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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 78/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BASILE FRANCESCO LUIGI, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MALUDROTTU Controparte_1 P.IVA_2 GIANCOSIMO e dall'avv. BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA e dall'avv. BRAGANTE ANNALISA, elettivamente domiciliata come in atti;
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. CARDAMONE ELENA e CP_2 P.IVA_3 dall'avv. MARINO EDUARDO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
In via Principale:
1. accertato e dichiarato che a partire dal 2 febbraio 2016, giorno successivo al termine CP_2 dell'occupazione temporanea, occupa sine titulo l'area di proprietà dell'attrice oggetto del presente giudizio condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione della stessa;
2. accertata e dichiarata l'illecita occupazione della porzione di area dell'attrice attualmente sede di un tratto stradale della via Chienti eseguita da e mantenuta contra ius da medesima e dal CP_2 CP_2
pagina 1 di 17 , con responsabilità solidale di entrambi gli enti, condannare conseguentemente gli Controparte_1 enti convenuti alla restituzione della predetta area, previa demolizione delle opere eseguite illecitamente;
3. accertato e dichiarato che la società era tenuta alla riconsegna del bene oggetto di CP_2 occupazione temporanea nelle medesime condizioni (uso agricolo) in cui le era stato consegnato ad inizio locazione, con la conseguente piena responsabilità della convenuta per tutti i danni subiti dalla società attrice nonché la responsabilità per le stesse ragioni del , in via solidale con Controparte_1
limitatamente alla porzione di area occupata dalla sede stradale, condannare le convenute al CP_2 pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di almeno € 140.424,32, a titolo di risarcimento del danno emergente consistente nel ripristino dell'area all'originario uso agricolo, ovvero di quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, nonché condannare le stesse convenute al pagamento, a titolo di lucro cessante, di una somma almeno pari all'indennità di occupazione temporanea dal 2 febbraio 2016 alla data di effettiva riconsegna del bene nelle condizioni originarie oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero di quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
4. accertata e dichiarata la condotta illecita degli enti convenuti condannare gli stesi al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che il Tribunale riterrà equa.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui la reintegrazione in forma specifica concernente la porzione di area occupata dalla sede stradale risultasse impossibile ovvero eccessivamente onerosa condannare gli enti convenuti al risarcimento del danno per equivalente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa. In ogni caso condannare i convenuti alla refusione delle spese legali
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, attesa la narrativa in atti ed alla stregua delle risultanze istruttorie,
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario e la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE, quanto alle domande di parte attrice proposte nei confronti del convenuto, dichiarare la cessata materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di CP_1 interesse nelle more del giudizio, in ragione dell'intervenuta acquisizione al patrimonio indisponibile del delle aree di sedime del tratto stradale di Via Chienti ex art. 42-bisdel D.P.R. Controparte_1
327/2001, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2023 e Determina Dirigenziale n. 477 del 06/04/2023, divenute inopponibili in quanto non avversate/impugnate da parte attrice nei termini di legge;
NEL MERITO, ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili e/o improcedibili tutte le domande di parte attrice proposte nei confronti del;
Controparte_1
ANCORA NEL MERITO, ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili e/o improcedibili tutte le domande di proposte nei confronti del;
CP_2 Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva istruttoria di ulteriormente dedurre, eccepire e comprovare nonché di produrre documenti.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali (15%) ed accessori fiscali, assistenziali e previdenziali degli avvocati dipendenti degli Enti Pubblici (8,5% , 0,45% I.N.A.I.L. e 23,8 % CP_3
C.P.D.E.L.).
Per CP_2
1) In via assolutamente preliminare, accerti la propria carenza di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del Tribunale Amministrativo della Lombardia;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi che ritenga la giurisdizione del Giudice Ordinario, rigetti la domanda attorea, accertando il mancato possesso in capo ad delle aree non occupate dalla CP_2 viabilità comunale e l'esclusiva responsabilità del relativamente alla porzione Controparte_1 fondiaria occupata dalla strada comunale di collegamento via Tagliamento/via Chienti;
3) Con vittoria di spese e competenze legali.
pagina 3 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, premettendo di essere Parte_1 proprietaria di un lotto di terreno con destinazione agricola ubicato nella zona nord-est del comune di costituito da un gruppo di mappali tra loro confinanti e collocati tra le vie Chienti e CP_1
Tagliamento (meglio individuate in citazione e nel doc. 1), ha convenuto in giudizio il CP_1 e per sentir accertare l'occupazione sine titulo dell'area da parte di e, per
[...] CP_2 CP_2 il tratto stradale della via Chienti, da parte del chiedendo quindi la condanna di Controparte_1
e del alla restituzione dell'area, previa demolizione delle opere CP_2 Controparte_1 illecitamente realizzate, oltre alla condanna al risarcimento del danno patito. A sostegno delle domande svolte, la società attrice ha esposto:
- di essere divenuta proprietaria dell'area in questione per acquisto con atto Notaio Rep. 93098 dalla sig.ra in data 22 dicembre 2016, succedendo così a titolo particolare in tutti i diritti e Persona_1 obblighi del venditore (doc. 10);
- che l'area, come da PGT approvato con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 29 novembre 2007
e successiva varianti, aveva una destinazione agricola sebbene collocata in un contesto urbanizzato (doc. 2);
- che in data 14.1.2011 aveva notificato all'originaria proprietaria (doc. 3) CP_2 Persona_1 il decreto motivato dell'Ufficio Espropri del 16 dicembre 2010, prot. CMI-0056190-I, con il quale veniva disposta l'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio dell'area de quo agitur, al fine di fornire aree di supporto per i “lavori di realizzazione della connessione tra S.S. n. 36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di e Cinisello Balsamo” (doc. 3); CP_1
- che tale opera venne poi totalmente eseguito in forza dei dispositivi del Presidente dell' n. CP_2
CDG 0125241 del 23.09.2008 e n. CDG 0171177 del 6.12.2010 dai quali è derivata ex lege la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;
- che veniva altresì specificata l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio pari a € 12.452,09, calcolata per un periodo di cinque anni, (doc.3);
- che in data 1° febbraio 2011 l'Ufficio Espropri del Compartimento ANAS per la Lombardia effettuava il rilievo dello stato di consistenza e provvedeva all'immissione in possesso delle particelle 181 e 247, come risulta dal rilievo dello stato di consistenza e pedissequo verbale di immissione (doc.
4) redatto alla presenza di due testimoni e sottoscritto dalle parti (geom. per e CP_4 CP_2 geom. per la sig.ra , ove veniva riportato che: “trattasi di terreno agricolo CP_5 Per_1 coltivato a seminativo;
si individuano n. 15 piante di robinia di medio fusto. Il terreno è coltivato dal sig. in comodato d'uso”; mentre in calce veniva esplicitata la seguente dichiarazione da Persona_2 parte del rappresentante del proprietario: “trattandosi di terreno agricolo, nel caso sia utilizzato per cantiere o simili, dovrà essere restituito allo stato attuale con lo strato di coltivo preesistente. Chiedo che l'onere relativo venga corrisposto unitamente all'indennità di occupazione” (doc. 4 cit.);
- che nel periodo di occupazione temporanea - iniziata a partire dall'immissione in possesso dell'area de quo, ossia dal 1° febbraio 2011 e terminata il 31.01.2016 - pur in mancanza di una CP_2 dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio, ha realizzato all'interno dell'area in questione un nuovo tratto di strada che si dirama dalla via Tagliamento in direzione est venendo a dividere l'area di proprietà dell'attrice in due porzioni fra loro distinte;
pagina 4 di 17 - che tale nuovo sedime stradale “con annessi reliquati occupa una superficie di 919 m2 che risultano dalla somma di 640 m2 di strada e 279 m2 di reliquati”, come rilevato nella perizia tecnica del dott. depositata in atti (doc. 5 cit.). Persona_3
- che, dopo l'occupazione temporanea del bene, con nota del 2 febbraio 2012, prot. n. 11979, il settore patrimonio e logistica del Comune di manifestava alla sig.ra l'“interesse di acquisire in CP_1 Per_1 via bonaria l'area sita in prossimità di via Tagliamento identificata catastalmente al fg. 38 mapp. 181p e 247p di proprietà della S.V. oggi oggetto di occupazione temporanea da parte di per sede CP_2 stradale. L'interesse è motivato dalla necessità di rendere più agevole la viabilità della zona riferendosi in particolare alla via Chienti e via Tagliamento” (doc. 6);
- che tale nota conteneva altresì un esplicito invito nei confronti dell'allora proprietaria a “manifestare il suo assenso a tale cessione ai fini di consentire l'avviamento dell'iter procedurale relativo all'acquisizione dell'area di che trattasi da parte della scrivente Amministrazione” (doc. 6 cit);
- che tuttavia, non manifestava in alcuna forma il consenso alla cessione bonaria del Persona_1 predetto bene, limitandosi a richiedere, in data 8 febbraio 2012, prot. n. 14463, l'accoglimento di una osservazione del 15 novembre 2011 relativa alla variante al PGT all'epoca in fieri (doc. 7).
- che, in data 22 maggio 2014, con Delibera di Giunta n. 237, l'Amministrazione comunale di CP_1 rinviando alla realizzazione del tratto stradale nei pressi di via Tagliamento e via Chienti, quale
“viabilità provvisoria ed alternativa legata alle necessità di cantierizzazione dell'opera pubblica” e all'“ultimazione dei lavori di viale Lombardia” (Strada Statale 36), dichiarava che “l'acquisizione al demanio stradale comunale risulta economicamente vantaggioso in quanto l'opera non necessita di ulteriori investimenti, fatta eccezione per le aree di sedime per le quali è necessario provvedere all'acquisizione; per tali ragioni l'opera riveste carattere di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 e smi;
ritenuto di inoltrare formale richiesta a affinché non proceda con lo smantellamento CP_2 del tratto stradale, al contrario, ceda a titolo gratuito detta opera al per la sua acquisizione al CP_1 demanio stradale” (doc. 8).
- che, in data 20 giugno 2016, decorso il termine quinquennale previsto per l'occupazione temporanea senza che avesse provveduto alla restituzione dell'area, il difensore dell'allora proprietaria CP_2 inviava via PEC diffida al e ad (doc. 9) per contestare l'indebita Controparte_1 CP_2 appropriazione di una significativa porzione dell'area de quo agitur, utilizzata per realizzare parte della viabilità connessa al viale Lombardia, nonché il fatto che una porzione del bene, oggetto di occupazione temporanea finalizzata a fornire supporto logistico per le attività di interramento del viale Lombardia, non era mai stata restituita alla legittima proprietaria, rimanendo nel possesso materiale di
CP_2
- che, ciononostante anche successivamente, continuava a mantenere il possesso di una delle CP_2 due aree non trasformate in sede stradale con permanenza di una recinzione e di materiale necessario alle attività di costruzione stradale, come da fotografie prodotte in atti (doc. 11);
- che in riscontro alla domanda di accesso agli atti del 8 giugno 2020 (doc. 12), veniva inviata documentazione utile alla dimostrazione dell'intesa raggiunta tra il stesso ed per il CP_1 CP_2 mantenimento della strada nel frattempo realizzata (doc. 13);
- che nel frattempo con atto in data 17 agosto 2020, prot. n. 1020/2020, ritualmente notificato alla ricorrente, il Settore della Polizia Locale del Comune di notificava alla il CP_1 Parte_1 verbale di accertamento di violazione n. 23963L/2020 del 9 luglio 2020, per non aver mantenuto l'area de quo agitur libera da vegetazione a crescita spontanea e disordinata diffidandola a riportare il terreno di cui sopra in buone condizioni di manutenzione e decoro (doc. 14); pagina 5 di 17 - che, in data 10.09.2020 l' del comunicava alla ricorrente, in data Controparte_6 Controparte_1 10 settembre 2020, prot. n. 0138025/2020, l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990, volto all'emanazione di ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti, quali lastre di Eternit Amianto, abbandonate sull'area de quo agitur (doc. 15);
- che, a seguito dell'avvio dei due procedimenti sanzionatori con lettera trasmessa via PEC in data 30 settembre 2020 (doc. 16), il difensore dell'attrice diffidava essendo ancora materialmente CP_2 in possesso dell'area de quo, a voler provvedere sia ad “eliminare la vegetazione spontanea e disordinata, riportando il terreno di cui sopra in buone condizioni di manutenzione e decoro, sia alla rimozione e lo smaltimento di lastre presumibilmente in cemento amianto ivi depositate”, come indicato nelle due note comunali innanzi citate;
- che, in pari data, veniva prodotta memoria difensiva sia nel procedimento avviato dalla Polizia Municipale sia in quello avviato dall'ufficio tutela ambientale del con la quale Controparte_1 evidenziava l'assenza di responsabilità dell'attrice stante l'impossibilità oggettiva di ottemperare in considerazione dell'esercizio del possesso sull'area stessa da parte di (docc. 17 e 18); CP_2
- che, con nota del 21 ottobre 2020, prot. CDG-0540684-U, respingeva ogni “addebito di CP_2 responsabilità, anche parziale, riferito ai due procedimenti” (doc. 19);
- che, con nota del 26 ottobre 2020, l'ufficio tutela ambientale del comunicava Controparte_1 all'attrice la sospensione del procedimento avviato con nota del 10 settembre 2020 di cui sopra, avendo preso atto che la “Società non esercita il possesso sull'area sita fra le vie Tagliamento e Chienti, contraddistinta al foglio 38 particella 181 del catasto territoriale” (doc. 20) e rendeva altresì noto l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 92 del d.lvo 152/2006 nei confronti dell'attuale occupante, cioè CP_2 In forza di tali allegazioni, l'attrice ha insistito per sentir dichiarare l'occupazione temporanea sine titulo dell'area agricola acquisita in proprietà nel 2016, sostenendo l'illegittima occupazione da parte di della porzione di area oltre lo spirare del termine quinquennale di durata dell'occupazione CP_2 temporanea, e l'occupazione abusiva da parte del di una altra porzione dell'area per Controparte_1 effetto della realizzazione di un tratto stradale al di fuori della procedura di pubblica utilità, con conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell'area, previa demolizione delle opere illecitamente eseguite e ripristino della destinazione agricola, e risarcimento del danno emergente quantificato in € 140.424,32 per il ripristino dell'area all'originario uso agricolo, e a titolo di lucro cessante di una somma almeno pari all'indennità di occupazione temporanea dal 2.02.20216 alla data di effettiva riconsegna, oltre interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi in giudizio, il ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto l'area oggetto di contenzione venne a suo tempo acquisita per mano pubblica per effetto della dichiarazione di Pubblica Utilità di cui alla deliberazione di G.C. n. 237/2014 (doc. 6) e ancor prima con gli atti emessi da entrambi atti autoritativi esplicazione di pubblico CP_2 potere (cita giurisprudenza a conforto, pagg. 9 e 10 comparsa di costituzione). Nel merito il ha CP_1 chiesto il rigetto della pretesa attorea, rimarcando l'interesse pubblico dell'intervento e, richiamando l'applicabilità della facoltà di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001 (c.d. acquisizione sanante), ha espressamente dichiarato di volersene avvaler;
con riguardo alla richiesta risarcitoria, il ha CP_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ed in via subordinata il concorso colposo del danneggiato.
pagina 6 di 17 Si è costituita in giudizio anche eccependo la carenza di giurisdizione in capo all'adito CP_2
Tribunale di Monza, in favore del Tar Lombardia, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa;
nel merito, ha eccepito, relativamente alle porzioni fondiarie occupate dalla attuale viabilità comunale, l'esclusiva responsabilità del e, per il resto, ha dichiarato la Controparte_1 sussistenza della piena disponibilità dei mappali non trasformati in capo all'odierna attrice, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., dopo il deposito delle memorie, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione del valore dell'area oggetto di occupazione e delle spese di ripristino per la riconversione del terreno ad uso agricolo, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰
1. Sulla giurisdizione del giudice adito Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Il con eccezione reiterata fin nelle conclusioni come da ultimo precisate, ha Controparte_1 eccepito la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi di contenzioso nel quale si fa
“questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene collegate e conseguenti ad un dichiarazione di Pubblica Utilità, anche se il procedimento all'interno del quale le stesse state espletate (…) non sia sfociato in un formale atto traslativo della proprietà a seguito di un decreto formale di esproprio o di cessione consensuale” (cfr. pag. 8 e ss comparsa di costituzione) . Nello specifico, il reputa dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione Controparte_1 amministrativa il fatto che l'area de qua venne a suo tempo acquisita per mano pubblica per effetto della dichiarazione di Pubblica Utilità di cui alla deliberazione di G.C. n. 237/2014 (doc. 6) e ancor prima con gli atti emessi da entrambi atti autoritativi esplicazione di pubblico potere. CP_2
A conforto della tesi, la difesa del così come quella di hanno citato Controparte_1 CP_2 giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La giurisdizione amministrativa, infatti, è sempre stata riconosciuta ove le domande di restituzione e di risarcimento del danno conseguente alle occupazioni sine titulo siano comunque sorrette, come nel caso di specie, da una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, o inefficace, o comunque, non seguita dal completamento della procedura espropriativa (Cass. civ., sez. un., n. 8675 del 2019; n. 2583 del 2018;
n. 2145 del 2018; n. 7303 del 2017; n. 15284 del 2016; n. 12182 del 2015; n. 10879 del 2015; n. 12179 del 2015; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 4125 del 2018; sez. IV, n. 2765 del 2018; sez. IV, n. 500 del 2018; Cons. Stato, A.P., 30 agosto 2005, n. 4; 9 febbraio 2006, n. 2; 30 luglio 2007, n. 9 e
22 ottobre 2007, n. 12). La dichiarazione di pubblica utilità si pone, infatti, come atto autoritativo di esercizio del potere amministrativo cui va ricondotta la successiva attività, anche materiale, di occupazione, ed utilizzazione per scopi pubblici del bene privato (v. per il diverso caso dell'occupazione usurpativa ricadente nella cognizione del Giudice ordinario tra le tante Cassazione civile sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044; 19 luglio 2016, n. 14793; 27 maggio 2015, n. 10879; 23 marzo 2015, n. 5744 e da ultimo ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22193; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3456” (cfr. TAR Calabria Sez. I n. 536/2021). E poi ancora “In materia di procedimenti di pagina 7 di 17 espropriazione per pubblica utilità, giova rammentare che, ormai per ius receptum, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. un., 27 maggio 2015, n. 10879; 12 giugno 2015, n. 12179; 7 dicembre 2016, n. 25044;
Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804; 4 aprile 2011; n. 2113; 28 novembre 2012, n. 6126; TAR
Campania, Napoli, 12 novembre 2014, n. 5892). (…) In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 29/01/2018 n. 2145 ha statuito che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi” (n. 2145 del 29/01/2018) ed inoltre con la sentenza 16/04/2018 n. 9334 che “In materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (n. 9334 del 16/04/2018).” La giurisprudenza sopra riportata, seppur condivisa da questo Giudice, non è pertinente rispetto il caso di specie, dove l'occupazione del terreno da parte della P.A. è, pacificamente, avvenuta prima di qualsivoglia dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'ente comunale e quindi prima di alcuna dichiarazione di pubblica utilità.
Invero, la delibera n. 237/2014, richiamata dalla difesa del con cui per la prima Controparte_1 volta l'ente comunale manifesta l'interesse a “l'acquisizione al demanio stradale Comunale” dell'area in precedenza occupata in via temporanea dall' interviene successivamente alla CP_2 realizzazione del manto stradale da parte di e dell'occupazione del terreno. CP_2 È pacifico che l'apprensione da parte di dell'area oggetto di causa sia stata originata dal decreto CP_2 motivato del 14 gennaio 2011, prot. n. CMI-0001693-P (doc.3) emesso dall'Ufficio Espropri ANAS con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio di cui agli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001 dell'area de quo agitur, al fine di fornire aree di supporto per i “lavori di realizzazione della connessione tra S.S. n. 36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di e Cinisello Balsamo” (cfr. doc. 3). CP_1 L'occupazione dell'area da parte della pubblica amministrazione non aveva, quindi, in origine finalità espropriative della proprietà privata, ma era indirizzata unicamente al soddisfacimento di una esigenza temporanea di utilità, in quanto funzionale alla realizzazione dell'opera pubblica su diversa area di esproprio.
