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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE Esiti dell'udienza a trattazione scritta del giorno 27/03/2025
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa indicata dalla summenzionata norma;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento n. 2444/2024 RG. vertente tra e Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e Controparte_5
e letti i documenti di causa;
[...]
OSSERVA É fondata e va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_6
Non può essere accolta la domanda di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare la sussistenza o meno e l'entità dei danni e le relative cause (con riferimento all'immobile della parte ricorrente), in quanto è carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza
("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), da intendersi esclusivamente come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (in termini cfr. Tribunale Catania sez. I, 10/05/20171, in DeJure;
Trib. Busto Arsizio 11/10/2020; Tribunale di Sassari, 17/11/2020 - N. 1 “ritenuto che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo diretto a veri- ficare la sussistenza o meno e l'entità dei danni, le cause ed i rimedi (con riferimento alle dedotte infiltrazioni di acqua nell'immobile sito in Catania, in via ____, piano terzo, di proprietà del ricorrente),in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art.
696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n. 496/86); ritenuto invero che i fatti materiali (esistenza delle infiltrazioni di acqua, relativi danni, nonché rimedi e costi necessari per l'eliminazione delle cause e degli effetti delle stesse infiltrazioni) dedotti a sostegno della proposta richiesta cautelare di istruzione preventiva (ed in funzione della promuovenda azione di risarcimento di danni) possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria
(o di eventuale tutela cautelare anticipatoria, in relazione al pericolo di danno grave e prossimo derivante, in ipotesi, per l'immobile del ricorrente dall'attuale modo d'essere del soprastante appartamento), senza che il de- corso del tempo possa di per sé pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali;
possibilità, questa, che non sembra impedita né dall'esigenza -genericamente prospettata- di esecuzione di opere di risanamento, né dall'eventualità della verificazione, nelle more del processo, di ulteriori danni, in quanto il chiesto accertamento urgente della situazione dei luoghi può essere giustificato soltanto dal fine di prevenire il concreto pericolo -carente nel caso di specie- di dispersione -e, cioè, di definitiva perdita - della fonte di prova)”. R.G. 2026/2020; Tribunale S.M.C.V. 28/10/2016 - N. R.G. 5049/2016; Cass. 496/1986; Cass. 1511/1959; Cass. 2088/1953; Pretura Torino 19/02/1997, G. mer. 97, I, 908). E' fin troppo noto che il procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. è ammesso allorché, temendosi che la prova di alcuni eventi o che lo stato dei luoghi possano essere alterati, vi è la necessità e l'urgenza di cristallizzare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose. Perciò, la nomina di un tecnico NON è una conseguenza automatica della proposizione del ricorso ma è consequenziale all'accertamento da parte del Giudice della effettiva sussistenza del requisito dell'urgenza e del pericolo nel ritardo, con riferimento al pericolo di dispersione della prova o di mutazione dello stato dei luoghi. Il requisito dell'urgenza (che, nella specie, non sussiste), invero, va riguardato non con riferimento alla avvertita necessità personale della parte ricorrente, ma in relazione al pericolo di imminente dispersione della prova, essendo il procedimento di istruzione preventiva, come noto, ricompreso tra i provvedimenti cautelari.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha provato le ragioni di urgenza in relazione al pericolo di dispersione della prova, derivante dal decorso del tempo necessario per assumerla nel corso di un procedimento ordinario (periculum in mora).
I fatti materiali (stato dei lavori appaltati) possono essere accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria, senza che il decorso del tempo possa di per sé pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria di- retta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali, non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione gli stessi fatti materiali;
possibilità, questa, che non può ritenersi impedita né dalla persistenza delle condizioni pregiudizievoli, né dalla necessità -genericamente prospettata- di procedere con sollecitudine, anche al fine di adot- tare le iniziative necessarie ed indispensabili nelle more degli instaurandi giudizi di merito, né dall'eventualità della verificazione, nelle more del processo, di ulteriori danni, in quanto il chie- sto accertamento urgente della situazione dei luoghi può essere giustificato soltanto dal fine di prevenire il concreto pericolo - carente nel caso di specie - di dispersione - e, cioè, di definitiva perdita - della fonte di prova.
Del resto, lo stato del cantiere è rimasto praticamente immutato dal mese di luglio 2023, cioè da quando sono stati sospesi i lavori appaltati. Pertanto, se il ricorrente avesse tem- Parte_1 pestivamente iniziato un giudizio di merito, nel tempo trascorso da allora, pari ad un anno ed otto mesi, tale giudizio di merito sarebbe verosimilmente giunto alla fase istruttoria, nell'ambito della quale il giudice ben avrebbe potuto valutare l'ammissione di quella stessa ctu che ora, a distanza di un anno ed otto mesi, si chiede di disporre, invece, in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ogni altra questione resta assorbita. Le oscillazioni giurisprudenziali che pur si registrano nella giurisprudenza di merito circa l'am- missibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. giustificano l'integrale com- pensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e com- pensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in data 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Sossio Pellecchia
SECONDA SEZIONE CIVILE Esiti dell'udienza a trattazione scritta del giorno 27/03/2025
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa indicata dalla summenzionata norma;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento n. 2444/2024 RG. vertente tra e Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e Controparte_5
e letti i documenti di causa;
[...]
OSSERVA É fondata e va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_6
Non può essere accolta la domanda di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare la sussistenza o meno e l'entità dei danni e le relative cause (con riferimento all'immobile della parte ricorrente), in quanto è carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza
("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), da intendersi esclusivamente come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (in termini cfr. Tribunale Catania sez. I, 10/05/20171, in DeJure;
Trib. Busto Arsizio 11/10/2020; Tribunale di Sassari, 17/11/2020 - N. 1 “ritenuto che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo diretto a veri- ficare la sussistenza o meno e l'entità dei danni, le cause ed i rimedi (con riferimento alle dedotte infiltrazioni di acqua nell'immobile sito in Catania, in via ____, piano terzo, di proprietà del ricorrente),in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art.
696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n. 496/86); ritenuto invero che i fatti materiali (esistenza delle infiltrazioni di acqua, relativi danni, nonché rimedi e costi necessari per l'eliminazione delle cause e degli effetti delle stesse infiltrazioni) dedotti a sostegno della proposta richiesta cautelare di istruzione preventiva (ed in funzione della promuovenda azione di risarcimento di danni) possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria
(o di eventuale tutela cautelare anticipatoria, in relazione al pericolo di danno grave e prossimo derivante, in ipotesi, per l'immobile del ricorrente dall'attuale modo d'essere del soprastante appartamento), senza che il de- corso del tempo possa di per sé pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali;
possibilità, questa, che non sembra impedita né dall'esigenza -genericamente prospettata- di esecuzione di opere di risanamento, né dall'eventualità della verificazione, nelle more del processo, di ulteriori danni, in quanto il chiesto accertamento urgente della situazione dei luoghi può essere giustificato soltanto dal fine di prevenire il concreto pericolo -carente nel caso di specie- di dispersione -e, cioè, di definitiva perdita - della fonte di prova)”. R.G. 2026/2020; Tribunale S.M.C.V. 28/10/2016 - N. R.G. 5049/2016; Cass. 496/1986; Cass. 1511/1959; Cass. 2088/1953; Pretura Torino 19/02/1997, G. mer. 97, I, 908). E' fin troppo noto che il procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. è ammesso allorché, temendosi che la prova di alcuni eventi o che lo stato dei luoghi possano essere alterati, vi è la necessità e l'urgenza di cristallizzare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose. Perciò, la nomina di un tecnico NON è una conseguenza automatica della proposizione del ricorso ma è consequenziale all'accertamento da parte del Giudice della effettiva sussistenza del requisito dell'urgenza e del pericolo nel ritardo, con riferimento al pericolo di dispersione della prova o di mutazione dello stato dei luoghi. Il requisito dell'urgenza (che, nella specie, non sussiste), invero, va riguardato non con riferimento alla avvertita necessità personale della parte ricorrente, ma in relazione al pericolo di imminente dispersione della prova, essendo il procedimento di istruzione preventiva, come noto, ricompreso tra i provvedimenti cautelari.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha provato le ragioni di urgenza in relazione al pericolo di dispersione della prova, derivante dal decorso del tempo necessario per assumerla nel corso di un procedimento ordinario (periculum in mora).
I fatti materiali (stato dei lavori appaltati) possono essere accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria, senza che il decorso del tempo possa di per sé pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria di- retta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali, non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione gli stessi fatti materiali;
possibilità, questa, che non può ritenersi impedita né dalla persistenza delle condizioni pregiudizievoli, né dalla necessità -genericamente prospettata- di procedere con sollecitudine, anche al fine di adot- tare le iniziative necessarie ed indispensabili nelle more degli instaurandi giudizi di merito, né dall'eventualità della verificazione, nelle more del processo, di ulteriori danni, in quanto il chie- sto accertamento urgente della situazione dei luoghi può essere giustificato soltanto dal fine di prevenire il concreto pericolo - carente nel caso di specie - di dispersione - e, cioè, di definitiva perdita - della fonte di prova.
Del resto, lo stato del cantiere è rimasto praticamente immutato dal mese di luglio 2023, cioè da quando sono stati sospesi i lavori appaltati. Pertanto, se il ricorrente avesse tem- Parte_1 pestivamente iniziato un giudizio di merito, nel tempo trascorso da allora, pari ad un anno ed otto mesi, tale giudizio di merito sarebbe verosimilmente giunto alla fase istruttoria, nell'ambito della quale il giudice ben avrebbe potuto valutare l'ammissione di quella stessa ctu che ora, a distanza di un anno ed otto mesi, si chiede di disporre, invece, in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ogni altra questione resta assorbita. Le oscillazioni giurisprudenziali che pur si registrano nella giurisprudenza di merito circa l'am- missibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. giustificano l'integrale com- pensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e com- pensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in data 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Sossio Pellecchia