Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40285 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/11/2024 e vertente
TRA
), nato a MILANO in [...] Parte_1 C.F._1
25/03/1973 rappresentato e difeso dall'Avv. LO PRESTI MASSIMILIANO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
RUSSA) in data 12/12/1982 rappresentata e difesa dall'Avv. ARALDI FRANCESCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9/12/2024
Precisazione delle conclusioni parti: come da note congiunte in data 16 maggio 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/11/2024 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito ortodosso a Milano in data 1/7/2007 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Milano - A. 2007 -N 99 – P II – S A), con dalla Controparte_1
cui unione è nato in data [...], nonché di essersi separato come da decreto di Per_1
omologa del Tribunale di Milano del 14/2/2017, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 9/12/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 12/3/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte e ha rinviato alla successiva udienza del 5/5/2025 dovendo disporre l'acquisizione di atti da parte del
TM.
A predetta udienza, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo, si impegnavano a depositarne versione editabile entro il 16/5/2025 e chiedevano che il tribunale lo recepisse. Il Giudice delegato assegnava termine per il deposito e rimetteva, alla scadenza, al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 21/05/2025
Osservato in diritto
La domanda di di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
14/2/2017. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo che prevede affido condiviso con collocamento materno, visite libere in ragione dell'età del ragazzo e congruo contributo paterno per il suo mantenimento. , nel corso degli anni, è stato affidato all'Ente Comune di Milano. Tuttavia, Per_1
la limitazione della responsabilità è già stata revocata con decreto definitivo del TM in data
23/4/2025. L'accordo delle parti, che riflette la situazione attuale, non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e deve essere recepito dal tribunale.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito ortodosso a
Milano in data 1/7/2007 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano -
A. 2007 -N 99 – P II – S A) da Parte_2
2) AFFIDA il minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
presso la madre in Milano, via Cascina Barocco n. 17. Con riguardo alle visite tra padre e figlio, anche in ragione dell'età del minore e fatto salvo ogni diverso accordo che le parti potranno raggiungere senza particolari formalità, potrà recarsi ogni qualvolta lo Per_1
desideri dai nonni paterni per ivi incontrare il padre, così come oggi sta avvenendo.
3) PONE a carico del padre per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € Per_1
400,00.-, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario continuativo entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2025.
4) DISPONE che i genitori si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative al figlio così come individuate dalle “Linee Guida spese extra assegno” Per_1
approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) DICHIARA compensate le spese di lite; 6) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato