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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1183/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dalle Avv.te Roberta Gullini Parte_1 C.F._1
(c.f. ) e Valentina Verga (c.f. ) entrambe del Foro di Busto C.F._2 C.F._3
Arsizio, in via tra loro anche disgiunta ed elettivamente domiciliato presso i predetti Avvocati nel loro studio in Busto Arsizio, via Maino, n. 12,
- Attore opponente - nei confronti di:
(P. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Roberta Messina (c.f.
, P.I. ) con Studio professionale in Pasturago di Vernate (MI) alla C.F._4 P.IVA_2 via L. Einaudi 9°, ed ivi elettivamente domiciliata;
- Convenuta opposta –
OGGETTO: Omesso pagamento del corrispettivo contrattuale - appalto
Conclusioni per parte attrice
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 138/2020 – R.G. 308/2020 - emesso dall'Ill.mo Tribunale di Lodi oggi opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare illegittimo e pertanto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 138/2020 – R.G. 308/2020 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Lodi NEL MERITO: accertata e dichiarata fondata l'opposizione proposta dal Sig. nel giudizio Parte_1 de quo dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata da parte opposta e per tutti gli effetti: accogliere l'opposizione proposta Controparte_1 dal Sig. nel giudizio de quo e conseguentemente: dichiarare illegittimo e pertanto revocare Parte_1
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 138/2020 – R.G. 308/2020 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Lodi IN VIA ISTRUTTORIA: […] Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Conclusioni per parte convenuta
“Piaccia al'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, conclusione ex adverso formulata così giudicare: In via preliminare: essendo il credito, certo, liquido ed esigibile, emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 7.187,44, o quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dall'emissione al saldo e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al versamento del capitale e delle spese ivi liquidate, ovvero in subordine confermare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. In ogni caso: rigettare le domande, conclusioni, eccezioni e istanze di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e quindi respingere l'opposizione promossa da e condannarlo a pagare Parte_1 la somma di euro 7.187,44 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dall'emissione al saldo e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo ovvero alla minore o maggiore somma accertata in corso di causa oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. In via istruttoria: […] Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 4.06.2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2020, emesso il 5.02.2020 e pubblicato il 13.02.2020, con cui il Tribunale di Lodi gli ha ingiunto di pagare in favore di la CP_1 Controparte_1 somma di € 7.187,44, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per spese esenti, oltre accessori di legge.
Parte attrice ha dedotto l'infondatezza del credito azionato, rappresentando di aver già corrisposto all'impresa convenuta l'intera somma pattuita contrattualmente.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 18.03.2019 il sig. acquistava una porzione di villa bifamiliare in costruzione sita Pt_1 in San Zenone al Lambro (MI), via Acerbi n. 33, affidando contestualmente all'impresa CP_1 di l'esecuzione di opere edili sotto la direzione lavori del geom. Controparte_1 CP_2
[...]
- il Direttore lavori stimava in € 17.000,00 il costo degli interventi, trattandosi della somma spesa dai proprietari dell'unità attigua a quella del sig. per realizzare opere di ristrutturazione Pt_1
2 analoghe a quelle commissionate da quest'ultimo (cfr. nota informativa geom. datata CP_2
23.03.2020 – doc. 3 opponente);
- più nello specifico, l'abitazione attigua aveva richiesto l'esecuzione di numerose opere extra e l'ammontare complessivo di circa € 17.000,00 si componeva di € 11.500,00 quale quota relativa ai lavori di capitolato comprensivi di assistenze, ed € 5.000,00 circa, a copertura delle lavorazioni ulteriori;
- a fronte di tali costi, il committente comunicava al Direttore lavori di voler effettuare modifiche più contenute alla planimetria originaria rispetto a quelle eseguite nell'abitazione attigua, e veniva rassicurato sia dal medesimo, sia dal titolare dell'impresa edile, che il costo complessivo delle opere non avrebbe superato l'importo di € 17.000,00;
- nel corso dei lavori il sig. corrispondeva quindi € 16.120,00 a saldo di 3 fatture emesse da Pt_1
oltre ad € 1.280,00 non dichiarati e versati in nero al sig. per un totale di € CP_1 CP_1
17.400,00 a definizione di quanto dovuto per opere da capitolato, extra capitolato ed assistenze
(cfr. copia fatture – doc. 4 opponente);
- pur avendo corrisposto l'intero importo pattuito, in data 22.07.2019 il sig. riceveva da Pt_1 un consuntivo di € 24.260,00, nel quale venivano elencati asseriti lavori extra non saldati CP_1 per € 7.260,00 (cfr. consuntivo – doc. 5 opponente); CP_1
- il committente contestava l'importo, evidenziando che:
• quanto alla voce “residuo extra assistenze” di € 2.131,00 – indicata dall'impresa come costo dei materiali e dei lavori di assistenza idraulica, elettrica, impianto aria condizionata e ventilazione – S.L.G. non aveva svolto attività concrete e le poche opere eseguite avevano costituito addirittura intralcio alla speditezza dei lavori, come dichiarato dal legale rappresentante di impresa incaricata dal sig. della Controparte_3 Pt_1
realizzazione di tutte le opere idrauliche ed elettriche (cfr. doc. 7 opponente);
• la voce “residuo opere su richiesta”, pari a € 4.560,00, costituiva duplicazione dell'importo di circa € 5.000,00 per opere extra capitolato già calcolate nel preventivo originario di € 17.000,00. Nello specifico, l'importo di € 260,00 per “fornitura e posa cassonetti per porte scorrevoli” del bagno di servizio e quello di € 880,00 relativo alla
“creazione parete divisorio per bagno di servizio” attenevano a lavori già previsti nella planimetria originale (cfr. planimetria – doc. 2 opponente), mentre i € 2.200,00 richiesti per la predisposizione della “controparete lavanderia e box” non sarebbero dovuti in quanto l'effettiva superficie lavorata è stata nettamente inferiore rispetto a quanto indicato da CP_1
