Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 00351/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2023, proposto da
Società Agricola Maso Renner di MA ZI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà n. 50;
contro
Comune di Laives, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Comune di Laives dd. 21.3.2023 a firma del vicesindaco, assessore all'urbanistica geom. Giovanni Seppi, avente ad oggetto: “ PC31/2022 (Prat. Ed.14/1987) comunicazione – PC-Progetto in sanatoria di opere interne ed esterne sulla p.ed. 75 C.C. Laives ”; con il quale è stata respinta l'istanza dd. 20.2.2023 di annullamento/rettifica in autotutela della condizione/prescrizione apposta al provvedimento di rilascio del permesso di costruire in sanatoria dd. 22.12.2022 e relativa al rinverdimento del piazzale soprastante il magazzino agricolo;
2) del richiamato e non conosciuto verbale della seduta della Commissione comunale per il territorio e paesaggio e della sezione edilizia dd. 7 marzo 2023;
3) del provvedimento del Comune di Laives, dd. 22.12.2022, a firma del vicesindaco, assessore all'urbanistica geom. Giovanni Seppi, avente ad oggetto: “ Permesso di costruire PC31/2022 (Prat. Ed.14/1987) – accoglimento – PC-Progetto in sanatoria di opere esterne sulla p.ed. 75 C.C. Laives ” nella parte in cui prevede la seguente condizione: “ vista la funzione puramente di copertura del magazzino sottostante, si chiede il rinverdimento del solaio a copertura del magazzino ”;
4) dell’ivi richiamato e non conosciuto parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio – sezione edilizia, assunto nella seduta del 13.12.2022, nella parte in cui ha previsto la condizione di cui sopra;
5) del provvedimento del Comune di Laives, dd. 27.9.2022, a firma del vicesindaco, assessore all'urbanistica geom. Giovanni Seppi, avente ad oggetto: “ Permesso di costruire PC31/2022 (Prat. Ed.14/1987) interlocutoria di diniego – PC-progetto in sanatoria di opere interne ed esterne sulla p.ed. 75 C.C. Lai ves”, nella parte in cui “ preso atto che i proprietari non sono più intenzionati a realizzare le tettoie al piano terra previste a suo tempo nel progetto autorizzato nel 1987, si chiede che venga presentata una nuova proposta che sia paesaggisticamente compatibile con il contesto ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laives;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il consigliere dott. Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati in giudizio da parte ricorrente )
1. La società Agricola Maso Renner di MA ZI & C. S.a.s. (d’ora in avanti “società Maso Renner”) si dichiara proprietaria di un maso chiuso denominato “Maso Renner”, consistente in un’azienda agricola di grandi dimensioni sita nel comune di Laives in località San Giacomo / Pineta di Laives, di cui fa parte la p.ed. 75 C.C. Laives, oggetto del presente contenzioso.
2. Nel 1987 venne concessionato sulla p.ed. 75 C.C. Laives un progetto edilizio (all. 8) per la realizzazione di un magazzino agricolo per il ricovero di macchine agricole e attrezzature, con soprastante piazzale ed ulteriore tettoia di protezione; manufatto che sarebbe andato a sostituire i due esistenti rustici aziendali ivi insistenti, non più adatti per vetustà e caratteristiche architettoniche alla gestione dell’azienda agricola (c.f.r. relazione accompagnatoria al progetto edilizio all. 5).
3. Dalla tavola di progetto n. 4 (all. 6) risulta che la copertura del magazzino agricolo fosse destinata a piazzale; su parte della stessa era stata prevista la realizzazione di una tettoia per automezzi.
4. Il progetto trovò la positiva valutazione da parte del competente Ispettorato dell’agricoltura, in quanto corrispondente, per dimensioni, alle esigenze dell’azienda agricola (c.f.r. parere dell’Ispettorato per l’agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano dd. 24.07.87 prot. 6521/Dr.ZE/sq – all. 7).
5. Venne quindi rilasciata la concessione edilizia n. 4/1987, dd. 8 settembre 1987 (all. 8), ed i lavori iniziarono giusta dichiarazione di inizio lavori dd. 27.1.1988 (all. 9).
6. Il magazzino venne effettivamente realizzato, come anche il piazzale soprastante, ma non venne realizzata la tettoia ivi originariamente prevista.
