TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa IA Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1288 del R.G. 2023, avente ad oggetto
“Usucapione”;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Vitangelo Bozza, presso il cui studio, sito in Ginosa (TA) alla via Trento n. 66, è elettivamente domiciliato;
-attore-
CONTRO
, , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_3
e , e CP_6 CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, , e , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
e , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, e ,
[...] CP_2 Controparte_25 CP_26 CP_27 CP_2
, , , e e , CP_11 CP_28 CP_12 CP_29 CP_30 CP_24 Controparte_31
, , , , e CP_32 CP_31 CP_33 Controparte_34 CP_11 CP_35 CP_36
e;
[...] Controparte_37 Controparte_38
-convenuti contumaci-
Parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025; con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del primo termine ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici reclami, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, con decreto del 26.01.2023, attraverso la pubblicazione sulla
G.U. della Repubblica Italiana del 04.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato tribunale , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
1 , e , Controparte_5 CP_3 CP_6 CP_7 CP_2 Controparte_8 CP_9
, e , , e
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , e ,
[...] Controparte_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
[...] Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, e ,
[...] Controparte_24 CP_2 Controparte_25 CP_26 CP_27
CP_2
, , , , e e
[...] CP_2 CP_11 CP_12 CP_29 CP_30 CP_24 CP_31
, , , e , , e
[...] CP_32 CP_31 CP_33 Controparte_34 CP_11 CP_35
e , i loro eredi o aventi causa, Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158
c.c., in suo favore, del livello sui terreni agricoli siti in Ginosa (TA), distinti al Catasto
Terreni del predetto comune al Fg.67 p.lla 105, Fg.66 p.lla 187-188-132 e 191, Fg.90 p.lla
120 e della piena ed esclusiva proprietà dei terreni agricoli siti in Ginosa (TA) e identificati al Catasto Terreni del predetto comune al Fg.94 p.lla 193, Fg.66 p.lle 190-
192, e Fg.90 p.lle 118-153-152-151-145-144-218-212-219-356-215 e 214.
A sostegno della domanda, deduceva di possedere i predetti terreni, tutti siti in agro del
Comune di Ginosa e precisamente alla c.da Terzo di Mezzo (Fg. 94 p.lla 193 di are 9.50 uliv. di 3° cl.); alla c.da (Fg. 67 p.lla 105 di are 21.83 sem. di 3° cl.); alla Persona_1
c.da EL (Fg. 66 p.lla 190 di are 24.16 pasc. arb. 3° cl., p.lla 192 di are 10.23 sem. di 2° cl., p.lla 187 di are 16.31 uliv. di 3° cl., p.lla 188 porz. AA di are 1,67 sem. di 3° cl.
e porz.AB di are 16.70 uliv. di 3° cl., p.lla 132 di are 9.40 vig. di 3° cl. e p.lla 191 di are
78.83 Pasc. Di 3° cl.); alla c.da ND (Fg. 90 p.lla 118 di are 5.12 uliv. di 4° cl., p.lla
120 di are 3.1 sem. di 2° cl., p.lla 153 di are 5.77 uliv. di 5° cl., p.lla 152 di are 3.70 uliv. di 5° cl., p.lla 151 di are 3.97 uliv. di 5° cl., p.lla 145 di are 15.6 sem. di 2° cl., p.lla 144 di are 11.91 sem. di 2° cl., p.lla 218 di are 36.49 uliv. di 4° cl., p.lla 212 di are 6.28 uliv. di 5° cl., p.lla 219 di are 7.41 uliv. di 5° cl., p.lla 356 di are 6.40 uliv. di 5° cl., p.lla 215 di are 21.71 uliv. e p.lla 214 di are 5.56 uliv. di 5° cl.), da oltre ventiquattro anni, mantenendoli sempre puliti e coltivati.
Precisava di essere coltivatore diretto, regolarmente iscritto nella relativa sezione contributiva dell'INPS e, quindi, di aver sempre coltivato questi terreni – confinanti su tutti i lati con altra sua proprietà - impiantandovi vigneti, oliveti e seminativi, mostrandosi pubblicamente e pacificamente quale esclusivo proprietario.
