Sentenza 13 giugno 2025
Decreto collegiale 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/06/2025, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11603/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4883 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Remiddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi necessario al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da ultimo sollecitato in data 20 dicembre 2024,
nonché per l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di Roma di provvedere in relazione alla medesima istanza di fissazione di un appuntamento con conseguente conclusione del procedimento con la sottoscrizione del contratto di soggiorno previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità e l'annullamento del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi, necessario al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, da ultimo sollecitato in data 20 dicembre 2024.
2. Deduce il ricorrente la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 22 d.lgs n. 286/98 e dell’art. 35 del D.P.R. n. 394/99, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., e in particolare dei principi di trasparenza, efficienza, collaborazione, buona fede e buon andamento, chiedendo a questo Tribunale di ordinare alla Questura di Roma l’adozione di un provvedimento espresso in ordine all’istanza di causa, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia nella conclusione del procedimento.
3. In data 6 giugno 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, rappresentando di aver adottato, in data 4 giugno 2025, il preavviso di revoca del nulla osta per irregolarità e carenza nella documentazione prodotta dal ricorrente in sede di presentazione dell’istanza.
4. Con memoria depositata in data 9 giugno 2025 il ricorrente, confermando l’avvenuto ricevimento del preavviso di revoca, ha insistito sulle sue argomentazioni.
5. Nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, atteso che ad oggi l’Amministrazione non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
7. Va, dunque, ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
8. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni.
9. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
In caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in motivazione che procederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.