7. In data 26 aprile 2022 il proprietario di un’immobile confinante con l’area in oggetto ha segnalato alcune attività ritenute contrastanti con la destinazione urbanistica di zona, provocando un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale di Laives alla p.ed. 75 sub 1 C.C. Laives, che si è tenuto in data 2 maggio 2022.
8. A seguito di tale sopralluogo l’amministrazione ha redatto il relativo verbale dd. 23.5.2022 (all. 10), il quale, per quanto riguarda la presente fattispecie ed in particolare il magazzino p.ed. 75 sub 1 C.C. Laives, ha rilevato l’avvenuta realizzazione di alcune opere interne (una tramezzatura esistente sin dagli anni ’80 ed un muro in cartongesso) non presenti/conformi al progetto del 1987 e la mancata realizzazione di alcune opere previste con il progetto edilizio del 1987, quali una scala esterna, una piccola fontana e la tettoia in legno soprastante una porzione del piazzale in precedenza citato, oltre ad una pretesa modifica della destinazione d’uso del magazzino medesimo a produttivo.
9. All’esito del sopralluogo sono stati quindi avviati due distinti procedimenti sanzionatori, entrambi dd. 25.5.2022, riguardanti il magazzino p.ed. 75 sub 1(all. 11).
Con il primo sono state contestate:
- la pretesa difformità di murature interne in corrispondenza dei bagni;
- la pretesa mancata realizzazione della fontana e della scala esterna sulla parte ovest del magazzino;
- la pretesa realizzazione parziale del progetto, mancando la prevista copertura in legno (tettoia) per il ricovero di frutta e attrezzature sul piazzale, piazzale facente funzioni di copertura del magazzino;
- l’avvenuta realizzazione di un muro esterno a partire dal lato nord del magazzino;
- l’utilizzo difforme del magazzino agricolo determinato dal ricovero di mezzi destinati ad attività edile.
Con il secondo avvio di procedimento è stata invece contestata la pretesa mancanza di licenza d’uso per il magazzino medesimo (all. 12).
10. La ricorrente società ha presentato una richiesta dd. 17.6.2022, (all. 13) di proroga del termine ad essa concesso per le osservazioni, motivata dalla necessità di reperire documenti, esaminare la pratica e quant’altro necessario al fine di predisporre una richiesta di sanatoria.
Il Comune ha assentito alla richiesta di proroga giusta comunicazione dd. 21.6.2022 (all. 14) e, in data 14.7.2022, sono state presentate le osservazioni dalla ricorrente (all. 15).
11. In data 3 agosto 2022 è stata quindi presentata domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria da parte del tecnico incaricato geom. Alberto AR (all. 16).
12. Il Comune di Laives, giusta interlocutoria di diniego dd. 27.9.2022 (doc. 11 del Comune), ha comunicato alla ricorrente che la Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio aveva espresso parere negativo, indicando, per quanto interessa la presente fattispecie, come terzo motivo che: “ preso atto che i proprietari non sono più intenzionati a realizzare le tettoie al piano terra previste a suo tempo nel progetto autorizzato nel 1987, si chiede che venga presentata una nuova proposta che sia paesaggisticamente compatibile con il contesto ”.
13. Si è svolto quindi un incontro tecnico a chiarimenti presso il Comune di Laives, nell’ambito del quale si è concordato di prevedere, ancorché non ritenuta dovuta dalla società ricorrente, un’operazione di rinverdimento del solo perimetro del piazzale ed all’esito del quale sono state rielaborate le tavole di progetto, che sono poi state depositate presso l’amministrazione comunale in uno con la relazione tecnica a firma del geom. AR dd. 19.10.2022 (doc. 12 del Comune), contenente la presa di posizione in merito ai rilievi dell’amministrazione comunale e osservazioni integrative dd. 24.10.2022 (all. 17).
14. Con comunicazione dd. 22.12.2022 (all. 3) il Comune di Laives ha comunicato l’avvenuto accoglimento della domanda di permesso di costruire inserendo la seguente condizione: “ vista la funzione ( del piazzale n.d.r.) puramente di copertura del magazzino sottostante, si chiede il rinverdimento del solaio a copertura del magazzino”.
15. L’apposizione di questa condizione ha determinato la reazione della ricorrente che ha presentato in dd. 20.2.2023 richiesta di annullamento/rettifica in autotutela della condizione come apposta.