Ciò chiarito, si deve escludere in radice la possibilità di invocare la giurisdizione amministrativa per le questioni insorgenti in merito alla restituzione del bene e al risarcimento del danno (tanto in forma specifica che per equivalente), non essendo nello specifico individuabile, nemmeno in via mediata, un collegamento con l'esercizio del potere pubblico.
pagina 8 di 17 La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che “l'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti” essendo chiaro che l'“autonomia ontologica e funzionale” dell'occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 T.U. Espr. consiste non soltanto “nella sua funzione esclusivamente strumentale rispetto ai lavori previsti ed all'opera, a cui è finalizzato l'esproprio, ma anche nella recisione di ogni collegamento normativo funzionale rispetto alla vicenda espropriativa ed alla stessa occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 bis T.U.)” (Cass. Civ. sez. un. 09.02.2011, n. 3167). Nel caso di specie, le domande attoree sono tutte volte a far valere, non l'illegittimità o i vizi di alcun provvedimento amministrativo, ma l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea oltre il termine di scadenza previsto nel citato provvedimento amministrativo e, conseguentemente, a richiedere la restituzione del bene illegittimamente occupato dalla P.A., unitamente alla pretesa risarcitoria per il danno subito.
La posizione giuridica fatta valere in via giudiziale è, quindi, chiaramente di diritto soggettivo e pertanto la controversia non può essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dal D.lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e ridefinito dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale (Cass. Civ. Sez.Un. cit.).
La degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo avviene, per giurisprudenza costante, solo con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In tal senso, è stato espressamente affermato che
“spetta al g.o. l'azione proposta dal proprietario del fondo per ottenere la condanna alla restituzione del bene occupato dalla p.a. in assenza di dichiarazione di pubblica utilità” (Cassazione civile sez. un.,18.11.2016, n. 23462), in quanto, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità anche ove manchi un atto traslativo valido ed efficace, compresi i casi in cui gli atti dell'Amministrazione siano stati dichiarati illegittimi” (Consiglio di Stato ad. plen., 22.10.2007, n. 12).
La giurisprudenza citata dalla difesa comunale, inserendosi nella stessa scia tracciata dalle sentenze sopra richiamate, chiarisce soltanto che la giurisdizione amministrativa permane anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Tutte le pronunce citate dall'Avvocatura Comunale riguardano fattispecie in cui “l'occupazione è iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (cfr. sentenza n. 9334 del 16/04/2018).” Nella presente fattispecie, invece, l'occupazione dell'area è avvenuta prima di qualsiasi manifestazione di interesse all'acquisizione dell'opera da parte della P.A. In tale quadro quindi la delibera n. 237/14 con cui il dichiara il proprio interesse al mantenimento Controparte_1 del tratto stradale e la volontà di acquisirlo da così come la successiva comunicazione in tal CP_2 senso rivolta a non possono costituire valida dichiarazione di pubblica utilità, poiché tale CP_2 dichiarazione deve precedere e non seguire la realizzazione dell'opera.
La giurisdizione per la controversia in esame appartiene, quindi, al giudice ordinario sia per quanto concerne la domanda di restituzione del bene oggetto di occupazione temporanea sia per quanto concerne le domande di risarcimento del danno connesse alla compromissione dell'area agricola e di pagina 9 di 17 riduzione in pristino stato per quanto concerne la porzione di area occupata dalla strada realizzata sull'area dell'attrice. L'eccezione di difetto del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata da entrambe le convenute va, pertanto, respinta.
2. Sulla sussistenza del fatto illecito da occupazione usurpativa Nel merito, l'attrice ha lamentato due distinti fatti illeciti. Il primo ascrivibile unicamente ad per la illecita occupazione sine titulo della porzione di CP_2 area occupata il 1.2.2016 per l'esecuzione dei “lavori di realizzazione della connessione tra S.S. n. 36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di e Cinisello Balsamo”, indebitamente CP_1 protratta oltre lo spirare del termine quinquennale di durata dell'occupazione temporanea disposta con decreto del 16 dicembre 2010, prot. CMI-0056190 (cfr. doc. 3).
Il secondo, ascrivibile a entrambe le convenute, per l'occupazione abusiva della specifica porzione dell'area di proprietà dell'attrice in cui è stato realizzato il tratto stradale di via Chienti. Entrambi gli illeciti contestati sono di tipo permanente e configurano una ipotesi di occupazione usurpativa/acquisitiva, essendo caratterizzati dalla occupazione e dalla irreversibile trasformazione di parte del fondo da parte della P.A., in carenza di dichiarazione di pubblica utilità; la carenza del potere espropriativo determina, infatti, l'illegittimità ab origine dell'occupazione e l'illiceità permanente della stessa, che può venire a cessare unicamente in conseguenza: a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); e) di un provvedimento emanato ex art 42- bis del D.P.R. 327/2001 solo impropriamente definito “acquisizione sanante”. (cfr. Cons. Stato n. 3105/2018). Si ricorda inoltre che anche la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. Unite 6 maggio 2003 n.
6853), che ha da ultimo esaminato il problema risarcitorio alla luce della giurisprudenza comunitaria, alla quale occorre rifarsi, ha chiarito che la cosiddetta occupazione usurpativa, così come quella c.d. acquisitiva1, si verifica non solo per la mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità, ma anche tutte le volte in cui questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini per il compimento dei lavori.
Con riguardo al primo illecito, va considerato, che, per la parte di fondo non trasformata in modo permanente, perdura certamente l'illegittima occupazione da parte di e quindi la CP_2 permanenza dell'illecito. Il mantenimento dell'occupazione dell'area di m2 4.741 posta a sud della via Chienti da parte di
[...] per il periodo successivo allo scadere del termine di 5 anni configura all'evidenza un illecito CP_2 permanente ex art. 2043, integrando da una occupazione usurpativa. Priva di pregio è la tesi di secondo cui il bene era nella disponibilità dell'attrice a far data dal CP_2 termine dei lavori, non essendo necessario un formale atto di riconsegna del fondo. 1 Sul definitivo superamento della distinzione tra occupazione usurpativa e acquisitiva si veda Corte costituzionale n. 71 del
30 aprile 2015, Cass. SS.UU. n. 735 del 19 gennaio 2015; n. 22096 del 29 ottobre 2015 e A.P del C.d.S. n. 2 del 9 febbraio
2016, successivamente nn. 2, 3 e 4 del 20 gennaio 2020, n. 6 del 2021, nell'ambito della consolidata cornice di tutele delineata dalla Corte EDU (Corte eur. diritti dell'uomo 3 giugno 2014, Rossi e Variale; 14 gennaio 2014, Pascucci; 5 giugno Per_ 2012, Immobiliare Cerro; 22 dicembre 2009, ; 6 marzo 2007, ; 12 gennaio 2006, Sciarrotta; 17 maggio 2005, Per_5 ; 30 maggio 2000, Soc. Belvedere alberghiera; 30 maggio 2000, e ). Per_5 Parte_2 Pt_3 pagina 10 di 17 Al contrario, ritiene il Tribunale che, seppur vero che, ai fini della riconsegna dell'area, non sia necessaria una procedura formale al pari dell'occupazione (verbale di immissione, atto in contradittorio con il proprietario e due testimoni ecc.), atteso che tali formalità sono collegate agli specifici effetti che il legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile, tuttavia per la perdita del possesso materiale del bene nel caso di detenzione qualificata, occorre che venga per lo meno esteriorizzato, con chiari e inequivoci segnali, l'animus dereliquendi, in applicazione degli artt. 1140 e ss c.c. Pertanto, in caso di occupazione temporanea protratta oltre il termine di durata, incombe sull'ente che ha avviato il procedimento, l'obbligo di restituire il bene con un atto di reimmissione del possesso. Il proprietario, infatti, una volta sottrattagli la disponibilità del bene sulla scorta di un atto autoritativo ab origine legittimo (decreto di occupazione temporanea) e una volta iniziata l'occupazione da parte dell'agente, non ha alcuna possibilità, in assenza di successivo atto che lo reimmetta nel legittimo possesso o di una pronuncia giurisdizionale che accerti l'illiceità dell'occupazione, di reimmettersi nel proprio fondo, riacquistandone il possesso materiale.
Nel caso di specie è provato, dal materiale fotografico in atti, dagli esiti della c.t.u. (e comunque non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. dalle convenute) che l'area di m2 5.655 posta a sud della via Chienti (doc. 5) sia rimasta nel possesso materiale di anche dopo il termine dell'occupazione CP_2 temporanea, nonostante le diffide inviate dalla difesa attorea (26 giugno 2016 doc. 9 e 30 settembre
2020 doc. 16), risultando la presenza di una recinzione lungo il perimetro dell'area e vario materiale di cantiere presumibilmente riguardate i lavori stradali (doc. 11), a chiara conferma della volontà della convenuta di conservare il possesso dell'area. Del resto, il fatto che il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 92 d.lgs. 152/2006 sia stato dapprima sospeso nei confronti della società attrice e, quindi, incardinato, in ultima istanza, verso CP_2 sulla base del fatto che la “Società non esercita il possesso sull'area sita fra le vie Tagliamento e Chienti, contraddistinta al foglio 38 particella 181 del catasto territoriale” (cfr. doc. 20), dimostra che anche l'amministrazione comunale (in persona dell'ufficio tutela ambientale) ritenesse la detenzione e il possesso dell'area unicamente in capo a CP_2 È pacifico che abbia protratto l'occupazione temporanea oltre il termine quinquennale CP_2 previsto dal decreto di occupazione del dicembre 2010. Quindi a far data dal 1.02.2016 (giorno successivo alla scadenza) l'occupazione da strumentale, ex art. 49 TU Espropri, è divenuta occupazione usurpativa, cioè un'attività meramente materiale che costituisce un illecito permanente ex art. 2043 cc e giustifica tanto l'obbligo restitutorio, quanto il risarcimento del danno. È noto che l'occupazione temporanea non prevede la trasformazione del fondo, come, invece, avviene per l'occupazione d'urgenza finalizzata ad anticipare il successivo esproprio, quanto la finalità è unicamente quella di porre il bene al servizio delle attività di cantiere e/o logistiche. Da ciò deriva l'obbligo per il detentore di restituire il bene nella condizione originaria, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso in cui ciò non avvenga. Con riguardo al secondo fatto illecito dedotto dall'attrice, attinente alla realizzazione del tratto di strada pubblica, ubicata nella parte settentrionale dei mappali n. 181 e n. 247 dell'area de quo agitur, occorre dare atto del fatto che, con delibera del Consiglio Comunale n. 7/2023 e la successiva determina di acquisizione di patrimonio dell'Ente del 30.3.2023, n. 477, il ha completato la Controparte_1 procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, avviata nel corso del presente procedimento.
pagina 11 di 17 Il compiuto perfezionamento della procedura de qua ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla porzione di terreno oggetto di tale acquisizione, ad oggi definitivamente assunto in proprietà all'ente. Ciò determina l'improcedibilità della domanda di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione a tale area (cfr. Cons. Stato sez. IV, sentenza n. 3871 del 10.06.2019).
