Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1952, n. 46
Articolo 2
Versione
26 febbraio 1952
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662 .
Entrata in vigore il 26 febbraio 1952