Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di IO AB, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.Rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 76/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2023 e vertente
T R A
(c.f. , elettivamente domiciliata in Palmi, Parte_1 P.IVA_1 va Cilea, 15 VIA CILEA, 15, nello studio dell'avv.PARISI ANTONINO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Taurianova, via Celi, 1, nello studio dell'avv. FAZZARI ANNAMARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
, nata a [...] il [...], Controparte_2
,già , Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI OGGETTO: Assicurazione contro i danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.637/2017, pubblicata il 7.7.2017 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.6.2011 i coniugi , quale conducente, e CP_1
quale proprietaria e terza trasportata dell'autovettura VW GO, targata Parte_2
CH974WG, assicurata per la RCA con ( prima NA SS) Parte_1 convenivano davanti il Tribunale di Palmi e Parte_1 Controparte_2
, esponendo che 27.12.2009, alle ore 20 e 40, al Km 18 della SP 1 in agro di
[...]
Cittanova, nei pressi del passaggio a livello delle Ferrovie della AB, per responsabilità esclusiva del conducente della Fiat 600 si verificava un grave incidente a seguito del quale riportava lesioni con postumi invalidanti del 35%, Parte_2 [...] lesioni meno gravi e danni all'autovettura tanto rilevanti da rendere CP_1 antieconomica la riparazione. Chiedevano al Tribunale di dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_5 nella causazione del sinistro e, dunque, della proprietaria della Fiat 600, CP
, e di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno di euro
[...]
245.481,40 in favore di , al risarcimento del danno da accertare in corso Parte_2 di causa con c.t.u. medica in favore di , nonché al valore residuo CP_1 dell'autovettura VW GO distrutta pari ad euro 6.000,00. nella comparsa di costituzione deduceva che la responsabilità del Controparte_2 sinistro doveva essere accertata in corso di causa e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della , quale compagnia assicuratrice Controparte_6 dell'autovettura di sua proprietà, per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna al risarcimento del danno come richiesto dagli attori.
costituendosi chiedeva in via principale il rigetto delle domande Parte_1 assumendo di avere in via stragiudiziale soddisfatto gli attori del pregiudizio subito;
in via subordinata chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di nella CP_1 produzione del sinistro . La terza chiamata in accoglimento della richiesta in tal senso formulata da _7
, non si costituiva. Controparte_2
In corso di causa decedeva per cui, in prosecuzione, si costituiva il Parte_2 coniuge superstite . CP_1
Il giudizio, istruito con prova orale e CTU medico-legali sulle persone di Parte_2
e , si concludeva con la sentenza n. 637/2017 con cui il Tribunale CP_1 condannava e in solido, al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2 di della somma di euro 1.386,99 oltre rivalutazione ed interessi;
CP_1 rigettava le restanti domande di parte attrice;
condannava la Controparte_6
a manlevare da ogni somma che, per effetto di quanto statuito
[...] Controparte_2 in motivazione, questa era obbligata a corrispondere alla parte attrice;
compensava interamente tra le parti le spese processuali;
poneva definitivamente in capo alle parti le spese per le due c.t.u. da ripartire tra le stesse in parti uguali.
con citazione , notificata con PEC del 31.1.2018, impugna la Parte_1 decisione e rileva : 1)che la sentenza va modificata nella parte in cui, al paragrafo 4.2, il giudice ritiene erroneamente superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c. tramite l'accertamento indiretto della responsabilità dell'altro conducente, . Controparte_5
Tale censura non riguarda l'applicazione del principio contenuto nella sentenza n.6039/17 della SC richiamata dal Tribunale, ma l'erronea e/o comunque parziale valutazione delle prove assunte in quanto, da un lato, richiama la deposizione del teste che dichiara di essersi fermato su un tratto rettilineo lungo 300-500 metri e CP di non aver fatto caso al sopraggiungere dell'altro veicolo nel momento in cui perdeva il controllo della macchina , dall'altro, non tiene conto del contenuto del prontuario CP_ della Polizia stradale di Cittanova che dimostrano come sia il che lo CP viaggiavano certamente ad una velocità superiore a quella rispettivamente loro consentita ( 50 e 30 km/h) e, comunque, non prestavano sufficiente attenzione alla scarsa visibilità , ai segnali di divieto e di pericolo esistenti : se entrambi i conducenti avessero tenuto un comportamento confacente allo stato dei luoghi certamente non avrebbe perso il controllo del proprio mezzo invadendo la Controparte_5 corsia di pertinenza di e quest'ultimo sarebbe stato in grado di evitare CP_1 CP_ l'impatto. Di conseguenza andrà riconosciuta una parziale responsabilità dello con riduzione della pretesa risarcitoria;
2) che la sentenza va modificata in relazione al paragrafo 5.2.6 dove il giudicante richiama l'ammissione dell'attore circa la somma di euro 2.000,00 già ricevuta e quindi il risarcimento parziale che, secondo le risultanze della CTU, ammonta ad euro
3.386,99.
Così facendo omette di valutare che la società appellante ha offerto banco iudicis l'ulteriore somma di euro 4.000,00 a tacitazione definitiva di ogni pretesa e delle spese legali, nonché che l'offerta veniva rifiutata dallo Zito al quale veniva ,poi, comunque inviata con assegno e incassata. Quindi, il calcolo operato dal Tribunale che vede ancora posti a carico di Parte_1
euro 1.386,99, oltre rivalutazione ed interessi, quando in nessuna parte della
[...] sentenza si dà atto dell'ulteriore pagamento di euro 4.000,00, non può essere condiviso. Il calcolo che avrebbe dovuto essere eseguito è : euro 6.000,00 somme CP_ CP_ incassate da – euro 3.386,99 effettivamente dovute a = euro 2.613,01 a credito di . Tanto senza tenere contro della corresponsabilità di Parte_1 [...] per come rilevata al punto 1) perché, in tale evenienza, la somma a credito CP_1 di ammonta ad euro 4.306,50; Pt_1
3) che la decisione è meritevole di censura in relazione alle modalità con cui il Tribunale perviene alla quantificazione del danno da lesioni subito da Parte_2
Infatti, al paragrafo 5.1.6 il giudicante rileva correttamente che NA SS, ora
, documentava l'offerta a mezzo assegni circolari per euro 55.000,00. Parte_1
Tuttavia al paragrafo successivo rileva che l'attore confermava il versamento di euro 50.000,00. Su tale punto assume ancora una volta rilievo il comportamento processuale di
[...] che induce in errore il giudice. CP_1
In ogni caso le quietanze firmate da attestano il versamento di euro Parte_2
55.000,00. Quindi la sentenza avrebbe dovuto certificare che a fronte dell'incasso di euro 55.000,00 e non di euro 50.000,00 il danno risultava abbondantemente risarcito;
4) che la metodologia che ha condotto il Tribunale a quantificare il risarcimento alla in euro 43. 789,49 è da censurare. Pt_2
Infatti la sentenza, senza motivazione alcuna, risulta stilata in totale difformità dalla giurisprudenza citata dalla società appellante. In altre parole il Tribunale , al paragrafo 5.1.3 correttamente rileva che “ alla valutazione probabilistica vada sostituita quella del concreto danno definitivamente prodottosi “ con riguardo al fatto che Parte_2 decedeva a soli due anni e mezzo dal sinistro per motivi estranei allo stesso. Ciò accadendo , il risarcimento, anziché essere calcolato sulla vita media del danneggiato, va calcolato sull'effettivo periodo per il quale quest'ultimo ha dovuto convivere con l'invalidità permanente riscontrata. Pertanto la sentenza andrà riformata anche nella parte in cui il primo giudice persegue un dubbio procedimento logico sulla base del quale, anziché sposare il calcolo prospettato dall'appellante , ritiene di dover partire dall'età massima previsa dalle Tabelle milanesi , ossia 100 anni, detrarre i tre anni di convivenza con la menomazione riconosciuta e calcolare il danno come se lo avesse subito un soggetto 97enne. Nel caso trattato la componente economica per una permanente del 15% è pari ad euro 40.000,00 dei circa 54.000,00 totali. Posto che la giurisprudenza ritiene che la metà sia dovuta immediatamente al danneggiato, in sede conclusionale l'appellante ha ipotizzato un calcolo per la restante parte di capitale, ovvero euro 20.000,00 . Questa cifra è pensata per risarcire il danneggiato per la restante parte di vita presunta, ovvero nella specie altri 35 anni tenuto conto che la vita media è prevista in 83 anni e che la al momento del sinistro ne aveva 48 . Pt_2
Pertanto alla danneggiata sarebbero dovuti euro 571,42 per ogni anno di vita presunta. La circostanza che la veniva a mancare a due anni e mezzo dal sinistro Pt_2 comporta per moltiplicazione un danno di euro 1.500,00 a cui va aggiunta l'altra metà del risarcimento ( i predetti euro 20.000 ) , il danno da ITP e le spese mediche per un totale di euro 36.000,00. Questa è quindi la cifra che , n.q. di unico erede di , CP_1 Parte_2 avrebbe avuto diritto a percepire non gli euro 43.789,49 calcolati in sentenza, devalutando la cifra alla data del sinistro e rivalutandola sino al 12.1.2013. Al più, poiché ha riscosso gli assegni il 30.10.2011, avrebbe avuto diritto Parte_2 agli interessi su 36.000,00 euro dal sinistro all'incasso. Per le ragioni esposte la Corte dovrà certificare che la somma dovuta alla è di Pt_2 CP_ euro 36.000,00 e quella dovuta a pari ad euro 3.386,99 per cui, alla luce delle CP_ somme riscosse ( euro 55.000,00 , euro 6.000,00 ) il Tribunale avrebbe Pt_2 CP_ dovuto ordinare a la restituzione di euro 19.000,00 quale erede di e di Pt_2 euro 2.613,01 in proprio , salvo il riconoscimento del concorso di colpa. Conclude chiedendo in via principale di accertare e dichiarare che le somme già percepite da superano l'ammontare del risarcimento dovutogli sia in CP_1 proprio che quale erede di con il conseguente dovere di restituire Parte_2 quanto percepito in eccedenza;
