Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
9388 / 2021 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GA Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 99338888 //22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANFALDONE LICIA GIOVANNA CONCETTA del foro di Milano,
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RATTI CP_1 C.F._2
FABIO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 4.12.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 14
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1
marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione CP_1
giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 26/04/2019 in Verdellino
(BG) e che dal matrimonio erano nati i figli (8.8.2016) e Per_1 Persona_2
(3.3.2020), ancora minori. Si soffermava sulle rispettive posizioni economiche delle parti
, essendo lei impiegata presso Unieide srl con stipendio mensile di € 1400/1500,00 ed il marito operario specializzato per DM Industrial srl con stipendio di € 2000/2200,00 al mese. Ricordava che le parti avevano anche convissuto prima del matrimonio fin dal 2017
e di come fosse rimasta incinta del primo figlio ancora minorenne. Assumeva così di aver improvvisamente scoperto, nell'agosto 2020, il tradimento del marito che avveniva peraltro con uomini ricercati via internet e riportava alcune frasi scoperte sul cellulare di lui, sottolineando in particolare lo stato d'animo di particolare frustrazione a ciò collegato visto che la seconda figlia, all'epoca aveva solo 5 mesi ed ella 22 anni. Riferiva che, successivamente, nel mese di agosto 2021 dapprima il marito lasciava la casa coniugale e nel successivo mese di ottobre 2021 era lei che si trasferiva, unitamente alla prole, presso i propri genitori. Riportava quindi alcune denunce intercorse tra le parti relative a maltrattamenti, ingiurie e minacce, seppure allo stato riferiva che, grazie all'opera dei legali, le parti avevano raggiunto un accordo per la visita dei figli da parte del padre ed il fatto di essere alla ricerca di una abitazione autonoma che avrebbe importato ulteriori spese rispetto a quelle collegate ai bisogni dei figli. Concludeva così con la richiesta della pronuncia della separazione coniugale con la declaratoria di addebito a carico del marito, chiedeva l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di lei , proponeva la disciplina del diritto di visita del padre così come avveniva di fatto;
chiedeva un assegno di mantenimento a favore dei minori di € 400,00 a figlio oltre al concorso al 50% nelle spese di carattere straordinario agli stessi relativi, richiedeva poi specifiche richieste di pagina 2 di 14 restituzioni di arredi della casa coniugale che, in locazione, era stata di fatto lasciata da entrambi i coniugi.
Si costituiva il resistente che contestava la ricostruzione fattuale posta dalla moglie in ricorso in particolare i motivi per i quali la ricorrente chiedeva l'addebito. Rilevava che, di contro, la crisi coniugale doveva ascriversi al comportamento della moglie che fin troppo spesso lo lasciava di sera, in particolare a partire dal giugno 2021, solo con i figli per uscire e divertirsi , a volte anche per interi weekend, tanto da costringerlo a fare ricorso all'ausilio della propria madre per la gestione dei figli troppo piccoli, sottolineava come il disinteresse verso i figli ed in particolare poi la possibilità di instaurare rapporti extraconiugali con terze persone vedeva per la ricorrente anche l'ausilio della sorella e delle colleghe di lei. Riferiva come, oltre alle relazioni extraconiugale, la moglie si era da poco anche data alla ludopatia ove spendeva elevati importi di denaro. Ricordava di essersi allontanato dalla casa coniugale al fine di evitare le crescenti ed ingiuriose liti esistenti tra le parti e quindi tutelando così i bambini e come già nel luglio 2021 la ricorrente avesse ipotizzato di separarsi.Tali comportamenti, resi ancora più evidenti dopo la separazione di fatto delle parti ove la moglie era di fatto l'unica che decideva tutto ciò che potesse interessare i minori senza in alcun modo coinvolgerlo anzi spesso colpevolmente ignorandolo o opponendosi senza ragione alle sue possibili preferenze, inducevano il resistente ad evidenziare una sorta di inidoneità della ricorrente a svolgere adeguatamente il ruolo materno. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei due figli instando per la collocazione degli stessi figli presso di sé, chiedeva un assegno di € 400,00 a figlio e il
50% per le spese straordinarie alla ricorrente per il mantenimento della prole.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.4.2022 il Presidente designato autorizzava le parti a vivere separatamente, affidava in via provvisoria i due figli in via condivisa alle parti con collocazione prevalente presso la madre, poneva a carico del resistente l'onere di un assegno di mantenimento per la prole di € 200,00 a figlio, oltre al 50% delle spese pagina 3 di 14 straordinarie, e incaricava i SS competenti per territorio per la valutazione della idoneità genitoriale delle parti e per le migliori condizioni di affido, collocamento e visita. Dopo il deposito di detta relazione i provvedimenti provvisori di fatto si confermavano in tema di affido, collocamento minori e misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, ma si disciplinava in modo preciso il diritto di visita di quest'ultimo oltre a 1) invitare entrambe le parti alla partecipazione al corso PAS-HC per il superamento della conflittualità alta esistente e alla partecipazione del figlio maggiore al “Gruppo Per_1
di parola” come consigliato dagli operatori stessi e 2) si manteneva il monitoraggio del nucleo familiare.
La causa si istruiva con l'interrogatorio formale delle parti e con l'escussione dei testi indicati . Terminata l'istruttoria orale , frammentata peraltro da diverse istanze correlate alla iscrizione dei figli a scuola piuttosto che alla autorizzazione al trasferimento unitamente o alla madre, la causa veniva rinviata all'udienza fissata in via cartolare per la precisazione delle conclusioni e quindi concessi i termini per il deposito delle comparse e delle repliche conclusionali.
Deve evidenziarsi che in seno alla precisazione delle conclusioni delle parti entrambi i procuratori, si ritiene per errore, abbiano riportato ancora la richiesta dell'interrogatorio e della escussione testimoniale, entrambi mezzi istruttori già svolti e pertanto nulla in tal senso può ancora statuirsi
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Sono argomenti da esaminare : a – le reciproche richieste di addebito, b il collocamento prevalente della prole c la misura dell'assegno di mantenimento per i figli pagina 4 di 14 - Sulla richiesta di addebito
Vale ricordare come l'art. 151, 2° comma, del Codice Civile dispone che “il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” e come, di fatto,
l'introduzione dell'istituto trovi il proprio presupposto nel mancato rispetto, da parte di uno dei coniugi, dei doveri che derivano dal matrimonio, ovvero, ai sensi dell'art. 143 del
Codice civile, i doveri reciproci, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Secondo la dottrina , la violazione dei doveri inerenti alla famiglia, non riguarda soltanto il coniuge, ma anche i doveri verso i figli, ovvero i doveri inerenti il rapporto di filiazione.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione era stata sganciata dal concetto di colpa, cui fino ad allora era stata naturalmente legata;
la ratio di ciò risiedeva nel voler ritenere la separazione un rimedio esclusivo avverso i problemi sorti nel matrimonio, senza dare rilievo ad eventuali colpe dei coniugi motivo della frattura.
Quindi, la separazione, da strumento per sanzionare il coniuge che ha causato la crisi del matrimonio, diviene rimedio rispetto alla prosecuzione della convivenza, ma con il secondo comma dell'art. 151 c.c. viene prevista la possibilità che il coniuge autore della crisi, possa essere sanzionato dal Giudice in costanza di determinati presupposti.
Ciò premesso l'addebito della separazione presuppone l'accertamento di due condizioni:
1. un comportamento consapevolmente contrario ai doveri matrimoniali 2. il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi all'esito di una comparazione delle condotte complessive di entrambi i coniugi (vedi in tal senso Tribunale Lamezia Terme sez. I,
13/01/2023, n.34 e Tribunale Aosta, 12/04/2022, n.124). Ai fini della pronuncia di pagina 5 di 14 addebito della separazione coniugale, il giudice deve compiere un'accurata indagine sull'intollerabilità della convivenza, valutando e comparando i comportamenti di entrambi i coniugi, posto che la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione è possibile riscontrare se e quale incidenza tali condotte abbiano avuto nella crisi matrimoniale, fermo restando che tale opera di comparazione può essere evitata quando i fatti siano talmente gravi (consistendo in una violazione di beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità), da rendere manifesta l'addebitabilità della separazione all'autore della condotta violativa.
Entrambe le parti hanno richiesto l'addebito di fatto per adulterio e, il resistente anche per assenza di assistenza familiare.
Sul tema della infedeltà vale la pena ricordare quanto affermato nella sentenza n. 16859 del 2015 della Suprema Corte che così è massimata: "In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".
Per poter affermare che l'infedeltà è motivo di addebito vi è quindi necessità sia della dimostrazione dell'adozione cosciente e volontaria da parte dei coniugi di condotte integranti la violazione dei doveri matrimoniali sia della dimostrazione del nesso di causalità intercorrente tra le dette condotte e l'irrimediabilità della crisi coniugale: si deve infatti evidenziare che il rigoroso onere probatorio che grava sul coniuge che proponga una domanda di addebito della separazione a carico dell'altro, impone di dimostrare, per pagina 6 di 14 un verso, il compimento, da parte dell'altro coniuge, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio e, per un altro, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2014, n. 13983; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2017, n.
12392).
Da ultimo la posizione appare in parte essere modificata. L'ultima pronuncia della
Suprema Corte è nei seguenti termini: “L'adulterio costituisce di regola causa di intollerabilità della convivenza e addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (Cass., Sez. 1, n. 11394/2024).
La sentenza in esame ribadisce l'importanza del dovere di fedeltà all'interno del matrimonio e sottolinea come l'adulterio rappresenti una violazione grave, che di norma giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato la necessità di un'attenta valutazione del caso concreto, al fine di accertare se l'infedeltà sia stata effettivamente la causa scatenante della crisi coniugale o se si sia verificata in un contesto di rapporti già deteriorati. Questo approccio garantisce un'analisi puntuale delle situazioni familiari complesse, evitando semplificazioni eccessive.
La ricorrente ha affermato e provato che 1) nel luglio 2020 ella aveva scoperto l'iscrizione del marito ad un sito di incontri on line denominata “bakekaincontri.com” con un indirizzo allo stesso associato 2) in detto periodo aveva ricevuto alcuni Email_1
messaggi da parte della mail ed ancora dalla mail Email_2
di cui allegava le chiare allegazioni riportate nelle chat ( vedi doc. Email_3
pagina 7 di 14 prenderlo>, , sono il ragazzo dell'altra volta sei libero tra venti minuti dimmi tu dove? Tu quando potresti? a fronte della seguente descrizione del resistente x 86 kg e 20 cm di cazzo>); 3) di come la coppia successivamente abbia svolto un percorso presso una psicoterapeuta di Brescia e come, dopo una vacanza nel luglio 2021 a
Fuerteventura i coniugi si separavano sembrerebbe proprio a seguito della scoperta di altri tradimenti
. L'esistenza di tali messaggi scoperti sul cellulare del marito è stata provata attraverso la prova per testi svolta cosicchè appare facilmente deducibile il particolare stato d'animo della giovane moglie che ciò scopre quando la seconda figlia ha solo pochi mesi di vita
( nasce infatti il 3.3.2020 rispetto alla scoperta delle chat del luglio del Persona_2
medesimo anno). Non appare invece convincente la tesi difensiva del marito secondo cui quelle chat sono collegate ad una sorta di manipolazione o hackeraggio del proprio cellulare, allegazione di fatto rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Tale situazione certamente grave e offensiva può porsi certamente a base della pronuncia dell'addebito di una causa importante di crisi coniugale a carico del marito.
Anche il resistente, tuttavia ha evidenziato comportamenti e prodotto in istruttoria frasi altrettanto offensive relativamente a rapporti con terzi della moglie. In particolare si ha contezza del rapporto che la ricorrente ha avuto una relazione con un terzo uomo – maresciallo dei CC – peraltro come da lei stessa ammesso avanti agli operatori sociali intervenuti su disposizione del giudice per relazione sul nucleo familiare ( dalla relazione del 20.10.22 :”..sempre nel mese di luglio 2021 il sig. avrebbe avuto una relazione CP_1
violenta…motivo per la quale la donna decise di sporgere denuncia. Il maresciallo che ha raccolto la sua querela propose alla sig.ra di iniziare una frequentazione tra loro, Pt_1
e lei acconsentì”) e come ella spessissimo fosse fuori casa , lasciando i due bambini al solo padre anche per incontrare tale uomo e, da ultimo come la stessa iscritta alla piattaforma “Badoo” da cui peraltro, nel settembre 2021, venivano tratte le comunicazioni pagina 8 di 14 chat a sfondo sessuale della ricorrente ( passare momenti belli ogni tanto e poi ognuno per la sua strada…stavo frequentando un maresciallo dei carabinieri , mi piaceva anche tanto, però è della stessa caserma del mio paese e quindi abbiamo interrotto…non ti preoccupare sono una cavalla….quanti cm è il tuo pacco regalo?...il maresciallo durava quattro ore…preferisco mille volte la sorpresa davanti…quanto duri solitamente? ….e a scopare quanto duri?...sono bravissima a squirtare…yo la tengo moolto larga…” – doc. 23 resistente)
Anche in tal caso le testimonianze ne hanno dato conferma.
Se poi si aggiunge che la ricorrente oggi è madre di un bambino avuto proprio con tale terzo soggetto si ha ulteriore riprova della fondatezza della contestazione del resistente.
Anche in tal caso allora occorre riconoscere l'addebito della separazione alla condotta della ricorrente che, nel medesimo periodo contestato, ha iniziato ad avere anch'ella rapporti via internet con altri uomini ed anche rapporti extraconiugali, nonostante la tenera età dei figli lasciati alle cure esclusive del padre e della suocera.
Anche la domanda di addebito del resistente deve trovare accoglimento.
La pronuncia di addebito è pertanto reciproca nel senso che entrambi i coniugi con la loro condotta hanno causato la crisi irreversibile del matrimonio.
- Sull'affido e sul collocamento della prole.
Sull'affidamento condiviso dei figli non sembrano esservi richieste contrastanti in quanto entrambi i coniugi hanno chiesto l'affido condiviso.
Questo Collegio non ha motivo, anche in base a quanto risulta dalla relazione dei SS, per non accogliere tale richiesta, essendo peraltro tale forma quella che lo stesso legislatore ha previsto come la migliore per la cura e la crescita dei figli. Certo è che le parti dovranno abituarsi a comunicare in modo più collaborante sulle decisioni relative ai figli ed evitare di discutere animatamente, bloccandosi spesso su semplici pregiudizi o solo sulla necessità di prevaricare l'opinione dell'altro, potendo in tal senso essere utile per le parti compiere un percorso per la genitorialità.
pagina 9 di 14 Il collocamento dei figli viene confermato presso la madre che peraltro ha dato evidenza, nel corso del giudizio, di riuscire a prendersene cura, e così relativamente al diritto di visita si ritiene possibile confermare quanto già indicato nell'ambito dell'ordinanza iniziale. Il padre così potrà vedere e stare con i minori con le seguenti modalità, evidentemente modificabili sull'accordo delle parti: - due pomeriggi a settimana , indicativamente nella giornata del martedì e del giovedì , dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando il padre li riaccompagnerà a scuola (o dalla madre); - per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21 della domenica;
- sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Sull'assegno di mantenimento
Con l'ordinanza iniziale il padre veniva onerato del pagamento di un assegno di € 200,00
a figlio per il mantenimento ordinario e del 50% delle spese straordinarie
In sede di precisazione delle conclusioni entrambi, in modo reciproco hanno richiesto il versamento di € 400,00 a figlio.
Ebbene considerando che l'apporto contributivo non possa che essere comunque posto in relazione ai rispettivi redditi, con la considerazione della volontarietà dei lavori laddove uno dei genitori abbia scelto di cambiare lavoro con una successiva perdita in termini di reddito (come sembra essere accaduto per la ricorrente).
Ebbene il padre, genitore non collocatario, ha un reddito relativamente all'anno 2023 – come da 730/2024 – di € 27.180,00 (doc. 28) : la richiesta della ricorrente di € 800,00 mensili appare allora esagerata.
E' equo, di contro, riconoscere quale contributo al mantenimento dei due figli l'importo di € 250,00 a figlio da versare entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo che viene riportato per esteso in seno al dispositivo.
pagina 10 di 14 Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza delle domande svolte, vengono compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (atto n. 1, parte II°, serie A, registro del Comune di NO , Atti di Matrimonio dell'anno 2019)
- Dichiara che la separazione è addebitabile reciprocamente e in pari misura ad entrambi i coniugi
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- affida i figli minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- invita le parti a seguire i percorsi alla genitorialità per superare la conflittualità attualmente esistente tra le stesse;
- il padre potrà vederli e tenerli con sé, previo accordo con la madre e in considerazione degli impegni scolastici degli stessi e salvo accordi migliorativi con le seguenti modalità: - due pomeriggi a settimana , indicativamente nella giornata del martedì e del giovedì , dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando il padre li riaccompagnerà a scuola (o dalla madre); - per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21 della domenica;
- sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della pagina 11 di 14 permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone l'obbligo del resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale Istat;
- obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione pagina 12 di 14 ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
pagina 13 di 14 - - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Spese compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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