16. Il Comune di Laives, giusta comunicazione dd. 21 marzo 2023 (all. 1), prendendo posizione sulle ragioni portate alla sua attenzione dalla ricorrente, ha confermato la prescrizione.
17. La ricorrente società, non condividendo le argomentazioni comunali e ritenendosi lesa, impugna la suddetta prescrizione per i seguenti motivi:
18.1.“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 2018 n. 9, nonché dell’art. 7 della l.p. 22 ottobre 1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, perplessa e illogica e sviamento per erronea prospettazione della situazione di fatto ed illogicità manifesta, per avere l’amministrazione comunale considerato il piazzale mera copertura del magazzino e ritenuto legittimo apporre prescrizioni sul piazzale a copertura del magazzino in quanto lo stesso sarebbe stato oggetto del progetto di sanatoria ed in quanto sulla sua superficie sarebbero state apportate delle modifiche – eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra quanto evidenziato nel preavviso di rigetto e la prescrizione contenuta nel provvedimento del 21.12.2022 e confermata giusto provvedimento 21.3.2023 - mancata considerazione della proposta di rinverdimento contenuta nel progetto edilizio rinnovato .”.
18.2.“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13, 14, 37, 65 e 66 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 2018 n. 9, nonché dell’art. 7 della l.p. 22 ottobre 1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, perplessa, illogica e contraddittoria, per avere il Comune di Laives erroneamente ritenuto che la p.ed. 75 rappresenti un’area che risente di tutela paesaggistica specifica – che le opere oggetto di sanatoria rientrassero tra quelle per le quali è prescritto il parere della commissione paesaggistica e per avere ritenuto di dover valorizzare sotto l’aspetto paesaggistico gli edifici sotto tutela monumentale – che è vincolo di tutt’altra fattispecie -insistenti sulla p.ed. 75 e 2673 C.C. Laives – eccesso di potere per contraddittorietà manifesta avendo il Comune di Laives, per quanto riguarda il progetto relativo alla p.ed 2673 C.C. Laives approvato l’inverdimento di tutta l’area circostante l’edificio per poi pretendere, a valorizzazione dell’edificio medesimo, l’inverdimento anche del piazzale limitrofo che, per inciso rappresenta l’accesso alla p.ed. 2673 C.C. Laives, inibendo così di fatto l’accesso viario al compendio. ”
18.3.“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 2018 n. 9 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, perplessa e contraddittoria – contraddittorietà intrinseca con le altre motivazioni di rigetto dell’istanza di rettifica - eccesso di potere per sviamento per avere l’amministrazione comunale ritenuto che sarebbe stato necessario allegare la dimostrazione di un’ulteriore superficie per l’attività agricola e per avere ritenuto rilevante la circostanza che l’amministrazione avrebbe rilasciato una concessione edilizia relativa alla p.ed. 2673 che inibirebbe la realizzazione di nuovi fabbricati o opere ad uso aziendale .”.
19. In data 21.6.2023 si è costituito in giudizio il Comune di Laives, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
20. In data 13.9.2023 il Comune di Laives ha depositato la propria memoria difensiva.
21. In data 5.10.2023 la società ricorrente ha presentato istanza di deposito tardivo di documenti ex art. 54 c.p.a., depositando il provvedimento del GIP del Tribunale di Bolzano dd. 15 settembre 2023 e comunicato al legale rappresentante della società Maso Renner s.a.s. in data 4 ottobre 2023.
22. In data 6.10.2023 la società ricorrente ha depositato la propria memoria di replica.
23. In data 8.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
24. In via preliminare, può essere accolta, ai sensi dell’art. 54 c.p.a., l’istanza formulata dalla difesa della parte ricorrente di autorizzazione al deposito fuori termine del documento all. 19 (GIP del Tribunale di Bolzano provvedimento di archiviazione dd. 15.9.2023).
25. Il ricorso è fondato.
26. Il primo motivo di ricorso è fondato.
26.1. Osserva il Collegio che dal verbale di sopralluogo (doc. 4 del Comune) non si evince la realizzazione di alcun abuso edilizio sul contestato piazzale. Risultando il suddetto piazzale pienamente conforme alla concessione edilizia originaria, l’apposizione di una prescrizione ad esso relativa non può trovare alcun fondamento normativo nel rilascio di un titolo edilizio in sanatoria.
26.2. I contorni dell’istituto del titolo edilizio condizionato sono stati estesamente riassunti nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3738/2022, che di seguito per stralcio si riporta:
“ 14.2. Preliminarmente si deve rammentare che la possibilità di sottoporre un provvedimento amministrativo ad una condizione civilisticamente intesa è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che ha affermato che ‘L'apposizione di elementi accidentali al provvedimento amministrativo è, in linea generale, consentita, purché essa non determini una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) e non distorca la finalità per la quale il potere è stato attribuito all'amministrazione’ (Consiglio di Stato sez. IV, 16/06/2020, n.3869).
14.2.1. Con particolare riferimento all’apposizione di condizioni ad un titolo edilizio, è stato chiarito che ‘Non è di per sé vietato, anzi è ammissibile, inserire nel provvedimento di concessione edilizia, in via generale ed in mancanza di specifiche disposizioni di legge contrarie, prescrizioni a tutela sia dell'ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo, in quanto tali clausole, che esattamente sono dette ‘prescrizioni’, semplificano la procedura, giacché senza di esse occorrerebbe respingere l'istanza del privato (spiegando i punti del progetto che devono essere rivisti), ripresentare il progetto e, poi, riapprovare il progetto emendato’ (Consiglio di Stato sez. VI, 09/11/2018, n.6327).
14.2.2. Tuttavia è stato anche affermato che ‘Una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad una concessione edilizia, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento; ne consegue che, a parte tali limitazioni, la concessione edilizia, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciata dal comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.’ (Consiglio di Stato sez. IV, 19/04/2018, n.2366; (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001, n. 1702; conforme Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1891; sez. IV, 06 giugno 2011, n. 3382). Nella sentenza n. 2366 del 19 aprile 2018, questo Consiglio di Stato, ha ricordato, con specifico e limitato riferimento all'ipotesi del permesso condizionato all'acquisizione di un atto da altra pubblica amministrazione, che ‘la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto. Infatti, in applicazione del generale principio di proporzionalità, implicante il minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti, l'amministrazione pubblica deve responsabilmente scegliere, nell'esercizio delle proprie funzioni, il percorso - ove necessario coordinato con quello di altre amministrazioni - teso a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell'azione amministrativa, come prescritto anche dall'art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241; mentre, costituisce inutile aggravio procedurale (perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta’ (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; conforme Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447), ed ha poi ritenuto illegittima la prescrizione secondo cui, prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'autorimessa interrata, dovesse essere acquisita una relazione univoca sulla fattibilità dell'intervento, sotto il profilo strutturale, concordata con i condomini confinanti: ciò per la ragione che tale prescrizione realizzava un aggravio del procedimento, finiva per condizionare il permesso all'esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità determinabili solo in un momento successivo, e inoltre rendeva dei terzi estranei sostanzialmente arbitri della decisione.
14.2.3. L’esame delle ricordate pronunce consente, in conclusione, di ritenere, in generale, legittima la prassi di apporre condizioni ad un titolo edilizio, purchè queste siano previste dalla legge o comunque rispondano a rilevanti esigenze di interesse pubblico e, inoltre, non siano idonee a snaturare il contenuto tipico del provvedimento stesso, essendo coerenti con il fine pubblico previsto dalla norma attributiva del potere.”.
26.3. Ebbene, nella fattispecie in esame si tratta di un titolo edilizio speciale, ossia di un permesso di costruire in sanatoria, rispetto al quale occorre verificare che l’apposizione della prescrizione qui contestata non ne abbia snaturato la natura.
Infatti, ancora recentemente il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3549/2023, ha evidenziato che proprio il requisito della c.d. “doppia conformità”, per come costruito dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001(cfr. a livello locale l’art. 95 della legge provinciale n. 9/2018), spinge a ritenere inammissibile la concessione di una sanatoria con prescrizioni, atteso che in giurisprudenza “ costituisce ius receptum che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 cit., richiede che l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Corollario di ciò è che il titolo in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché altrimenti postulerebbe, in contrasto con l'art. 36 citato, non già la «doppia conformità» delle opere abusive, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 423; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4058; Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 325; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 09/03/2021, n.619; T.A.R. Basilicata, sez. I, 3/1/2020, n. 16; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 28/10/2016, n. 5010; T.A.R. Liguria, sez. I, 15/1/2016, n. 45) .”.
