Articolo 2 della Legge 4 maggio 2016, n. 77
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 maggio 2016
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 24 maggio 2016