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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2369/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SARA BERTANI, Parte_1 C.F._1
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PAOLO GUIDETTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/10/2020, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. 1935/2020 del 14/10/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 8 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate modificate, di seguito trascritte:
“1. Confermare l'affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i Per_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Modena, via Giovanni Luvini n 7 int. 15, di proprietà del 50% di ciascun coniuge, alla SI.ra , che già vi abita unitamente ai figli Controparte_1
e presso la quale tutti hanno altresì fissato la residenza anagrafica e che manterranno inalterata;
3. Ciascun genitore, stante l'esistenza di prole minore, la sola figlia , si impegna e si obbliga a Per_1 comunicare a mantenersi reperibile nei confronti dell'altro, quotidianamente, a mezzo telefono, whatsapp o sms;
4. Porre a carico del SInor il quale si dichiara economicamente autosufficiente, un assegno Pt_1 divorzile in favore della SI.ra , come concordato con la stessa, pari ad € 50,00 Controparte_1
mensili da versarsi ogni mese, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese di decorrenza dalla domanda. Si precisa che si intende il 18 come scadenza per l'effettivo accredito dell'importo statuito. Tale contributo è per legge soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat;
5. Darsi atto che i la figlia frequenta la classe quinta presso la scuola elementare San Per_1
Geminiano di Modena e che il prossimo anno frequenterà la scuola media , mentre il Persona_2 figlio frequenta la classe quinta presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi. Per_3
e , ad oggi non frequentano attività sportive e/o ricreative particolari ma entrambi i Per_3 Per_1 genitori si dichiarano d'accordo a permetterne la frequenza impegnandosi a non ostacolare eventuali attività sportive scelte dai figli. ha manifestato l'intenzione di iscriversi presso l'Università Per_3
di Modena presso la facoltà di Giurisprudenza;
6. I genitori, concordano di regolare in questo modo la reciproca frequentazione ed il tempo di permanenza con i figli: la minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due dal Per_1
sabato pomeriggio alla domenica sera con impegno del padre di recuperarla dalla abitazione della madre e di riportarla presso di essa, ciò sempre salvo diverso accordo e salva poi la facoltà che il pagina 2 di 8 figlio , ottenuta la patente di guida e dotato di una autovettura, si rechi autonomamente a Per_3
far visita al padre accompagnando con sé la sorella;
Per_1
7. Qualora in futuro il padre dovesse trasferire la propria residenza da a Modena, si CP_2
impegna ad accordarsi con la SI.ra e con i figli stessi, per integrare la Controparte_1
frequentazione del fine settimana con i figli anche con incontri infrasettimanali;
8. La figlia , eventualmente con il figlio in quanto già maggiorenne, trascorrerà il Per_1 Per_3
periodo festivo natalizio con il padre, ad anni alterni, dal 23/12 alle ore 19.30 circa sino al 31/12 alle ore 19.30 circa, quando verrà/verranno riaccompagnati c/o la mamma, con la quale rimarrà/rimarranno sino al 6 gennaio compreso. L'anno seguente la figlia ed eventualmente il Per_1
figlio , rimarrà/rimarranno con e presso la madre dal 23/12 al 31/12 con le stesse modalità Per_3
e con il padre per il restante periodo sino al 6 gennaio e così via alternando di anno in anno i periodi tra i due genitori. Nel periodo festivo pasquale i figli rimarranno ad anni alterni con il padre dal sabato mattina ad ore 9.00 sino al giorno di Pasquetta compreso, con ri-accompagnamento presso la madre in tale giornata ad ore 19.30, alternando di anno in anno detti periodi.
In caso di mancato accordo sulla suddivisione di tali periodi feriali (natalizio e pasquale), negli anni dispari la prima scelta spetterà al padre e negli anni pari alla madre. Per entrambi i periodi festivi sarà sempre possibile per i genitori ogni modifica tenendo conto e nel pieno rispetto degli impegni assunti dai figli e delle loro volontà;
9. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno due settimane consecutive o non consecutive presso il padre e altrettanto presso la madre. I periodi dovranno essere concordati, annualmente, tra i genitori entro il 31 maggio e, in caso di mancato accordo, negli anni dispari la prima scelta spetta al padre e negli anni pari alla madre.
Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si recherà in vacanza con i minori, comunicando indirizzo e eventuale ulteriore recapito telefonico. Qualora al padre venga imposta una trasferta lavorativa all'estero, in un periodo già concordato con la SI.ra per il Controparte_1
periodo di vacanze estive da trascorrere con i figli, potrà successivamente recuperarlo.
10. Il SI. provvederà mensilmente al contributo di mantenimento ordinario in favore della Pt_1
prole, versando alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 18 (da intendersi quale termine Controparte_1 di accredito della valuta) di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili per ciascun figlio. Tale contributo è per legge soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa di cui all'IBAN:
[...]. I genitori suddivideranno infine al 50% tra loro le spese pagina 3 di 8 straordinarie riguardanti la prole, come da protocollo del Tribunale di Modena, intendendosi per tali quelle di seguito elencate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, face cc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo alla esibizione;
11. Gli sgravi fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% a ciascun genitore;
12. Entrambi i genitori si prestano sin da ora il reciproco consenso al rinnovo di documenti di identità per i figli, validi anche per l'espatrio, impegnandosi, a tal fine, al disbrigo di tutte le pratiche necessarie. I figli dovranno portare tali documenti sempre con sé quando trascorreranno periodi di vacanza con ciascun genitore;
pagina 4 di 8 13. L'assegno unico universale mensile spettante per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla SInora;
Controparte_1
14. Il padre si impegna a corrispondere una paghetta di € 50,00 mensili al figlio maggiorenne
; Per_3
15. Il SInor provvederà a farsi carico per intero di alcune spese che le parti dichiarano Pt_1
necessarie effettuarsi nella ex casa familiare sita in Modena, Via Giovanni Luvini n. 7 int. 15 e precisamente per le seguenti opere: “rimozione della vecchia pittura, stuccatura di tutte le parti rimosse con stucco liscio, una mano di fissativo + due mani di pittura trasparente antimuffa di alta resistenza. Rimozione del piatto doccia e smaltimento di esso. Fornitura e posa del piatto doccia”.
Le parti dichiarano di aver già ricevuto un preventivo per dette opere straordinarie dalla ditta Matide
Color per il prezzo di € 4.000 oltre Iva. Il SI. incaricherà la ditta Matide Color e salderà i Pt_1
lavori dalla stessa eseguiti. I lavori verranno svolti dalla ditta Matide Color in due tranches: quanto i lavori di sistemazione del piatto doccia saranno da eseguirsi entro il rogito di indicato nella condizione n. 16 del presente ricorso;
quanto invece ai lavori di rimozione della vecchia pittura, stuccatura di tutte le parti rimosse con stucco liscio, una mano di fissativo + due mani di pittura trasparente antimuffa di alta resistenza saranno da eseguirsi nei mesi estivi/caldi dell'anno solare
2025. È fatta salva chiaramente la facoltà delle parti di incaricare concordemente altra a diversa impresa edile per svolgere i lavori straordinari anzi indicati.
16. Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato, in data
5.7.2010, con atto pubblico a ministero Notaio dott. rep. 71918, sito in Modena, Via Persona_4
Giovanni Luvini n. 7 int. 15 e censito all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena –
Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali del Comune di Modena al Foglio 135, Particella 120, sub 58, Zona Cens 3, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. 695,93 € e la relativa pertinenza censita al Foglio
135, Particella 120, sub. 50, Zona Cens 3, cat. C/6, Classe 8, 20 mq, R.C. 69,21 € oltre le parti comuni.
Premesso quanto sopra i coniugi, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il SI. si impegna ed obbliga a cedere, senza corrispettivo, alla SI.ra CO
, la sua quota pari alla metà dell'immobile precedentemente descritto, con le relative Controparte_1
pertinenze e quote comuni, ciò a regolamentazione definitiva e complessiva dei rapporti economici tra i coniugi.
La SI.ra diverrà pertanto piena proprietaria dell'immobile anzi descritto. Le parti si Controparte_1
impegnano ad effettuare la cessione senza corrispettivo entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza.
pagina 5 di 8 Tutte le spese notarile ed accessorie per l'atto di cessione saranno interamente a carico del SI.
Detto trasferimento sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali CO
e di bolli ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/19996-, nonché della sentenza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, 14 gennaio – 17 febbraio 2016, n.
3110. Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto in cui si trovano libere da ipoteche e/o pegni di sorta.
17. Le parti danno atto che per l'acquisto dell'immobile descritto alla condizione n. 16 esse hanno contratto mutuo ipotecario concesso loro da – Filiale di Modena – Agenzia n.
2. Il Controparte_4
SI. si impegna a provvedere ad estinguere anticipatamente le rimanenti rate del CO
mutuo senza oneri e/o spese per la SI.ra . Estinto il mutuo, le parti estingueranno Controparte_1
altresì il conto corrente loro intestato ed acceso presso detto istituto di credito utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo salvo che detto conto corrente non sia già stato anticipatamente estinto;
18. Le spese ordinarie relative alla ex casa familiare sita in Modena, Via Giovanni Luvini n. 7 int. 15
(utenze e spese condominiali) saranno a carico della SI.ra , mentre le spese Controparte_1
condominiali straordinarie e le spese di proprietà saranno suddivise al 50% tra le parti in quanto comproprietarie e ciò fino al rogito di cui alla condizione n. 16;
19. Si specifica che eventuali lavori di manutenzione straordinaria diversi da quelli indicati nella condizione n. 15 dell'immobile sito in Modena, Via Giovanni Luvini n. 7 int. 15 fino alla data del rogito indicato alla condizione n. 16, dovranno essere preventivamente concordati tra le parti qualora comportino una spesa superiore ad € 100 mentre le spese di piccola manutenzione resteranno a carico della SI.ra ; Controparte_1
20. A seguito del rogito di cui alla condizione n. 16, la SI.ra sarà tenuta a sostenere Controparte_1
tutte le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile essendo divenuta l'unica proprietaria. Eventuali spese condominiali inerenti il periodo precedente la rogito di cui alla condizione n. 16 saranno suddivise tra le parti in ragione della proprietà;
21. Le parti dichiarano che l'autovettura targata DF708JK è di proprietà esclusiva della SI.ra mentre l'autovettura targata BM981VA è di proprietà esclusiva del SI. Controparte_1 CP_3
[...]
22. Il SI. ha già prelevato dall'abitazione ex casa familiare tutti i beni personali oltre i beni Pt_1
mobili/mobilio/arredi e suppellettili ad eccezione di due scrivanie ancora depositate in garage che si impegna a prelevare entro e non oltre la data della stipulazione del rogito indicato alla condizione n.
pagina 6 di 8 16. Le parti dichiarano pertanto che tutti i beni presenti nell'abitazione sita in Modena, Via Giovanni
Luvini n. 7 int. 15 sono e rimarranno di proprietà della SI.ra SI.ra Controparte_1
23. Il SI. si impegna a delegare la SI.ra per far sì che ella possa indicare al Pt_1 CP_1 Parte_2
in anche la figlia nel proprio documento/passaporto persiano, eventualmente
[...] Pt_3 Per_1
anche presentandosi presso il medesimo Consolato in presenza;
24. La SI.ra dichiara di voler far trascrivere l'emananda sentenza anche in Iran. Il Controparte_1 SI. è d'accordo e non vi si oppone;
Pt_1
25. I coniugi dichiarano che con il presente atto hanno regolato tutte le questioni di carattere economico e i reciproci rapporti in essere tra gli stessi derivanti dal rapporto coniugale, non avendo quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
26. Le spese della presente causa sono compensate tra le parti. Si fa presente che la SI.ra
[...]