in subordine di accertare e dichiarare che le somme già percepite da superano l'ammontare del risarcimento dovutogli, CP_1 quantificandone la differenza anche quale erede di;
nel merito, alla luce Parte_2 del comportamento processuale tenuto, condannarlo ex art. 96, co.3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'appellante e al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
nella comparsa di costituzione contesta tutte le censure mosse CP_1 dall'appellante alla decisione , nonché le nuove domande. In particolare deduce : A)che non corrisponde alla realtà quanto affermato dall'appellante in ordine alla corresponsabilità di della produzione dell'incidente atteso che la CP_1 responsabilità esclusiva di , conducente la Fiat 600, risulta dalle Controparte_5 ammissioni rese dallo stesso in sede penale (Proc.n.141/2010 RNG mod.21 CP bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ) e al giudice civile, nonché dalla dinamica del sinistro per come rappresentata dagli Agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto;
B)che per quanto concerne la liquidazione del danno biologico subito da Pt_2
stante il decesso avvenuto successivamente all'incidente per cause non
[...] ricollegabili alla lesione subita, il giudice di prime cure ha ritenuto che vada parametrato alla durata effettiva della vita della donna a e non a quella probabile. In forza di ciò pretenderebbe addirittura la restituzione di parte di quanto Parte_1 essa stessa - spontaneamente, quando la era ancora in vita e doveva essere Pt_2 celebrata la prima udienza del giudizio di primo grado – aveva autonomamente ritenuto congruo offrire al fine di un'offerta più seria rispetto a quella irrisoria a seguito della quale era derivata la necessità d'instaurare il giudizio. In relazione a ciò emergono cinque aspetti da trattare separatamente : 1)la non ripetibilità della somma offerta “ motu proprio” dall'assicurazione alla danneggiata e da questa trattenuta come anticipo. Su tale punto il Tribunale rigettava la domanda di di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_2 scrivendo “ attesa l'avvenuta completa soddisfazione dei pregiudizi subiti “ . Tale affermazione ha efficacia dichiarativa – preclusiva in ordine all'accoglimento della domanda. Ha invece efficacia dichiarativa – costitutiva in ordine alla completa soddisfazione dei pregiudizi. Ergo, attraverso la dazione spontanea di Parte_1
55.000,00 euro ha ritenuto la somma congrua a coprire ogni danno . Il giudice non è entrato nel merito dell'esattezza o meno del pagamento, ma si è limitato a prendere atto del pagamento stesso , rigettato la domanda di perché già soddisfatta Parte_2 del pregiudizio denunciato, nulla disponendo, o ipotizzato, in merito ad una ripetizione di somme nel caso in cui, successivamente, fosse giudizialmente accertata l'esorbitanza del pagamento stesso. La somma sborsata da era insufficiente a coprire il danno in relazione Parte_1 alle aspettative di vita di al momento del pagamento. Dunque Parte_2 Parte_1
nell'offrire in quel dato momento tale somma effettuava una manifestazione di
[...] volontà concretizzante uno spontaneo “ animus adimplendi “ non più discutibile. Ma la durata della vita futura è risultato nel caso di specie un parametro noto successivamente all'instaurazione del giudizio per cui il giudice di primo grado non avrebbe dovuto limitare il calcolo del risarcimento a quella che – ex post – fu la durata della vita della ma , in base al principio del “ tempus regit actum “, avrebbe dovuto calcolare il Pt_2 risarcimento sulla durata media della vita stimabile al momento della proposizione dell'azione e non riconoscere che la somma di euro 55.000,00 era satisfattiva;
2)l'errata quantificazione della percentuale da parte del CTU . Su tale punto occorre precisare che offriva ai coniugi ad inizio causa una somma a Parte_1 Parte_3 titolo di risarcimento che seppure inferiore a quella da loro pretesa , appare invece superiore a quella indicata dal CTU. Questo significa che il medico fiduciario di che aveva avuto Parte_1
