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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2564 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Esterdonatella Longo,
NI PI, TE CE, AN LD, FA GA, elettivamente domiciliato in Cosenza via N. Serra n.62, presso e nello studio dell'avv. Esterdonatella
Longo
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Serena
AN, ET IO, BE AV e ER OS ZA, funzionari in servizio presso l' di Cosenza, come da incarico allegato, con Controparte_2 domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.06.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente, docente di scuola secondaria, esponeva di aver stipulato con il Controparte_1
contratti di lavoro fino al termine delle attività didattiche -ossia il 30
[...] giugno- negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020. Rappresentava di aver maturato, tenuto conto dei giorni di servizio effettuati, giorni di ferie maturate e non godute e due/tre giorni di festività soppresse;
segnatamente, esponeva che durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 275 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di
22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
25,54 di ferie e che durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 211 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 17,30 giorni di ferie +2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 19,30 di ferie. Evidenziava di aver fruito, a richiesta, di soli 4 giorni di ferie per il primo predetto anno e di 3 giorni per il secondo e, nel resto, di non aver goduto delle ferie maturate e di non essere stata neanche invitata a goderne e adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, rimanendo a tutti gli effetti in servizio e disponibile, né della perdita delle stesse in caso di loro mancata fruizione. In particolare, sosteneva che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita.
Evidenzia a tale proposito che nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invocava l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Sosteneva che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della
CGUE. Invocava a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di
Cassazione, sostenendo che gli stessi principi si applicano, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 969,48 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e, conseguentemente, condannare il , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra
i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si costituiva il convenuto, rilevando che la legge 228/2012 dispone che il CP_1 personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, anche in assenza di richiesta e nel rispetto dell'esigenza di riposo, giorni in cui il docente viene retribuito pur non rendendo alcuna prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la regolare fruizione dei giorni di ferie maturati – richiesti anche espressamente dalla ricorrente con apposita istanza- e la perdita della possibilità di godere delle festività soppresse che per legge vanno fruite esclusivamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono a richiesta degli interessati. In subordine, chiedeva di decurtare i giorni ferie fruiti e i giorni che ricadono nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione, decideva la causa come da sentenza, depositata nel fascicolo informatico.
Occorre anzitutto inquadrare l'istituto delle ferie nel contesto normativo che ci occupa.
In particolare, occorre far riferimento al CCNL 2006/2009 che per i docenti di ruolo, all'art. 13, comma 9, prevedeva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Per il personale a termine invece all'art. 19 comma 2 (“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”) non veniva stabilito alcun obbligo a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, era possibile l'accesso, al momento della cessazione del rapporto lavorativo, al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Successivamente il D.L. 95/2012 all'art 5, co. 8, prevedeva:” Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi…”.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge 228 del 2012, dettando una disciplina speciale per il personale della scuola, uniformando il trattamento delle ferie per i docenti a tempo determinato ed indeterminato, e prevedendo che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e le attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Anche i giudici della nomofilachia hanno poi valorizzato il suddetto comma 56 del citato art. 1 statuendo che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dall'1.09.2013 sono disapplicate le norme previgenti laddove incompatibili, con applicazione della nuova disciplina a decorrere dall'anno scolastico
2013/2014. Ne consegue che, a decorrere dalla detta annualità non possono trovare applicazione i principi enunciati dalla Suprema Corte con riferimento a casi in cui risultava applicabile la clausola contrattuale (cfr Cass. 14268/2022; Cass.
15415/2024).
Rileva ancora evidenziare che le norme interne sopra elencate devono essere interpretate in conformità a quelle del diritto dell'Unione ed in particolare all'art. 7, par.2, della direttiva 2003/88/CE in combinazione con l'art. 31 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, in base ai quali la Corte di Giustizia Europea-
Grande Sezione- ( con sentenze del 6.11.2018 nelle cause riunite C-569 /16 e C-
570/16; e cause C-619/16 e C- 684/16) ha escluso la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e messo in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto prima della fine del rapporto di lavoro;
si legge nel testo della sentenza che “il datore di lavoro, per contro, deve assicurarsi che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare tale diritto concretamente e in piena trasparenza invitandolo a farlo, se necessario, ed informandolo al contempo in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire del fatto che se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro … Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. Tali affermazioni sono permeate dalla qualificazione delle ferie come diritto sociale fondamentale con l'obbligo per lo Stato di garantire la loro effettiva fruizione o la relativa compensazione economica.
I giudici della Suprema Corte hanno più volte recentemente affermato il principio per il quale i docenti a tempo determinato hanno diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro dimostri di aver invitato il docente ad usufruire delle ferie e di aver fornito un'esplicita comunicazione che in caso di mancato loro utilizzo le ferie stesse e la relativa indennità sarebbero andate perse;
hanno all'uopo spesso ribadito che il periodo tra il termine delle lezioni (di solito l'8 giugno) ed il 30 giugno non può essere considerato automaticamente come ferie per i docenti precari (ex multis 16715/2024, 28587/2024). Ciò premesso, la questione che ci occupa è relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte della ricorrente nei periodi di sospensione delle lezioni come previste dai calendari regionali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno: all'uopo parte attrice sostiene di non poter essere considerata in ferie in detti periodi mentre il convenuto, ritiene di aver CP_1 garantito il riposo prescritto dalla legge anche in maniera superiore a quanto previsto tanto che alcuna ulteriore pretesa poteva essere avanzata.
Ebbene, nel merito, occorre premettere che le questioni giuridiche sottese alla risoluzione della presente controversia sono già state affrontate da numerosi Tribunali tra cui quelli di Ancona, Milano e Torino, le cui motivazioni si condividono e richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per la particolare dovizia argomentativa.
Pertanto, questo giudice ritiene che bisogna tenere distinti i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno data di cessazione delle attività didattiche. Segnatamente
l'espressione contenuta all'art.1, comma 54, “giorni di sospensione dell'elezione definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocate tra la data di inizio e la data del termine dell'elezioni individuati dalla giunta regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, quelli in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti. In tali giorni si può presumere una inattività da parte degli insegnanti risultando peraltro fatto notorio che normalmente, negli stessi, le scuole restano chiuse -ad esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative-, salva diversa prova fornita dal singolo docente che abbia dovuto svolgere qualche particolare attività in tali giorni.
Ciò è di per sè sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Lo stesso articolo destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio a scelte o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla disciplina del CCNL 2006/2009 che escludeva per il personale a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. Diversamente, nel secondo caso, tale destinazione normativa non è presente e dunque si può confermare che il periodo dal 10 giugno al 30 giugno di ogni anno non è destinato automaticamente alle ferie e non può essere considerato di inattività, salvo diverso invito del datore di lavoro a fruirne. In tali giornate ciascun docente dovrebbe rimanere sempre a disposizione della pubblica amministrazione per adempimenti funzionali all'insegnamento quali quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione oppure per la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
A tale proposito è necessario ricordare che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la sua presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio temporale mentre in alcuni periodi, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato, è espressamente tenuto ad essere a disposizione (Cass. N.
23934/2020).
Dunque, in conformità anche alle pronunce della Suprema Corte, laddove il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, il periodo dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, per i docenti con contratto fino al termine dell'attività didattica, va considerato come a disposizione della pubblica amministrazione, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario in quanto
è solo durante il periodo di ferie, chiesto e concesso, che il docente può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo (cfr Cass. 28587/2024).
Alla luce di tale interpretazione, ridotto al periodo di sospensione previsto dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola il periodo in cui i lavoratori sono posti in ferie per disposto normativo, viene superata l'obiezione della Suprema
Corte (cfr Cass. 28587/2024) in riferimento al periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, laddove si afferma che” i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili di tal che, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Come si evince dai calendari scolastici depositati in atti dal , CP_1 infatti, i periodi di sospensione indicati dal calendario regionale sono inferiori alle ferie maturate in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15/16 giorni.