è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” CP_1
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che quelli della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 01/03/2003 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il 02/05/1970 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 7 di 8 Oppure
Anno 2003 Atto n. 131 Parte II Serie C1
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2369/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SARA BERTANI, Parte_1 C.F._1
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PAOLO GUIDETTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/10/2020, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. 1935/2020 del 14/10/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 8 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate modificate, di seguito trascritte:
“1. Confermare l'affidamento della figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i Per_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Modena, via Giovanni Luvini n 7 int. 15, di proprietà del 50% di ciascun coniuge, alla SI.ra , che già vi abita unitamente ai figli Controparte_1
e presso la quale tutti hanno altresì fissato la residenza anagrafica e che manterranno inalterata;
3. Ciascun genitore, stante l'esistenza di prole minore, la sola figlia , si impegna e si obbliga a Per_1 comunicare a mantenersi reperibile nei confronti dell'altro, quotidianamente, a mezzo telefono, whatsapp o sms;
4. Porre a carico del SInor il quale si dichiara economicamente autosufficiente, un assegno Pt_1 divorzile in favore della SI.ra , come concordato con la stessa, pari ad € 50,00 Controparte_1
mensili da versarsi ogni mese, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese di decorrenza dalla domanda. Si precisa che si intende il 18 come scadenza per l'effettivo accredito dell'importo statuito. Tale contributo è per legge soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat;
5. Darsi atto che i la figlia frequenta la classe quinta presso la scuola elementare San Per_1
Geminiano di Modena e che il prossimo anno frequenterà la scuola media , mentre il Persona_2 figlio frequenta la classe quinta presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi. Per_3
e , ad oggi non frequentano attività sportive e/o ricreative particolari ma entrambi i Per_3 Per_1 genitori si dichiarano d'accordo a permetterne la frequenza impegnandosi a non ostacolare eventuali attività sportive scelte dai figli. ha manifestato l'intenzione di iscriversi presso l'Università Per_3
di Modena presso la facoltà di Giurisprudenza;
6. I genitori, concordano di regolare in questo modo la reciproca frequentazione ed il tempo di permanenza con i figli: la minore trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due dal Per_1
sabato pomeriggio alla domenica sera con impegno del padre di recuperarla dalla abitazione della madre e di riportarla presso di essa, ciò sempre salvo diverso accordo e salva poi la facoltà che il pagina 2 di 8 figlio , ottenuta la patente di guida e dotato di una autovettura, si rechi autonomamente a Per_3
far visita al padre accompagnando con sé la sorella;
Per_1
7. Qualora in futuro il padre dovesse trasferire la propria residenza da a Modena, si CP_2
impegna ad accordarsi con la SI.ra e con i figli stessi, per integrare la Controparte_1
frequentazione del fine settimana con i figli anche con incontri infrasettimanali;
8. La figlia , eventualmente con il figlio in quanto già maggiorenne, trascorrerà il Per_1 Per_3
periodo festivo natalizio con il padre, ad anni alterni, dal 23/12 alle ore 19.30 circa sino al 31/12 alle ore 19.30 circa, quando verrà/verranno riaccompagnati c/o la mamma, con la quale rimarrà/rimarranno sino al 6 gennaio compreso. L'anno seguente la figlia ed eventualmente il Per_1
figlio , rimarrà/rimarranno con e presso la madre dal 23/12 al 31/12 con le stesse modalità Per_3
e con il padre per il restante periodo sino al 6 gennaio e così via alternando di anno in anno i periodi tra i due genitori. Nel periodo festivo pasquale i figli rimarranno ad anni alterni con il padre dal sabato mattina ad ore 9.00 sino al giorno di Pasquetta compreso, con ri-accompagnamento presso la madre in tale giornata ad ore 19.30, alternando di anno in anno detti periodi.
In caso di mancato accordo sulla suddivisione di tali periodi feriali (natalizio e pasquale), negli anni dispari la prima scelta spetterà al padre e negli anni pari alla madre. Per entrambi i periodi festivi sarà sempre possibile per i genitori ogni modifica tenendo conto e nel pieno rispetto degli impegni assunti dai figli e delle loro volontà;
9. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno due settimane consecutive o non consecutive presso il padre e altrettanto presso la madre. I periodi dovranno essere concordati, annualmente, tra i genitori entro il 31 maggio e, in caso di mancato accordo, negli anni dispari la prima scelta spetta al padre e negli anni pari alla madre.
Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si recherà in vacanza con i minori, comunicando indirizzo e eventuale ulteriore recapito telefonico. Qualora al padre venga imposta una trasferta lavorativa all'estero, in un periodo già concordato con la SI.ra per il Controparte_1
periodo di vacanze estive da trascorrere con i figli, potrà successivamente recuperarlo.
10. Il SI. provvederà mensilmente al contributo di mantenimento ordinario in favore della Pt_1
prole, versando alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 18 (da intendersi quale termine Controparte_1 di accredito della valuta) di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili per ciascun figlio. Tale contributo è per legge soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa di cui all'IBAN:
[...]. I genitori suddivideranno infine al 50% tra loro le spese pagina 3 di 8 straordinarie riguardanti la prole, come da protocollo del Tribunale di Modena, intendendosi per tali quelle di seguito elencate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, face cc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo alla esibizione;
11. Gli sgravi fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% a ciascun genitore;
12. Entrambi i genitori si prestano sin da ora il reciproco consenso al rinnovo di documenti di identità per i figli, validi anche per l'espatrio, impegnandosi, a tal fine, al disbrigo di tutte le pratiche necessarie. I figli dovranno portare tali documenti sempre con sé quando trascorreranno periodi di vacanza con ciascun genitore;
pagina 4 di 8 13. L'assegno unico universale mensile spettante per i figli continuerà ad essere percepito per intero dalla SInora;
Controparte_1
14. Il padre si impegna a corrispondere una paghetta di € 50,00 mensili al figlio maggiorenne
; Per_3
15. Il SInor provvederà a farsi carico per intero di alcune spese che le parti dichiarano Pt_1
necessarie effettuarsi nella ex casa familiare sita in Modena, Via Giovanni Luvini n. 7 int. 15 e precisamente per le seguenti opere: “rimozione della vecchia pittura, stuccatura di tutte le parti rimosse con stucco liscio, una mano di fissativo + due mani di pittura trasparente antimuffa di alta resistenza. Rimozione del piatto doccia e smaltimento di esso. Fornitura e posa del piatto doccia”.
Le parti dichiarano di aver già ricevuto un preventivo per dette opere straordinarie dalla ditta Matide
Color per il prezzo di € 4.000 oltre Iva. Il SI. incaricherà la ditta Matide Color e salderà i Pt_1
lavori dalla stessa eseguiti. I lavori verranno svolti dalla ditta Matide Color in due tranches: quanto i lavori di sistemazione del piatto doccia saranno da eseguirsi entro il rogito di indicato nella condizione n. 16 del presente ricorso;
quanto invece ai lavori di rimozione della vecchia pittura, stuccatura di tutte le parti rimosse con stucco liscio, una mano di fissativo + due mani di pittura trasparente antimuffa di alta resistenza saranno da eseguirsi nei mesi estivi/caldi dell'anno solare
2025. È fatta salva chiaramente la facoltà delle parti di incaricare concordemente altra a diversa impresa edile per svolgere i lavori straordinari anzi indicati.
16. Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato, in data
5.7.2010, con atto pubblico a ministero Notaio dott. rep. 71918, sito in Modena, Via Persona_4
Giovanni Luvini n. 7 int. 15 e censito all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena –
Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali del Comune di Modena al Foglio 135, Particella 120, sub 58, Zona Cens 3, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. 695,93 € e la relativa pertinenza censita al Foglio
135, Particella 120, sub. 50, Zona Cens 3, cat. C/6, Classe 8, 20 mq, R.C. 69,21 € oltre le parti comuni.
Premesso quanto sopra i coniugi, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il SI. si impegna ed obbliga a cedere, senza corrispettivo, alla SI.ra CO
, la sua quota pari alla metà dell'immobile precedentemente descritto, con le relative Controparte_1
pertinenze e quote comuni, ciò a regolamentazione definitiva e complessiva dei rapporti economici tra i coniugi.
La SI.ra diverrà pertanto piena proprietaria dell'immobile anzi descritto. Le parti si Controparte_1
impegnano ad effettuare la cessione senza corrispettivo entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza.
pagina 5 di 8 Tutte le spese notarile ed accessorie per l'atto di cessione saranno interamente a carico del SI.
Detto trasferimento sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali CO
e di bolli ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/19996-, nonché della sentenza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, 14 gennaio – 17 febbraio 2016, n.
3110. Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto in cui si trovano libere da ipoteche e/o pegni di sorta.
17. Le parti danno atto che per l'acquisto dell'immobile descritto alla condizione n. 16 esse hanno contratto mutuo ipotecario concesso loro da – Filiale di Modena – Agenzia n.
2. Il Controparte_4
SI. si impegna a provvedere ad estinguere anticipatamente le rimanenti rate del CO
mutuo senza oneri e/o spese per la SI.ra . Estinto il mutuo, le parti estingueranno Controparte_1
altresì il conto corrente loro intestato ed acceso presso detto istituto di credito utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo salvo che detto conto corrente non sia già stato anticipatamente estinto;
18. Le spese ordinarie relative alla ex casa familiare sita in Modena, Via Giovanni Luvini n. 7 int. 15
(utenze e spese condominiali) saranno a carico della SI.ra , mentre le spese Controparte_1
condominiali straordinarie e le spese di proprietà saranno suddivise al 50% tra le parti in quanto comproprietarie e ciò fino al rogito di cui alla condizione n. 16;
19. Si specifica che eventuali lavori di manutenzione straordinaria diversi da quelli indicati nella condizione n. 15 dell'immobile sito in Modena, Via Giovanni Luvini n. 7 int. 15 fino alla data del rogito indicato alla condizione n. 16, dovranno essere preventivamente concordati tra le parti qualora comportino una spesa superiore ad € 100 mentre le spese di piccola manutenzione resteranno a carico della SI.ra ; Controparte_1
20. A seguito del rogito di cui alla condizione n. 16, la SI.ra sarà tenuta a sostenere Controparte_1
tutte le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile essendo divenuta l'unica proprietaria. Eventuali spese condominiali inerenti il periodo precedente la rogito di cui alla condizione n. 16 saranno suddivise tra le parti in ragione della proprietà;
21. Le parti dichiarano che l'autovettura targata DF708JK è di proprietà esclusiva della SI.ra mentre l'autovettura targata BM981VA è di proprietà esclusiva del SI. Controparte_1 CP_3
[...]
22. Il SI. ha già prelevato dall'abitazione ex casa familiare tutti i beni personali oltre i beni Pt_1
mobili/mobilio/arredi e suppellettili ad eccezione di due scrivanie ancora depositate in garage che si impegna a prelevare entro e non oltre la data della stipulazione del rogito indicato alla condizione n.
pagina 6 di 8 16. Le parti dichiarano pertanto che tutti i beni presenti nell'abitazione sita in Modena, Via Giovanni
Luvini n. 7 int. 15 sono e rimarranno di proprietà della SI.ra SI.ra Controparte_1
23. Il SI. si impegna a delegare la SI.ra per far sì che ella possa indicare al Pt_1 CP_1 Parte_2
in anche la figlia nel proprio documento/passaporto persiano, eventualmente
[...] Pt_3 Per_1
anche presentandosi presso il medesimo Consolato in presenza;
24. La SI.ra dichiara di voler far trascrivere l'emananda sentenza anche in Iran. Il Controparte_1 SI. è d'accordo e non vi si oppone;
Pt_1
25. I coniugi dichiarano che con il presente atto hanno regolato tutte le questioni di carattere economico e i reciproci rapporti in essere tra gli stessi derivanti dal rapporto coniugale, non avendo quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
26. Le spese della presente causa sono compensate tra le parti. Si fa presente che la SI.ra
[...]
è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” CP_1
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che quelli della prole maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 01/03/2003 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN il 02/05/1970 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 7 di 8 Oppure
Anno 2003 Atto n. 131 Parte II Serie C1
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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