Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/1975, n. 2973
CASS
Sentenza 4 agosto 1975

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Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, previsto dall'art 392 cod proc civ per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio,e applicabile anche al giudizio di rinvio davanti al tribunale fallimentare, conseguente all'annullamento di decreto del tribunale medesimo, impugnato ai sensi dell'art terzo della Costituzione.*

Il giudizio di rinvio, conseguente alla Cassazione di un decreto del tribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale, ai sensi del combinato disposto degli artt 394 cod proc civ e 26 della legge fallimentare, e deve, quindi, essere istaurato con ricorso al tribunale fallimentare. La riassunzione del processo con citazione, anziche con ricorso, non determina pero, in forza del principio della conversione degli Atti viziati nella Forma,la nullita del giudizio di rinvio, qualora questo si sia in concreto svolto nella Sede propria, cioe davanti al tribunale fallimentare, e sia stato trattato e deciso con il rispetto sostanziale di tutte le peculiarita del procedimento camerale. ( V 3449/71, mass n 355050; 2174/66, mass n 324250; ( V 419/63, mass n 260552).*

L'interesse all'impugnazione sussiste ogni qual volta dalla decisione impugnata possa derivare alla parte un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, ancorche per il solo effetto della violazione di norme procedurali inderogabili. ( V 3068/71, mass n 354388).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/1975, n. 2973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2973
    Data del deposito : 4 agosto 1975

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