3 - a fronte delle contestazioni sollevate dal committente, il titolare dell'impresa ricalcolava il compenso complessivo in € 23.691,00 e in € 8.191,00 oltre iva la somma residua dovuta, di cui
€ 1.500,00 oltre iva quale quota non versata del preventivo originario ed € 6.691,00 oltre iva per le lavorazioni extra (cfr. consuntivo ridotto – doc. 6 opponente);
- il 19.09.2019 l'impresa emetteva la fattura n. 21/2019 per l'importo di € 7.187,44, contestata dal sig. e poi azionata in sede monitoria da controparte (cfr. pec del 21.09.2019 – doc. 8 Pt_1
opponente – e missiva del 7.11.2019 – doc. 9 opposta);
- l'erroneità del conteggio operato dall'impresa edile veniva successivamente confermata anche dal Direttore lavori (cfr. mail del 30.10.2019 – doc. 9 opponente).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte opponente ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta, che ha fondato le proprie pretese unicamente su fatture, atti unilaterali inidonei in questa sede a provare il relativo credito.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 18.11.2020 si è costituita in giudizio l'impresa che – CP_1 previa istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dei decreto ingiuntivo o, in subordine, emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – ha contestato le deduzioni attoree per infondatezza in fatto e in diritto, domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie domande, in punto di fatto la parte ha precisato:
- di aver redatto in data 9.10.2018 su richiesta del sig. un preventivo di spesa a corpo di € Pt_1
17.000,00, oltre iva e opere di assistenza, per la realizzazione di contropareti e pareti divisorie dell'unità dell'opponente (cfr. preventivo n. 44/2018 – doc. 1 opposta);
- di aver elaborato il preventivo sulla base delle indicazioni operative del geom. senza poter CP_2 accedere all'immobile, acquistato solo nel marzo 2019 dal sig. e di aver subito precisato Pt_1
quali voci vi fossero ricomprese e quali, invece, escluse e da monetizzare, se richieste, in corso d'opera;
- che soltanto sette mesi più tardi, nell'aprile 2019, il sig. confermava verbalmente Pt_1
l'incarico;
- di aver eseguito tutte le opere pattuite e le lavorazioni ulteriori commissionate in corso d'opera, ricevendo il pagamento dei seguenti importi:
• € 8.840,00 in data 18.04.2019 (fattura 6/19 del 18.04.2019 – doc. 2);
• € 3.120,00 in data 25.06.2019 (fattura 10/19 del 25.06.2019 – doc. 3);
• € 4.160,00 in data 23.07.2019 (fattura 17/19 del 23.07.2019 – doc. 4).
- di aver trasmesso al Direttore lavori successivamente al completamento delle opere una nota a consuntivo, riepilogando l'entità e i costi applicati alle singole prestazioni extra (cfr. rendiconto
4 del 6.08.2019 – doc. 5 opposta) e, previo assenso del geom. di aver emesso la fattura a CP_2 saldo di € 7.187,44 (cfr. fattura 21/19 del 19.09.2019 – doc. 6 opposta);
- che con relazione del 24.09.2019 anche il Direttore lavori attestava la corretta esecuzione delle opere commissionate extra capitolato e dichiarava la congruità degli esborsi richiesti in fattura
(cfr. relazione – doc. 7 opposta);
- di aver inoltrato alla committenza diffida di pagamento, rimasta inevasa (cfr. missiva del
9.10.2019 – doc. 8 opposta).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opposta ha pertanto allegato:
- la valida conclusione del contratto di appalto privato, per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam, e di vantare ex art. 1665 c.c. il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo, oltre interessi, in ragione del completamento delle opere commissionate;
- la puntuale prova del credito, sulla scorta delle fatture prodotte, della relazione redatta dal
Direttore lavori, nonché delle dichiarazioni dell'opponente, che non ha contestato né la corretta esecuzione delle opere iniziali, né la realizzazione di quelle ulteriori approvate dal geom. CP_2
- la conseguente impossibilità per il committente, che ha accettato l'opera senza riserva, di sottrarsi alla richiesta di pagamento;
- la regolare contabilizzazione dell'importo di €1.280,00, ricevuto in contanti su richiesta del committente e dedotto dall'importo del consuntivo.
1.2. In esito alla prima udienza dell'11.05.2021, il G.I. non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ha rigettato l'istanza per la concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., accordando alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
1.3. Con memoria ex art. 186 ter c.p.c., comma 6, n. 1 parte opponente ha precisato di non confutare l'avvenuta esecuzione dei lavori, bensì la circostanza, non dimostrata dall'opposta, che si tratti di opere extra capitolato escluse dal preventivo iniziale;
l'inconferenza, in questa sede, del richiamo all'art 1655
c.c., che è norma che attiene alla responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera.
1.4. Con provvedimento del 23.09.2022 il G.I. ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo.
1.5. All'udienza del 22.09.2023 è stato ha esperito il tentativo di conciliazione, in esito al quale, su richiesta delle parti, il G.I. ha formulato una proposta conciliativa, accettata da parte opponente ma rifiutata da parte opposta.
1.6. All'udienza del 28.06.2024 è stato quindi escusso il teste e, all'esito, ritenuta la causa CP_2
matura per la decisione, il G.I. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
5 1.7. All'udienza del 13.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla fondatezza della pretesa creditoria di CP_1
Parte opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di aver corrisposto alla convenuta l'intero compenso pattuito e di non dover, quindi, riconoscerle l'importo di €
7.187,44 azionato in sede monitoria.
La società opposta, di contro, ha domandato la conferma del decreto opposto, deducendo di vantare, alla luce delle risultanze istruttorie, il diritto ad ottenere il compenso per le opere eseguite extra capitolato.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del
Giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare
6 l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso in merito alla posizione sostanziale e processuale delle parti, giova altresì ricordare che qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata: “l'allegazione concernente
l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442).
Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
2.1. Ebbene, con riguardo al caso di specie, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sulla fattura n. 21/19 del 19.09.2019, versata in atti (cfr. doc. 6 parte opposta).
In ordine al valore probatorio delle fatture, si evidenzia come tali documenti – per quanto possano rappresentare idonea prova scritta del credito in sede monitoria, se contabilizzate – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possano avere al più valenza di indizio di prova in ordine al rapporto contrattuale sottostante.
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale “La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent.
n. 8549 del 3.04.2008).
Infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende valersene,
7 per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez.
II, sent. n. 8126 del 28.04.2004; più di recente, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 299 del 12.01.2016).
Nondimeno, a fronte di un rapporto contrattuale non contestato, le stesse assumono rilievo, ben potendo
“costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11736 del 15.05.2018; in termini, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 3581 dell'8.02.2024).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, ritiene il giudicante che l'opposizione sia infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
2.2. In primo luogo, risulta incontestato e documentalmente provato il conferimento di incarico da parte del sig. all'impresa edile S.L.G. per la ristrutturazione della porzione di villa bifamiliare Pt_1 sita in San Zenone al Lambro (MI), acquistata dall'opponente nel marzo 2019.
Per effetto dell'accordo, l'odierna opposta si è obbligata ad eseguire le opere puntualmente individuate nel preventivo di spesa del 9.10.2018. La circostanza che la conoscenza tra il committente ed il Direttore lavori sia successiva alla redazione del preventivo non assume autonomo rilievo, atteso che parte opponente non ha contestato l'autenticità del documento e delle lavorazioni ivi indicate.
2.3. Del pari, non è in contestazione la completa esecuzione delle opere commissionate all'impresa, circostanza pacificamente riconosciuta dal sig. Pt_1
Le opposte ricostruzioni divergono, invece, in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni rese: nella prospettiva attorea, tutte le lavorazioni eseguite erano già state conteggiate nel preventivo di
€ 17.000,00 e, per tale motivo, l'opponente ha contestato il consuntivo di spesa del 6.08.2019 (cfr. doc.
8 6 opponente); di contro, parte convenuta ha assunto di vantare un credito di € 7.187,44 (pari a € 6.911,00 oltre iva al 4%) per le opere extra capitolato non puntualmente determinate nel preventivo e da monetizzare a parte nel corso dei lavori.
Preliminarmente, si osserva che l'art. 1659 c.c. stabilisce che “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”.
In altri termini, a differenza dell'art. 1661 c.c. che consente all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, le variazioni al progetto di appalto richieste dal committente, in mancanza di richiesta del committente le variazioni necessitano di espressa autorizzazione, che risulti dunque da atto scritto “ad substantiam” (Cass. civ. 40122/2021).
Ebbene, dalla lettura del preventivo (cfr. doc. 1 opposta) emerge prima facie come l'importo di €
17.000,00 sia stato concordato per la realizzazione delle sole opere del capitolato e, in particolare, delle
“- opere edili di fornitura e posa pareti e contro pareti e lastre fibrate tipo Fermacel come dai vostri progetti e disegni con le metrature precedentemente inviate.
- Lavori di posa come dalle schede di montaggio e scheda tecnica del prodotto, montanti e guide zincate, stuccatura fine senza garza previo l'incollaggio delle giunte, posa dei paraspigoli a ogni angolo vivo necessario.
- Fornitura e posa della lana di roccia/vetro per l'isolamento acustico e termico tra le pareti divisori del progetto”.
Al contrario, per le ulteriori “opere di assistenza elettrica, idraulica, aria condizionata e tutti lavori non sopra menzionati” le parti hanno pattuito un compenso di € 25,00 all'ora, oltre costo del materiale, verosimilmente per l'impossibilità di calcolare l'importo prima di eseguire gli interventi.
La documentazione in atti dimostra, dunque, come le opere di cui alla fattura azionata in sede monitoria, benché pattuite per iscritto, non fossero ricomprese nel compenso di € 17.000,00 e come, di conseguenza, il committente dovesse saldarle a fronte del completamento lavori e della nuova fattura, attestante la sussistenza di un titolo fonte di obbligazione tra le parti.
Per confutare la realizzazione delle opere elettriche ed idrauliche da parte di parte CP_1 opponente ha prodotto una dichiarazione resa dal legale rappresentante di impresa Controparte_3 incaricata dal sig. della realizzazione di tutte le opere idrauliche ed elettriche, in cui si dà atto del Pt_1 contributo irrisorio – quasi dannoso – che l'impresa opposta avrebbe fornito: “[…] l'assistenza agli impianti da parte di ditte terze è stata pressoché nulla in quanto tutte le tubazioni e predisposizioni
9 dell'impianto elettrico e le tubazioni dell'impianto idrico sanitario, sono state posate e fissate da noi e dai nostri partner..” […] “la gestione delle fasi lavorative del cantiere nel realizzare gli impianti voluto dalla ditta per consentire alla stessa di lavorare per settori e secondo un metodo di lavoro non CP_1 condiviso, ha avuto come conseguenza che ci hanno rallentato e dovuto fare intervenire più volte con un dispendio maggiore di costi.” (cfr. doc. 7 opponente).
Tale dichiarazione – non suffragata da ulteriori elementi di prova e, peraltro, resa da un soggetto di cui l'opponente non ha neppure domandato l'escussione testimoniale – risulta smentita dalle dichiarazioni del Direttore lavori: escusso in udienza, il geom. ha, in primo luogo, confermato come CP_2 CP_1 abbia “svolto attività di assistenza sia per i lavori idraulici che elettrici, in particolare ha eseguito dei fori di apertura per il passaggio di tubi, cavi elettrici, scarichi e quant'altro nei pannelli all'interno dell'abitazione.”. L'unica lavorazione extra capitolato su cui il geometra non è stato in grado di riferire puntualmente riguardava l'antenna: “Sul cap. 13) confermo le lavorazioni elencate, con esclusione dell'antenna, che credo sia stata eseguita dal muratore incaricato, gli altri lavori dovevano essere eseguiti da che si occupava delle pareti interne. La foratura del pannello in legno attività consiste CP_1
Testi in forometrie, ne avrà fatte non più di 2/3; preciso che le forature per il passaggio tubi idraulici ed elettrici sono state eseguite nel pannello e costituiscono l'attività di “assistenza idraulica ed elettrica”. Le opere eseguite sull'antenna, peraltro, non sono indicate specificamente nel preventivo come voce enucleata ex se e, conseguentemente, non risulta possibile scorporarne l'importo dalla somma di € 7.187,44 in mancanza di elementi forniti dalla parte.
Quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante di il Direttore lavori ha Controparte_3 chiarito come le attività nel cantiere fossero compartimentate e che ogni azienda svolgesse lavorazioni diverse dell'appalto, che non era unico. Di conseguenza, la mera circostanza che Controparte_3 abbia seguito le opere idriche ed elettriche di propria competenza non esclude che abbia curato le CP_1 medesime lavorazioni per quanto di sua spettanza.
Le dichiarazioni del teste risultano puntuali, lineari e coerenti e non contraddette dalla CP_2 documentazione prodotta dall'opponente. Le dichiarazioni rese dal teste assumono valenza dirimente, atteso che parte opponente non ha articolato capitoli di prova ammissibili, né ha domandato l'escussione di testi rilevanti ai fini del decidere. Sul punto, si osserva che i testi indicati e le circostanze capitolate erano del tutto sovrapponibili a quelle, ammesse, dell'opposta e, soprattutto, non rispettavano la ripartizione probatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: come ribadito poc'anzi, gravava sull'opposta, in qualità di attrice sostanziale, l'onere di provare lo svolgimento delle attività per le quali ha richiesto il pagamento. In tale contesto, dunque, le richieste di prova dedotte dall'opponente non erano
10 funzionali a dimostrare i fatti, come ripartiti dall'onus probandi e, per tale ragione, sono state ritenute irrilevanti ai fini del decidere.
2.4. Venendo ora alla quantificazione del credito, l'escussione testimoniale ha confermato la congruità del prezzo applicato dall'impresa edile per i lavori extra: sul punto, il geom. ha CP_2 confermato il contenuto della sua relazione del 24.09.2019 (cfr. relazione – doc. 7 opposta), chiarendo che “sui prezzi mi ero esposto, e poi li ho anche confermati, come indicazioni abbiamo dato gli stessi valori che erano stati applicati alla abitazione adiacente a quella del sig. che avevo seguito Pt_1 precedentemente, e che poi appunto ho confermato anche per via email o con altro scritto. Posso Pt_1 dire che i prezzi erano in linea con il mercato in quel momento, per quanto a mia conoscenza e in base alla mia esperienza, li ho ritenuti congrui;
si trattava di lavori esattamente identici a quelli eseguiti nella casa adiacente, speculare a quella del sig. . Pt_1
Al riguardo, è priva di rilievo autonomo la circostanza che la superficie lavorata da ell'abitazione CP_1 del sig. sia stata di 315 mq, in luogo dei 373 mq indicati dal geom. nella mail del Pt_1 CP_2
23.09.2018 (cfr. mail e allegato – doc. 11 opponente), con conseguente minore esborso in materiali e costo di manodopera. Parte opponente non ha, infatti, quantificato puntualmente la riduzione di prezzo che deriverebbe dal ricalcolo delle opere non eseguite, anche tenuto conto che, in ogni caso, sul punto il
Direttore lavori ha chiarito di aver redatto il documento con una tolleranza del 5-7%, atteso che
“l'indicazione è stata fatta sulla base della misura della casa speculare ove erano stati eseguiti i medesimi lavori”, senza che il committente prima dell'instaurazione del giudizio abbia sollevato contestazioni sul metodo di calcolo.
D'altra parte, come ribadito dallo stesso opponente, tra i compiti del Direttore lavori era inclusa anche l'asseverazione ai prezzi esposti da ritenuti congrui e in linea non solo con le previsioni CP_1
contrattuali ma con la buona tecnica e prassi ed i prezzi di mercato.
Per quanto il prezzo sia stato calcolato con un margine di tolleranza, le allegazioni attoree e la documentazione versata in atti non permettono di scorporare autonomamente alcun importo dalla somma azionata in sede monitoria.
2.5. In conclusione, in esito all'istruttoria risultano provate, oltre all'esecuzione dei lavori – pacificamente riconosciuta da entrambe le parti –, sia la circostanza che le opere fossero extra capitolato, che la congruità del prezzo applicato.
Per tali ragioni il diritto di credito è stato dimostrato, così determinando il rigetto della spiegata opposizione.
2.6. Quanto, infine, all'importo di € 1.280,00, asseritamente non dichiarati e versati in nero al sig.
parte opponente non ha formulato alcuna puntuale domanda. CP_1
11 In ogni caso, la documentazione prodotta dall'opposta conferma la contabilizzazione nelle scritture dell'impresa.
Dalla lettura del consuntivo del 6.08.2019 (cfr. doc. 5 opposta) emerge, infatti, che il credito dell'impresa ammontava a tale data ad € 8.191,00: la differenza tra tale somma e l'importo azionato in sede monitoria
(€ 6.911,00 oltre iva al 4% e, così, per un totale di € 7.187,44) ammonta esattamente ad € 1.280,00, che risultano così contabilizzati dall'impresa edile.
Di conseguenza, non si ravvisa sul punto alcuna censura rispetto all'operato dell'impresa.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice opponente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra € 5.201,00 e €26.000,00) e dell'attività difensiva espletata, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, dei parametri medi del medesimo decreto per la fase istruttoria e dei parametri medi di cui al D.M.
147/2022 per la fase decisionale, applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
138/2020, emesso il 5.02.2020 e pubblicato il 13.02.2020, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2) condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.109,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, il 26.03.2025
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1183/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dalle Avv.te Roberta Gullini Parte_1 C.F._1
(c.f. ) e Valentina Verga (c.f. ) entrambe del Foro di Busto C.F._2 C.F._3
Arsizio, in via tra loro anche disgiunta ed elettivamente domiciliato presso i predetti Avvocati nel loro studio in Busto Arsizio, via Maino, n. 12,
- Attore opponente - nei confronti di:
(P. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Roberta Messina (c.f.
, P.I. ) con Studio professionale in Pasturago di Vernate (MI) alla C.F._4 P.IVA_2 via L. Einaudi 9°, ed ivi elettivamente domiciliata;
- Convenuta opposta –
OGGETTO: Omesso pagamento del corrispettivo contrattuale - appalto
Conclusioni per parte attrice
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 138/2020 – R.G. 308/2020 - emesso dall'Ill.mo Tribunale di Lodi oggi opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare illegittimo e pertanto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 138/2020 – R.G. 308/2020 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Lodi NEL MERITO: accertata e dichiarata fondata l'opposizione proposta dal Sig. nel giudizio Parte_1 de quo dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata da parte opposta e per tutti gli effetti: accogliere l'opposizione proposta Controparte_1 dal Sig. nel giudizio de quo e conseguentemente: dichiarare illegittimo e pertanto revocare Parte_1
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 138/2020 – R.G. 308/2020 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Lodi IN VIA ISTRUTTORIA: […] Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Conclusioni per parte convenuta
“Piaccia al'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, conclusione ex adverso formulata così giudicare: In via preliminare: essendo il credito, certo, liquido ed esigibile, emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro 7.187,44, o quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dall'emissione al saldo e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al versamento del capitale e delle spese ivi liquidate, ovvero in subordine confermare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. In ogni caso: rigettare le domande, conclusioni, eccezioni e istanze di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e quindi respingere l'opposizione promossa da e condannarlo a pagare Parte_1 la somma di euro 7.187,44 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dall'emissione al saldo e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo ovvero alla minore o maggiore somma accertata in corso di causa oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. In via istruttoria: […] Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 4.06.2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2020, emesso il 5.02.2020 e pubblicato il 13.02.2020, con cui il Tribunale di Lodi gli ha ingiunto di pagare in favore di la CP_1 Controparte_1 somma di € 7.187,44, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per spese esenti, oltre accessori di legge.
Parte attrice ha dedotto l'infondatezza del credito azionato, rappresentando di aver già corrisposto all'impresa convenuta l'intera somma pattuita contrattualmente.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 18.03.2019 il sig. acquistava una porzione di villa bifamiliare in costruzione sita Pt_1 in San Zenone al Lambro (MI), via Acerbi n. 33, affidando contestualmente all'impresa CP_1 di l'esecuzione di opere edili sotto la direzione lavori del geom. Controparte_1 CP_2
[...]
- il Direttore lavori stimava in € 17.000,00 il costo degli interventi, trattandosi della somma spesa dai proprietari dell'unità attigua a quella del sig. per realizzare opere di ristrutturazione Pt_1
2 analoghe a quelle commissionate da quest'ultimo (cfr. nota informativa geom. datata CP_2
23.03.2020 – doc. 3 opponente);
- più nello specifico, l'abitazione attigua aveva richiesto l'esecuzione di numerose opere extra e l'ammontare complessivo di circa € 17.000,00 si componeva di € 11.500,00 quale quota relativa ai lavori di capitolato comprensivi di assistenze, ed € 5.000,00 circa, a copertura delle lavorazioni ulteriori;
- a fronte di tali costi, il committente comunicava al Direttore lavori di voler effettuare modifiche più contenute alla planimetria originaria rispetto a quelle eseguite nell'abitazione attigua, e veniva rassicurato sia dal medesimo, sia dal titolare dell'impresa edile, che il costo complessivo delle opere non avrebbe superato l'importo di € 17.000,00;
- nel corso dei lavori il sig. corrispondeva quindi € 16.120,00 a saldo di 3 fatture emesse da Pt_1
oltre ad € 1.280,00 non dichiarati e versati in nero al sig. per un totale di € CP_1 CP_1
17.400,00 a definizione di quanto dovuto per opere da capitolato, extra capitolato ed assistenze
(cfr. copia fatture – doc. 4 opponente);
- pur avendo corrisposto l'intero importo pattuito, in data 22.07.2019 il sig. riceveva da Pt_1 un consuntivo di € 24.260,00, nel quale venivano elencati asseriti lavori extra non saldati CP_1 per € 7.260,00 (cfr. consuntivo – doc. 5 opponente); CP_1
- il committente contestava l'importo, evidenziando che:
• quanto alla voce “residuo extra assistenze” di € 2.131,00 – indicata dall'impresa come costo dei materiali e dei lavori di assistenza idraulica, elettrica, impianto aria condizionata e ventilazione – S.L.G. non aveva svolto attività concrete e le poche opere eseguite avevano costituito addirittura intralcio alla speditezza dei lavori, come dichiarato dal legale rappresentante di impresa incaricata dal sig. della Controparte_3 Pt_1
realizzazione di tutte le opere idrauliche ed elettriche (cfr. doc. 7 opponente);
• la voce “residuo opere su richiesta”, pari a € 4.560,00, costituiva duplicazione dell'importo di circa € 5.000,00 per opere extra capitolato già calcolate nel preventivo originario di € 17.000,00. Nello specifico, l'importo di € 260,00 per “fornitura e posa cassonetti per porte scorrevoli” del bagno di servizio e quello di € 880,00 relativo alla
“creazione parete divisorio per bagno di servizio” attenevano a lavori già previsti nella planimetria originale (cfr. planimetria – doc. 2 opponente), mentre i € 2.200,00 richiesti per la predisposizione della “controparete lavanderia e box” non sarebbero dovuti in quanto l'effettiva superficie lavorata è stata nettamente inferiore rispetto a quanto indicato da CP_1
