Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 134/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente all'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Nedo Corti
Parte appellante e
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Anna Muraca
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: l in persona del Controparte_1
1
tenuta al pagamento di euro 186308,35 oltre interessi al tasso e con le decorrenze di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e succ. modifiche e integrazioni, riformare la sentenza impugnata n. 617/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, Giudice Dr. Luca Nania, depositata in data 24/6/2019, mai notificata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo nr. 502/2009 – rgac 3097/2009 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con vittoria di spese e onorari per entrambi gradi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “1) Rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Parte_1
Terme n. 617/2019 pubblicata 24/06/2019, per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. 2) In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c..
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1.1. la società
[...]
ha chiesto al Tribunale di Lamzoe Terme Parte_2
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell
[...]
, per l'importo di euro 186.308,35, oltre interessi Controparte_1
moratori al tasso e con le decorrenze previste dagli articoli 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 e spese legali, a titolo di interessi per il ritardato pagamento su fatture emesse dal 2002 al 2007. 1.2. Emesso l'invocato decreto ingiuntivo (n. 502/2009), ha proposto opposizione l
[...]
chiedendo la revoca del provvedimento monitorio sulla scorta Parte_3
2 dei seguenti motivi: a) eccezione di prescrizione degli interessi relativi agli anni 2002, 2003 e 2004; b) rinuncia agli interessi con riguardo alle fatture messe negli anni 2003 e 2004 in conseguenza dell'atto di transazione del
2 agosto 2005; c) rinuncia agli interessi a seguito di note del 21 dicembre
2005 e 6 aprile 2006 con riguardo alle fatture dei mesi di maggio-giugno- luglio-agosto-settembre 2005; d) non tenutezza al pagamento degli interessi moratori per le fatture emesse prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 231/2002; e) non tenutezza al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 per le fatture emesse dopo l'entrata in vigore della predetta disposizione in quanto non sarebbe intercorsa una transazione commerciale.
1.3. Si è costituita in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione dispiegata ex adverso.
1.4. Con ordinanza dell'8 giugno 2010 è stata rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla parte opposta”.
Con la sentenza n. 617/2019, resa il 24.6.2019 a definizione del giudizio n. 6292/2009 r.g.a.c., il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto l'opposizione avanzata dall e, per l'effetto, Parte_3
revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto il pagamento degli interessi preteso a termini del d.lgs. n. 231/2002 afferiva a un corrispettivo dovuto dall per forniture audio-protesiche effettuate a Parte_3
seguito di autodenuncia presso il non costituenti Controparte_2
transazioni commerciali a mente del decreto richiamato come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di prestazioni rese non in forza dell'incontro di volontà negoziali, bensì in virtù di un meccanismo di accreditamento del venditore presso l'amministrazione, e compensato per intero tra le parti le spese di lite, siccome la decisione adottata era conseguenza di un indirizzo giurisprudenziale formatosi nelle more del giudizio.
3 La parte appellante in epigrafe ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la fornitura eseguita in favore dell costituirebbe una Parte_3
transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, talché la società avrebbe diritto al pagamento degli interessi pretesi in via monitoria, e ribadendo, a ogni modo, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Parte_3
L si è costituita in giudizio, reiterando ex art. Parte_3
346 c.p.c. le eccezioni sollevate in primo grado e non decise dal tribunale,
e argomentando per la reiezione dell'appello.
All'udienza dell'22.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme di ingiungere all il pagamento di € Parte_3
186.308,35, pari agli interessi dovuti ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs.
n. 231/2002 per aver tardivamente pagato i corrispettivi dovuti per le “[…] forniture di protesi acustiche e/o pannoloni ed altro materiale in favore dei suoi assistiti, a seguito di regolari e preventive autorizzazioni disposte Parte dalla stessa (cfr. pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo).
L ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice, accolta dal giudice adito con l'argomento che la fornitura oggetto del contendere non costituisse una
4 transazione commerciale a mente del d.lgs. n. 231/2002 e che, pertanto, gli interessi pretesi a termini di tale decreto non fossero dovuti.
L'odierna appellante asserisce che, in ragione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto intercorrente con l sarebbe qualificabile come transazione Parte_3
commerciale, con la conseguenza che, essendo le forniture state effettuate dopo l'8.8.2002, essa avrebbe diritto al pagamento degli interessi per il ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell . Controparte_1
Ebbene, la Corte di cassazione, con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private in regime di accreditamento, ha chiarito che altro è il provvedimento di accreditamento altro il contratto in forza del quale il soggetto accreditato si obbliga a rendere determinate prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario regionale o comunque locale a fronte di un dato corrispettivo e che il primo costituisce mera condizione di legittimità del secondo, fonte diretta del rapporto intercorso tra le parti sussumibile nella definizione di transazione commerciale di cui all'art. 2, lettera a), d.lgs. n. 231/2002 (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 17665/2019).
Il rapporto intercorrente tra le parti costituisce, dunque, una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Occorre, allora, verificare se esso sia riconducibile entro l'alveo di operatività della normativa menzionata da un punto di vista temporale, atteso che il decreto de quo non si applica ai contratti conclusi prima dell'8.8.2002 (art. 11 comma I d.lgs. n. 231/2002).
La circostanza addotta dall nell'atto di citazione Parte_3
in opposizione in base alla quale l'accreditamento risalirebbe al 22.1.2002 non è stata contestata dalla società opposta.
Gli interessi pretesi si riferiscono a corrispettivi dovuti per forniture eseguite nel 2002, e fino al 2007.
5 La società accreditata, tuttavia, non ha prodotto il contratto regolante i dettagli della fornitura né è stata allegata o in altro modo dimostrata la data di stipulazione del contratto, sicché non è possibile stabilire se esso sia stato concluso prima o dopo l'8.8.2002 e, quindi, se gli interessi pretesi ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 non siano o siano dovuti dall Pt_3
Ne discende, sebbene sulla scorta di una diversa motivazione, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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