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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lecce, in persona del Giudice Onorario Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 790/24 R.G., promossa da:
, rappresentata e difeso dall'Avv. Gabriele Toma, con domicilio eletto Parte_1
presso il suo Studio, come da mandato allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Cesare Cretì, con domicilio presso il CP_1
suo Studio, come da mandato rilasciato su separato foglio
CONVENUTO nonché
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima Agenzia Parte_1
immobiliare, conveniva in giudizio e per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 CP_1
conclusioni: “accertare e dichiarare che i convenuti (sigg.ri e si sono resi Controparte_2 CP_1
inadempienti all'obbligo contrattualmente e civilisticamente assunto di corrispondere la provvigione dovuta all'attrice
con riferimento agli immobili siti in Otranto alla Via Madonna del Passo n.68, di cui l'abitazione é composta da 5,5 vani
catastali, oltre a posto auto, con dati catastali Foglio 44, part. 27, sub 102-103; accertare e dichiarare maturato il diritto
di essa attrice alla corresponsione della provvigione contrattualmente pattuita con detti convenuti;
per l'effetto,
condannare i convenuti tutti in solido tra loro, al pagamento in favore di essa attrice della somma di Euro 11.346,00 (iva
inclusa), oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di provvigione per l'attività prestata;
in ogni caso, condannare
gli odierni convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi di lite, da quantificare ai sensi del D.M. n.55/2014 e
ss. mm., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Esponeva di aver ricevuto dal sig. in data 13.11.2019 l'incarico di mediazione per la Controparte_2
vendita di un immobile ubicato in Otranto alla Via Madonna del Passo n.68, composto da 5,5, vani catastali, oltre box auto, censito al foglio 44, particella 27, sub 102-103.
Sosteneva di aver assolto all'incarico ricevuto, adoperando tutti i mezzi pubblicitari necessari e che, tra i vari soggetti interessati, aveva fatto visionare il detto immobile al sig. , Persona_1
il quale aveva pure sottoscritto in data 29.09.2020 la relativa scheda di visione, con cui aveva dichiarato di non aver mai visto precedentemente l'immobile in oggetto ed aveva, altresì, accettato i compensi provvigionali dovuti.
Lamentava che a sua dolosa insaputa le parti convenute avevano formalizzato in data 16.07.21 l'atto di vendita dell'immobile in oggetto al prezzo di Euro 155.000,00, senza corrispondere le dovute provvigioni.
Si costituiva che, nel contestare la domanda avversaria, rassegnava le seguenti CP_1
conclusioni: “in via pregiudiziale accertare e dichiarare l''eccepita prescrizione del diritto attoreo al pagamento della
provvigione ai sensi dell'art. 2950 c.c.; rigettare la domanda attorea per le ragioni esposte;
con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
Il detto convenuto, in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, essendo decorso il termine di un anno stabilito dall'art. 2950 c.c., non risultando atti interruttivi dal 20.07.2021, data di conclusione dell'affare coincidente con la registrazione dell'atto pubblico di compravendita, al 20.03.2023, data della diffida di pagamento.
Contestava la sussistenza dell'occultamento doloso, evidenziando che la vendita era avvenuta con atto pubblico registrato, per cui era stato portato a conoscenza di chiunque.
Nel merito, puntualizzava che non aveva mai avuto contatti diretti né conosciuto il sig. CP_1
e che l'immobile era stato acquistato da a seguito della presa visione Controparte_2 Persona_2
di un cartello “vendesi” con indicazione del numero telefonico, in autonomia e senza l'intervento di alcun mediatore.
Nessuno si costituiva per ritualmente evocato in giudizio, di cui viene dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Richiesti e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la prova orale, la causa precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, che é fondata ed ha natura assorbente.
Ebbene, l'attrice ha fondato l'azione sull'art. 1755, comma 1, c.c., secondo cui “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare é concluso per effetto del suo intervento”.