Come ben valorizzato dal Tribunale di Torino in fattispecie analoghe, quanto argomentato non può essere inficiato dai principi espressi dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025 in quanto attenenti ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e facenti dunque applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, mentre altre (cfr Cass. 16715/2024,
28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicchè gli obiter dicta in esse contenuti non possono portare a conclusioni difformi da quelle sopra esposte.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art 1, co.54, si fonda su una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata sono da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o perlomeno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile, allegando o dimostrando lo svolgimento di attività specificamente richieste dal dirigente come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. In tali periodi, difatti, si suppone ci sia una chiusura assoluta degli edifici scolastici, analoga a quella domenicale, non comprendendosi il motivo per cui laddove si dovessero necessariamente effettuare attività quali ad esempio correzione di compiti o preparazione delle lezioni, tali incombenze non avrebbero potuto essere svolte durante gli ordinari giorni di lavoro.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, dunque, la docente ricorrente avrà diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni di ferie maturati nel corso di ogni anno scolastico, come individuati dall'amministrazione, ed i giorni di ferie fruiti a richiesta o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni.
Nello specifico per il computo dei giorni di ferie maturate bisogna tener conto del dato di 22,54 giorni maturati per l'a.s. 2018/2019 durante il quale risultano 4 giorni di ferie effettivamente fruiti da parte attorea, mentre i giorni di sospensione da calendario da compensare perché da considerarsi riposo per tale annualità sono 16. Residuano 2,54 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità.
Quanto all'anno scolastico 2019/2020, parte ricorrente assume di aver maturato 17,30 giorni di ferie e di aver fruito di tre giorni (per residui 14,30 giorni) ma 16 sono stati i giorni di sospensione delle attività (avendo quindi parte ricorrente integralmente goduto delle ferie maturate, con saldo negativo che mostra che parte ricorrente ha goduto di un numero di giorni di ferie addirittura superiore a quelle maturate); non risultano pertanto giorni di ferie monetizzabili in relazione a tale anno scolastico.
In conclusione, i giorni di ferie per i quali compete l'indennità sostitutiva sono 2,54
(da moltiplicare per euro 14,61 quale retribuzione rapportata alle ore di lavoro – stipendio giornaliero, euro 65,75 rapportato a 18 ore ore di lavoro settimanali, riparametrato alle 4 ore svolte) per complessivi euro 37,10.
Bisogna dunque riconoscere a parte ricorrente la monetizzazione delle ferie nell'entità di 2,54 giorni per l'a.s. 2018/2019, con somme determinabili con un semplice calcolo matematico, tenuto conto della paga giornaliera (euro 14,61 in relazione all'orario di lavoro), per un totale di euro 37,10.
Quanto alle pur richieste giornate di festività soppressa, rileva evidenziare che trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie cui non possono essere parificate.
La normativa, all'art. 1 della l. 937/1977, prevede che tali giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
laddove non vengano fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera, semprechè siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
Nel caso di specie, la ricorrente ne ha goduto parzialmente negli a.s. per cui è causa e, tuttavia, non ha provato di aver richiesto i residui giorni di riposo con conseguente perdita del diritto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei suddetti limiti. Le spese processuali seguono la soccombenza parziale e sono liquidate sulla base del come da dispositivo, applicati i parametri minimi in ragione della serialità del contenzioso, previa compensazione nella misura del 50 per cento, tenuto conto della natura, del valore della domanda accolta e della durata del processo.
PQM
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del al pagamento in favore Controparte_1 CP_3 della ricorrente della somma di euro 37,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in euro 160,5 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Cosenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2564 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Esterdonatella Longo,
NI PI, TE CE, AN LD, FA GA, elettivamente domiciliato in Cosenza via N. Serra n.62, presso e nello studio dell'avv. Esterdonatella
Longo
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Serena
AN, ET IO, BE AV e ER OS ZA, funzionari in servizio presso l' di Cosenza, come da incarico allegato, con Controparte_2 domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.06.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente, docente di scuola secondaria, esponeva di aver stipulato con il Controparte_1
contratti di lavoro fino al termine delle attività didattiche -ossia il 30
[...] giugno- negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020. Rappresentava di aver maturato, tenuto conto dei giorni di servizio effettuati, giorni di ferie maturate e non godute e due/tre giorni di festività soppresse;
segnatamente, esponeva che durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 275 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di
22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
25,54 di ferie e che durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 211 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 17,30 giorni di ferie +2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 19,30 di ferie. Evidenziava di aver fruito, a richiesta, di soli 4 giorni di ferie per il primo predetto anno e di 3 giorni per il secondo e, nel resto, di non aver goduto delle ferie maturate e di non essere stata neanche invitata a goderne e adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, rimanendo a tutti gli effetti in servizio e disponibile, né della perdita delle stesse in caso di loro mancata fruizione. In particolare, sosteneva che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita.
Evidenzia a tale proposito che nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invocava l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Sosteneva che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della
CGUE. Invocava a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di
Cassazione, sostenendo che gli stessi principi si applicano, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 969,48 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e, conseguentemente, condannare il , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra
i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si costituiva il convenuto, rilevando che la legge 228/2012 dispone che il CP_1 personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, anche in assenza di richiesta e nel rispetto dell'esigenza di riposo, giorni in cui il docente viene retribuito pur non rendendo alcuna prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la regolare fruizione dei giorni di ferie maturati – richiesti anche espressamente dalla ricorrente con apposita istanza- e la perdita della possibilità di godere delle festività soppresse che per legge vanno fruite esclusivamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono a richiesta degli interessati. In subordine, chiedeva di decurtare i giorni ferie fruiti e i giorni che ricadono nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione, decideva la causa come da sentenza, depositata nel fascicolo informatico.
Occorre anzitutto inquadrare l'istituto delle ferie nel contesto normativo che ci occupa.
In particolare, occorre far riferimento al CCNL 2006/2009 che per i docenti di ruolo, all'art. 13, comma 9, prevedeva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Per il personale a termine invece all'art. 19 comma 2 (“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”) non veniva stabilito alcun obbligo a fruire delle ferie nei periodi di sospensione e, ove non avesse richiesto di goderne in tali periodi, era possibile l'accesso, al momento della cessazione del rapporto lavorativo, al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Successivamente il D.L. 95/2012 all'art 5, co. 8, prevedeva:” Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi…”.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge 228 del 2012, dettando una disciplina speciale per il personale della scuola, uniformando il trattamento delle ferie per i docenti a tempo determinato ed indeterminato, e prevedendo che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e le attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Anche i giudici della nomofilachia hanno poi valorizzato il suddetto comma 56 del citato art. 1 statuendo che le disposizioni dei commi precedenti non sono derogabili dai contratti collettivi e che dall'1.09.2013 sono disapplicate le norme previgenti laddove incompatibili, con applicazione della nuova disciplina a decorrere dall'anno scolastico
2013/2014. Ne consegue che, a decorrere dalla detta annualità non possono trovare applicazione i principi enunciati dalla Suprema Corte con riferimento a casi in cui risultava applicabile la clausola contrattuale (cfr Cass. 14268/2022; Cass.
15415/2024).
Rileva ancora evidenziare che le norme interne sopra elencate devono essere interpretate in conformità a quelle del diritto dell'Unione ed in particolare all'art. 7, par.2, della direttiva 2003/88/CE in combinazione con l'art. 31 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, in base ai quali la Corte di Giustizia Europea-
Grande Sezione- ( con sentenze del 6.11.2018 nelle cause riunite C-569 /16 e C-
570/16; e cause C-619/16 e C- 684/16) ha escluso la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e messo in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto prima della fine del rapporto di lavoro;
si legge nel testo della sentenza che “il datore di lavoro, per contro, deve assicurarsi che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare tale diritto concretamente e in piena trasparenza invitandolo a farlo, se necessario, ed informandolo al contempo in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire del fatto che se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro … Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. Tali affermazioni sono permeate dalla qualificazione delle ferie come diritto sociale fondamentale con l'obbligo per lo Stato di garantire la loro effettiva fruizione o la relativa compensazione economica.
I giudici della Suprema Corte hanno più volte recentemente affermato il principio per il quale i docenti a tempo determinato hanno diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro dimostri di aver invitato il docente ad usufruire delle ferie e di aver fornito un'esplicita comunicazione che in caso di mancato loro utilizzo le ferie stesse e la relativa indennità sarebbero andate perse;
hanno all'uopo spesso ribadito che il periodo tra il termine delle lezioni (di solito l'8 giugno) ed il 30 giugno non può essere considerato automaticamente come ferie per i docenti precari (ex multis 16715/2024, 28587/2024). Ciò premesso, la questione che ci occupa è relativa alla fruizione o meno delle ferie da parte della ricorrente nei periodi di sospensione delle lezioni come previste dai calendari regionali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno: all'uopo parte attrice sostiene di non poter essere considerata in ferie in detti periodi mentre il convenuto, ritiene di aver CP_1 garantito il riposo prescritto dalla legge anche in maniera superiore a quanto previsto tanto che alcuna ulteriore pretesa poteva essere avanzata.
Ebbene, nel merito, occorre premettere che le questioni giuridiche sottese alla risoluzione della presente controversia sono già state affrontate da numerosi Tribunali tra cui quelli di Ancona, Milano e Torino, le cui motivazioni si condividono e richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per la particolare dovizia argomentativa.
Pertanto, questo giudice ritiene che bisogna tenere distinti i periodi di chiusura della scuola previsti dai calendari scolastici regionali e il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno data di cessazione delle attività didattiche. Segnatamente
l'espressione contenuta all'art.1, comma 54, “giorni di sospensione dell'elezione definiti dai calendari scolastici regionali” va riferita ai giorni di sospensione delle lezioni collocate tra la data di inizio e la data del termine dell'elezioni individuati dalla giunta regionale, solitamente coincidenti con le festività natalizie, i giorni di carnevale, quelli in prossimità della Pasqua ed eventuali ulteriori ponti. In tali giorni si può presumere una inattività da parte degli insegnanti risultando peraltro fatto notorio che normalmente, negli stessi, le scuole restano chiuse -ad esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative-, salva diversa prova fornita dal singolo docente che abbia dovuto svolgere qualche particolare attività in tali giorni.
Ciò è di per sè sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Lo stesso articolo destina i suddetti giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, utilizzando l'indicativo presente “fruisce” che non lascia spazio a scelte o discrezionalità nella sua attuazione, discostandosi dalla disciplina del CCNL 2006/2009 che escludeva per il personale a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie in questi periodi, rimettendo ad una sua scelta, da manifestarsi con apposita richiesta, tale possibilità e prevedendo in mancanza il diritto all'indennità sostitutiva. Diversamente, nel secondo caso, tale destinazione normativa non è presente e dunque si può confermare che il periodo dal 10 giugno al 30 giugno di ogni anno non è destinato automaticamente alle ferie e non può essere considerato di inattività, salvo diverso invito del datore di lavoro a fruirne. In tali giornate ciascun docente dovrebbe rimanere sempre a disposizione della pubblica amministrazione per adempimenti funzionali all'insegnamento quali quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione oppure per la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
A tale proposito è necessario ricordare che il docente svolge anche attività funzionali all'insegnamento che non richiedono la sua presenza fisica a scuola e che possono essere gestite con significativi margini di autonomia anche spazio temporale mentre in alcuni periodi, ad esempio per eventuali sostituzioni durante il periodo di svolgimento degli esami di Stato, è espressamente tenuto ad essere a disposizione (Cass. N.
23934/2020).
Dunque, in conformità anche alle pronunce della Suprema Corte, laddove il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, il periodo dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, per i docenti con contratto fino al termine dell'attività didattica, va considerato come a disposizione della pubblica amministrazione, salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario in quanto
è solo durante il periodo di ferie, chiesto e concesso, che il docente può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo (cfr Cass. 28587/2024).
Alla luce di tale interpretazione, ridotto al periodo di sospensione previsto dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di scuola il periodo in cui i lavoratori sono posti in ferie per disposto normativo, viene superata l'obiezione della Suprema
Corte (cfr Cass. 28587/2024) in riferimento al periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, laddove si afferma che” i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili di tal che, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Come si evince dai calendari scolastici depositati in atti dal , CP_1 infatti, i periodi di sospensione indicati dal calendario regionale sono inferiori alle ferie maturate in un anno scolastico, solitamente attestandosi intorno ai 15/16 giorni.
