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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IT RO, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0001539 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento catastale (sopra specificato) emessi in rettifica DOCFA
(variazione di classe dell'immobile a Volturino indicato in ricorso dalla classe 1 alla classe 3) lamentando la carenza di motivazione, la mancanza di un sopralluogo, la comparazione con vari immobili impropriamente ritenuti compatibili perché molto più recenti rispetto al proprio (pure privo di impianti) e la decadenza dal potere di accertamento.
Agenzia delle Entrate, costituitasi, contestava le avverse doglianze e concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza questa Corte Tributaria, udito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso non può trovare accoglimento.
Va invero preliminarmente rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato appare adeguata, avendo consentito un adeguato diritto di difesa alla ricorrente, articolatosi mediante una specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto del classamento in esame.
Non può inoltre sottacersi che, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita 5 attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 3354/2015).
Nel caso di specie, allora, tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione doc.fa.
(caratteristiche costruttive, superfici ed impianti, questi ultimi evidentemente a servizio dell'immobile della ricorrente nonostante quanto dedotto in ricorso) non sono stati né modificati e né disattesi, ma sono stati utilizzati dall'ufficio solo per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene da classare.
Ne deriva, in ragione della completezza dei dati illustrati dalla ricorrente ritenuta esaustiva dall'ufficio, la insussistenza di qualsivoglia dovere di eseguire un sopralluogo preposto alla verifica dello stato di fatto dell'immobile da classare.
Per il resto, la classe 3 accertata appare compatibile con le caratteristiche intrinseche dell'immobile (tra le quali la presenza di plurimi accessi), alla luce del precedente classamento (che per lo stesso immobile definiva una rendita catastale di Euro 2.221,80, circa sei volte superiore a quella in questione) e tenendo conto del confronto le tre unità immobiliari simili specificate anche in memoria di controdeduzioni (cioè quelle di cui alle Indirizzo_1 del Comune di Volturino).
A fronte di tali convergenti elementi probatori, sarebbe stato onere della ricorrente addurre e soprattutto dimostrare elementi contrari a quelli evidenziati dall'ufficio, mentre tanto non è avvenuto nella presente sede, in cui la contribuente non ha prodotto neppure un elaborato tecnico a sostegno di quanto dedotto.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, ravvisandosi tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IT RO, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0001539 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento catastale (sopra specificato) emessi in rettifica DOCFA
(variazione di classe dell'immobile a Volturino indicato in ricorso dalla classe 1 alla classe 3) lamentando la carenza di motivazione, la mancanza di un sopralluogo, la comparazione con vari immobili impropriamente ritenuti compatibili perché molto più recenti rispetto al proprio (pure privo di impianti) e la decadenza dal potere di accertamento.
Agenzia delle Entrate, costituitasi, contestava le avverse doglianze e concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza questa Corte Tributaria, udito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso non può trovare accoglimento.
Va invero preliminarmente rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato appare adeguata, avendo consentito un adeguato diritto di difesa alla ricorrente, articolatosi mediante una specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto del classamento in esame.
Non può inoltre sottacersi che, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita 5 attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 3354/2015).
Nel caso di specie, allora, tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione doc.fa.
(caratteristiche costruttive, superfici ed impianti, questi ultimi evidentemente a servizio dell'immobile della ricorrente nonostante quanto dedotto in ricorso) non sono stati né modificati e né disattesi, ma sono stati utilizzati dall'ufficio solo per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene da classare.
Ne deriva, in ragione della completezza dei dati illustrati dalla ricorrente ritenuta esaustiva dall'ufficio, la insussistenza di qualsivoglia dovere di eseguire un sopralluogo preposto alla verifica dello stato di fatto dell'immobile da classare.
Per il resto, la classe 3 accertata appare compatibile con le caratteristiche intrinseche dell'immobile (tra le quali la presenza di plurimi accessi), alla luce del precedente classamento (che per lo stesso immobile definiva una rendita catastale di Euro 2.221,80, circa sei volte superiore a quella in questione) e tenendo conto del confronto le tre unità immobiliari simili specificate anche in memoria di controdeduzioni (cioè quelle di cui alle Indirizzo_1 del Comune di Volturino).
A fronte di tali convergenti elementi probatori, sarebbe stato onere della ricorrente addurre e soprattutto dimostrare elementi contrari a quelli evidenziati dall'ufficio, mentre tanto non è avvenuto nella presente sede, in cui la contribuente non ha prodotto neppure un elaborato tecnico a sostegno di quanto dedotto.
Non resta pertanto che rigettare il ricorso, ravvisandosi tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate