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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1829/2019 R.G. promossa da:
DI. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. FORTUNATO CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e TATONE NICOLA ( ) VIA ABATE GIMMA 171 C.F._1
BARI; , con elezione di domicilio in VIA TRIESTE N. 35 TRIGGIANO presso l'avv.
FORTUNATO GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CAFAGNA Controparte_2 P.IVA_2
PAOLO e , con elezione di domicilio in V.LE PAPA GIOVANNI XXIII, 203 70125 BARI, presso l'avv. CAFAGNA PAOLO;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 09/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della pagina 1 di 5 decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima. Con Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4923/2018 emesso dal Tribunale di Bari, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_2
13.937,25 oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per interventi di riparazione eseguiti sull'automezzo tg. EW 065 AK. CP_4
L'opponente ha dedotto l'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., sostenendo che gli interventi effettuati dalla non furono eseguiti a regola d'arte e Controparte_2
risultarono inidonei a riparare l'automezzo, che continuò a manifestare i medesimi problemi nonostante i ripetuti interventi.
Si è costituita l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione ed eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., essendo stata la denuncia dei vizi effettuata solo in data 21.09.2018, ben oltre il termine di otto giorni dalla consegna dell'automezzo avvenuta l'08.02.2018.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'09.05.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per vizi sollevata dall'opposta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
32698/2024), in tema di inadempimento del contratto d'appalto, il committente convenuto per il pagamento può opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione di detta domanda in via riconvenzionale.
Nel merito, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ. n. 13506/2024), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, spetta al creditore opposto fornire la prova del proprio credito, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa. Qualora il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., si verifica un'inversione dell'onere probatorio, per cui il debitore eccipiente può limitarsi ad pagina 2 di 5 allegare l'altrui inadempimento, mentre grava sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato l'inadempimento dell'opposta. In particolare, il teste , socio dell'Officina Obra S.r.l., ha riferito che nel Tes_1
febbraio 2019, intervenendo sull'automezzo, riscontrò che "il disco frizione era fuori centro e la leva di disinnesto inchiodata e montata al contrario", come documentato dalle foto e riprese video prodotte in atti. Il teste ha inoltre confermato le perdite di gasolio dal blocco motore e il permanente malfunzionamento della spia dell'olio.
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste , ex dipendente della Tes_2
Con
il quale ha riferito che dopo gli interventi eseguiti dalla CP_1 CP_2
l'automezzo continuò a manifestare i medesimi problemi (spegnimento del motore,
[...]
mancanza di potenza, spia dell'olio sempre accesa), tanto da costringere l'opponente a riportare più volte il mezzo presso l'officina dell'opposta.
Per contro, i testi indotti dall'opposta non hanno fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esatto adempimento. Il teste ha dichiarato di non ricordare Testimone_3
esattamente se gli interventi di cui alle fatture furono eseguiti, mentre il teste Tes_4
, pur confermando l'esecuzione degli interventi, ha ammesso di non aver
[...]
personalmente eseguito le lavorazioni.
Le fatture prodotte dall'opposta, come chiarito dalla giurisprudenza (Trib. Palermo n.
3058/2021), pur costituendo prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, non integrano piena prova del credito nel successivo giudizio di opposizione, né comportano inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione sull'an o sul quantum.
Alla luce di quanto emerso in istruttoria, deve ritenersi provato che gli interventi eseguiti dalla non furono risolutivi dei problemi lamentati e non vennero Controparte_2
eseguiti a regola d'arte, come dimostrato dal persistere dei medesimi malfunzionamenti e dall'errato montaggio di componenti essenziali quali il disco frizione e la leva di disinnesto.
L'inadempimento dell'opposta appare di non scarsa importanza, avendo reso necessari ripetuti interventi sull'automezzo e avendone infine determinato il fermo per oltre quattro mesi, con conseguente necessità per l'opponente di ricorrere a mezzi sostitutivi.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 5 In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, va altresì disposta la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 4.000,00 versata a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Di contro non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno di parte opponente, consistito nella spesa per la copertura assicurativa resa tutt'ora vana per l' inutilizzabilità del mezzo e del bollo.
Sebbene l'opponente ha dedotto di aver subito un danno in conseguenza del contestato inadempimento, lo stesso non ha fornito elementi idonei a qualificare in modo giuridicamente rilevante il danno, né ha allegato e dimostrato l'effettiva esistenza di un danno risarcibile, né tantomeno ne ha fornito una idonea quantificazione dello stesso, ovvero idonei elementi per la quantificazione in via equitativa.
In base ai principi generali in materia di responsabilità civile, grava sulla parte attrice l'onere di provare non solo l'esistenza del fatto generatore del danno, ma anche il nesso di causalità e l'effettiva sussistenza del pregiudizio subito, nonché la sua entità. Tali oneri non sono stati assolti nel caso di specie.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare le spese di giudizio in applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Sez III Civile sentenza n. 3438/16, deposi-tata il 22 febbraio, condiviso dallo scrivente, secondo cui ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. “va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati ac-colti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4923/2018 emesso dal Tribunale di Bari;
pagina 4 di 5 2) Condanna l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di €
4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) spese compensate.
Bari, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1829/2019 R.G. promossa da:
DI. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. FORTUNATO CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e TATONE NICOLA ( ) VIA ABATE GIMMA 171 C.F._1
BARI; , con elezione di domicilio in VIA TRIESTE N. 35 TRIGGIANO presso l'avv.
FORTUNATO GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CAFAGNA Controparte_2 P.IVA_2
PAOLO e , con elezione di domicilio in V.LE PAPA GIOVANNI XXIII, 203 70125 BARI, presso l'avv. CAFAGNA PAOLO;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 09/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della pagina 1 di 5 decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima. Con Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4923/2018 emesso dal Tribunale di Bari, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_2
13.937,25 oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per interventi di riparazione eseguiti sull'automezzo tg. EW 065 AK. CP_4
L'opponente ha dedotto l'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., sostenendo che gli interventi effettuati dalla non furono eseguiti a regola d'arte e Controparte_2
risultarono inidonei a riparare l'automezzo, che continuò a manifestare i medesimi problemi nonostante i ripetuti interventi.
Si è costituita l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione ed eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., essendo stata la denuncia dei vizi effettuata solo in data 21.09.2018, ben oltre il termine di otto giorni dalla consegna dell'automezzo avvenuta l'08.02.2018.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'09.05.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per vizi sollevata dall'opposta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
32698/2024), in tema di inadempimento del contratto d'appalto, il committente convenuto per il pagamento può opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione di detta domanda in via riconvenzionale.
Nel merito, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. civ. n. 13506/2024), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, spetta al creditore opposto fornire la prova del proprio credito, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa. Qualora il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., si verifica un'inversione dell'onere probatorio, per cui il debitore eccipiente può limitarsi ad pagina 2 di 5 allegare l'altrui inadempimento, mentre grava sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato l'inadempimento dell'opposta. In particolare, il teste , socio dell'Officina Obra S.r.l., ha riferito che nel Tes_1
febbraio 2019, intervenendo sull'automezzo, riscontrò che "il disco frizione era fuori centro e la leva di disinnesto inchiodata e montata al contrario", come documentato dalle foto e riprese video prodotte in atti. Il teste ha inoltre confermato le perdite di gasolio dal blocco motore e il permanente malfunzionamento della spia dell'olio.
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste , ex dipendente della Tes_2
Con
il quale ha riferito che dopo gli interventi eseguiti dalla CP_1 CP_2
l'automezzo continuò a manifestare i medesimi problemi (spegnimento del motore,
[...]
mancanza di potenza, spia dell'olio sempre accesa), tanto da costringere l'opponente a riportare più volte il mezzo presso l'officina dell'opposta.
Per contro, i testi indotti dall'opposta non hanno fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esatto adempimento. Il teste ha dichiarato di non ricordare Testimone_3
esattamente se gli interventi di cui alle fatture furono eseguiti, mentre il teste Tes_4
, pur confermando l'esecuzione degli interventi, ha ammesso di non aver
[...]
personalmente eseguito le lavorazioni.
Le fatture prodotte dall'opposta, come chiarito dalla giurisprudenza (Trib. Palermo n.
3058/2021), pur costituendo prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, non integrano piena prova del credito nel successivo giudizio di opposizione, né comportano inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione sull'an o sul quantum.
Alla luce di quanto emerso in istruttoria, deve ritenersi provato che gli interventi eseguiti dalla non furono risolutivi dei problemi lamentati e non vennero Controparte_2
eseguiti a regola d'arte, come dimostrato dal persistere dei medesimi malfunzionamenti e dall'errato montaggio di componenti essenziali quali il disco frizione e la leva di disinnesto.
L'inadempimento dell'opposta appare di non scarsa importanza, avendo reso necessari ripetuti interventi sull'automezzo e avendone infine determinato il fermo per oltre quattro mesi, con conseguente necessità per l'opponente di ricorrere a mezzi sostitutivi.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 5 In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, va altresì disposta la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 4.000,00 versata a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Di contro non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno di parte opponente, consistito nella spesa per la copertura assicurativa resa tutt'ora vana per l' inutilizzabilità del mezzo e del bollo.
Sebbene l'opponente ha dedotto di aver subito un danno in conseguenza del contestato inadempimento, lo stesso non ha fornito elementi idonei a qualificare in modo giuridicamente rilevante il danno, né ha allegato e dimostrato l'effettiva esistenza di un danno risarcibile, né tantomeno ne ha fornito una idonea quantificazione dello stesso, ovvero idonei elementi per la quantificazione in via equitativa.
In base ai principi generali in materia di responsabilità civile, grava sulla parte attrice l'onere di provare non solo l'esistenza del fatto generatore del danno, ma anche il nesso di causalità e l'effettiva sussistenza del pregiudizio subito, nonché la sua entità. Tali oneri non sono stati assolti nel caso di specie.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare le spese di giudizio in applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Sez III Civile sentenza n. 3438/16, deposi-tata il 22 febbraio, condiviso dallo scrivente, secondo cui ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. “va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati ac-colti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4923/2018 emesso dal Tribunale di Bari;
pagina 4 di 5 2) Condanna l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della somma di €
4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) spese compensate.
Bari, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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