I convenuti, ritualmente citati (con atto introduttivo notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Taranto del 26.01.2023) non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2 La causa, istruita mediante prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024; considerato il carico e l'implementazione del ruolo, seguiva un rinvio all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 10.04.2025, per i medesimi incombenti. Con ordinanza del 08.07.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. L'usucapione, come è noto,
è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Ai fini dell'acquisto per usucapione del livello, altra ipotesi in esame, è poi indispensabile accertare l'interversione del possesso, come indicato dall'art. 1164 c.c.
L'enfiteusi - cui sono assimilati i vari rapporti di tipo agrario identificati quali “livelli” e
“censi”, che con l'entrata in vigore dei codici del 1865 e del 1942 hanno perso definitivamente la loro identità, sono stati accorpati e hanno ricevuto una disciplina unitaria - è, infatti, fra i diritti reali su cosa altrui quello di più esteso contenuto, per cui è insufficiente la prova del potere di utilizzare un fondo, di esercitare gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo stesso e delle sue accessioni, di compiere liberamente atti per il miglioramento del fondo, di realizzare opere o iniziative dirette a incrementare il valore del terreno o aumentarne la produttività, poiché tali attività rientrano nei diritti e negli obblighi dell'enfiteuta. Lo stesso possesso ultraventennale esercitato dall'utilista e dai suoi aventi causa sul terreno, stanti le caratteristiche peculiari sostanzialmente corrispondenti all'esercizio del diritto di enfiteusi, non è idoneo a
3 garantire un acquisto a titolo originario della piena proprietà sull'intero immobile, né a determinare l'estinzione del diritto del concedente.
La detenzione connessa all'esistente contratto di enfiteusi può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Trattasi di un'attività che deve essere apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il diritto di proprietà altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti consentiti dal proprietario o atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale
Tanto premesso, nella specie, le evidenze istruttorie hanno fornito la sicura dimostrazione di un possesso, protratto per oltre un ventennio, concretizzatosi con le specifiche modalità indicate nell'atto introduttivo.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco il sig. Testimone_1 Parte_1 perché qualche volta lavoriamo insieme in campagna a Ginosa;
(…) conosco i terreni alle contrade ND, EL, Terzo di Meno e li conosco per averci Persona_1 lavorato, il sig. su questi terreni ha delle coltivazioni di uliveti, vigneti da oltre Pt_1 vent'anni, io l'ho sempre visto su quei campi, ha anche dei terreni seminativi. So che anche altre persone hanno lavorato su quei terreni per il sig. su quei terreni non Pt_1 ho mai visto nessun altro oltre il sig. posso dire che da sempre li ha coltivati Pt_1 lui”. Tali circostanze sono confermate dal teste il quale ha dichiarato: Testimone_2
“Conosco il sig. , perché da circa ventiquattro/venticinque anni mi chiama Parte_1 per svolgere dei lavori in campagna di potatura, per aggiustare dei tendoni per le vigne, coltiva uva da vino “Primitivo”, “Siciliano” e poi ha oliveti e terreno seminativo. Questi terreni si trovano a Ginosa contrade Terra di Mezzo, Castelluccio, ND e
[...]
sono quattro o cinque, anch'io ho i terreni lì vicino. Conosco anche altre Per_1 persone che lavorano a giornate, quando serve, per il sig. In questo periodo Pt_1 stiamo sistemando le vigne, i tendoni con i tiranti e sistemando i ramoscelli degli oliveti per la raccolta delle olive tra novembre e dicembre. So che il sig. poi queste olive Pt_1 le dà per fare l'olio e le vende. Su questi terreni, quando serviva, non sempre, ci chiamava il sig. , oltre gli operai non ho mai visto nessun altro” (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 21.03.2024).
