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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6990 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4/4/2025, promossa da
, nato i n CASTELLAMMARE di Parte_1 te, C.F.: rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 per mandato telematicame to introduttivo di lite, dall'avv. Gelsomina SCARPA, presso il cui studio elettivamente domicilia in CASTELLAMARE di STABIA alla via De Gasperi n.184
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 in SALERNO alla via L. CACCIATORE n.3 presso lo studio dell'avv. Consiglia FORTUNATO che la rappresenta e difende in virtù di procura a firma digitale inoltrata telematicamente con la memoria di costituzione
RESISTENTE NONCHÉ
in Controparte_2 nte domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento parziale di intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 04.12.2024, , in Parte_1 riassunzione del giudizio originariamente promosso dinanzi al Giudice di Pace di TORRE ANNUNZIATA recante R.G. n.487/2022, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532, notificatagli a mezzo
“pec” il giorno 29.10.2021, in esclusivo riferimento alla posta creditoria in
1 origine portata dall'avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi riferiti all'anno 2011. In particolare, il ricorrente eccepiva la parziale nullità della “intimazione” limitatamente al carico contributivo portato dal sopracitato avviso di addebito poiché già annullato con sentenza n. 1479/2019 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sezione lav Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_3 eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti per carenza di interesse ad agire, chiedeva il rigetto del r Si costituiva, altresì, l' che, allegato e documentato CP_2
l'intervenuto “sgravio” della po nata, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4.4.2025, ricevuta contezza delle richieste conclusive in epigrafe richiamate, il Giudice, ritenuta la controversia decidibile su base documentale, assegnava la causa a sentenza.
= = =
(2)
Preliminarmente, va disat di legittimazione passiva veicolata dall . Controparte_4
Ed invero, pur dovendosi re a tenore del quale nelle vertenze concernenti giudizi intentati contro la riscossione delle somme legittimato passivo è prioritariamente l'Ente impositore quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 7514/2022), resta il fatto che nel caso di specie viene
“impugnata” una intimazione di pagamento notificata a cura del concessionario, titolare del potere di emissione dell'atto. Fra l'altro, la causa petendi della presente iniziativa almeno formalmente attrae a sé la posizione sia del titolare della posta originariamente azionata con l'avviso di addebito, sia del soggetto abilitato alla sua “attualizzazione”. (3) Nel merito il ricorso deve essere accolto sulla base del seguente impianto motivazionale.
Le doglianze del ricorrente in opposizione concernono l'illegittimità parziale della impugnata “intimazione” nella parte in cui rimanda ad un titolo (l'avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373) già scrutinato dalla competente A.G. ed annullato, id est privato di efficacia esecutiva. Resta, per vero, allegato, documentato e pacifico fra le parti in lite che avverso il sud vviso di addebito, inerente posta contributiva di spettanza dell' per un ammontare di euro 1.313,43, il ricorrente CP_2 aveva già prop osizione con ricorso depositato in data 01.03.2019, essenzialmente incentrato sulla eccepita prescrizione del credito sotteso. Il giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, al numero R.G. 1409/2019, si era concluso con sentenza di accoglimento n.1479/2019, pubblicata il 27.06.2019, passata in giudicato. Detta sentenza aveva/ha accertato la prescrizione del credito contributivo e conseguentemente annullato l'atto impositivo “opposto”.
In particolare si legge nel pronunciamento sentenziale in disamina.
2 < Non operando alcuna sospensione della prescrizione né avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito dell'Istituto – a prescindere da ogni questione circa la sua effettivamente sussistenza – si è estinto per prescrizione il 09.07.2017, prima quindi dell'atto interruttivo costituito dalla ricezione della nota raccomandata del 28.08.2017. Ne discende, pertanto, la prescrizione della pretesa.
… Da tutte le considerazioni sovra esposte consegue l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 37120180022131373000.>
(4)
Pacifico, quindi, che l'avviso di addebito di cui sopra è stato giudizialmente annullato per l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti, va segnalato che l'Istituto previdenziale convenuto, come dedotto e documentato nella propria memoria di costituzi olo in data 13.01.2022, allorquando l' Controparte_4
aveva già provveduto ad emettere (
[...] ll'attuale ricorrente (in data 29.10.2021) l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532. Tardive, quindi, si palesano le determinazioni assunte dall'ente impositore che ha atteso oltre due anni e mezzo prima di dare seguito alla sentenza del G.U.L. pubblicata il 27 gi 9, resa in un contesto processuale al quale era rimasta estranea CP_5
Tale tardività si è riflessa, inevitab sulle fasi successive del procedimento “amministrativo” in quanto il concessionario, sul quale grava l'onere della “attualizzazione” delle poste a credito del singolo ente impositore funzionale a tenerle indenni dalla prescrizione, ha fisiologicamente emesso l'intimazione di pagamento in questa sede opposta in un momento in cui, rimasto -ripetesi- estraneo al contenzioso del 2019, non era stato notiziato di alcuna iniziativa inerente l'azzeramento del credito ad opera dell' , in realtà, non ancora venuta alla Controparte_6 luce. Tuttavia, deve segnalarsi che nemm indomani delle determinazioni assunte dall'ente previdenziale ha annullato in CP_5 autotutela l'intimazione di pagamento nella cui “attualizza” l'ormai inesistente atto impositivo, o quanto meno una tale evenienza non risulta documentata, l'estratto di ruolo prodotto dall'agente di riscossione rimandando, almeno formalmente, solo alla posta relativa all'avviso di addebito. Ciò rende concreto ed attuale l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziale di merito. Ragione per la quale la intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532 deve essere parzialmente annullata per carenza del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373 annullato con la sentenza n.1479/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, e successivamente in “autotutela”. (5)
Le spese di lite vanno poste a carico dell' per le ragioni sopra CP_2 esplicitate e, in misura minore, di i cui poteri/doveri di intervento CP_5 avrebbero solo evitato la fase d unzione atteso che, per come
3 allegato e non contestato, l'atto di citazione davanti al Giudice di Pace è stat cato prima delle determinazioni in autotutela assunte
[...]
come da dispositivo. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VER ente pronunciando ne alla nei confronti dell' e della Parte_1 CP_2 ni diversa istanza one ed Controparte_4
1) accoglie la domanda in opposizione e, per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532, notificata all'istante a mezzo “pec” il 29.10.2021, nella sola parte in cui rimanda al sotteso avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373 già annullato;
3) condanna gli enti convenuti alla refusione delle spese s da controparte che si liquida 1.100,00 a carico dell' e in CP_2 euro 750,00 a carico di oltre I.V.A. e quant'a uto CP_5 come per Legge, con at e in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
TORRE ANNUNZIATA, 9/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6990 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4/4/2025, promossa da
, nato i n CASTELLAMMARE di Parte_1 te, C.F.: rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 per mandato telematicame to introduttivo di lite, dall'avv. Gelsomina SCARPA, presso il cui studio elettivamente domicilia in CASTELLAMARE di STABIA alla via De Gasperi n.184
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 in SALERNO alla via L. CACCIATORE n.3 presso lo studio dell'avv. Consiglia FORTUNATO che la rappresenta e difende in virtù di procura a firma digitale inoltrata telematicamente con la memoria di costituzione
RESISTENTE NONCHÉ
in Controparte_2 nte domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento parziale di intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 04.12.2024, , in Parte_1 riassunzione del giudizio originariamente promosso dinanzi al Giudice di Pace di TORRE ANNUNZIATA recante R.G. n.487/2022, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532, notificatagli a mezzo
“pec” il giorno 29.10.2021, in esclusivo riferimento alla posta creditoria in
1 origine portata dall'avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi riferiti all'anno 2011. In particolare, il ricorrente eccepiva la parziale nullità della “intimazione” limitatamente al carico contributivo portato dal sopracitato avviso di addebito poiché già annullato con sentenza n. 1479/2019 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sezione lav Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_3 eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti per carenza di interesse ad agire, chiedeva il rigetto del r Si costituiva, altresì, l' che, allegato e documentato CP_2
l'intervenuto “sgravio” della po nata, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4.4.2025, ricevuta contezza delle richieste conclusive in epigrafe richiamate, il Giudice, ritenuta la controversia decidibile su base documentale, assegnava la causa a sentenza.
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(2)
Preliminarmente, va disat di legittimazione passiva veicolata dall . Controparte_4
Ed invero, pur dovendosi re a tenore del quale nelle vertenze concernenti giudizi intentati contro la riscossione delle somme legittimato passivo è prioritariamente l'Ente impositore quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 7514/2022), resta il fatto che nel caso di specie viene
“impugnata” una intimazione di pagamento notificata a cura del concessionario, titolare del potere di emissione dell'atto. Fra l'altro, la causa petendi della presente iniziativa almeno formalmente attrae a sé la posizione sia del titolare della posta originariamente azionata con l'avviso di addebito, sia del soggetto abilitato alla sua “attualizzazione”. (3) Nel merito il ricorso deve essere accolto sulla base del seguente impianto motivazionale.
