Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13115/2023 Verbale dell'udienza del 13/05/2025 E' presente per l'appellato e per delega dell'avv. Gaetano Pilato, l'avv. Parte_1
Annunziata Gagliardi. È altresì presente per parte appellante l'avv. Valentina Memola. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Gagliardi si riporta ai propri atti e scritti difensivi e conclude per il pieno accogli- mento delle conclusioni ivi rassegnate che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte. Impugna e contesta nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, e ne chiede il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Chie- de riservarsi la causa in decisione insistendo per il rigetto del gravame con rinuncia ai termini di legge. L'avv. Memola si riporta ai propri scritti e ai documenti prodotti, con- clude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese, associandosi alla rinuncia ai termini di legge. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13115 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: , in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Valentina Memola, presso il cui studio elett.te domicilia in n San Giorgio a Cremano alla via Giacomo Matteotti n. 19 APPELLANTE E
, c.f.: , rapp.to e difeso dell'Avv. Gae- Parte_1 C.F._1 tano Pilato, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 228 NONCHE'
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne, con due separati e speculari giudizi di opposizione ex art. 615 Pt_1
c.p.c. (R.g. 9321/2021 e R.g. 9322/2022), proposti innanzi il Giudice di Pace di Barra, l'agente della riscossione e l'ente impositore, impugnando la mede- Controparte_1 sima cartella di pagamento n. 07120120069059300000, esclusivamente con riferimento ai ruoli n. 3932/2012 e n. 3934/2012 in essa contenuti, relativi alla tassa smaltimento rifiuti anno 2010 e anno 2011, premettendo di essere venuto a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica della cartel- la, per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la deca- denza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento im- pugnata e degli atti presupposti, chiese di accertarsi e dichiararsi l'inesistenza, l'illegittimità e l'estinzione del titolo esecutivo e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con condanna dei convenuti alla cancellazione della cartella impu- gnata dal ruolo esattoriale, nonché al pagamento delle spese di lite, in solido, con attribu- zione al procuratore antistatario. Si costituì, in entrambi i giudizi, l' , resistendo alla do- Parte_2 manda e chiedendone il rigetto. In particolare, l'agente della riscossione eccepì, prelimi- narmente, l'abuso processuale e la temerarietà della lite, chiedendo di disporsi la riunio- ne, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., dei giudizi introdotti dal sig. nonché il difetto di Pt_1 giurisdizione in favore del Giudice Tributario. Il benché regolarmente evocato, rimase contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Barra, dopo aver disposto in corso di causa la riunione del giudizio R.g. 9321/2021 al giudizio R.g. 9322/2021, con sent. n. 754/2023, nel dichiarare la pro- pria giurisdizione, accolse la domanda;
ritenne ammissibile l'opposizione e dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche successivamente alla notifica della cartella impugnata, con conseguente annullamento della cartella di pa- gamento in ordine ai crediti oggetto di opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, ribadendo l'eccezione di difet- to di giurisdizione del Giudice adito, in favore del Giudice Tributario, e deducendo che il giudice a quo ha errato nel ritenere ammissibile l'opposizione, stante la carenza di interes- se ad agire in capo all'opponente, in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e dell'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione, nonché nel ritenere fondata la domanda nel merito, stante la regolare notifica
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 della cartella impugnata ed il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Inoltre, l'appellante ha formulato istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado laddove il Giudice di Pace ha indicato la cartella oggetto di op- posizione con n. 07120130028232881000 anziché con il n. 07120120069059300000. Si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il Pt_1 Controparte_2
, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, rimaneva contumace. L'appello è fondato. In via preliminare, si rileva che il giudice di prime cure, nella parte motiva della propria decisione, precisamente al rigo 33 della pag. 3, e al punto 1) del dispositivo ha errato nell'indicare il numero della cartella di pagamento oggetto di opposizione, riportando il n. 07120130028232881000 piuttosto che il corretto n. 07120120069059300000. Ciò premesso, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig. (questione che si ritiene preliminare anche a quella di giuri- Pt_1 sdizione, sulla base del principio affermato dalla S.C. nella pronuncia n. 4951/2023). Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di- cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri- zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sosti- tuendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di cre- diti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'arti- colo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presup- posto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debi- tore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ra- gione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 754/2023 del giudice di pace di Barra, dichiara inammissi- bile la domanda proposta dal sig. ; Parte_1
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 13/05/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5