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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8458 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. BERETTA DANIELE ANGELO Parte_1
LE RI elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
-RICORRENTE - contro con l'Avv. SERAFINO Controparte_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' CP_2 in Milano, via Savarè n. 1
- RESISTENTE -
Controparte_3
CHIAMATO-
[...]
Oggetto: LIQUIDAZIONE TFS
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 04/07/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il chiedendo al Tribunale: “A) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi liquidato il TFS spettante, modificato e integrato dei periodi di servizio pre-ruolo, dal
01.10.82 al 25.09.85, e del corso di laurea della durata di 4 anni, dal 1976 al 1980, entrambi oggetto di domanda di riscatto;
B) per effetto di quanto sub A) condannare il resistente a regolarizzare la CP_1 documentazione relativa ai periodi di riscatto e ad inviare tale domanda corretta all'istituto previdenziale;
C) in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la pretesa, chiedendo accertarsi
[...] il difetto di legittimazione passiva e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_4
3. Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di , ai sensi CP_4 dell'art. 106 c.p.c., e l'Ente si è ritualmente costituito nel presente giudizio
4. All'odierna udienza, la ricorrente e hanno dato atto che, a CP_4 seguito dell'intervento degli uffici amministrativi, che hanno richiesto la sottoscrizione di nuova documentazione, l'ente ha provveduto alla liquidazione del TFS nei termini richiesti in ricorso;
le parti presenti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che l'
[...]
ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al CP_5 ricorso.
5. Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, per la cui rifusione parte attrice ha insistito nei soli confronti del , si ritiene CP_1 equo disporre una compensazione integrale delle stesse. Deve, infatti, rilevarsi come l'avvenuta liquidazione del TFS sia stata resa possibile solo a seguito della sottoscrizione di nuova documentazione, stante l'incompletezza dell'originaria domanda;
deve, inoltre, evidenziarsi come l'unico soggetto legittimato a contraddire in ordine al diritto della ricorrente alla riliquidazione del TFS fosse , la cui chiamata in causa, sollecitata CP_4 dal , è stata dirimente ai fini della risoluzione della presente CP_1 controversia.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. BERETTA DANIELE ANGELO Parte_1
LE RI elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
-RICORRENTE - contro con l'Avv. SERAFINO Controparte_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' CP_2 in Milano, via Savarè n. 1
- RESISTENTE -
Controparte_3
CHIAMATO-
[...]
Oggetto: LIQUIDAZIONE TFS
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 04/07/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il chiedendo al Tribunale: “A) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi liquidato il TFS spettante, modificato e integrato dei periodi di servizio pre-ruolo, dal
01.10.82 al 25.09.85, e del corso di laurea della durata di 4 anni, dal 1976 al 1980, entrambi oggetto di domanda di riscatto;
B) per effetto di quanto sub A) condannare il resistente a regolarizzare la CP_1 documentazione relativa ai periodi di riscatto e ad inviare tale domanda corretta all'istituto previdenziale;
C) in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la pretesa, chiedendo accertarsi
[...] il difetto di legittimazione passiva e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_4
3. Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa di , ai sensi CP_4 dell'art. 106 c.p.c., e l'Ente si è ritualmente costituito nel presente giudizio
4. All'odierna udienza, la ricorrente e hanno dato atto che, a CP_4 seguito dell'intervento degli uffici amministrativi, che hanno richiesto la sottoscrizione di nuova documentazione, l'ente ha provveduto alla liquidazione del TFS nei termini richiesti in ricorso;
le parti presenti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che l'
[...]
ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al CP_5 ricorso.
5. Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, per la cui rifusione parte attrice ha insistito nei soli confronti del , si ritiene CP_1 equo disporre una compensazione integrale delle stesse. Deve, infatti, rilevarsi come l'avvenuta liquidazione del TFS sia stata resa possibile solo a seguito della sottoscrizione di nuova documentazione, stante l'incompletezza dell'originaria domanda;
deve, inoltre, evidenziarsi come l'unico soggetto legittimato a contraddire in ordine al diritto della ricorrente alla riliquidazione del TFS fosse , la cui chiamata in causa, sollecitata CP_4 dal , è stata dirimente ai fini della risoluzione della presente CP_1 controversia.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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