Inoltre, il mancato compimento da parte dei convenuti di atti nei quali poter riconoscere il carattere di una concreta opposizione rivolta specificamente contro il possessore, unitamente alla omessa richiesta della ricognizione da parte del concedente ai sensi
4 dell'art.969 c.c., costituisce elemento idoneo a trasformare il possesso per enfiteusi in un possesso uti dominus, necessario a perfezionare negli anni il diritto all'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Per i motivi di cui sopra, la domanda è dunque fondata e va conseguentemente accolta.
Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa IA Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione il livello sui terreni Parte_1 siti in Ginosa (TA), identificati al Catasto Terreni al Foglio 67 Particella 105, seminativo, classe 3, are 21.83; al Foglio 66 Particella 187, uliveto, classe 3, are
16.31, Particella 188, porzione AA, seminativo, classe 3, are 1.67 e porzione AB, uliveto, classe 3, are 16.70, Particella 132, vigneto, classe 3, are 9.40, Particella
191, pascolo arboreo, classe 3, are 79.83; al Foglio 90 Particella 120, seminativo, classe 2, are 3.1;
b) dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione la proprietà dei Parte_1 terreni siti in Ginosa (TA), identificati al Catasto Terreni al Foglio 94 Particella
193, uliveto, classe 3, are 9.50; al Foglio 66 Particella 190, pascolo arboreo, classe
3, are 24.16 e Particella 192, seminativo, classe 2, are 10.23; al Foglio 90
Particella 118, uliveto, classe 4, are 5.12, Particella 153, uliveto, classe 5, are 5.77,
Particella 152, uliveto, classe 5, are 3.70, Particella 151, uliveto, classe 5, are 3.97,
Particella 145, seminativo, classe 2, are 15.6, Particella 144, seminativo, classe 2, are 11.91, Particella 218, uliveto, classe 4, are 36.49, Particella 212, uliveto, classe
5, are 6.28, Particella 219, uliveto, classe 5, are 7.41, Particella 356, uliveto, classe
5, are 6.40, Particella 215, uliveto, classe 5, are 21.71, Particella 214 di are 7.56, uliveto, classe 5;
c) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 06.11.2025
Il Giudice
dott.ssa IA Mingione 5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa IA Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1288 del R.G. 2023, avente ad oggetto
“Usucapione”;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Vitangelo Bozza, presso il cui studio, sito in Ginosa (TA) alla via Trento n. 66, è elettivamente domiciliato;
-attore-
CONTRO
, , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_3
e , e CP_6 CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, , e , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
e , CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, e ,
[...] CP_2 Controparte_25 CP_26 CP_27 CP_2
, , , e e , CP_11 CP_28 CP_12 CP_29 CP_30 CP_24 Controparte_31
, , , , e CP_32 CP_31 CP_33 Controparte_34 CP_11 CP_35 CP_36
e;
[...] Controparte_37 Controparte_38
-convenuti contumaci-
Parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025; con ordinanza dell'08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del primo termine ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici reclami, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, con decreto del 26.01.2023, attraverso la pubblicazione sulla
G.U. della Repubblica Italiana del 04.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato tribunale , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
1 , e , Controparte_5 CP_3 CP_6 CP_7 CP_2 Controparte_8 CP_9
, e , , e
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , e ,
[...] Controparte_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
[...] Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, e ,
[...] Controparte_24 CP_2 Controparte_25 CP_26 CP_27
CP_2
, , , , e e
[...] CP_2 CP_11 CP_12 CP_29 CP_30 CP_24 CP_31
, , , e , , e
[...] CP_32 CP_31 CP_33 Controparte_34 CP_11 CP_35
e , i loro eredi o aventi causa, Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158
c.c., in suo favore, del livello sui terreni agricoli siti in Ginosa (TA), distinti al Catasto
Terreni del predetto comune al Fg.67 p.lla 105, Fg.66 p.lla 187-188-132 e 191, Fg.90 p.lla
120 e della piena ed esclusiva proprietà dei terreni agricoli siti in Ginosa (TA) e identificati al Catasto Terreni del predetto comune al Fg.94 p.lla 193, Fg.66 p.lle 190-
192, e Fg.90 p.lle 118-153-152-151-145-144-218-212-219-356-215 e 214.