Le doglianze del ricorrente in opposizione concernono l'illegittimità parziale della impugnata “intimazione” nella parte in cui rimanda ad un titolo (l'avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373) già scrutinato dalla competente A.G. ed annullato, id est privato di efficacia esecutiva. Resta, per vero, allegato, documentato e pacifico fra le parti in lite che avverso il sud vviso di addebito, inerente posta contributiva di spettanza dell' per un ammontare di euro 1.313,43, il ricorrente CP_2 aveva già prop osizione con ricorso depositato in data 01.03.2019, essenzialmente incentrato sulla eccepita prescrizione del credito sotteso. Il giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, al numero R.G. 1409/2019, si era concluso con sentenza di accoglimento n.1479/2019, pubblicata il 27.06.2019, passata in giudicato. Detta sentenza aveva/ha accertato la prescrizione del credito contributivo e conseguentemente annullato l'atto impositivo “opposto”.
In particolare si legge nel pronunciamento sentenziale in disamina.
2 < Non operando alcuna sospensione della prescrizione né avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito dell'Istituto – a prescindere da ogni questione circa la sua effettivamente sussistenza – si è estinto per prescrizione il 09.07.2017, prima quindi dell'atto interruttivo costituito dalla ricezione della nota raccomandata del 28.08.2017. Ne discende, pertanto, la prescrizione della pretesa.
… Da tutte le considerazioni sovra esposte consegue l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 37120180022131373000.>
(4)
Pacifico, quindi, che l'avviso di addebito di cui sopra è stato giudizialmente annullato per l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti, va segnalato che l'Istituto previdenziale convenuto, come dedotto e documentato nella propria memoria di costituzi olo in data 13.01.2022, allorquando l' Controparte_4
aveva già provveduto ad emettere (
[...] ll'attuale ricorrente (in data 29.10.2021) l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532. Tardive, quindi, si palesano le determinazioni assunte dall'ente impositore che ha atteso oltre due anni e mezzo prima di dare seguito alla sentenza del G.U.L. pubblicata il 27 gi 9, resa in un contesto processuale al quale era rimasta estranea CP_5
Tale tardività si è riflessa, inevitab sulle fasi successive del procedimento “amministrativo” in quanto il concessionario, sul quale grava l'onere della “attualizzazione” delle poste a credito del singolo ente impositore funzionale a tenerle indenni dalla prescrizione, ha fisiologicamente emesso l'intimazione di pagamento in questa sede opposta in un momento in cui, rimasto -ripetesi- estraneo al contenzioso del 2019, non era stato notiziato di alcuna iniziativa inerente l'azzeramento del credito ad opera dell' , in realtà, non ancora venuta alla Controparte_6 luce. Tuttavia, deve segnalarsi che nemm indomani delle determinazioni assunte dall'ente previdenziale ha annullato in CP_5 autotutela l'intimazione di pagamento nella cui “attualizza” l'ormai inesistente atto impositivo, o quanto meno una tale evenienza non risulta documentata, l'estratto di ruolo prodotto dall'agente di riscossione rimandando, almeno formalmente, solo alla posta relativa all'avviso di addebito. Ciò rende concreto ed attuale l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziale di merito. Ragione per la quale la intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532 deve essere parzialmente annullata per carenza del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373 annullato con la sentenza n.1479/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, e successivamente in “autotutela”. (5)
Le spese di lite vanno poste a carico dell' per le ragioni sopra CP_2 esplicitate e, in misura minore, di i cui poteri/doveri di intervento CP_5 avrebbero solo evitato la fase d unzione atteso che, per come
3 allegato e non contestato, l'atto di citazione davanti al Giudice di Pace è stat cato prima delle determinazioni in autotutela assunte
[...]
come da dispositivo. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VER ente pronunciando ne alla nei confronti dell' e della Parte_1 CP_2 ni diversa istanza one ed Controparte_4
1) accoglie la domanda in opposizione e, per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90048 80532, notificata all'istante a mezzo “pec” il 29.10.2021, nella sola parte in cui rimanda al sotteso avviso di addebito n. 371 2018 00221 31373 già annullato;
3) condanna gli enti convenuti alla refusione delle spese s da controparte che si liquida 1.100,00 a carico dell' e in CP_2 euro 750,00 a carico di oltre I.V.A. e quant'a uto CP_5 come per Legge, con at e in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
TORRE ANNUNZIATA, 9/4/2025.
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