Come ben valorizzato dal Tribunale di Torino in fattispecie analoghe, quanto argomentato non può essere inficiato dai principi espressi dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 14268/2022, 13440/2024, 13447/2024, 15415/2024, 11968/2025 in quanto attenenti ad anni scolastici precedenti al 2013/2014 e facenti dunque applicazione del regime normativo previsto dall'art. 19 CCNL 2006/2009 non applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, mentre altre (cfr Cass. 16715/2024,
28587/2024), pur attenendo agli anni scolastici successivi, riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, sicchè gli obiter dicta in esse contenuti non possono portare a conclusioni difformi da quelle sopra esposte.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali alla fruizione delle ferie come disciplinata dall'art 1, co.54, si fonda su una presunzione relativa di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente che può essere superata sono da prova contraria specifica, ossia dalla prova che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa o perlomeno che il docente sia stato obbligato a svolgere attività lavorativa in tale periodo in quanto non differibile, allegando o dimostrando lo svolgimento di attività specificamente richieste dal dirigente come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. In tali periodi, difatti, si suppone ci sia una chiusura assoluta degli edifici scolastici, analoga a quella domenicale, non comprendendosi il motivo per cui laddove si dovessero necessariamente effettuare attività quali ad esempio correzione di compiti o preparazione delle lezioni, tali incombenze non avrebbero potuto essere svolte durante gli ordinari giorni di lavoro.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, dunque, la docente ricorrente avrà diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni di ferie maturati nel corso di ogni anno scolastico, come individuati dall'amministrazione, ed i giorni di ferie fruiti a richiesta o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni.
Nello specifico per il computo dei giorni di ferie maturate bisogna tener conto del dato di 22,54 giorni maturati per l'a.s. 2018/2019 durante il quale risultano 4 giorni di ferie effettivamente fruiti da parte attorea, mentre i giorni di sospensione da calendario da compensare perché da considerarsi riposo per tale annualità sono 16. Residuano 2,54 giorni di ferie non godute monetizzabili per tale annualità.
Quanto all'anno scolastico 2019/2020, parte ricorrente assume di aver maturato 17,30 giorni di ferie e di aver fruito di tre giorni (per residui 14,30 giorni) ma 16 sono stati i giorni di sospensione delle attività (avendo quindi parte ricorrente integralmente goduto delle ferie maturate, con saldo negativo che mostra che parte ricorrente ha goduto di un numero di giorni di ferie addirittura superiore a quelle maturate); non risultano pertanto giorni di ferie monetizzabili in relazione a tale anno scolastico.
In conclusione, i giorni di ferie per i quali compete l'indennità sostitutiva sono 2,54
(da moltiplicare per euro 14,61 quale retribuzione rapportata alle ore di lavoro – stipendio giornaliero, euro 65,75 rapportato a 18 ore ore di lavoro settimanali, riparametrato alle 4 ore svolte) per complessivi euro 37,10.
Bisogna dunque riconoscere a parte ricorrente la monetizzazione delle ferie nell'entità di 2,54 giorni per l'a.s. 2018/2019, con somme determinabili con un semplice calcolo matematico, tenuto conto della paga giornaliera (euro 14,61 in relazione all'orario di lavoro), per un totale di euro 37,10.
Quanto alle pur richieste giornate di festività soppressa, rileva evidenziare che trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie cui non possono essere parificate.
La normativa, all'art. 1 della l. 937/1977, prevede che tali giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
laddove non vengano fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera, semprechè siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
Nel caso di specie, la ricorrente ne ha goduto parzialmente negli a.s. per cui è causa e, tuttavia, non ha provato di aver richiesto i residui giorni di riposo con conseguente perdita del diritto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei suddetti limiti. Le spese processuali seguono la soccombenza parziale e sono liquidate sulla base del come da dispositivo, applicati i parametri minimi in ragione della serialità del contenzioso, previa compensazione nella misura del 50 per cento, tenuto conto della natura, del valore della domanda accolta e della durata del processo.
PQM
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del al pagamento in favore Controparte_1 CP_3 della ricorrente della somma di euro 37,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 in euro 160,5 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Cosenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti