Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l''annullamento dell’ingiunzione prot. gen. -OMISSIS-emessa dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato ai proprietari, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001 di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il deposito dell’istanza ex art. 36 bis TUED presentata per la sanatoria degli abusi contestati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 73 cod.proc.amm.
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
mediante il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento ex art. 31 comma 4 bis TUED emessa dal Comune di Amalfi a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-;
il gravame, regolarmente notificato al Comune che non si è tuttavia costituito in giudizio, è stato compendiato in un unico motivo di ricorso così rubricato: “Violazione e falsa applicazione art. 31, comma 4-bis DPR 380/01. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti. Sviamento”;
All’esito della scorsa udienza del 12.3.2025 il difensore del ricorrente, al cospetto del rilievo officioso di una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, ha chiesto “ i) di dichiarare interrotto il giudizio stante l’intervenuto decesso del padre del ricorrente, sig.-OMISSIS- insistendo poi nel rappresentare l’incapacità d’intendere e di volere della madre, sig.ra -OMISSIS-, comproprietaria dell’alloggio e anch’essa destinataria dell’ingiunzione impugnata; ii) un rinvio dell’odierna udienza, dichiarando che il ricorrente, quale erede del defunto sig.-OMISSIS- sarebbe divenuto comproprietario dell’immobile inciso dall’ordinanza e intenderebbe presentare, nella precitata qualità, istanza di sanatoria per le opere abusive a monte dell’ordinanza impugnata ”;
il Tribunale, a questo punto, per quanto qui rileva, mediante la predetta ordinanza ha disposto il rinvio della causa all’odierna udienza “ al fine di consentire al ricorrente di presentare, quale comproprietario dell’immobile, allegandone in giudizio specifica dimostrazione, la preannunciata istanza di sanatoria per le opere di cui si tratta ”.
Considerato che :
nell’imminenza dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato l’istanza di sanatoria ex art. 36 bis per le opere di cui si tratta e, come da verbale in atti, a questo punto, il Collegio ha dato avviso della sopravvenienza di una possibile causa d’improcedibilità del ricorso;
Rilevato che:
la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260);
nella vicenda odierna il novum si è determinato con la presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED, atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori “ potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, SA, Sez. II, 4 settembre 2024, n. 1616; 12 gennaio 2022, n. 49);
inoltre, l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide manifestamente con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, SA, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Rilevato, a questo punto, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in virtù delle motivazioni innanzi esposte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.