Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662 .
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662 .