Tuttavia, questo non significa che l'attore avesse alcun onere di attivarsi per sollecitare il ad CP_1 avviare la procedura acquisitiva come, invece, sostenuto dalla difesa del in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta.
Come è già stato sopra illustrato, il tratto di strada pubblica successivamente acquisita al patrimonio comunale è stato ab origine realizzato per dichiarate esigenze temporanee di durante i CP_2 lavori di esecuzione dei lavori del tunnel di nell'ambito quindi dell'occupazione temporanea CP_1 disposta ex art. 49 TU espropri con il decreto del dicembre 2010. Solo in secondo momento, a distanza di quasi 4 anni dall'inizio dell'occupazione, il ha manifestato il proprio interesse al Controparte_1 mantenimento dell'opera per sopraggiunte esigenze pubbliche, dichiarando, con Delibera n. 237/2014, espressamente “il proprio interesse al mantenimento del tratto stradale e di manifestare ad
[...]
richiesta formale di non procedere al suo smantellamento e di cessione dell'opera a titolo CP_2 gratuito al , al fine di mantenerne la funzionalità e di acquisirla al proprio demanio Controparte_1 stradale, previa acquisizione delle aree di sedime ai sensi del DPR 327/2001” (doc. 8 e doc. 21). Ferma quindi la insindacabilità del provvedimento emesso ex art 42 bis DPR 327/2001 dal CP_1
e, quindi, la legittima acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente locale del bene in
[...] questione, va comunque rilevato che l'opera stradale è stata eseguita al tempo al di fuori di ogni potestà pubblica e che, siccome eseguita per esigenze “provvisorie” di supporto, essa avrebbe dovuto essere smantellata per consentire la restituzione dell'area all'attrice al termine del periodo di occupazione temporanea.
È pacifico, infatti, che, in caso di occupazione sine titulo originario o sopravvenuto, la realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo della P.A. di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Al contrario, “il dovere dell'amministrazione di far venir meno l'occupazione sine titulo, ossia di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto non incisa dall'occupazione medesima (in primis, attraverso la restituzione previa rimessione in pristino), costituisce espressione del principio generale di legalità dell'azione amministrativa” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 30/06/2020, n. 1175; in senso conforme, ex multis T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 31/10/2019, n. 950, T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 05/03/2018, n. 67, Consiglio di Stato sez. IV,
15/09/2014, n. 4696).
Precisato, quindi, che la realizzazione dell'opera sul fondo illecitamente occupato è in sé un mero fatto, inidoneo a formare il titolo dell'acquisto e che l'apprensione legittima del bene di proprietà del privato è avvenuta da parte dell'amministrazione comunale solo all'esito della procedura ex art 42 bis, conclusasi a presente giudizio già avviato, si deve di conseguenza ritenere che il sia Controparte_1 tenuto a mantenere indenne la società attrice dalle conseguenze negative subite prima dell'intervenuto acquisto della proprietà ex art 42 bis TU espropri, che, come è noto, non opera retroattivamente. Il fatto che l'art. 42 bis preveda la mera facoltà per il privato di sollecitare dinnanzi al Giudice amministrativo l'adozione di un provvedimento formale di acquisizione sanante non ha alcuna attinenza con la presente fattispecie, in cui l'attrice ha legittimamente azionato davanti al competente giudice civile il diritto alla restituzione del bene e al conseguente ristoro patrimoniale in presenza di una occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione. pagina 12 di 17 In questo senso, quindi, va disposta la condanna del in solido con a Controparte_1 CP_2 rifondere in favore di parte attrice le spese legali sostenute nel presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU, come liquidate in dispositivo.
Non ha, invece, titolo l'attrice per contestare nel presente giudizio la misura dell'indennizzo disposto in suo favore dal ai sensi dell'art. 42 bis TU espropri, questione rispetto alla quale Controparte_1 sussiste la competenza in via esclusiva in unico grado della Corte d'Appello ex art. 29 d.lgs. 150/2011 e art. 54 DPR 327/2001, da attivarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento acquisitivo.
Risulta, infatti, dall'esame degli atti conclusivi del e dai documenti (sopravvenuti e Controparte_1 quindi ammissibili) ad essi allegato che con Determinazione Dirigenziale n. 477 del 06/04/2023, l'ente locale ha disposto, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2023, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del con effetto sanante non Controparte_1 retroattivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, delle aree sulle quali ha realizzato il tratto di collegamento viario tra le esistenti Via Chienti e Via CP_2
Tagliamento, di proprietà della società disponendo il pagamento Parte_1 dell'importo di € 9.856,10 (novemilaottocentocinquantasei/10), quale importo omnicomprensivo degli indennizzi previsti al comma 1 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, spettante alla Parte_1
determinato con stima redatta dal Servizio Valorizzazione Asset (prot. n. 124482/2022, come
[...] aggiornata in data 30/11/2022 prot. 224905/2022) ed approvata con la richiamata deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2023, con cui, a parziale accoglimento delle osservazioni formulate dalla società il Servizio Valorizzazione Asset in data 30/11/2022 prot. 224905/2022, Pt_1 aggiornava la stima redatta in data 4/7/2022 rideterminando l'indennità spettante in complessivi €
9.856,10, così composta:
➢ pregiudizio patrimoniale: € 7.010,00 (pari al valore venale – c. 3 art. 42 bis DPR 327/2001)
€/mq 10,00 x (mq 624 + mq 77 reliquato);
➢ pregiudizio non patrimoniale: € 701,00 (10% del valore venale – c. 1, art. 42 bis DPR 327);
➢ risarcimento per occupazione senza titolo: € 2.145,10 (interesse del 5% annuo sul valore venale - c. 3, art. 42 bis DPR 327/2001), dal 1/2/2016, data in cui è divenuta illegittima l'occupazione). Non risulta che avverso tali atti sia stato proposto gravame e il ha riferito di aver versato CP_1 all'attrice l'indennizzo sopra indicato con mandato di pagamento n. 5223 del 05/06/2023.
L'indennizzo è omnicomprensivo di qualsiasi pretesa indennitaria e/o risarcitoria derivante dall'occupazione dall'area da parte del con la conseguenza che va respinta ogni Controparte_1 ulteriore domanda svolta dall'attrice verso quest'ultimo.
3. Sulla domanda restitutoria e risarcitoria svolta nei confronti di CP_2
Venendo ora all'esame delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dalla società attrice nei confronti di si osserva quanto segue. CP_2 L'attrice ha chiesto in primo luogo alla restituzione dell'area occupata, ad eccezione della parte acquisita dal mediante la procedura ex art 42 bis TU espropri. Controparte_1 La domanda restitutoria va senz'altro accolta, considerazione di quanto esposto ai paragrafi precedenti in relazione alla sussistenza dell'occupazione sine titulo.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, va innanzitutto premesso che l'attrice, con le conclusioni come da ultimo precisate, ha inteso azionare nei confronti di unicamente la tutela CP_7
pagina 13 di 17 risarcitoria per equivalente e non anche quella in forma specifica, chiedendo di accertarsi che
[...] era tenuta alla riconsegna del bene oggetto di occupazione temporanea (diversa da quella CP_2 occupata dalla sede stradale) nelle medesime condizioni (uso agricolo) in cui le era stato consegnato ad inizio locazione” e conseguentemente condannare la stessa “al pagamento in favore dell'attrice delle somme di € 325.721,57 oltre € 6.000,00 per spese tecniche e IVA come per legge indicate nella relazione peritale del CTU, ovvero dell'importo di almeno € 140.424,32 oltre oneri di legge (già indicato nelle precisazioni delle conclusioni della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. a titolo di risarcimento del danno emergente consistente nel ripristino dell'area all'originario uso agricolo, e al pagamento, a titolo di lucro cessante, di una somma almeno pari all'indennità di occupazione temporanea , oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.”
Quanto al rapporto tra azione di risarcimento in forma specifica e azione di risarcimento dei danni per equivalente, si tratta di due rimedi in rapporto di concorso alternativo, diretti all'attuazione dell'unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa che trova la sua fonte nella medesima fattispecie di illecito. La scelta tra l'una o l'altra forma di tutela spetta al titolare, trattandosi di due azioni alternative a tutela di un diritto che rimane unico, è che è rappresentato dalla integrità patrimoniale (cfr. CP_8
n. 6/2021). Quindi, se è vero che nel caso di specie, l'amministrazione occupante si era assunta l'obbligo di restituire il bene nella condizione in cui versava all'atto di apprensione, è altrettanto pacifico che di fatto alcun ripristino sia stato operato dall'amministrazione successivamente al termine dei lavori.
L'attore ha, quindi, diritto di optare direttamente per la tutela risarcitoria per equivalente, chiedendo l'integrale ristoro del danno patito a seguito della illecita occupazione del fondo. Va, infatti, considerato che, in via generale, la tutela risarcitoria oggi disciplinata dinanzi al giudice amministrativo dall'art. 30 cod. proc. Amministrativo e in sede civile dall'art. 2058 c.c prevede espressamente che il risarcimento del danno possa essere chiesto anche “in forma specifica”.
L'espresso richiamo all'art. 2058 cod. civ. operata dall'art. 30 cod. proc. Ammi. conferma che ci si trova al cospetto del medesimo istituto da tale norma disciplinato, e quindi che il risarcimento in forma specifica è solo una delle possibili modalità esecutive con le quali, nelle singole situazioni, può essere disposto il ristoro della situazione soggettiva illegittimamente lesa.
La giurisprudenza, tanto amministrativa quanto civile, ritiene che la scelta fra le due modalità di tutela risarcitoria spetti esclusivamente al danneggiato, senza che il danneggiante possa in alcun modo influire su di essa (p.es. offrendo un ristoro in forma specifica laddove sia stato chiesto il risarcimento per equivalente) (Cfr. Tar Lazio, sez. II, 16 aprile 2010, nr. 7262).
I rilievi che precedono incidono sulla soluzione da dare al problema del rapporto fra le due forme di risarcimento, essendo oggi ancora dominante l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, poiché la tutela per equivalente costituisce un minus rispetto a quella in forma specifica, il giudice ben può disporre il risarcimento in via pecuniaria a fronte di domanda di risarcimento in forma specifica, senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( Cfr. Cass. civ., sez.
II, 8 marzo 2006, nr. 4925; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, nr. 15021; id., 16 giugno 2005, nr.
12964; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2005, nr. 2095), violazione che al contrario vi sarebbe qualora, pronunciando su domanda di risarcimento per equivalente, il giudice disponesse una restitutio in integrum (Cfr. Cass. civ., nr. 4925/2006, cit.; Cons. Stato, nr. 2095/2005, cit.; Tar Palermo, sez. II, 1 febbraio 2011, nr. 175).
Al fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU “Scordino”, 6 marzo 2007), occorre quindi fare pagina 14 di 17 applicazione in questa sede dei criteri di quantificazione del danno per equivalente, così come individuati dalla giurisprudenza.
In tal senso, l'esistenza del danno emergente (da qualificarsi in termini di danno evento), si considera provata attraverso la prova della perdita effettiva subita dal danneggiato a seguito dell'occupazione, e consiste una diminuzione del patrimonio. In altre parole, il danneggiato deve dare la prova della perdita economica subita in conseguenza della perdita del possesso, che costituisce l'oggetto immediato del comportamento lesivo della P.A.; mentre incombe su quest'ultima l'onere di provare che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile, o, più propriamente, che una concreta e comprovata situazione del rapporto tra proprietario e bene (il c.d. lato interno del diritto soggettivo di proprietà) possa far escludere la sussistenza di tale voce di danno.
Il danno da lucro cessante va, invece, inteso come danno conseguenza, in cui il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento per il mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe ottenuto, concedendo il bene in godimento o in vendita ad altri. In tal caso incombe sul creditore, l'onere di allegazione di tali specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare, per l'appunto, non solo le occasioni perse di vendita o le mancate locazioni. Nel caso di specie, a titolo di danno emergente, l'attrice ha chiesto il ristoro dei costi necessari per la bonifica dell'area e per il ripristino dello stato agricolo in cui pacificamente versava il fondo prima dell'occupazione.
A tal fine, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che ha stimato in € 325.721,57 i costi necessari per il ripristino dell'area e per lo smaltimento del materiale. La consulenza ha confermato quanto già esposto nella relazione di parte (doc. 5 fasc. attrice) circa il fatto che la presenza prolungata di un cantiere nell'area in questione, a seguito dei lavori stradali svolti nell'area attigua, ha inevitabilmente compromesso la natura dell'area stessa privandola di fatto dei caratteri propri di area agricola che possedeva in origine. Si legge, in particolare, nella CTU che “in ragione di quanto rilevato e le condizioni dello strato superficiale del terreno ove sono chiaramente individuabili i residui delle attività di ritiene CP_2 necessari degli interventi di ripristino volti alla sostituzione di uno strato di circa 0,2 mt finalizzati alla restituzione della consistenza e della qualità del terreno destinato alla coltivazione”. Il computo di € 325.721,57 quale costo necessario per il ripristino dell'area ancora in possesso di
è stato ribadito dal CTU anche nella relazione integrativa resa a seguito della richiesta di CP_2 chiarimenti da parte di e risulta condiviso dal giudicante perché frutto di una verifica attenta CP_2
e scrupolosa in perfetta aderenza dello stato dei luoghi e dei criteri di stima.
A tale importo si deve aggiungere il costo stimato dal ctu per le spese tecniche quantificabili in €
6.000,00 e l'IVA, anch'esso non specificamente contestato dalla difesa della convenuta.
Nulla è, invece, dovuto a titolo di rivalutazione, in quanto la somma sopra indicata è sostanzialmente già rivalutata all'attualità (essendo la liquidazione del CTU fatta nel marzo 2024), mentre, per i principi di Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, sono dovuti gli interessi legali sul suddetto importo devalutato alla data della domanda e annualmente sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sull'importo così complessivamente risultante sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo. Con riferimento al danno da lucro cessante, l'attrice ha chiesto liquidarsi il pregiudizio in tesi corrispondente alla mancata percezione di eventuali guadagni che la stessa avrebbe potuto conseguire pagina 15 di 17 una volta che l'area de quo agitur fosse stata restituita alla scadenza dell'occupazione illegittima nello stato di terreno seminativo ab origine.
Il Tribunale ritiene che tale domanda non possa trovare accoglimento in considerazione del fatto che, seppur pacifico che l'area fosse in origine destinata ad uso agricolo, non è stata fornita compiuta prova del guadagno asseritamente perduto dalla società attrice.
Più nello specifico, l'attrice ha chiesto liquidarsi la somma di € 22.816,29 sulla base dell'importo dell'indennità temporanea a suo tempo stabilita dal decreto di occupazione d'urgenza - pari a € 12.452,09 per cinque anni (doc. 3) – a partire dal momento in cui si è determinato l'illecito, cioè a dire dal 1° febbraio 2016 sino all'attualità.
La tesi, che poggia sulla ritenuta applicazione analogica dell'art. 1591 cod. civ., dettato in tema di danni per ritardata restituzione della cosa locata, non può essere condivisa, non solo per l'impossibilità di applicare tale norma fuori dal contesto suo proprio, e in quello specifico della occupazione sine titulo, ma soprattutto perché il danneggiato non può essere esentato dalla prova rigorosa del pregiudizio subito in considerazione del fatto illecito subito.
Quanto, invece, alla domanda di ristoro del danno non patrimoniale, anch'essa va respinta, in difetto di allegazione prima ancora che prova circa la sussistenza di pregiudizi specifici di natura non patrimoniale;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 18566 del 2020;
Cons. Stato, sez. IV, n. 2285 del 2018; sez. IV, n. 4636 del 2016), infatti, il ristoro del danno non patrimoniale è risarcibile solo ove vi sia la allegazione e la prova rigorosa del danno in questione non potendosi fare applicazione della previsione eccezionale di cui all'art. 42-bis, comma 1 che lo forfettizza nel 10% del valore venale del fondo;
inoltre, seppur sussista un orientamento minoritario in senso opposto, la giurisprudenza maggioritaria esclude che, per la lesione del diritto di proprietà, sia configurabile in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, non venendo in gioco il vulnus a valori fondamentali della personalità, ex art. 2059 c.c., riconoscibili anche ad enti e società.
4. Sul riparto delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico del CP_1
e di in solido.
[...] CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e richiesta disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta l'avvenuta occupazione senza titolo da parte di a partire dal 2 febbraio 2016, giorno successivo al termine dell'occupazione CP_2 temporanea, dell'area di proprietà dell'attrice oggetto del presente giudizio;
2. dà atto della cessazione parziale della materia del contendere e dell'improcedibilità delle domande di restituzione e condanna svolte dall'attrice nei confronti del per Controparte_1 effetto dell'acquisizione al patrimonio indisponibile del delle aree di sedime Controparte_1 del tratto stradale di Via Chienti ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, giusta Delibera di Giunta
Comunale n. 7 del 23/01/2023 e Determina Dirigenziale n. 477 del 06/04/2023, 3. per effetto di quanto accertato al punto 1) condanna alla restituzione in favore di CP_2 parte attrice dell'area occupata, ad eccezione dell'area acquisita dal di cui a Controparte_1 punto 2); pagina 16 di 17 4. accertato che era tenuta alla riconsegna del bene oggetto di occupazione CP_2 temporanea (diversa da quella occupata dalla sede stradale) nelle medesime condizioni (uso agricolo) in cui le era stato consegnato, condanna al pagamento in favore CP_2 dell'attrice delle somme di € 325.721,57 oltre € 6.000,00 per spese tecniche e IVA come per legge, oltre interessi come in motivazione;
5. rigetta ogni altra domanda;
6. condanna le convenute in solido a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per anticipazioni, ed euro 13.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge, oltre € 3.527,04 per l'indagine ambientale
(proforma 9/2024 dott. e il rimborso dei costi di CTP pari ad € 4.407,66 (fatt. 9/2021) Per_6 ed € 1.503,53 (fatt. 16/2024);
7. pone a definitivo carico del e di le spese di CTU, già liquidate Controparte_1 CP_2 con separato decreto.
Così deciso in Monza, il 12.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BASILE FRANCESCO LUIGI, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MALUDROTTU Controparte_1 P.IVA_2 GIANCOSIMO e dall'avv. BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA e dall'avv. BRAGANTE ANNALISA, elettivamente domiciliata come in atti;
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. CARDAMONE ELENA e CP_2 P.IVA_3 dall'avv. MARINO EDUARDO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
In via Principale:
1. accertato e dichiarato che a partire dal 2 febbraio 2016, giorno successivo al termine CP_2 dell'occupazione temporanea, occupa sine titulo l'area di proprietà dell'attrice oggetto del presente giudizio condannare conseguentemente la convenuta alla restituzione della stessa;
2. accertata e dichiarata l'illecita occupazione della porzione di area dell'attrice attualmente sede di un tratto stradale della via Chienti eseguita da e mantenuta contra ius da medesima e dal CP_2 CP_2
pagina 1 di 17 , con responsabilità solidale di entrambi gli enti, condannare conseguentemente gli Controparte_1 enti convenuti alla restituzione della predetta area, previa demolizione delle opere eseguite illecitamente;
3. accertato e dichiarato che la società era tenuta alla riconsegna del bene oggetto di CP_2 occupazione temporanea nelle medesime condizioni (uso agricolo) in cui le era stato consegnato ad inizio locazione, con la conseguente piena responsabilità della convenuta per tutti i danni subiti dalla società attrice nonché la responsabilità per le stesse ragioni del , in via solidale con Controparte_1
limitatamente alla porzione di area occupata dalla sede stradale, condannare le convenute al CP_2 pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di almeno € 140.424,32, a titolo di risarcimento del danno emergente consistente nel ripristino dell'area all'originario uso agricolo, ovvero di quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, nonché condannare le stesse convenute al pagamento, a titolo di lucro cessante, di una somma almeno pari all'indennità di occupazione temporanea dal 2 febbraio 2016 alla data di effettiva riconsegna del bene nelle condizioni originarie oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero di quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
4. accertata e dichiarata la condotta illecita degli enti convenuti condannare gli stesi al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che il Tribunale riterrà equa.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui la reintegrazione in forma specifica concernente la porzione di area occupata dalla sede stradale risultasse impossibile ovvero eccessivamente onerosa condannare gli enti convenuti al risarcimento del danno per equivalente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa. In ogni caso condannare i convenuti alla refusione delle spese legali
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, attesa la narrativa in atti ed alla stregua delle risultanze istruttorie,
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario e la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE, quanto alle domande di parte attrice proposte nei confronti del convenuto, dichiarare la cessata materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di CP_1 interesse nelle more del giudizio, in ragione dell'intervenuta acquisizione al patrimonio indisponibile del delle aree di sedime del tratto stradale di Via Chienti ex art. 42-bisdel D.P.R. Controparte_1
327/2001, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2023 e Determina Dirigenziale n. 477 del 06/04/2023, divenute inopponibili in quanto non avversate/impugnate da parte attrice nei termini di legge;
NEL MERITO, ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili e/o improcedibili tutte le domande di parte attrice proposte nei confronti del;
Controparte_1
ANCORA NEL MERITO, ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili e/o improcedibili tutte le domande di proposte nei confronti del;
CP_2 Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva istruttoria di ulteriormente dedurre, eccepire e comprovare nonché di produrre documenti.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali (15%) ed accessori fiscali, assistenziali e previdenziali degli avvocati dipendenti degli Enti Pubblici (8,5% , 0,45% I.N.A.I.L. e 23,8 % CP_3
C.P.D.E.L.).