l'opportunità di visitare in vita si era reso conto della gravità delle lesioni Parte_2 al punto che alla prima udienza furono offerti gli euro 55.000,00 citati . Quando in corso di causa veniva disposta la CTU, nominando una giovanissima consulente, la dott.ssa , era deceduta per cui la CTU potè solo esaminare la Per_1 Parte_2 documentazione medica giungendo ad una conclusione aberrante : quella di ritenere congrua una percentuale del 15% , inferiore a quella del 25% ritenuta congrua dal dott. e che determinava l'offerta stragiudiziale di . Da qui la Per_2 Parte_1 necessità di avanzare richiesta di rinnovazione della consulenza al fine di determinare in maniera coerente la reale gravità delle lesioni riportate da che Parte_2 presentava fino a pochi giorni prima della morte una ridottissima mobilità dell'arto con gravi difficoltà funzionali prensili e con impossibilità di estensione riconosciute e osservate dal menzionato medico fiduciario dell'appellante;
3) l'errata quantificazione del quantum debeatur nascente dall'accettazione da parte del primo giudice delle conclusioni della CTU Pirrottima che, come detto, sottovalutava la percentuale di invalidità permanente di . Parte_2
Su tale punto va ulteriormente sottolineato che il principio prognostico della sopravvivenza media con applicazione delle Tabelle relative non sia stato utilizzato dal giudicante che, invece, a quasi 8 anni dall'incidente, riteneva di applicare un calcolo che teneva solo conto dell'effettiva durata della vita. Tale determinazione non è condivisibile in quanto il principio generale delle obbligazioni nascenti dal contratto di assicurazione prevede il risarcimento del danno verificatosi ad una data certa e non la quantificazione di un danno verificatosi in epoca anteriore ma quantificato successivamente alla morte del danneggiato solo perché l'obbligato ha applicato una strategia dilatoria volta a negare il giusto risarcimento alla e al marito Pt_2 [...]
rilanciando l'offerta, quasi come giocatori d'azzardo, quando offrono euro CP_1
55.000,00 e poi aggiungono altri 4.000,00 euro. Nella fattispecie deve valere il principio della condizione oggettiva della al Pt_2 momento della proposizione della domanda. Il parametro adottato dal Tribunale poteva essere applicato solo nell'ipotesi in cui l'azione fosse stata iniziata post mortem dagli eredi della , di guisa che avrebbero chiesto ab initio il risarcimento del Pt_2 danno su una persona già defunta;
4) il rigetto del risarcimento del danno consistito nei mancati profitti dell'esercizio commerciale del deducente ritenuto sfornito di prova . In questo caso il rigetto è CP_ conseguente alla mancata valutazione della documentazione prodotta dall'attore relativamente al forzato periodo di interruzione dell'attività lavorativa a seguito dell'incidente, del ricovero, della convalescenza e dell'assistenza della moglie per la riabilitazione per come risultante dagli scontrini fiscali battuti prima dell'incidente e successivamente. L'esame di tali documenti fiscali consentiva di rilevare il lasso di tempo intercorso tra l'ultimo scontrino battuto prima dell'incidente nell'attività commerciale “ Pasta d'Autore “ di e quelli battuti alla ripresa CP_1 dell'attività . Di conseguenza il lucro cessante avrebbe dovuto essere considerato provato se non in termini di assoluta certezza ( peraltro non richiesta in base alle decisioni della Suprema Corte) quanto meno in termini di ragionevole attendibilità del prodursi del danno in futuro in caso di chiusura forzata, anche se temporanea, dell'attività; 5) l'omessa valutazione del valore dell'autovettura all'epoca del sinistro. Il giudicante rifiuta di pronunciarsi in merito alla richiesta di pagamento del valore venale della VW GO rimasta gravemente danneggiata al punto da essere non economicamente vantaggioso procedere alla riparazione. Il valore indicato in domanda era di euro 6.000,00. In considerazione della somma di euro 2.800,00 pagata dal liquidatore ante causam residuavano euro 3.200,00. La motivazione addotta dal giudice non è condivisibile perché non tiene conto che i dati certi da cui desumere il valore di una vettura sono marca, modello, anno di immatricolazione , valore commerciale stimato da riviste specializzate come ad esempio TR ,costo di demolizione e anche costo del passaggio di proprietà per l'acquisto di altra autovettura usata di pari valore. Tanto non è stato fatto per cui al fine di reintegrare il patrimonio ex ante del danneggiato il danno dovrà essere maggiorato della spesa di demolizione e d'immatricolazione di altro veicolo o del passaggio di proprietà, ovvero delle spese di noleggio di vettura sostitutiva , di soccorso, di traino e di custodia del mezzo incidentato . In conclusione , atteso che è provato il nesso causale tra i sinistro e il danno all'autovettura , il danno patrimoniale deve essere ristorato indipendentemente dal valore del veicolo al momento del sinistro. C) Quanto al danno subito da , la valutazione dei postumi appare CP_1 riduttiva rispetto alla loro reale