3 - a fronte delle contestazioni sollevate dal committente, il titolare dell'impresa ricalcolava il compenso complessivo in € 23.691,00 e in € 8.191,00 oltre iva la somma residua dovuta, di cui
€ 1.500,00 oltre iva quale quota non versata del preventivo originario ed € 6.691,00 oltre iva per le lavorazioni extra (cfr. consuntivo ridotto – doc. 6 opponente);
- il 19.09.2019 l'impresa emetteva la fattura n. 21/2019 per l'importo di € 7.187,44, contestata dal sig. e poi azionata in sede monitoria da controparte (cfr. pec del 21.09.2019 – doc. 8 Pt_1
opponente – e missiva del 7.11.2019 – doc. 9 opposta);
- l'erroneità del conteggio operato dall'impresa edile veniva successivamente confermata anche dal Direttore lavori (cfr. mail del 30.10.2019 – doc. 9 opponente).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, parte opponente ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta, che ha fondato le proprie pretese unicamente su fatture, atti unilaterali inidonei in questa sede a provare il relativo credito.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 18.11.2020 si è costituita in giudizio l'impresa che – CP_1 previa istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dei decreto ingiuntivo o, in subordine, emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – ha contestato le deduzioni attoree per infondatezza in fatto e in diritto, domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie domande, in punto di fatto la parte ha precisato:
- di aver redatto in data 9.10.2018 su richiesta del sig. un preventivo di spesa a corpo di € Pt_1
17.000,00, oltre iva e opere di assistenza, per la realizzazione di contropareti e pareti divisorie dell'unità dell'opponente (cfr. preventivo n. 44/2018 – doc. 1 opposta);
- di aver elaborato il preventivo sulla base delle indicazioni operative del geom. senza poter CP_2 accedere all'immobile, acquistato solo nel marzo 2019 dal sig. e di aver subito precisato Pt_1
quali voci vi fossero ricomprese e quali, invece, escluse e da monetizzare, se richieste, in corso d'opera;
- che soltanto sette mesi più tardi, nell'aprile 2019, il sig. confermava verbalmente Pt_1
l'incarico;
- di aver eseguito tutte le opere pattuite e le lavorazioni ulteriori commissionate in corso d'opera, ricevendo il pagamento dei seguenti importi:
• € 8.840,00 in data 18.04.2019 (fattura 6/19 del 18.04.2019 – doc. 2);
• € 3.120,00 in data 25.06.2019 (fattura 10/19 del 25.06.2019 – doc. 3);
• € 4.160,00 in data 23.07.2019 (fattura 17/19 del 23.07.2019 – doc. 4).
- di aver trasmesso al Direttore lavori successivamente al completamento delle opere una nota a consuntivo, riepilogando l'entità e i costi applicati alle singole prestazioni extra (cfr. rendiconto
4 del 6.08.2019 – doc. 5 opposta) e, previo assenso del geom. di aver emesso la fattura a CP_2 saldo di € 7.187,44 (cfr. fattura 21/19 del 19.09.2019 – doc. 6 opposta);
- che con relazione del 24.09.2019 anche il Direttore lavori attestava la corretta esecuzione delle opere commissionate extra capitolato e dichiarava la congruità degli esborsi richiesti in fattura
(cfr. relazione – doc. 7 opposta);
- di aver inoltrato alla committenza diffida di pagamento, rimasta inevasa (cfr. missiva del
9.10.2019 – doc. 8 opposta).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opposta ha pertanto allegato:
- la valida conclusione del contratto di appalto privato, per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam, e di vantare ex art. 1665 c.c. il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo, oltre interessi, in ragione del completamento delle opere commissionate;
- la puntuale prova del credito, sulla scorta delle fatture prodotte, della relazione redatta dal
Direttore lavori, nonché delle dichiarazioni dell'opponente, che non ha contestato né la corretta esecuzione delle opere iniziali, né la realizzazione di quelle ulteriori approvate dal geom. CP_2
- la conseguente impossibilità per il committente, che ha accettato l'opera senza riserva, di sottrarsi alla richiesta di pagamento;
- la regolare contabilizzazione dell'importo di €1.280,00, ricevuto in contanti su richiesta del committente e dedotto dall'importo del consuntivo.
1.2. In esito alla prima udienza dell'11.05.2021, il G.I. non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ha rigettato l'istanza per la concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., accordando alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
1.3. Con memoria ex art. 186 ter c.p.c., comma 6, n. 1 parte opponente ha precisato di non confutare l'avvenuta esecuzione dei lavori, bensì la circostanza, non dimostrata dall'opposta, che si tratti di opere extra capitolato escluse dal preventivo iniziale;
l'inconferenza, in questa sede, del richiamo all'art 1655
c.c., che è norma che attiene alla responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera.
1.4. Con provvedimento del 23.09.2022 il G.I. ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo.
1.5. All'udienza del 22.09.2023 è stato ha esperito il tentativo di conciliazione, in esito al quale, su richiesta delle parti, il G.I. ha formulato una proposta conciliativa, accettata da parte opponente ma rifiutata da parte opposta.
1.6. All'udienza del 28.06.2024 è stato quindi escusso il teste e, all'esito, ritenuta la causa CP_2
matura per la decisione, il G.I. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
5 1.7. All'udienza del 13.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla fondatezza della pretesa creditoria di CP_1
Parte opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, assumendo di aver corrisposto alla convenuta l'intero compenso pattuito e di non dover, quindi, riconoscerle l'importo di €
7.187,44 azionato in sede monitoria.
La società opposta, di contro, ha domandato la conferma del decreto opposto, deducendo di vantare, alla luce delle risultanze istruttorie, il diritto ad ottenere il compenso per le opere eseguite extra capitolato.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del
Giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, sulla quale grava il relativo onere probatorio. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.”: così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003).
Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, è posto l'onere di provare
6 l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso in merito alla posizione sostanziale e processuale delle parti, giova altresì ricordare che qualora il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, giacché spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata: “l'allegazione concernente
l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata” (Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442).
Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
2.1. Ebbene, con riguardo al caso di specie, la pretesa avanzata dall'opposta si fonda sulla fattura n. 21/19 del 19.09.2019, versata in atti (cfr. doc. 6 parte opposta).
In ordine al valore probatorio delle fatture, si evidenzia come tali documenti – per quanto possano rappresentare idonea prova scritta del credito in sede monitoria, se contabilizzate – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possano avere al più valenza di indizio di prova in ordine al rapporto contrattuale sottostante.
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale “La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent.
n. 8549 del 3.04.2008).
Infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende valersene,
7 per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez.
II, sent. n. 8126 del 28.04.2004; più di recente, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 299 del 12.01.2016).
Nondimeno, a fronte di un rapporto contrattuale non contestato, le stesse assumono rilievo, ben potendo
“costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11736 del 15.05.2018; in termini, Cass. civ. Sez. II, sent. n. 3581 dell'8.02.2024).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, ritiene il giudicante che l'opposizione sia infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
2.2. In primo luogo, risulta incontestato e documentalmente provato il conferimento di incarico da parte del sig. all'impresa edile S.L.G. per la ristrutturazione della porzione di villa bifamiliare Pt_1 sita in San Zenone al Lambro (MI), acquistata dall'opponente nel marzo 2019.
Per effetto dell'accordo, l'odierna opposta si è obbligata ad eseguire le opere puntualmente individuate nel preventivo di spesa del 9.10.2018. La circostanza che la conoscenza tra il committente ed il Direttore lavori sia successiva alla redazione del preventivo non assume autonomo rilievo, atteso che parte opponente non ha contestato l'autenticità del documento e delle lavorazioni ivi indicate.
2.3. Del pari, non è in contestazione la completa esecuzione delle opere commissionate all'impresa, circostanza pacificamente riconosciuta dal sig. Pt_1
Le opposte ricostruzioni divergono, invece, in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni rese: nella prospettiva attorea, tutte le lavorazioni eseguite erano già state conteggiate nel preventivo di
€ 17.000,00 e, per tale motivo, l'opponente ha contestato il consuntivo di spesa del 6.08.2019 (cfr. doc.
8 6 opponente); di contro, parte convenuta ha assunto di vantare un credito di € 7.187,44 (pari a € 6.911,00 oltre iva al 4%) per le opere extra capitolato non puntualmente determinate nel preventivo e da monetizzare a parte nel corso dei lavori.
Preliminarmente, si osserva che l'art. 1659 c.c. stabilisce che “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”.
In altri termini, a differenza dell'art. 1661 c.c. che consente all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, le variazioni al progetto di appalto richieste dal committente, in mancanza di richiesta del committente le variazioni necessitano di espressa autorizzazione, che risulti dunque da atto scritto “ad substantiam” (Cass. civ. 40122/2021).
Ebbene, dalla lettura del preventivo (cfr. doc. 1 opposta) emerge prima facie come l'importo di €
17.000,00 sia stato concordato per la realizzazione delle sole opere del capitolato e, in particolare, delle
“- opere edili di fornitura e posa pareti e contro pareti e lastre fibrate tipo Fermacel come dai vostri progetti e disegni con le metrature precedentemente inviate.
- Lavori di posa come dalle schede di montaggio e scheda tecnica del prodotto, montanti e guide zincate, stuccatura fine senza garza previo l'incollaggio delle giunte, posa dei paraspigoli a ogni angolo vivo necessario.
- Fornitura e posa della lana di roccia/vetro per l'isolamento acustico e termico tra le pareti divisori del progetto”.
Al contrario, per le ulteriori “opere di assistenza elettrica, idraulica, aria condizionata e tutti lavori non sopra menzionati” le parti hanno pattuito un compenso di € 25,00 all'ora, oltre costo del materiale, verosimilmente per l'impossibilità di calcolare l'importo prima di eseguire gli interventi.
La documentazione in atti dimostra, dunque, come le opere di cui alla fattura azionata in sede monitoria, benché pattuite per iscritto, non fossero ricomprese nel compenso di € 17.000,00 e come, di conseguenza, il committente dovesse saldarle a fronte del completamento lavori e della nuova fattura, attestante la sussistenza di un titolo fonte di obbligazione tra le parti.
Per confutare la realizzazione delle opere elettriche ed idrauliche da parte di parte CP_1 opponente ha prodotto una dichiarazione resa dal legale rappresentante di impresa Controparte_3 incaricata dal sig. della realizzazione di tutte le opere idrauliche ed elettriche, in cui si dà atto del Pt_1 contributo irrisorio – quasi dannoso – che l'impresa opposta avrebbe fornito: “[…] l'assistenza agli impianti da parte di ditte terze è stata pressoché nulla in quanto tutte le tubazioni e predisposizioni
9 dell'impianto elettrico e le tubazioni dell'impianto idrico sanitario, sono state posate e fissate da noi e dai nostri partner..” […] “la gestione delle fasi lavorative del cantiere nel realizzare gli impianti voluto dalla ditta per consentire alla stessa di lavorare per settori e secondo un metodo di lavoro non CP_1 condiviso, ha avuto come conseguenza che ci hanno rallentato e dovuto fare intervenire più volte con un dispendio maggiore di costi.” (cfr. doc. 7 opponente).
Tale dichiarazione – non suffragata da ulteriori elementi di prova e, peraltro, resa da un soggetto di cui l'opponente non ha neppure domandato l'escussione testimoniale – risulta smentita dalle dichiarazioni del Direttore lavori: escusso in udienza, il geom. ha, in primo luogo, confermato come CP_2 CP_1 abbia “svolto attività di assistenza sia per i lavori idraulici che elettrici, in particolare ha eseguito dei fori di apertura per il passaggio di tubi, cavi elettrici, scarichi e quant'altro nei pannelli all'interno dell'abitazione.”. L'unica lavorazione extra capitolato su cui il geometra non è stato in grado di riferire puntualmente riguardava l'antenna: “Sul cap. 13) confermo le lavorazioni elencate, con esclusione dell'antenna, che credo sia stata eseguita dal muratore incaricato, gli altri lavori dovevano essere eseguiti da che si occupava delle pareti interne. La foratura del pannello in legno attività consiste CP_1
Testi in forometrie, ne avrà fatte non più di 2/3; preciso che le forature per il passaggio tubi idraulici ed elettrici sono state eseguite nel pannello e costituiscono l'attività di “assistenza idraulica ed elettrica”. Le opere eseguite sull'antenna, peraltro, non sono indicate specificamente nel preventivo come voce enucleata ex se e, conseguentemente, non risulta possibile scorporarne l'importo dalla somma di € 7.187,44 in mancanza di elementi forniti dalla parte.
Quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante di il Direttore lavori ha Controparte_3 chiarito come le attività nel cantiere fossero compartimentate e che ogni azienda svolgesse lavorazioni diverse dell'appalto, che non era unico. Di conseguenza, la mera circostanza che Controparte_3 abbia seguito le opere idriche ed elettriche di propria competenza non esclude che abbia curato le CP_1 medesime lavorazioni per quanto di sua spettanza.
Le dichiarazioni del teste risultano puntuali, lineari e coerenti e non contraddette dalla CP_2 documentazione prodotta dall'opponente. Le dichiarazioni rese dal teste assumono valenza dirimente, atteso che parte opponente non ha articolato capitoli di prova ammissibili, né ha domandato l'escussione di testi rilevanti ai fini del decidere. Sul punto, si osserva che i testi indicati e le circostanze capitolate erano del tutto sovrapponibili a quelle, ammesse, dell'opposta e, soprattutto, non rispettavano la ripartizione probatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: come ribadito poc'anzi, gravava sull'opposta, in qualità di attrice sostanziale, l'onere di provare lo svolgimento delle attività per le quali ha richiesto il pagamento. In tale contesto, dunque, le richieste di prova dedotte dall'opponente non erano
10 funzionali a dimostrare i fatti, come ripartiti dall'onus probandi e, per tale ragione, sono state ritenute irrilevanti ai fini del decidere.
2.4. Venendo ora alla quantificazione del credito, l'escussione testimoniale ha confermato la congruità del prezzo applicato dall'impresa edile per i lavori extra: sul punto, il geom. ha CP_2 confermato il contenuto della sua relazione del 24.09.2019 (cfr. relazione – doc. 7 opposta), chiarendo che “sui prezzi mi ero esposto, e poi li ho anche confermati, come indicazioni abbiamo dato gli stessi valori che erano stati applicati alla abitazione adiacente a quella del sig. che avevo seguito Pt_1 precedentemente, e che poi appunto ho confermato anche per via email o con altro scritto. Posso Pt_1 dire che i prezzi erano in linea con il mercato in quel momento, per quanto a mia conoscenza e in base alla mia esperienza, li ho ritenuti congrui;
si trattava di lavori esattamente identici a quelli eseguiti nella casa adiacente, speculare a quella del sig. . Pt_1
Al riguardo, è priva di rilievo autonomo la circostanza che la superficie lavorata da ell'abitazione CP_1 del sig. sia stata di 315 mq, in luogo dei 373 mq indicati dal geom. nella mail del Pt_1 CP_2
23.09.2018 (cfr. mail e allegato – doc. 11 opponente), con conseguente minore esborso in materiali e costo di manodopera. Parte opponente non ha, infatti, quantificato puntualmente la riduzione di prezzo che deriverebbe dal ricalcolo delle opere non eseguite, anche tenuto conto che, in ogni caso, sul punto il
Direttore lavori ha chiarito di aver redatto il documento con una tolleranza del 5-7%, atteso che
“l'indicazione è stata fatta sulla base della misura della casa speculare ove erano stati eseguiti i medesimi lavori”, senza che il committente prima dell'instaurazione del giudizio abbia sollevato contestazioni sul metodo di calcolo.
D'altra parte, come ribadito dallo stesso opponente, tra i compiti del Direttore lavori era inclusa anche l'asseverazione ai prezzi esposti da ritenuti congrui e in linea non solo con le previsioni CP_1
contrattuali ma con la buona tecnica e prassi ed i prezzi di mercato.
Per quanto il prezzo sia stato calcolato con un margine di tolleranza, le allegazioni attoree e la documentazione versata in atti non permettono di scorporare autonomamente alcun importo dalla somma azionata in sede monitoria.
2.5. In conclusione, in esito all'istruttoria risultano provate, oltre all'esecuzione dei lavori – pacificamente riconosciuta da entrambe le parti –, sia la circostanza che le opere fossero extra capitolato, che la congruità del prezzo applicato.
Per tali ragioni il diritto di credito è stato dimostrato, così determinando il rigetto della spiegata opposizione.
2.6. Quanto, infine, all'importo di € 1.280,00, asseritamente non dichiarati e versati in nero al sig.
parte opponente non ha formulato alcuna puntuale domanda. CP_1
11 In ogni caso, la documentazione prodotta dall'opposta conferma la contabilizzazione nelle scritture dell'impresa.
Dalla lettura del consuntivo del 6.08.2019 (cfr. doc. 5 opposta) emerge, infatti, che il credito dell'impresa ammontava a tale data ad € 8.191,00: la differenza tra tale somma e l'importo azionato in sede monitoria
(€ 6.911,00 oltre iva al 4% e, così, per un totale di € 7.187,44) ammonta esattamente ad € 1.280,00, che risultano così contabilizzati dall'impresa edile.
Di conseguenza, non si ravvisa sul punto alcuna censura rispetto all'operato dell'impresa.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice opponente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra € 5.201,00 e €26.000,00) e dell'attività difensiva espletata, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, dei parametri medi del medesimo decreto per la fase istruttoria e dei parametri medi di cui al D.M.
147/2022 per la fase decisionale, applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
138/2020, emesso il 5.02.2020 e pubblicato il 13.02.2020, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2) condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 4.109,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, il 26.03.2025
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
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