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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2750/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 2750/2024 promossa DA Avv. GIACOMO TOMMASO BELTRUTTI DI SAN BIAGIO, in proprio come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio ha introdotto il presente giudizio di opposizione al provvedimento reso dal Giudice penale del Tribunale di Cuneo, del 6 novembre 2024, con cui sono stati liquidati gli onorari per l'attività professionale prestata in favore di nell'ambito del procedimento penale Persona_1 inerente alla notizia di reato iscritta con il n. 4337/2022 rgnr. All'esito dell'attività professionale espletata, il ricorrente, stante l'esito negativo dell'esecuzione a carico del proprio assistito, aveva formulato istanza per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002. Nondimeno, il Tribunale, nel liquidare i compensi richiesti, ha omesso la liquidazione delle spese sostenute dal Professionista, pur documentate e richieste nel complessivo importo di euro 131,32 euro, limitandosi a riconoscere il solo onorario per l'attività svolta dallo scrivente difensore, così come risulta dal decreto di pagamento in oggetto indicato. Per l'effetto, il ricorrente ha promosso il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere il rimborso delle spese documentate e non riconosciute in sede di liquidazione da parte del Tribunale. Fissata udienza di discussione, è rimasto contumace il . Parte ricorrente ha insistito nelle CP_1 conclusioni rassegnate.
1 2. La domanda del ricorrente è qualificabile quale opposizione al decreto reso dal Giudice penale del Tribunale di Cuneo (doc. 1); sotto tale profilo, l'art. 84 del DPR 115/2002 prescrive che “Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”; a sua volta l'art. 170 del DPR 115 del 2002 dispone che “…L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”; l'art. 15 d.lgs. 150/2011 stabilisce, al co. 1, che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 106/2016, ha chiarito che “l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario è regolata nelle forme del rito sommario, ai sensi dell'art. 15, d. leg. 150/2011, e, in quanto tale, è assoggettata al termine decadenziale di trenta giorni previsto per l'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.” (principio confermato da Cass., sent. n. 4423/17). Il ricorso deve pertanto ritenersi tempestivo, posto che risulta depositato nei trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto, avvenuta a mezzo pec il 15 novembre 2024, secondo le forme del rito sommario di cognizione, oggi disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. 3. Nel merito, il ricorrente censura il provvedimento del Giudice penale del Tribunale di Cuneo con cui, dato atto dell'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale dall'imputato, assistito nel procedimento n. 4337/2002 nrgr, aveva ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 116 DPR 115/2002, liquidando gli onorari in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del medesimo Testo Unico, per un complessivo importo di euro 3.123,16, ha omesso la liquidazione degli esborsi sostenuti dal ricorrente, documentati unitamente all'istanza di liquidazione del compenso (doc. 2), vieppiù considerando che la liquidazione è avvenuta tenendo conto della nota spese presentata dal professionista. Alla nota risultano peraltro allegate non soltanto la documentazione attestante gli esborsi sostenuti, ma anche la documentazione attestante l'attività svolta in favore di , imputato dei reati di cui agli artt. Persona_1
628 co. 2, 337, 385 co. 1 e co. 3 c.p. (doc. 3), conclusosi con la condanna del medesimo a quattro anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 4. La domanda del ricorrente, che come già rilevato è circoscritta unicamente a tale omissione, è pertanto fondata e va accolta, con conseguente riforma del decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore di limitatamente al mancato riconoscimento degli esborsi sostenuti e Persona_1 documentati nel complessivo importo di euro 131,32, di cui euro 10,00 euro a titolo di conto spese per opinamento parcella, euro 93,80 a titolo di saldo spese per opinamento parcella (doc. 2), euro 23,58 per richiesta copie del 14 marzo 2023, euro 0,98 per richiesta copie verbali di udienza ed euro 2,96 per richiesta copia della sentenza. Trattasi di spese che vanno senz'altro riconosciute sia ai sensi dell'art. 2 DM 55/2014, che prevede il riconoscimento del compenso e delle “spese documentate” e sia ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002, che prevede il riconoscimento, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell'onorario e delle “spese”. La natura della causa e la mancata costituzione in giudizio del convenuto comportano la irripetibilità CP_1
2 delle spese legali sostenute per il presente giudizio, che restano pertanto a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio ed in riforma del decreto di liquidazione pronunciato dal Giudice penale del Tribunale di Cuneo in data 6 novembre 2024, liquida in favore dell'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio l'importo complessivo di euro 3.123,16, per compensi professionali, oltre euro 131,32 per esborsi documentati ed oltre spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio. Cuneo, 26 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 2750/2024 promossa DA Avv. GIACOMO TOMMASO BELTRUTTI DI SAN BIAGIO, in proprio come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio ha introdotto il presente giudizio di opposizione al provvedimento reso dal Giudice penale del Tribunale di Cuneo, del 6 novembre 2024, con cui sono stati liquidati gli onorari per l'attività professionale prestata in favore di nell'ambito del procedimento penale Persona_1 inerente alla notizia di reato iscritta con il n. 4337/2022 rgnr. All'esito dell'attività professionale espletata, il ricorrente, stante l'esito negativo dell'esecuzione a carico del proprio assistito, aveva formulato istanza per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002. Nondimeno, il Tribunale, nel liquidare i compensi richiesti, ha omesso la liquidazione delle spese sostenute dal Professionista, pur documentate e richieste nel complessivo importo di euro 131,32 euro, limitandosi a riconoscere il solo onorario per l'attività svolta dallo scrivente difensore, così come risulta dal decreto di pagamento in oggetto indicato. Per l'effetto, il ricorrente ha promosso il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere il rimborso delle spese documentate e non riconosciute in sede di liquidazione da parte del Tribunale. Fissata udienza di discussione, è rimasto contumace il . Parte ricorrente ha insistito nelle CP_1 conclusioni rassegnate.