entità. Il calcolo rispecchia quanto riferito dal CTU che, però, rispecchia a sua volta, l'influenza esercitata sul consulente dalla presenza del CTP dell'Assicurazione. Questa è la ragione che probabilmente ha indotto il giudice a una quantificazione molto bassa . Altrimenti non si spiega la ragione per cui Parte_1 offriva “ banco judicis “ l'ulteriore somma di euro 4.000,00 che veniva prima rifiutata dall'avvocato presente in udienza e, successivamente recapitata con assegno . Rimane però incomprensibile come la società assicuratrice nell'atto d'appello contesti la decisione con cui il giudice riconosce ancora esistente un debito di euro 1.386,99 che vada semplicemente a completare la somma di euro 3.386,99 dovuta a
[...] in base alle risultanze della CTU a fronte di un risarcimento spontaneo già CP_1 ricevuto di euro 2.000,00. Anche in questo caso si tratta di offerta spontanea da parte dell'obbligato per cui non è ammesso che lo stesso possa richiedere la restituzione. D) L'appello di è censurabile , a prescindere dalle contestazioni in punto Parte_4 di fatto e di diritto, sotto il profilo che concretizza la violazione dell'art.345 c.p.c. relativo al divieto di proposizione di nuove domande in appello. La domanda : “ In via CP_ principale , accertare e dichiarare che le somme percepite dal IG. superano l'ammontare del risarcimento dovutogli con il conseguente dovere di restituire quanto percepito in eccedenza “ è nuova rispetto a quello che fu il tenore della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed impone la declaratoria d'inammissibilità dell'appello principale. E) Con riferimento alla richiesta di condanna di ai sensi del comma 3 CP_1 dell'art. 96 c.p.c., la norma prevede che chi avvia una lite temeraria pone in essere un comportamento illecito, frutto di malafede o colpa grave. Nella fattispecie l'evidente responsabilità di e la gravità dei postumi Controparte_5 esclude qualsiasi temerarietà dell'azione proposta da e , Parte_2 CP_1 costretti ad intraprendere il giudizio a fronte del comportamento del proprio assicuratore che prima del giudizio offriva cifre irrisorie e solo a causa avviata provava a porre rimedio offrendo euro 55.000,00 a transazione di ogni pretesa. Inoltre , dolo, mala fede o intenzione di procurarsi un lucro illecito, sono esclusi in quanto il danno richiesto veniva quantificato in base a quanto ritenuto dal CTP di in base alla percentuale ANIA del 45%, INAIL del 35% e alle Tabelle Parte_1 di Milano del 25% per la responsabilità civile. Viceversa appare temeraria la proposizione con l'appello di un ipotetico concorso CP_ dello fondata su circostanze storiche inverosimili oltre che non rispondenti alla verità storica degli eventi , nonché alla proposizione di una nuova domanda. A conclusione di quanto sin qui dedotto propone appello incidentale al fine di ottenere una riforma delle statuizioni insufficienti, carenti o omesse che caratterizzano la sentenza di primo grado. In via istruttoria chiede di esperire nuove attività peritali di carattere analitico valutativo della documentazione clinica della defunta e nuova CTU sulla persona di Pt_2 [...] per accertare il danno, patrimoniale e non patrimoniale scaturito dalle CP_1 lesioni riportate, con nuovo e diverso consulente. Chiede, ancora, l'effettuazione delle attività necessarie in ordine sia alla valutazione dell'autovettura che alla quantificazione del mancato guadagno dovuto alla chiusura dell'attività commerciale e, quindi, di accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito da e per le lesioni e per le ulteriori Parte_2 CP_1 voci di danno non quantificate e non tenute altrimenti nel giusto novero dal giudice di primo grado , riconoscendo il diritto di , in proprio e quale erede della CP_1 defunta moglie, ad ottenere il ristoro del danno nella misura di euro 245.000,00 , già richiesta in primo grado, o in quella maggiore o minore ma comunque superiore a quanto statuito dal primo giudice da quantificarsi in questo giudizio d'appello al lordo delle somme già corrisposte e da considerarsi come anticipo. Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare l'appello proposto da perché destituito di fondamento giuridico e fattuale : di dichiarare Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. la nuova domanda proposta in via principale da relativa al dovere di di restituire le somme percepite Parte_1 CP_1 in eccedenza;
di rigettare perché inammissibile e infondata la richiesta di condanna di ai sensi dell'art.96, c. 3, c.p.c apparendo semmai emergente nel CP_1 comportamento processuale e metaprocessuale della profili di evidente Pt_1 temerarietà ; di accogliere la domanda proposta da con appello CP_1 incidentale , con riconoscimento del diritto ad ottenere il ristoro del danno nella misura di euro 245.000,00 , o nella somma maggiore o minore di giustizia , comprensiva di quanto già ricevuto nelle varie fasi della vertenza. Il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. La ( già )e Controparte_3 Controparte_8 Controparte_2 non si costituivano. All'udienza di prima comparizione seguivano con decreto più rinvii. Da ultimo fissata con decreto del 23.5.2023 l'udienza del 3.7.2023, da tenersi a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 14.7.2023 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)La censura mossa da con il primo motivo di gravame, relativa alla Parte_5 presunzione di corresponsabilità, ai sensi dell'art.2054, comma 2, c.c., di
[...] nella produzione del sinistro è infondata atteso che CP_1 Controparte_5 sentito come teste ammette di avere perso il controllo della Fiat 600 che sbandava verso sinistra, andava in testacoda, invadeva la corsia opposta alla sua, colpiva la VW GO che stava in quel momento sopraggiungendo nella corsia di propria pertinenza. Le dichiarazioni del trovano riscontro nella descrizione della dinamica del CP sinistro contenuta nella relazione della Polizia di Cittanova dove si legge :” ….il veicolo
“B” ( Fiat 600 condotta d ) procedeva in situazione di insufficiente visibilità CP per condizioni atmosferiche , pioggia e banchi di nebbia, a velocità non commisurata , tale da costituire pericolo per la circolazione .Pertanto perdeva il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta andando in collisione con il veicolo “A” ( VW GO CP_ condotta d ) che proveniva dal senso opposto di marcia”. L'accertamento della colpa esclusiva del conducente della Fiat 600 nella produzione del sinistro libera il conducente della VW GO dalla presunzione di corresponsabilità e dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro per come ritenuto dal S.C. con l'arresto n. 6039/2017 citato dal giudice di primo grado. 2) Con il secondo motivo chiede la modifica del punto 5.2.6. della Parte_1 sentenza in quanto il calcolo effettuato dal primo giudice per pervenire alla condanna dell'appellante al pagamento a , a titolo di risarcimento del danno da CP_1 lesioni personali, dell'ulteriore somma di euro 1.386,99 , oltre rivalutazione ed interessi , è errato perché tiene conto per sottrazione del versamento di euro 2.000,00, avvenuto prima della citazione, ma non dell'ulteriore pagamento di euro 4.000,00 avvenuto con l'assegno che allega. Di conseguenza il calcolo avrebbe dovuto essere : CP_ euro 6.000,00 incassate da – euro 3.386,99 effettivamente dovute = euro 2.613,01 a credito di con conseguente obbligo di di restituzione Parte_1 CP_1 di quest'ultima cifra. 2.1)La quantificazione in euro 3.386,99 del danno da lesioni personali è oggetto di impugnazione incidentale da parte di che nell'atto di costituzione in CP_1 appello sostiene che i postumi invalidanti da lui riportati sono ben maggiori di quelli risultanti dalla CTU e dovevano essere accertati e quantificati con altra consulenza, nonché che l'appellante non ha diritto a ripetere alcunché non avendo avanzato tale domanda in primo grado per cui in appello la stessa è nuova e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c. 2.2) Prima dell'esame delle contrapposte censure è opportuno precisare che il primo giudice non è incorso in nessun errore nel non tenere in conto l'assegno circolare di euro 4.000,00 atteso che è la stessa società appellante a riconoscere che l'assegno era stato offerto banco judicis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma rifiutato dal difensore di . Che, poi, la stessa somma veniva inviata e incassata CP_1 dopo l'assegnazione della causa a sentenza è circostanza ammessa in appello da
[...] ma oggettivamente sconosciuta dal giudicante al momento della decisione. CP_1
2.3) Il danno risulta correttamente liquidato dal Tribunale in base al DM 19.7.2016,
(applicabile ratione temporis ) trattandosi di lesioni di lieve entità per come concluso dalla CTU, dott.ssa che accerta un'invalidità permanente pari al 3% Persona_3 conseguente a postumi consistiti in “ sindrome soggettiva del traumatizzato cranico di grado lieve-moderato e pregiudizio estetico di lievissima entità da esito cicatriziale di ferita lacero-contusa nella regione parietale cranica destra “ ; un'invalidità temporanea assoluta di giorni 7 , un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 11 ed un'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30. Le indagini eseguite dalla CTU risultano condotte con metodologia corretta Per_3 per cui non sussistono ragioni per discostarsi dalle sue valutazioni conclusive disponendo una nuova consulenza e ciò rende infondato su tale punto l'appello incidentale. Pertanto, correttamente quantificato il danno e ammesso da l'incasso CP_1 dell'assegno di euro 4.000,00 dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima CP_ della pubblicazione della sentenza impugnata, risulta completamente risarcito per il danno da lesioni personali ma ciò non consente l'accoglimento della richiesta di restituzione della somma di euro 2.613,01 ( ottenuta per differenza tra gli euro 6.000,00 incassati e gli euro 3.386,99 dovuti ) atteso che la domanda risulta proposta con la comparsa conclusionale datata 20.2.2017, dove si legge : “ Accertato il concorso CP_ di colpa in capo al conducente e ridotta e ridotta la pretesa risarcitoria a quanto emerso dalle CCTTUU e accolte le eccezioni e valutazioni sollevate alla luce del decesso della IG.ra , condannare l'attore alla restituzione di quando Pt_2 indebitamente percepito , anche n.q. di unico erede della IG.ra Con Parte_2 vittoria si spese …..” e, quindi, quando erano decorsi in termini per modificare o integrare la domanda e risultando, comunque, la somma aggiunta versata non in esecuzione della sentenza impugnata . 3) Con il terzo ed il quarto motivo censura la decisione per avere il Tribunale errato nel ritenere non effettuato il pagamento a in data 25.10.2011, quando i Parte_2 relativi assegni per euro 55.000,00 venivano inviati presso lo studio del difensore della
, nonché per la metodologia seguita dal primo giudice per la quantificazione del Pt_2 danno da lesioni atteso che, pur dando atto del decesso della danneggiata a circa tre anni dal sinistro, lo quantificava come se fosse ancora in vita . Nella Parte_2 realtà il danno era di molto inferiore agli euro 55.000,00 già corrisposti e ritenuti da primo giudice come sufficienti a ristorare dei pregiudizi subiti con la Parte_2 conseguenza che la sentenza va riformata con esatta quantificazione del danno risarcibile e con il riconoscimento dell'obbligo di , quale erede di CP_1 alla restituzione di tutte le somme percepite in eccedenza . Parte_2
3.1) Con appello incidentale sostiene che l'errata quantificazione del CP_1 danno spettante alla moglie deceduta è conseguenza dell'errata quantificazione della percentuale di invalidità permanente riportata dalla , stimata dalla CTU nel 15%, Pt_2 percentuale addirittura inferiore a quella calcolata dal medico fiduciario di GE IT che aveva visitato in vita e riscontrato visivamente la rilevanza delle Parte_2 menomazioni permanenti conseguenti al sinistro, nonché nel ritenere satisfattiva la somma già corrisposta dalla società assicuratrice con riferimento al decesso della invece che con riferimento a quella che era la prospettiva di vita della Pt_2 danneggiata alla data della proposizione della domanda, in applicazione del principio tempus regit actum . Di conseguenza la sentenza andava riformata riconoscendo che il danno non patrimoniale subito da è pari ad euro 245,000,00, Parte_2 comprensivo delle somme già corrisposte in corso di causa da , nonché Parte_1 che quest'ultima non ha diritto a richiedere all'erede della la restituzione delle Pt_2 somme che versate in eccedenza perché la domanda era stata proposta in primo grado con la comparsa conclusionale e, in appello, è inammissibile perché nuova. I rilievi di sono infondati in quanto le lesioni riportate nell'incidente da CP_1
, la loro compatibilità con l'evento e le conseguenze in termini di Parte_2 permanenza risultano accertate dalla CTU, dott.ssa , esaminando la Per_1 documentazione medica esitata dalla parte e non avrebbero potuto essere accertate in altro modo essendo la deceduta il 12.1.2013, prima dell'espletamento della Pt_2 consulenza . Le conclusioni relative alla percentuale di invalidità permanente e temporanea a cui perviene la Consulente (risponde in modo completo ed esaustivo anche alle osservazioni dei consulenti di parte ) sono convincenti stante il rigore tecnico della relazione e rendono non necessaria la rinnovazione della CTU nei termini richiesti da e, quindi, infondato l'appello incidentale su tale punto. CP_1