A sostegno della domanda, deduceva di possedere i predetti terreni, tutti siti in agro del
Comune di Ginosa e precisamente alla c.da Terzo di Mezzo (Fg. 94 p.lla 193 di are 9.50 uliv. di 3° cl.); alla c.da (Fg. 67 p.lla 105 di are 21.83 sem. di 3° cl.); alla Persona_1
c.da EL (Fg. 66 p.lla 190 di are 24.16 pasc. arb. 3° cl., p.lla 192 di are 10.23 sem. di 2° cl., p.lla 187 di are 16.31 uliv. di 3° cl., p.lla 188 porz. AA di are 1,67 sem. di 3° cl.
e porz.AB di are 16.70 uliv. di 3° cl., p.lla 132 di are 9.40 vig. di 3° cl. e p.lla 191 di are
78.83 Pasc. Di 3° cl.); alla c.da ND (Fg. 90 p.lla 118 di are 5.12 uliv. di 4° cl., p.lla
120 di are 3.1 sem. di 2° cl., p.lla 153 di are 5.77 uliv. di 5° cl., p.lla 152 di are 3.70 uliv. di 5° cl., p.lla 151 di are 3.97 uliv. di 5° cl., p.lla 145 di are 15.6 sem. di 2° cl., p.lla 144 di are 11.91 sem. di 2° cl., p.lla 218 di are 36.49 uliv. di 4° cl., p.lla 212 di are 6.28 uliv. di 5° cl., p.lla 219 di are 7.41 uliv. di 5° cl., p.lla 356 di are 6.40 uliv. di 5° cl., p.lla 215 di are 21.71 uliv. e p.lla 214 di are 5.56 uliv. di 5° cl.), da oltre ventiquattro anni, mantenendoli sempre puliti e coltivati.
Precisava di essere coltivatore diretto, regolarmente iscritto nella relativa sezione contributiva dell'INPS e, quindi, di aver sempre coltivato questi terreni – confinanti su tutti i lati con altra sua proprietà - impiantandovi vigneti, oliveti e seminativi, mostrandosi pubblicamente e pacificamente quale esclusivo proprietario.
I convenuti, ritualmente citati (con atto introduttivo notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Taranto del 26.01.2023) non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2 La causa, istruita mediante prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024; considerato il carico e l'implementazione del ruolo, seguiva un rinvio all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 10.04.2025, per i medesimi incombenti. Con ordinanza del 08.07.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. L'usucapione, come è noto,
è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Ai fini dell'acquisto per usucapione del livello, altra ipotesi in esame, è poi indispensabile accertare l'interversione del possesso, come indicato dall'art. 1164 c.c.
L'enfiteusi - cui sono assimilati i vari rapporti di tipo agrario identificati quali “livelli” e
“censi”, che con l'entrata in vigore dei codici del 1865 e del 1942 hanno perso definitivamente la loro identità, sono stati accorpati e hanno ricevuto una disciplina unitaria - è, infatti, fra i diritti reali su cosa altrui quello di più esteso contenuto, per cui è insufficiente la prova del potere di utilizzare un fondo, di esercitare gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo stesso e delle sue accessioni, di compiere liberamente atti per il miglioramento del fondo, di realizzare opere o iniziative dirette a incrementare il valore del terreno o aumentarne la produttività, poiché tali attività rientrano nei diritti e negli obblighi dell'enfiteuta. Lo stesso possesso ultraventennale esercitato dall'utilista e dai suoi aventi causa sul terreno, stanti le caratteristiche peculiari sostanzialmente corrispondenti all'esercizio del diritto di enfiteusi, non è idoneo a
3 garantire un acquisto a titolo originario della piena proprietà sull'intero immobile, né a determinare l'estinzione del diritto del concedente.
La detenzione connessa all'esistente contratto di enfiteusi può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Trattasi di un'attività che deve essere apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il diritto di proprietà altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti consentiti dal proprietario o atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale
Tanto premesso, nella specie, le evidenze istruttorie hanno fornito la sicura dimostrazione di un possesso, protratto per oltre un ventennio, concretizzatosi con le specifiche modalità indicate nell'atto introduttivo.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco il sig. Testimone_1 Parte_1 perché qualche volta lavoriamo insieme in campagna a Ginosa;
(…) conosco i terreni alle contrade ND, EL, Terzo di Meno e li conosco per averci Persona_1 lavorato, il sig. su questi terreni ha delle coltivazioni di uliveti, vigneti da oltre Pt_1 vent'anni, io l'ho sempre visto su quei campi, ha anche dei terreni seminativi. So che anche altre persone hanno lavorato su quei terreni per il sig. su quei terreni non Pt_1 ho mai visto nessun altro oltre il sig. posso dire che da sempre li ha coltivati Pt_1 lui”. Tali circostanze sono confermate dal teste il quale ha dichiarato: Testimone_2
“Conosco il sig. , perché da circa ventiquattro/venticinque anni mi chiama Parte_1 per svolgere dei lavori in campagna di potatura, per aggiustare dei tendoni per le vigne, coltiva uva da vino “Primitivo”, “Siciliano” e poi ha oliveti e terreno seminativo. Questi terreni si trovano a Ginosa contrade Terra di Mezzo, Castelluccio, ND e
[...]
sono quattro o cinque, anch'io ho i terreni lì vicino. Conosco anche altre Per_1 persone che lavorano a giornate, quando serve, per il sig. In questo periodo Pt_1 stiamo sistemando le vigne, i tendoni con i tiranti e sistemando i ramoscelli degli oliveti per la raccolta delle olive tra novembre e dicembre. So che il sig. poi queste olive Pt_1 le dà per fare l'olio e le vende. Su questi terreni, quando serviva, non sempre, ci chiamava il sig. , oltre gli operai non ho mai visto nessun altro” (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 21.03.2024).
Inoltre, il mancato compimento da parte dei convenuti di atti nei quali poter riconoscere il carattere di una concreta opposizione rivolta specificamente contro il possessore, unitamente alla omessa richiesta della ricognizione da parte del concedente ai sensi
4 dell'art.969 c.c., costituisce elemento idoneo a trasformare il possesso per enfiteusi in un possesso uti dominus, necessario a perfezionare negli anni il diritto all'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Per i motivi di cui sopra, la domanda è dunque fondata e va conseguentemente accolta.
Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa IA Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione il livello sui terreni Parte_1 siti in Ginosa (TA), identificati al Catasto Terreni al Foglio 67 Particella 105, seminativo, classe 3, are 21.83; al Foglio 66 Particella 187, uliveto, classe 3, are
16.31, Particella 188, porzione AA, seminativo, classe 3, are 1.67 e porzione AB, uliveto, classe 3, are 16.70, Particella 132, vigneto, classe 3, are 9.40, Particella
191, pascolo arboreo, classe 3, are 79.83; al Foglio 90 Particella 120, seminativo, classe 2, are 3.1;
b) dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione la proprietà dei Parte_1 terreni siti in Ginosa (TA), identificati al Catasto Terreni al Foglio 94 Particella
193, uliveto, classe 3, are 9.50; al Foglio 66 Particella 190, pascolo arboreo, classe
3, are 24.16 e Particella 192, seminativo, classe 2, are 10.23; al Foglio 90
Particella 118, uliveto, classe 4, are 5.12, Particella 153, uliveto, classe 5, are 5.77,
Particella 152, uliveto, classe 5, are 3.70, Particella 151, uliveto, classe 5, are 3.97,
Particella 145, seminativo, classe 2, are 15.6, Particella 144, seminativo, classe 2, are 11.91, Particella 218, uliveto, classe 4, are 36.49, Particella 212, uliveto, classe
5, are 6.28, Particella 219, uliveto, classe 5, are 7.41, Particella 356, uliveto, classe
5, are 6.40, Particella 215, uliveto, classe 5, are 21.71, Particella 214 di are 7.56, uliveto, classe 5;
c) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 06.11.2025
Il Giudice
dott.ssa IA Mingione 5 6