1 2. La domanda del ricorrente è qualificabile quale opposizione al decreto reso dal Giudice penale del Tribunale di Cuneo (doc. 1); sotto tale profilo, l'art. 84 del DPR 115/2002 prescrive che “Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”; a sua volta l'art. 170 del DPR 115 del 2002 dispone che “…L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”; l'art. 15 d.lgs. 150/2011 stabilisce, al co. 1, che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 106/2016, ha chiarito che “l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario è regolata nelle forme del rito sommario, ai sensi dell'art. 15, d. leg. 150/2011, e, in quanto tale, è assoggettata al termine decadenziale di trenta giorni previsto per l'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.” (principio confermato da Cass., sent. n. 4423/17). Il ricorso deve pertanto ritenersi tempestivo, posto che risulta depositato nei trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto, avvenuta a mezzo pec il 15 novembre 2024, secondo le forme del rito sommario di cognizione, oggi disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. 3. Nel merito, il ricorrente censura il provvedimento del Giudice penale del Tribunale di Cuneo con cui, dato atto dell'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale dall'imputato, assistito nel procedimento n. 4337/2002 nrgr, aveva ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 116 DPR 115/2002, liquidando gli onorari in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del medesimo Testo Unico, per un complessivo importo di euro 3.123,16, ha omesso la liquidazione degli esborsi sostenuti dal ricorrente, documentati unitamente all'istanza di liquidazione del compenso (doc. 2), vieppiù considerando che la liquidazione è avvenuta tenendo conto della nota spese presentata dal professionista. Alla nota risultano peraltro allegate non soltanto la documentazione attestante gli esborsi sostenuti, ma anche la documentazione attestante l'attività svolta in favore di , imputato dei reati di cui agli artt. Persona_1
628 co. 2, 337, 385 co. 1 e co. 3 c.p. (doc. 3), conclusosi con la condanna del medesimo a quattro anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 4. La domanda del ricorrente, che come già rilevato è circoscritta unicamente a tale omissione, è pertanto fondata e va accolta, con conseguente riforma del decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore di limitatamente al mancato riconoscimento degli esborsi sostenuti e Persona_1 documentati nel complessivo importo di euro 131,32, di cui euro 10,00 euro a titolo di conto spese per opinamento parcella, euro 93,80 a titolo di saldo spese per opinamento parcella (doc. 2), euro 23,58 per richiesta copie del 14 marzo 2023, euro 0,98 per richiesta copie verbali di udienza ed euro 2,96 per richiesta copia della sentenza. Trattasi di spese che vanno senz'altro riconosciute sia ai sensi dell'art. 2 DM 55/2014, che prevede il riconoscimento del compenso e delle “spese documentate” e sia ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002, che prevede il riconoscimento, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell'onorario e delle “spese”. La natura della causa e la mancata costituzione in giudizio del convenuto comportano la irripetibilità CP_1
2 delle spese legali sostenute per il presente giudizio, che restano pertanto a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio ed in riforma del decreto di liquidazione pronunciato dal Giudice penale del Tribunale di Cuneo in data 6 novembre 2024, liquida in favore dell'Avv. Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio l'importo complessivo di euro 3.123,16, per compensi professionali, oltre euro 131,32 per esborsi documentati ed oltre spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio. Cuneo, 26 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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