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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 185/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
11/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/01/2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. MONACO ENRICO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
SANTORO ROBERTO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in LIBERI (CE) in data 14/08/2011 dal Per_ quale è nata una figlia il 06/05/2013; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_ 1) la figlia minore continuerà a vivere nell'attuale casa coniugale insieme alla madre.
L'affido sarà congiunto a favore di entrambi i genitori, che concorreranno nelle scelte e negli indirizzi dell'istruzione e dell'educazione della minore;
2) il padre trasferirà la sua residenza nell'appartamento sito al piano inferiore dell'edificio adibito a casa coniugale, meglio identificato nei confini e nel C.F. del comune di Liberi nelle visure allegate alle quali si rimanda, entro 90 giorni dall'omologa dei presenti patti trasferendo ivi tutti gli effetti personali;
3) i coniugi disciplinano i costi delle utenze come segue:
- utenza energia elettrica resta a carico del SI. Parte_1
1 - utenza acqua e costi tari cedono per i 2/3 a carico della SI.ra e per 1/3 a carico del SI. PT
; Parte_1
4) l'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra in ragione della collocazione prevalente PT della minore presso di lei;
5) il SI. verserà mensilmente alla SI.ra la somma di euro 500,00 Parte_1 PT
Per_ (cinquecento/00) di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento a favore della figlia minore ed euro 200,00 a titolo di mantenimento a favore della SI.ra , riconoscendo la sua non Parte_2 autosufficienza economica. La corresponsione del mantenimento di euro 200,00 cesserà allorquando la SI.ra terminati gli studi conseguirà una propria occupazione lavorativa, PT tale da renderla autonoma, e comunque non oltre il termine di anni 2 dall'omologa della separazione;
Le spese straordinarie per la minore saranno partecipate nella misura del 50% tra i genitori, incluse le spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. nonché quelle ludiche-sportive sempre che siano state previamente tra gli stessi concordate;
Per_ 6) la minore trascorrerà con il papà il mercoledì dalle ore 16 alle ore 8 del giovedì mattino ed un fine settimana alternati dall'uscita da scuola, ovvero dal mattino del sabato (durante la Per_ pausa estiva) fino alle 20 della domenica. La minore trascorrerà un periodo di ferie continuative col papà di 15 giorni nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi con la entro PT il 15 maggio. pari facoltà è riconosciuta alla mamma. Festività alternate;
7) i coniugi s'impegnano a darsi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio e si obbligano rispettivamente a comunicarsi con lettera A.R. o altro mezzo equipollente gli eventuali cambi di residenza e/o domicilio in Italia e all'estero.;
8) il c/c attualmente cointestato sarà chiuso e la somma ivi risultante sarà accreditata sul conto della SI.ra , riconoscendo il SI. la proprietà della stessa in capo alla SI.ra PT Parte_1
; PT
9) l'arredo dell'appartamento in cui risiederà la minore resta al genitore collocatario;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIBERI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2011, ufficio 1);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 11/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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