Detta azione, tuttavia, trova un limite temporale nella prescrizione breve di un anno, stabilita dall'art. 2950 c.c. il quale stabilisce che “si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione” e, atteso che l'art. 2935 c.c. precisa che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, é proprio dal momento della conclusione dell'affare a norma dell'art. 1755 c.c. che la prescrizione inizia a decorrere, come da costante ed ormai pacifica giurisprudenza di legittimità che sostiene che per conclusione dell'affare deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti.
Sul punto, pertanto, coglie nel segno l'eccezione del convenuto che fa decorrere proprio dalla data di CP_1 stipula dell'atto pubblico del 16.07.21, registrato il 20.07.2021, la prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Ciò premesso, deve necessariamente rilevarsi che la diffida di pagamento del 20.02.2023 é stata inoltrata ai convenuti ben oltre la data di prescrizione, eccepita tempestivamente dalla difesa del convenuto . CP_1 A tanto vi é da aggiungere che non é possibile configurare, ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c., l'asserito occultamento doloso dell'atto di compravendita sostenuto dall'attrice, atteso che il detto atto di compravendita é stato pure registrato e, quindi, reso fruibile a qualunque interessato, a nulla rilevando l'incolpevole mancata conoscenza da parte della dell'intervenuta vendita, potendo tale ignoranza, Parte_1 nel caso di specie, essere attribuita solo al proprio comportamento, ovvero a ragioni soggettive di impedimento e non già al dolo dei soggetti obbligati alla corresponsione della provvigione che, invece, deve essere riconducibile a cause giuridiche e non ad ostacoli soggettivi di mero fatto;
d'altronde l'attrice, com'è venuta a conoscenza della vendita nel momento in cui tardivamente ha inoltrato ai convenuti la diffida di pagamento, ne poteva pure pacificamente prendere conoscenza prima che decorresse il termine prescrizionale.
Ed infatti le eventuali asserite cause di occultamento doloso, non sono state neppure prospettate e, men che mai, provate.
Alla luce di tali valutazioni la domanda dell'attrice andrà rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa ed assorbita
) rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione;
) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Paride Cesare
Cretì, antistatario, che liquida in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.;
Così deciso in Lecce, il 28.05.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lecce, in persona del Giudice Onorario Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 790/24 R.G., promossa da:
, rappresentata e difeso dall'Avv. Gabriele Toma, con domicilio eletto Parte_1
presso il suo Studio, come da mandato allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Cesare Cretì, con domicilio presso il CP_1
suo Studio, come da mandato rilasciato su separato foglio
CONVENUTO nonché
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima Agenzia Parte_1
immobiliare, conveniva in giudizio e per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 CP_1
conclusioni: “accertare e dichiarare che i convenuti (sigg.ri e si sono resi Controparte_2 CP_1
inadempienti all'obbligo contrattualmente e civilisticamente assunto di corrispondere la provvigione dovuta all'attrice
con riferimento agli immobili siti in Otranto alla Via Madonna del Passo n.68, di cui l'abitazione é composta da 5,5 vani
catastali, oltre a posto auto, con dati catastali Foglio 44, part. 27, sub 102-103; accertare e dichiarare maturato il diritto
di essa attrice alla corresponsione della provvigione contrattualmente pattuita con detti convenuti;
per l'effetto,
condannare i convenuti tutti in solido tra loro, al pagamento in favore di essa attrice della somma di Euro 11.346,00 (iva
inclusa), oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di provvigione per l'attività prestata;
in ogni caso, condannare
gli odierni convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi di lite, da quantificare ai sensi del D.M. n.55/2014 e
ss. mm., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Esponeva di aver ricevuto dal sig. in data 13.11.2019 l'incarico di mediazione per la Controparte_2
vendita di un immobile ubicato in Otranto alla Via Madonna del Passo n.68, composto da 5,5, vani catastali, oltre box auto, censito al foglio 44, particella 27, sub 102-103.
Sosteneva di aver assolto all'incarico ricevuto, adoperando tutti i mezzi pubblicitari necessari e che, tra i vari soggetti interessati, aveva fatto visionare il detto immobile al sig. , Persona_1
il quale aveva pure sottoscritto in data 29.09.2020 la relativa scheda di visione, con cui aveva dichiarato di non aver mai visto precedentemente l'immobile in oggetto ed aveva, altresì, accettato i compensi provvigionali dovuti.
Lamentava che a sua dolosa insaputa le parti convenute avevano formalizzato in data 16.07.21 l'atto di vendita dell'immobile in oggetto al prezzo di Euro 155.000,00, senza corrispondere le dovute provvigioni.
Si costituiva che, nel contestare la domanda avversaria, rassegnava le seguenti CP_1
conclusioni: “in via pregiudiziale accertare e dichiarare l''eccepita prescrizione del diritto attoreo al pagamento della
provvigione ai sensi dell'art. 2950 c.c.; rigettare la domanda attorea per le ragioni esposte;
con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
Il detto convenuto, in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, essendo decorso il termine di un anno stabilito dall'art. 2950 c.c., non risultando atti interruttivi dal 20.07.2021, data di conclusione dell'affare coincidente con la registrazione dell'atto pubblico di compravendita, al 20.03.2023, data della diffida di pagamento.
Contestava la sussistenza dell'occultamento doloso, evidenziando che la vendita era avvenuta con atto pubblico registrato, per cui era stato portato a conoscenza di chiunque.
Nel merito, puntualizzava che non aveva mai avuto contatti diretti né conosciuto il sig. CP_1
e che l'immobile era stato acquistato da a seguito della presa visione Controparte_2 Persona_2
di un cartello “vendesi” con indicazione del numero telefonico, in autonomia e senza l'intervento di alcun mediatore.
Nessuno si costituiva per ritualmente evocato in giudizio, di cui viene dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Richiesti e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la prova orale, la causa precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va affrontata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento della provvigione, che é fondata ed ha natura assorbente.
Ebbene, l'attrice ha fondato l'azione sull'art. 1755, comma 1, c.c., secondo cui “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare é concluso per effetto del suo intervento”.
Detta azione, tuttavia, trova un limite temporale nella prescrizione breve di un anno, stabilita dall'art. 2950 c.c. il quale stabilisce che “si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione” e, atteso che l'art. 2935 c.c. precisa che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, é proprio dal momento della conclusione dell'affare a norma dell'art. 1755 c.c. che la prescrizione inizia a decorrere, come da costante ed ormai pacifica giurisprudenza di legittimità che sostiene che per conclusione dell'affare deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti.
Sul punto, pertanto, coglie nel segno l'eccezione del convenuto che fa decorrere proprio dalla data di CP_1 stipula dell'atto pubblico del 16.07.21, registrato il 20.07.2021, la prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Ciò premesso, deve necessariamente rilevarsi che la diffida di pagamento del 20.02.2023 é stata inoltrata ai convenuti ben oltre la data di prescrizione, eccepita tempestivamente dalla difesa del convenuto . CP_1 A tanto vi é da aggiungere che non é possibile configurare, ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c., l'asserito occultamento doloso dell'atto di compravendita sostenuto dall'attrice, atteso che il detto atto di compravendita é stato pure registrato e, quindi, reso fruibile a qualunque interessato, a nulla rilevando l'incolpevole mancata conoscenza da parte della dell'intervenuta vendita, potendo tale ignoranza, Parte_1 nel caso di specie, essere attribuita solo al proprio comportamento, ovvero a ragioni soggettive di impedimento e non già al dolo dei soggetti obbligati alla corresponsione della provvigione che, invece, deve essere riconducibile a cause giuridiche e non ad ostacoli soggettivi di mero fatto;
d'altronde l'attrice, com'è venuta a conoscenza della vendita nel momento in cui tardivamente ha inoltrato ai convenuti la diffida di pagamento, ne poteva pure pacificamente prendere conoscenza prima che decorresse il termine prescrizionale.
Ed infatti le eventuali asserite cause di occultamento doloso, non sono state neppure prospettate e, men che mai, provate.
Alla luce di tali valutazioni la domanda dell'attrice andrà rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa ed assorbita
) rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione;
) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Paride Cesare
Cretì, antistatario, che liquida in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.;
Così deciso in Lecce, il 28.05.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini