Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/06/2023, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 03418/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Caserta (CE) prot.n.-OMISSIS-,Cat -OMISSIS-^ che ha rigettato l'istanza di accesso,datata -OMISSIS-,sugli atti relativi al provvedimento recante informazione antimafia prot.n.-OMISSIS- del -OMISSIS-,con accertamento del diritto e interesse della ricorrente al predetto accesso e ordine di consentire lo stesso mediante esibizione ed estrazione copia documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che l’amministrazione ha consentito l’accesso della ricorrente ai documenti richiesti (accertamenti info-investigativi condotti dalle forze dell’ordine);
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., come, peraltro, richiesto dalla ricorrente all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione e alla luce della peculiarità dei documenti richiesti e dei rilevanti interessi in gioco, presidiati dall’amministrazione resistente, e in considerazione degli orientamenti giurisprudenziale non sempre consolidati in relazione a tali richieste di accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.