La domanda di di restituzione delle somme versate in eccedenza non è Parte_1 inammissibile in quanto è conseguenza del decesso di avvenuto dopo la Parte_2 scadenza dei termini previsti dall'art.183, VI comma , c.p.c. per integrare le domande, decesso che riduce l'importo del danno per come stimabile in origine. 3.2) Dunque , la censura di sull'errata metodologia seguita dal primo Parte_1 giudice nell'effettuare il calcolo e quantificare il danno di è fondata Parte_2 atteso che, stante il decesso della danneggiata a circa tre anni dal sinistro , vanno applicate le Tabelle del Tribunale di Milano per il danno da premorienza o intermittente. Tali Tabelle prevedono all'attualità per danno biologico permanente , in relazione all'età della alla data dell'incidente e ai tre anni di vita intercorsi tra l'incidente e Pt_2 il decesso, euro 4.748,00 per i primi due anni ed euro 1.356,00 per il terzo e non euro 27.518,00 come calcolato dal Tribunale . Al danno biologico così determinato vanno aggiunti euro 9.432,00 per invalidità temporanea risultante dalla CTU ed euro 5.067,43 per spese mediche documentate, per un totale complessivo di euro 20.603,43 somma, quest'ultima, da devalutare alla data del sinistro (27.12.2009) e via via rivalutata annualmente con l'aggiunta di interessi legali sino al decesso di avvenuto in data 12.1.2013. Parte_2 3.3) Eseguito il calcolo della somma oggettivamente dovuta a alla data Parte_2 del suo decesso con le modalità testè specificate , risultando dagli atti di causa la corresponsione con assegni alla stessa in vita della somma di euro 55.000,00 dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado , ha diritto alla restituzione Parte_1 da parte di , quale erede della , della somma che risulterà in CP_1 Pt_2 eccedenza con l'aggiunta di interessi legali dalla data di pubblicazione di questa decisione che accerta il diritto alla restituzione e sino al soddisfo.
4) Sono infondate perché non provate le doglianze di relative ai danni CP_1 materiali all'autovettura VW GO, risarciti prima della causa con il versamento di euro 2.800,00, e al danno relativo all'interruzione dell'attività commerciale svolta in OS ( produzione artigianale di pasta ) . Infatti, non dimostrate le reali condizioni dell'autovettura alla data del sinistro, l'antieconomicità della riparazione e la demolizione , il riferimento alle riviste specializzate citate da non costituisce parametro certo per addivenire CP_1 ad una stima del valore del mezzo. Quanto al danno per mancato guadagno dell'attività commerciale , da nessun documento risulta l'interruzione di tale attività. In ogni caso, privo di valore probatorio è il riferimento contenuto dell'atto di costituzione all'ultimo scontrino fiscale battuto prima dell'incidente e al primo successivo all'incidente in quanto sconosciuto il giorno in cui i coniugi si spostavano dalla OS verso la AB , nonché il Parte_3 giorno del rientro in OS.
5)La reciproca richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., è infondata non riscontrandosi nel comportamento dei litiganti la colpa grave richiesta dalla norma in parola.
6) Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, tenuto conto che le somme versate dalla Compagnia assicurarice ai coniugi ante causam non Parte_3 erano sufficienti a coprire i danni subiti e determinavano l'inizio della causa, nonché delle ulteriori circostanze emerse in appello, si compensano interamente tra le parti sia per il primo che per il secondo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di IO AB, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC del 31.1.2018 nei confronti di
[...] [...]
, , (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
), nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_6 [...]
quale erede di disattesa ogni cont CP_1 Parte_2 domanda, eccezione e difesa, così decide:
1)dichiara completamente risarcito da del danno da CP_1 Parte_1 lesioni per ti all'incidente stradale ogg
2)rigetta la domanda di di restituzione della somma di euro 2.613,01 Parte_1 percepita in proprio da in eccedenza rispetto al dovuto per le ragioni CP_1 di cui in pare motiva;
3) quantifica il risarcimento del danno subito da in complessivi euro Parte_2
20.603,43, da devalutare alla data del sinistro ( 27.12.2009) e via via da rivalutare annualmente , con l'aggiunta di interessi legali, sino al 12.1.2013 ;
4) dichiara il diritto di alla restituzione da parte di , Parte_1 CP_1 quale erede di della somma che risulterà in eccedenza per differenza Parte_2 tra gli euro 55.000,00 corrisposti e quella dovuta calcolata con le modalità di cui al superiore punto “3” , con l'aggiunta di interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione di questa decisione e sino al soddisfo;
5)rigetta ogni altra domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1 con l'appello incidentale;
6) compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Parte_1
e , in proprio e quale erede di
[...] CP_1 Parte_2
IO AB , 20/01/2025.
La Giud.Aus.Est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)