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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/04/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3274/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente rel.
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3274/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) TE C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni MARCHESE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Montevideo n. 5
appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Silvio Scarsi e Maria
Grazia Coscia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano,
Corso Plebisciti n. 3
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea CP_2 C.F._3
Anselmi e Gabriele Gerenzani, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, Via Renato Fucini n. 5
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5410/2024, pubblicata il
23/05/2024, in materia di “locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : TE
“1) accertare la responsabilità solidale degli appellati in ordine alla morosità di € 3.750,00 per omesso versamento del deposito cauzionale e per l'effetto
-dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale per morosità degli stessi,
pagina 1 di 4 -condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento per l'importo di euro 3.750,00 0 per quella somma diversa che verrà accertata in corso di giudizio, ordinando all'attuale conduttore il rilascio dei locali, con pronuncia immediatamente esecutiva ex art 665 cpc e fissando la data per l'esecuzione;
2) spese rifuse”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- Accertata la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata dalla difesa del Signor nonché accertata la regolare accettazione TE della stessa da parte delle parti costituite, dichiarare l'estinzione del giudizio di appello RG 3274/2024 con conseguente conferma della sentenza n. 5410/2024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin in data 23.05.2024 e, per l'effetto, condannare il Signor alla rifusione delle TE spese come disposto dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto dal Signor nei TE confronti del Signor perché infondato sia in fatto CP_1 Controparte_1 che in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 5410/2024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Arianna
Chiarentin in data 23.05.2024;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso per spese generali ex art. 15 T.F., C.P.A. come per legge, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Per l'appellato CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così giudicare: in via preliminare accertato e dichiarato l'intendimento dell'appellante di rinunziare agli atti del presente giudizio, condannare il signor , in virtù del principio di soccombenza virtuale alla rifusione delle Pt_1 spese a favore del signor anche per il presente grado di giudizio;
CP_2 nel merito: respingere le domande tutte come articolate dall'appellante nei confronti del signor CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto
[...] confermare integralmente la sentenza n. 5410/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sez. XIII
Dott.ssa Chiarentin in data 23.05.2024; condannare il signor ex art. 96 c.p.c. per aver TE promosso e coltivato con temerarietà il presente giudizio;
emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1.Vero che nel mese di ottobre 2022 ho personalmente consegnato al signor
[...] la somma di € 1.750,00 in contanti, a me consegnati dal signor TE
, quale parziale saldo del canone di locazione a suo tempo pattuito tra le parti? CP_1
Con il teste di Milano, Via Ricciarelli 11”. Tes_1
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 25.11.2024, TE ha impugnato la sentenza n. 5410/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano il 23.05.2024, chiedendo la parziale riforma della stessa.
Regolarmente iscritta la causa al ruolo, è stata fissata udienza per la discussione in data
16.04.2025; il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati agli appellati, a mezzo pec, il
6.12.2024.
Il 27.1.2025 il difensore del ricorrente, munito di idonea procura, ha depositato atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c., chiedendo l'estinzione del processo.
Tale atto è stato regolarmente notificato alle controparti il 31.1.2025.
In data 20.03.2025 si è costituito chiedendo, in via preliminare, “accertato CP_2
e dichiarato l'intendimento dell'appellante di rinunziare agli atti del presente giudizio, condannare il signor , in virtù del principio di soccombenza virtuale alla rifusione delle Pt_1 spese a favore del signor anche per il presente giudizio”. CP_2
Il 24.03.2025 si è costituito anche Controparte_1 che ha chiesto, previo accertamento della regolarità della rinuncia e dell'accettazione della stessa, dichiararsi l'estinzione del processo con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, “come disposto dall'ultimo comma dell'art. 306 cpc”.
All'udienza del 16.04.2025, il procuratore di “in merito alle conclusioni CP_2 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e ad integrazione delle stesse”, dichiarava di accettare la rinuncia, riportandosi -per il resto- alla richiesta delle spese di lite, rinunciando all'ulteriore conclusione sul merito.
Ciò premesso, ricorrendone le condizioni, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Quanto alle spese si osserva che, nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata -come nel caso di specie- prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali che, ai sensi dell'art. 306, comma 4 c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia (Cass. n. 23620/2017).
Orbene, essendosi gli odierni appellati costituiti nel giudizio di gravame solo dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, ovvero quando ormai tale rinuncia aveva già provocato il proprio immediato effetto estintivo, si è al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 306 comma 4 c.p.c., sicché nessuna statuizione può essere emessa in ordine alle spese processuali a carico del rinunciante (Cass. n. 5756/2011).
D'altro canto, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384/1999; Cass. n. 10978/1996).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5410/24, pubblicata il 23.05.2024, così dispone:
1. visto l'art.306 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 16.4.2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente rel.
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3274/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) TE C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni MARCHESE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Montevideo n. 5
appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Silvio Scarsi e Maria
Grazia Coscia, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano,
Corso Plebisciti n. 3
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea CP_2 C.F._3
Anselmi e Gabriele Gerenzani, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, Via Renato Fucini n. 5
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5410/2024, pubblicata il
23/05/2024, in materia di “locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : TE
“1) accertare la responsabilità solidale degli appellati in ordine alla morosità di € 3.750,00 per omesso versamento del deposito cauzionale e per l'effetto
-dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale per morosità degli stessi,
pagina 1 di 4 -condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento per l'importo di euro 3.750,00 0 per quella somma diversa che verrà accertata in corso di giudizio, ordinando all'attuale conduttore il rilascio dei locali, con pronuncia immediatamente esecutiva ex art 665 cpc e fissando la data per l'esecuzione;
2) spese rifuse”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- Accertata la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata dalla difesa del Signor nonché accertata la regolare accettazione TE della stessa da parte delle parti costituite, dichiarare l'estinzione del giudizio di appello RG 3274/2024 con conseguente conferma della sentenza n. 5410/2024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin in data 23.05.2024 e, per l'effetto, condannare il Signor alla rifusione delle TE spese come disposto dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto dal Signor nei TE confronti del Signor perché infondato sia in fatto CP_1 Controparte_1 che in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 5410/2024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Arianna
Chiarentin in data 23.05.2024;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso per spese generali ex art. 15 T.F., C.P.A. come per legge, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Per l'appellato CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così giudicare: in via preliminare accertato e dichiarato l'intendimento dell'appellante di rinunziare agli atti del presente giudizio, condannare il signor , in virtù del principio di soccombenza virtuale alla rifusione delle Pt_1 spese a favore del signor anche per il presente grado di giudizio;
CP_2 nel merito: respingere le domande tutte come articolate dall'appellante nei confronti del signor CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto
[...] confermare integralmente la sentenza n. 5410/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sez. XIII
Dott.ssa Chiarentin in data 23.05.2024; condannare il signor ex art. 96 c.p.c. per aver TE promosso e coltivato con temerarietà il presente giudizio;
emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1.Vero che nel mese di ottobre 2022 ho personalmente consegnato al signor
[...] la somma di € 1.750,00 in contanti, a me consegnati dal signor TE
, quale parziale saldo del canone di locazione a suo tempo pattuito tra le parti? CP_1
Con il teste di Milano, Via Ricciarelli 11”. Tes_1
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 25.11.2024, TE ha impugnato la sentenza n. 5410/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano il 23.05.2024, chiedendo la parziale riforma della stessa.
Regolarmente iscritta la causa al ruolo, è stata fissata udienza per la discussione in data
16.04.2025; il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati agli appellati, a mezzo pec, il
6.12.2024.
Il 27.1.2025 il difensore del ricorrente, munito di idonea procura, ha depositato atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c., chiedendo l'estinzione del processo.
Tale atto è stato regolarmente notificato alle controparti il 31.1.2025.
In data 20.03.2025 si è costituito chiedendo, in via preliminare, “accertato CP_2
e dichiarato l'intendimento dell'appellante di rinunziare agli atti del presente giudizio, condannare il signor , in virtù del principio di soccombenza virtuale alla rifusione delle Pt_1 spese a favore del signor anche per il presente giudizio”. CP_2
Il 24.03.2025 si è costituito anche Controparte_1 che ha chiesto, previo accertamento della regolarità della rinuncia e dell'accettazione della stessa, dichiararsi l'estinzione del processo con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, “come disposto dall'ultimo comma dell'art. 306 cpc”.
All'udienza del 16.04.2025, il procuratore di “in merito alle conclusioni CP_2 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e ad integrazione delle stesse”, dichiarava di accettare la rinuncia, riportandosi -per il resto- alla richiesta delle spese di lite, rinunciando all'ulteriore conclusione sul merito.
Ciò premesso, ricorrendone le condizioni, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Quanto alle spese si osserva che, nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata -come nel caso di specie- prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali che, ai sensi dell'art. 306, comma 4 c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia (Cass. n. 23620/2017).
Orbene, essendosi gli odierni appellati costituiti nel giudizio di gravame solo dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, ovvero quando ormai tale rinuncia aveva già provocato il proprio immediato effetto estintivo, si è al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 306 comma 4 c.p.c., sicché nessuna statuizione può essere emessa in ordine alle spese processuali a carico del rinunciante (Cass. n. 5756/2011).
D'altro canto, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384/1999; Cass. n. 10978/1996).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5410/24, pubblicata il 23.05.2024, così dispone:
1. visto l'art.306 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 16.4.2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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