26.4. Non solo. Nel caso che ne occupa difetta in toto il presupposto per l’apposizione della prescrizione in parola sul piazzale, perché il piazzale non è stato oggetto di alcun intervento da sanare, come confermato dal verbale di sopralluogo in precedenza citato. Non sussistendo alcun intervento da sanare non v’è titolo per l’inserimento di una vincolante modalità esecutiva riferita a lavori che non sono stati eseguiti abusivamente.
27. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
27.1. Osserva il Collegio che, anche se, come evidenziato nel parere della Commissione edilizia comunale, l’immobile di cui si discute ricade oramai in una zona paesaggisticamente tutelata ai sensi dell’art. 13 della L.P. n. 9/2018, non può trovare applicazione quella giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di permesso di costruire in sanatoria e di condono edilizio, secondo cui, in caso di vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all’esecuzione delle opere per le quali si chiede la sanatoria o il condono, l’Amministrazione è chiamata ad esprimersi sulla base del regime vincolistico esistente al momento dell’esame dell’istanza di sanatoria/condono (in questo senso, in giurisprudenza, tra le molte, Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2023, n. 5457; Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2021, n. 6140; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 gennaio 2021, n. 169). Nel caso che ne occupa, infatti, difetta in toto il presupposto per l’apposizione della prescrizione in parola sul piazzale, perché il piazzale non è stato oggetto di alcun intervento abusivo da sanare, come confermato dal verbale di sopralluogo in precedenza citato. Non sussistendo alcun intervento da sanare sul piazzale, non v’è titolo per una prescrizione di natura paesaggistica riferita a lavori che non sono mai stati eseguiti abusivamente.
27.2. Non solo. Il fatto che l’immobile di cui si discute ricada oramai in una zona paesaggisticamente tutelata ai sensi dell’art. 13 della L.P. n. 9/2018, non significa ancora che sia stato raggiunto da una misura vincolistica. Il predetto art. 13 (Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole) così dispone: “(1) Il suolo naturale è tutelato per esigenze paesaggistiche per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale, per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola. (2) La pianificazione paesaggistica definisce, delimita e disciplina le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole per le finalità di cui al comma 1.”. Ossia, la disciplina vincolistica del verde agricolo è demandata dalla legge urbanistica provinciale al piano del paesaggio. Ebbene, in atti non risulta che il piazzale in discussione sia gravato da un vincolo paesaggistico contenuto nel piano paesaggistico comunale, men che meno che sussista un obbligo generale di rinverdire le coperture piane degli edifici posti in verde agricolo; con la conseguenza che anche per questa ragione una prescrizione paesaggistica come quella qui impugnata risulta priva di titolo.
28. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.
28.1. Osserva il Collegio che la mancata realizzazione della tettoia prevista su una porzione del contestato piazzale ha determinato solo la decadenza in parte qua della concessione edilizia originaria, circostanza, questa, che non inficia in alcun modo la legittimità dal punto di vista edilizio e urbanistico del piazzale. È infatti consolidato “ il principio secondo cui l’inutile decorso del termine triennale d’efficacia del titolo edilizio, operando ex tunc, inibisce solo l’ulteriore corso dei lavori ma non determina l’illiceità di quanto già realizzato nella vigenza del titolo stesso (cfr. di recente Cons. St., IV, 6 agosto 2019 n. 5588; id., VI, 19 dicembre 2019 n. 8605 )”, quando si tratti “ di opere autonome e scindibili, rispetto a quelle da demolire ” (così Cons. Stato, sez. VI, n. 5258/2022). Nel presente caso un piazzale destinato ad essere solo in parte coperto con una tettoria conserva appieno la propria autonomia funzionale e non subisce alcuna illegittimità in via derivata dalla mancata realizzazione della tettoia. Una tettoia, infatti, adempie a funzioni ulteriori ed autonome rispetto ad una superfice di deposito. Essa realizza una superfice di deposito qualificata, in quanto protetta dagli egenti atmosferici, ma si limita ad incrementare una funzione già propria del piano su cui appoggia.
28. Per quanto esposto, risulta la fondatezza del ricorso che va, pertanto, accolto.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Laives al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, oltre alla restituzione del contributo unificato se del caso versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO