contratti di finanziamento, si ribadisce, appunto, che la stipulazione degli stessi è pacifica tra le parti e può, dunque, trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. circa la prova del titolo.
Né potrebbe rilevare la generica contestazione degli opponenti in punto di prova della mancata erogazione del credito, dal momento che:
a) quanto al contratto di mutuo, è pacifico che l'opponente abbia in parte restituito il capitale oggetto di mutuo (da ciò potendosi presumere che, a monte, vi sia stata l'effettiva erogazione, appunto, delle somme mutuate;
basti, sul punto, rilevare che il mutuo aveva ad oggetto la somma di € 60.000,00 e che la somma oggetto di ingiunzione è pari a € 52.591,07; in ogni caso, tale dato emerge dall'estratto conto in atti, il cui valore probatorio non è, in sé, stato contestato, essendo le generiche deduzioni di parte rivolte alla sola valenza di detti documenti come certificazione ex art. 50 TUB);
b) quanto alla linea di credito “revolving”, risulta dagli estratti conti in atti (il cui valore probatorio in merito all'utilizzo della linea di finanziamento non è, in sé, stato contestato, essendo le generiche deduzioni di parte rivolte alla sola valenza di detti documenti come certificazione ex art. 50 TUB) il parziale pagamento delle rate di € 120,00 concordate per la restituzione delle somme oggetto del finanziamento “revolving”.
Prive di pregio sono, peraltro, le deduzioni in punto di certificazioni ex art. 50 TUB prodotte da parte opposta, avendo il creditore prodotto la piena prova del proprio credito (mediante il deposito integrale dei contratti) sin dalla fase monitoria.
Infine, per mera completezza espositiva, si precisa che è irrilevante altresì – a differenza di quanto sostenuto da parte opponente – la prova o meno dell'effettiva destinazione delle somme mutuate al fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie di . Parte_1
Ed infatti, con la recentissima sentenza nr. 5481/2025, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, non risultando lo stesso contrario a norme di legge né all'ordine pubblico (salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità, cfr. Cass. Civ. nr. 26248/2024), essendo anzi la destinazione delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L.
8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 convertito dalla L. 23 dicembre 1966,
n. 1142; art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che, in caso di mutuo “solutorio”, il requisito della datio rei è integrato dall'accredito della somma, che consente al correntista di conseguire la disponibilità giuridica della somma mutuata (non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante); e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
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In altri termini, l'effettività della traditio è in tal caso del resto dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;
il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata (il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito essendo anzi previsto dall'ordinamento: artt. 182-bis e 182-quater L.f.)
e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma.
Infine, la Corte di Cassazione ha sottolineato come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo;
esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo e non può, dunque, parlarsi di mutuo di scopo (ed infatti, nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale;
tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi).
Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità o della risoluzione del contratto.
Le deduzioni dell'opponente sul punto sono, dunque, irrilevanti ai fini della decisione, essendo pacifica l'esistenza del titolo e, di fatto, l'effettiva erogazione delle somme oggetto di mutuo.
2.2. Quanto alla cessione di credito, si ricorda che, secondo pacifica giurisprudenza, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass. Civ. nr.
24798/2020).
Nel caso di specie, l'opposta ha compiutamente provato il titolo del proprio credito, producendo copia del contratto di cessione e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, nonché la dichiarazione con cui il cedente Findomestic Banca S.p.a. ha dato atto della intervenuta cessione del credito vantato da essa banca nei confronti di a Parte_1 favore, appunto, di (v. all. 11 e 12 del fascicolo monitorio). Dichiarazione, Controparte_1 questa, che non è stata in alcun modo contestata dall'opponente ed è, dunque, idonea a superare tutte le contestazioni in punto di prova della cessione e dell'inclusione nella stessa del credito oggetto di causa (del resto, la giurisprudenza ritiene ormai pacificamente che la dichiarazione del
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cedente costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione del credito, soprattutto se considerata unitariamente alla disponibilità – da parte del presunto cessionario - del titolo esecutivo, anche in caso di mancata produzione del contratto di cessione, v., ex multis, Cass. Civ. nr. 10200/2021; Cass. Civ. nr. 10790/2017).
Non possono, dunque, essere accolte le eccezioni formulate sul punto dall'opponente.
2.3. Infine, risulta infondata l'eccezione relativa alla presunta erronea quantificazione del credito dovuto come conseguenza dell'erronea indicazione del TAEG nei due contratti di finanziamento oggetto di causa.
Ed infatti, questi ultimi (stipulati nel 2019) rientrano nell'ambito di applicazione delle norme relative al credito al consumo, secondo quanto disposto dall'art. 122 TUB. In particolare, in materia di credito al consumo, l'art. 125 bis, co. 6, TUB prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG.
Nel caso di specie, tuttavia, le conclusioni cui è giunto il CTU –cui il Tribunale intende aderire in quanto logiche, coerenti e fondate su un rigoroso metodo scientifico – consentono di escludere che, nei due contratti in esame, ricorra la nullità di cui all'art. 125 bis, co. 6, TUB.
Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che, quand'anche fosse emerso che la banca mutuante non avesse inserito nel TAEG i costi dell'assicurazione, non si sarebbe verificata alcuna violazione della normativa in esame, poiché la polizza assicurativa, nei contratti stessi, è espressamente indicata come facoltativa, senza che il debitore abbia allegato nè provato che, nonostante il dato formale, le polizze fossero, in realtà, obbligatorie (cfr. le disposizioni della Banca
d'Italia su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", che prevedono che nel TAEG debbano essere inclusi “i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”: quindi, ai fini del calcolo del TAEG, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, essendo espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria;
inoltre, deve evidenziarsi che nella disposizione richiamata non vi è alcun espresso riferimento ai costi per i contratti assicurativi stipulati contestualmente alla concessione del finanziamento, che, invece, sono espressamente inclusi nel calcolo del TEG a partire dal 2009, v. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”).
In ogni caso, nei contratti oggetto di causa è stato espressamente indicato il TAEG in caso di stipulazione della polizza assicurativa facoltativa e il CTU ha dimostrato che il TAEG ivi indicato
è stato correttamente calcolato.
In definitiva, deve concludersi che l'operato della società mutuante in punto di TAEG sia stato legittimo, avendo la stessa agito in conformità alla normativa bancaria.
2.4. In conclusione, quindi, l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
è infondata e il decreto ingiuntivo nr. 230/2023 del Tribunale di Palmi deve Controparte_1 essere confermato e dichiarato esecutivo.
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3. In virtù del principio di soccombenza, le spese sono poste a carico di , che, Parte_1 deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 che, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel valore di € 7.052,00 (valore della causa compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00), tenuto conto della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 230/2023 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 230/2023 del Tribunale di Palmi e lo dichiara esecutivo;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Palmi, il 16 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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