Per CP_2
1) In via assolutamente preliminare, accerti la propria carenza di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del Tribunale Amministrativo della Lombardia;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi che ritenga la giurisdizione del Giudice Ordinario, rigetti la domanda attorea, accertando il mancato possesso in capo ad delle aree non occupate dalla CP_2 viabilità comunale e l'esclusiva responsabilità del relativamente alla porzione Controparte_1 fondiaria occupata dalla strada comunale di collegamento via Tagliamento/via Chienti;
3) Con vittoria di spese e competenze legali.
pagina 3 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, premettendo di essere Parte_1 proprietaria di un lotto di terreno con destinazione agricola ubicato nella zona nord-est del comune di costituito da un gruppo di mappali tra loro confinanti e collocati tra le vie Chienti e CP_1
Tagliamento (meglio individuate in citazione e nel doc. 1), ha convenuto in giudizio il CP_1 e per sentir accertare l'occupazione sine titulo dell'area da parte di e, per
[...] CP_2 CP_2 il tratto stradale della via Chienti, da parte del chiedendo quindi la condanna di Controparte_1
e del alla restituzione dell'area, previa demolizione delle opere CP_2 Controparte_1 illecitamente realizzate, oltre alla condanna al risarcimento del danno patito. A sostegno delle domande svolte, la società attrice ha esposto:
- di essere divenuta proprietaria dell'area in questione per acquisto con atto Notaio Rep. 93098 dalla sig.ra in data 22 dicembre 2016, succedendo così a titolo particolare in tutti i diritti e Persona_1 obblighi del venditore (doc. 10);
- che l'area, come da PGT approvato con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 29 novembre 2007
e successiva varianti, aveva una destinazione agricola sebbene collocata in un contesto urbanizzato (doc. 2);
- che in data 14.1.2011 aveva notificato all'originaria proprietaria (doc. 3) CP_2 Persona_1 il decreto motivato dell'Ufficio Espropri del 16 dicembre 2010, prot. CMI-0056190-I, con il quale veniva disposta l'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio dell'area de quo agitur, al fine di fornire aree di supporto per i “lavori di realizzazione della connessione tra S.S. n. 36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di e Cinisello Balsamo” (doc. 3); CP_1
- che tale opera venne poi totalmente eseguito in forza dei dispositivi del Presidente dell' n. CP_2
CDG 0125241 del 23.09.2008 e n. CDG 0171177 del 6.12.2010 dai quali è derivata ex lege la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;
- che veniva altresì specificata l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio pari a € 12.452,09, calcolata per un periodo di cinque anni, (doc.3);
- che in data 1° febbraio 2011 l'Ufficio Espropri del Compartimento ANAS per la Lombardia effettuava il rilievo dello stato di consistenza e provvedeva all'immissione in possesso delle particelle 181 e 247, come risulta dal rilievo dello stato di consistenza e pedissequo verbale di immissione (doc.
4) redatto alla presenza di due testimoni e sottoscritto dalle parti (geom. per e CP_4 CP_2 geom. per la sig.ra , ove veniva riportato che: “trattasi di terreno agricolo CP_5 Per_1 coltivato a seminativo;
si individuano n. 15 piante di robinia di medio fusto. Il terreno è coltivato dal sig. in comodato d'uso”; mentre in calce veniva esplicitata la seguente dichiarazione da Persona_2 parte del rappresentante del proprietario: “trattandosi di terreno agricolo, nel caso sia utilizzato per cantiere o simili, dovrà essere restituito allo stato attuale con lo strato di coltivo preesistente. Chiedo che l'onere relativo venga corrisposto unitamente all'indennità di occupazione” (doc. 4 cit.);
- che nel periodo di occupazione temporanea - iniziata a partire dall'immissione in possesso dell'area de quo, ossia dal 1° febbraio 2011 e terminata il 31.01.2016 - pur in mancanza di una CP_2 dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio, ha realizzato all'interno dell'area in questione un nuovo tratto di strada che si dirama dalla via Tagliamento in direzione est venendo a dividere l'area di proprietà dell'attrice in due porzioni fra loro distinte;
pagina 4 di 17 - che tale nuovo sedime stradale “con annessi reliquati occupa una superficie di 919 m2 che risultano dalla somma di 640 m2 di strada e 279 m2 di reliquati”, come rilevato nella perizia tecnica del dott. depositata in atti (doc. 5 cit.). Persona_3
- che, dopo l'occupazione temporanea del bene, con nota del 2 febbraio 2012, prot. n. 11979, il settore patrimonio e logistica del Comune di manifestava alla sig.ra l'“interesse di acquisire in CP_1 Per_1 via bonaria l'area sita in prossimità di via Tagliamento identificata catastalmente al fg. 38 mapp. 181p e 247p di proprietà della S.V. oggi oggetto di occupazione temporanea da parte di per sede CP_2 stradale. L'interesse è motivato dalla necessità di rendere più agevole la viabilità della zona riferendosi in particolare alla via Chienti e via Tagliamento” (doc. 6);
- che tale nota conteneva altresì un esplicito invito nei confronti dell'allora proprietaria a “manifestare il suo assenso a tale cessione ai fini di consentire l'avviamento dell'iter procedurale relativo all'acquisizione dell'area di che trattasi da parte della scrivente Amministrazione” (doc. 6 cit);
- che tuttavia, non manifestava in alcuna forma il consenso alla cessione bonaria del Persona_1 predetto bene, limitandosi a richiedere, in data 8 febbraio 2012, prot. n. 14463, l'accoglimento di una osservazione del 15 novembre 2011 relativa alla variante al PGT all'epoca in fieri (doc. 7).
- che, in data 22 maggio 2014, con Delibera di Giunta n. 237, l'Amministrazione comunale di CP_1 rinviando alla realizzazione del tratto stradale nei pressi di via Tagliamento e via Chienti, quale
“viabilità provvisoria ed alternativa legata alle necessità di cantierizzazione dell'opera pubblica” e all'“ultimazione dei lavori di viale Lombardia” (Strada Statale 36), dichiarava che “l'acquisizione al demanio stradale comunale risulta economicamente vantaggioso in quanto l'opera non necessita di ulteriori investimenti, fatta eccezione per le aree di sedime per le quali è necessario provvedere all'acquisizione; per tali ragioni l'opera riveste carattere di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 e smi;
ritenuto di inoltrare formale richiesta a affinché non proceda con lo smantellamento CP_2 del tratto stradale, al contrario, ceda a titolo gratuito detta opera al per la sua acquisizione al CP_1 demanio stradale” (doc. 8).
- che, in data 20 giugno 2016, decorso il termine quinquennale previsto per l'occupazione temporanea senza che avesse provveduto alla restituzione dell'area, il difensore dell'allora proprietaria CP_2 inviava via PEC diffida al e ad (doc. 9) per contestare l'indebita Controparte_1 CP_2 appropriazione di una significativa porzione dell'area de quo agitur, utilizzata per realizzare parte della viabilità connessa al viale Lombardia, nonché il fatto che una porzione del bene, oggetto di occupazione temporanea finalizzata a fornire supporto logistico per le attività di interramento del viale Lombardia, non era mai stata restituita alla legittima proprietaria, rimanendo nel possesso materiale di
CP_2
- che, ciononostante anche successivamente, continuava a mantenere il possesso di una delle CP_2 due aree non trasformate in sede stradale con permanenza di una recinzione e di materiale necessario alle attività di costruzione stradale, come da fotografie prodotte in atti (doc. 11);
- che in riscontro alla domanda di accesso agli atti del 8 giugno 2020 (doc. 12), veniva inviata documentazione utile alla dimostrazione dell'intesa raggiunta tra il stesso ed per il CP_1 CP_2 mantenimento della strada nel frattempo realizzata (doc. 13);
- che nel frattempo con atto in data 17 agosto 2020, prot. n. 1020/2020, ritualmente notificato alla ricorrente, il Settore della Polizia Locale del Comune di notificava alla il CP_1 Parte_1 verbale di accertamento di violazione n. 23963L/2020 del 9 luglio 2020, per non aver mantenuto l'area de quo agitur libera da vegetazione a crescita spontanea e disordinata diffidandola a riportare il terreno di cui sopra in buone condizioni di manutenzione e decoro (doc. 14); pagina 5 di 17 - che, in data 10.09.2020 l' del comunicava alla ricorrente, in data Controparte_6 Controparte_1 10 settembre 2020, prot. n. 0138025/2020, l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990, volto all'emanazione di ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti, quali lastre di Eternit Amianto, abbandonate sull'area de quo agitur (doc. 15);
- che, a seguito dell'avvio dei due procedimenti sanzionatori con lettera trasmessa via PEC in data 30 settembre 2020 (doc. 16), il difensore dell'attrice diffidava essendo ancora materialmente CP_2 in possesso dell'area de quo, a voler provvedere sia ad “eliminare la vegetazione spontanea e disordinata, riportando il terreno di cui sopra in buone condizioni di manutenzione e decoro, sia alla rimozione e lo smaltimento di lastre presumibilmente in cemento amianto ivi depositate”, come indicato nelle due note comunali innanzi citate;
- che, in pari data, veniva prodotta memoria difensiva sia nel procedimento avviato dalla Polizia Municipale sia in quello avviato dall'ufficio tutela ambientale del con la quale Controparte_1 evidenziava l'assenza di responsabilità dell'attrice stante l'impossibilità oggettiva di ottemperare in considerazione dell'esercizio del possesso sull'area stessa da parte di (docc. 17 e 18); CP_2
- che, con nota del 21 ottobre 2020, prot. CDG-0540684-U, respingeva ogni “addebito di CP_2 responsabilità, anche parziale, riferito ai due procedimenti” (doc. 19);
- che, con nota del 26 ottobre 2020, l'ufficio tutela ambientale del comunicava Controparte_1 all'attrice la sospensione del procedimento avviato con nota del 10 settembre 2020 di cui sopra, avendo preso atto che la “Società non esercita il possesso sull'area sita fra le vie Tagliamento e Chienti, contraddistinta al foglio 38 particella 181 del catasto territoriale” (doc. 20) e rendeva altresì noto l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 92 del d.lvo 152/2006 nei confronti dell'attuale occupante, cioè CP_2 In forza di tali allegazioni, l'attrice ha insistito per sentir dichiarare l'occupazione temporanea sine titulo dell'area agricola acquisita in proprietà nel 2016, sostenendo l'illegittima occupazione da parte di della porzione di area oltre lo spirare del termine quinquennale di durata dell'occupazione CP_2 temporanea, e l'occupazione abusiva da parte del di una altra porzione dell'area per Controparte_1 effetto della realizzazione di un tratto stradale al di fuori della procedura di pubblica utilità, con conseguente condanna delle convenute alla restituzione dell'area, previa demolizione delle opere illecitamente eseguite e ripristino della destinazione agricola, e risarcimento del danno emergente quantificato in € 140.424,32 per il ripristino dell'area all'originario uso agricolo, e a titolo di lucro cessante di una somma almeno pari all'indennità di occupazione temporanea dal 2.02.20216 alla data di effettiva riconsegna, oltre interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi in giudizio, il ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto l'area oggetto di contenzione venne a suo tempo acquisita per mano pubblica per effetto della dichiarazione di Pubblica Utilità di cui alla deliberazione di G.C. n. 237/2014 (doc. 6) e ancor prima con gli atti emessi da entrambi atti autoritativi esplicazione di pubblico CP_2 potere (cita giurisprudenza a conforto, pagg. 9 e 10 comparsa di costituzione). Nel merito il ha CP_1 chiesto il rigetto della pretesa attorea, rimarcando l'interesse pubblico dell'intervento e, richiamando l'applicabilità della facoltà di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001 (c.d. acquisizione sanante), ha espressamente dichiarato di volersene avvaler;
con riguardo alla richiesta risarcitoria, il ha CP_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda ed in via subordinata il concorso colposo del danneggiato.
pagina 6 di 17 Si è costituita in giudizio anche eccependo la carenza di giurisdizione in capo all'adito CP_2
Tribunale di Monza, in favore del Tar Lombardia, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa;
nel merito, ha eccepito, relativamente alle porzioni fondiarie occupate dalla attuale viabilità comunale, l'esclusiva responsabilità del e, per il resto, ha dichiarato la Controparte_1 sussistenza della piena disponibilità dei mappali non trasformati in capo all'odierna attrice, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., dopo il deposito delle memorie, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione del valore dell'area oggetto di occupazione e delle spese di ripristino per la riconversione del terreno ad uso agricolo, all'esito della quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰
1. Sulla giurisdizione del giudice adito Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Il con eccezione reiterata fin nelle conclusioni come da ultimo precisate, ha Controparte_1 eccepito la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi di contenzioso nel quale si fa
“questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene collegate e conseguenti ad un dichiarazione di Pubblica Utilità, anche se il procedimento all'interno del quale le stesse state espletate (…) non sia sfociato in un formale atto traslativo della proprietà a seguito di un decreto formale di esproprio o di cessione consensuale” (cfr. pag. 8 e ss comparsa di costituzione) . Nello specifico, il reputa dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione Controparte_1 amministrativa il fatto che l'area de qua venne a suo tempo acquisita per mano pubblica per effetto della dichiarazione di Pubblica Utilità di cui alla deliberazione di G.C. n. 237/2014 (doc. 6) e ancor prima con gli atti emessi da entrambi atti autoritativi esplicazione di pubblico potere. CP_2
A conforto della tesi, la difesa del così come quella di hanno citato Controparte_1 CP_2 giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La giurisdizione amministrativa, infatti, è sempre stata riconosciuta ove le domande di restituzione e di risarcimento del danno conseguente alle occupazioni sine titulo siano comunque sorrette, come nel caso di specie, da una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, o inefficace, o comunque, non seguita dal completamento della procedura espropriativa (Cass. civ., sez. un., n. 8675 del 2019; n. 2583 del 2018;
n. 2145 del 2018; n. 7303 del 2017; n. 15284 del 2016; n. 12182 del 2015; n. 10879 del 2015; n. 12179 del 2015; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 4125 del 2018; sez. IV, n. 2765 del 2018; sez. IV, n. 500 del 2018; Cons. Stato, A.P., 30 agosto 2005, n. 4; 9 febbraio 2006, n. 2; 30 luglio 2007, n. 9 e
22 ottobre 2007, n. 12). La dichiarazione di pubblica utilità si pone, infatti, come atto autoritativo di esercizio del potere amministrativo cui va ricondotta la successiva attività, anche materiale, di occupazione, ed utilizzazione per scopi pubblici del bene privato (v. per il diverso caso dell'occupazione usurpativa ricadente nella cognizione del Giudice ordinario tra le tante Cassazione civile sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044; 19 luglio 2016, n. 14793; 27 maggio 2015, n. 10879; 23 marzo 2015, n. 5744 e da ultimo ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22193; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3456” (cfr. TAR Calabria Sez. I n. 536/2021). E poi ancora “In materia di procedimenti di pagina 7 di 17 espropriazione per pubblica utilità, giova rammentare che, ormai per ius receptum, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. un., 27 maggio 2015, n. 10879; 12 giugno 2015, n. 12179; 7 dicembre 2016, n. 25044;
Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804; 4 aprile 2011; n. 2113; 28 novembre 2012, n. 6126; TAR
Campania, Napoli, 12 novembre 2014, n. 5892). (…) In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 29/01/2018 n. 2145 ha statuito che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi” (n. 2145 del 29/01/2018) ed inoltre con la sentenza 16/04/2018 n. 9334 che “In materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (n. 9334 del 16/04/2018).” La giurisprudenza sopra riportata, seppur condivisa da questo Giudice, non è pertinente rispetto il caso di specie, dove l'occupazione del terreno da parte della P.A. è, pacificamente, avvenuta prima di qualsivoglia dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'ente comunale e quindi prima di alcuna dichiarazione di pubblica utilità.
Invero, la delibera n. 237/2014, richiamata dalla difesa del con cui per la prima Controparte_1 volta l'ente comunale manifesta l'interesse a “l'acquisizione al demanio stradale Comunale” dell'area in precedenza occupata in via temporanea dall' interviene successivamente alla CP_2 realizzazione del manto stradale da parte di e dell'occupazione del terreno. CP_2 È pacifico che l'apprensione da parte di dell'area oggetto di causa sia stata originata dal decreto CP_2 motivato del 14 gennaio 2011, prot. n. CMI-0001693-P (doc.3) emesso dall'Ufficio Espropri ANAS con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio di cui agli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001 dell'area de quo agitur, al fine di fornire aree di supporto per i “lavori di realizzazione della connessione tra S.S. n. 36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di e Cinisello Balsamo” (cfr. doc. 3). CP_1 L'occupazione dell'area da parte della pubblica amministrazione non aveva, quindi, in origine finalità espropriative della proprietà privata, ma era indirizzata unicamente al soddisfacimento di una esigenza temporanea di utilità, in quanto funzionale alla realizzazione dell'opera pubblica su diversa area di esproprio.
Ciò chiarito, si deve escludere in radice la possibilità di invocare la giurisdizione amministrativa per le questioni insorgenti in merito alla restituzione del bene e al risarcimento del danno (tanto in forma specifica che per equivalente), non essendo nello specifico individuabile, nemmeno in via mediata, un collegamento con l'esercizio del potere pubblico.
pagina 8 di 17 La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che “l'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti” essendo chiaro che l'“autonomia ontologica e funzionale” dell'occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 T.U. Espr. consiste non soltanto “nella sua funzione esclusivamente strumentale rispetto ai lavori previsti ed all'opera, a cui è finalizzato l'esproprio, ma anche nella recisione di ogni collegamento normativo funzionale rispetto alla vicenda espropriativa ed alla stessa occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 bis T.U.)” (Cass. Civ. sez. un. 09.02.2011, n. 3167). Nel caso di specie, le domande attoree sono tutte volte a far valere, non l'illegittimità o i vizi di alcun provvedimento amministrativo, ma l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea oltre il termine di scadenza previsto nel citato provvedimento amministrativo e, conseguentemente, a richiedere la restituzione del bene illegittimamente occupato dalla P.A., unitamente alla pretesa risarcitoria per il danno subito.
La posizione giuridica fatta valere in via giudiziale è, quindi, chiaramente di diritto soggettivo e pertanto la controversia non può essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dal D.lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e ridefinito dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale (Cass. Civ. Sez.Un. cit.).
La degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo avviene, per giurisprudenza costante, solo con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In tal senso, è stato espressamente affermato che
“spetta al g.o. l'azione proposta dal proprietario del fondo per ottenere la condanna alla restituzione del bene occupato dalla p.a. in assenza di dichiarazione di pubblica utilità” (Cassazione civile sez. un.,18.11.2016, n. 23462), in quanto, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità anche ove manchi un atto traslativo valido ed efficace, compresi i casi in cui gli atti dell'Amministrazione siano stati dichiarati illegittimi” (Consiglio di Stato ad. plen., 22.10.2007, n. 12).
La giurisprudenza citata dalla difesa comunale, inserendosi nella stessa scia tracciata dalle sentenze sopra richiamate, chiarisce soltanto che la giurisdizione amministrativa permane anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Tutte le pronunce citate dall'Avvocatura Comunale riguardano fattispecie in cui “l'occupazione è iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (cfr. sentenza n. 9334 del 16/04/2018).” Nella presente fattispecie, invece, l'occupazione dell'area è avvenuta prima di qualsiasi manifestazione di interesse all'acquisizione dell'opera da parte della P.A. In tale quadro quindi la delibera n. 237/14 con cui il dichiara il proprio interesse al mantenimento Controparte_1 del tratto stradale e la volontà di acquisirlo da così come la successiva comunicazione in tal CP_2 senso rivolta a non possono costituire valida dichiarazione di pubblica utilità, poiché tale CP_2 dichiarazione deve precedere e non seguire la realizzazione dell'opera.
La giurisdizione per la controversia in esame appartiene, quindi, al giudice ordinario sia per quanto concerne la domanda di restituzione del bene oggetto di occupazione temporanea sia per quanto concerne le domande di risarcimento del danno connesse alla compromissione dell'area agricola e di pagina 9 di 17 riduzione in pristino stato per quanto concerne la porzione di area occupata dalla strada realizzata sull'area dell'attrice. L'eccezione di difetto del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata da entrambe le convenute va, pertanto, respinta.
2. Sulla sussistenza del fatto illecito da occupazione usurpativa Nel merito, l'attrice ha lamentato due distinti fatti illeciti. Il primo ascrivibile unicamente ad per la illecita occupazione sine titulo della porzione di CP_2 area occupata il 1.2.2016 per l'esecuzione dei “lavori di realizzazione della connessione tra S.S. n. 36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di e Cinisello Balsamo”, indebitamente CP_1 protratta oltre lo spirare del termine quinquennale di durata dell'occupazione temporanea disposta con decreto del 16 dicembre 2010, prot. CMI-0056190 (cfr. doc. 3).
Il secondo, ascrivibile a entrambe le convenute, per l'occupazione abusiva della specifica porzione dell'area di proprietà dell'attrice in cui è stato realizzato il tratto stradale di via Chienti. Entrambi gli illeciti contestati sono di tipo permanente e configurano una ipotesi di occupazione usurpativa/acquisitiva, essendo caratterizzati dalla occupazione e dalla irreversibile trasformazione di parte del fondo da parte della P.A., in carenza di dichiarazione di pubblica utilità; la carenza del potere espropriativo determina, infatti, l'illegittimità ab origine dell'occupazione e l'illiceità permanente della stessa, che può venire a cessare unicamente in conseguenza: a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); e) di un provvedimento emanato ex art 42- bis del D.P.R. 327/2001 solo impropriamente definito “acquisizione sanante”. (cfr. Cons. Stato n. 3105/2018). Si ricorda inoltre che anche la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. Unite 6 maggio 2003 n.
6853), che ha da ultimo esaminato il problema risarcitorio alla luce della giurisprudenza comunitaria, alla quale occorre rifarsi, ha chiarito che la cosiddetta occupazione usurpativa, così come quella c.d. acquisitiva1, si verifica non solo per la mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità, ma anche tutte le volte in cui questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini per il compimento dei lavori.
Con riguardo al primo illecito, va considerato, che, per la parte di fondo non trasformata in modo permanente, perdura certamente l'illegittima occupazione da parte di e quindi la CP_2 permanenza dell'illecito. Il mantenimento dell'occupazione dell'area di m2 4.741 posta a sud della via Chienti da parte di
[...] per il periodo successivo allo scadere del termine di 5 anni configura all'evidenza un illecito CP_2 permanente ex art. 2043, integrando da una occupazione usurpativa. Priva di pregio è la tesi di secondo cui il bene era nella disponibilità dell'attrice a far data dal CP_2 termine dei lavori, non essendo necessario un formale atto di riconsegna del fondo. 1 Sul definitivo superamento della distinzione tra occupazione usurpativa e acquisitiva si veda Corte costituzionale n. 71 del
30 aprile 2015, Cass. SS.UU. n. 735 del 19 gennaio 2015; n. 22096 del 29 ottobre 2015 e A.P del C.d.S. n. 2 del 9 febbraio
2016, successivamente nn. 2, 3 e 4 del 20 gennaio 2020, n. 6 del 2021, nell'ambito della consolidata cornice di tutele delineata dalla Corte EDU (Corte eur. diritti dell'uomo 3 giugno 2014, Rossi e Variale; 14 gennaio 2014, Pascucci; 5 giugno Per_ 2012, Immobiliare Cerro; 22 dicembre 2009, ; 6 marzo 2007, ; 12 gennaio 2006, Sciarrotta; 17 maggio 2005, Per_5 ; 30 maggio 2000, Soc. Belvedere alberghiera; 30 maggio 2000, e ). Per_5 Parte_2 Pt_3 pagina 10 di 17 Al contrario, ritiene il Tribunale che, seppur vero che, ai fini della riconsegna dell'area, non sia necessaria una procedura formale al pari dell'occupazione (verbale di immissione, atto in contradittorio con il proprietario e due testimoni ecc.), atteso che tali formalità sono collegate agli specifici effetti che il legislatore collega all'immissione nel possesso dell'immobile, tuttavia per la perdita del possesso materiale del bene nel caso di detenzione qualificata, occorre che venga per lo meno esteriorizzato, con chiari e inequivoci segnali, l'animus dereliquendi, in applicazione degli artt. 1140 e ss c.c. Pertanto, in caso di occupazione temporanea protratta oltre il termine di durata, incombe sull'ente che ha avviato il procedimento, l'obbligo di restituire il bene con un atto di reimmissione del possesso. Il proprietario, infatti, una volta sottrattagli la disponibilità del bene sulla scorta di un atto autoritativo ab origine legittimo (decreto di occupazione temporanea) e una volta iniziata l'occupazione da parte dell'agente, non ha alcuna possibilità, in assenza di successivo atto che lo reimmetta nel legittimo possesso o di una pronuncia giurisdizionale che accerti l'illiceità dell'occupazione, di reimmettersi nel proprio fondo, riacquistandone il possesso materiale.
Nel caso di specie è provato, dal materiale fotografico in atti, dagli esiti della c.t.u. (e comunque non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. dalle convenute) che l'area di m2 5.655 posta a sud della via Chienti (doc. 5) sia rimasta nel possesso materiale di anche dopo il termine dell'occupazione CP_2 temporanea, nonostante le diffide inviate dalla difesa attorea (26 giugno 2016 doc. 9 e 30 settembre
2020 doc. 16), risultando la presenza di una recinzione lungo il perimetro dell'area e vario materiale di cantiere presumibilmente riguardate i lavori stradali (doc. 11), a chiara conferma della volontà della convenuta di conservare il possesso dell'area. Del resto, il fatto che il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 92 d.lgs. 152/2006 sia stato dapprima sospeso nei confronti della società attrice e, quindi, incardinato, in ultima istanza, verso CP_2 sulla base del fatto che la “Società non esercita il possesso sull'area sita fra le vie Tagliamento e Chienti, contraddistinta al foglio 38 particella 181 del catasto territoriale” (cfr. doc. 20), dimostra che anche l'amministrazione comunale (in persona dell'ufficio tutela ambientale) ritenesse la detenzione e il possesso dell'area unicamente in capo a CP_2 È pacifico che abbia protratto l'occupazione temporanea oltre il termine quinquennale CP_2 previsto dal decreto di occupazione del dicembre 2010. Quindi a far data dal 1.02.2016 (giorno successivo alla scadenza) l'occupazione da strumentale, ex art. 49 TU Espropri, è divenuta occupazione usurpativa, cioè un'attività meramente materiale che costituisce un illecito permanente ex art. 2043 cc e giustifica tanto l'obbligo restitutorio, quanto il risarcimento del danno. È noto che l'occupazione temporanea non prevede la trasformazione del fondo, come, invece, avviene per l'occupazione d'urgenza finalizzata ad anticipare il successivo esproprio, quanto la finalità è unicamente quella di porre il bene al servizio delle attività di cantiere e/o logistiche. Da ciò deriva l'obbligo per il detentore di restituire il bene nella condizione originaria, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso in cui ciò non avvenga. Con riguardo al secondo fatto illecito dedotto dall'attrice, attinente alla realizzazione del tratto di strada pubblica, ubicata nella parte settentrionale dei mappali n. 181 e n. 247 dell'area de quo agitur, occorre dare atto del fatto che, con delibera del Consiglio Comunale n. 7/2023 e la successiva determina di acquisizione di patrimonio dell'Ente del 30.3.2023, n. 477, il ha completato la Controparte_1 procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, avviata nel corso del presente procedimento.
pagina 11 di 17 Il compiuto perfezionamento della procedura de qua ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla porzione di terreno oggetto di tale acquisizione, ad oggi definitivamente assunto in proprietà all'ente. Ciò determina l'improcedibilità della domanda di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione a tale area (cfr. Cons. Stato sez. IV, sentenza n. 3871 del 10.06.2019).
Tuttavia, questo non significa che l'attore avesse alcun onere di attivarsi per sollecitare il ad CP_1 avviare la procedura acquisitiva come, invece, sostenuto dalla difesa del in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta.
Come è già stato sopra illustrato, il tratto di strada pubblica successivamente acquisita al patrimonio comunale è stato ab origine realizzato per dichiarate esigenze temporanee di durante i CP_2 lavori di esecuzione dei lavori del tunnel di nell'ambito quindi dell'occupazione temporanea CP_1 disposta ex art. 49 TU espropri con il decreto del dicembre 2010. Solo in secondo momento, a distanza di quasi 4 anni dall'inizio dell'occupazione, il ha manifestato il proprio interesse al Controparte_1 mantenimento dell'opera per sopraggiunte esigenze pubbliche, dichiarando, con Delibera n. 237/2014, espressamente “il proprio interesse al mantenimento del tratto stradale e di manifestare ad
[...]
richiesta formale di non procedere al suo smantellamento e di cessione dell'opera a titolo CP_2 gratuito al , al fine di mantenerne la funzionalità e di acquisirla al proprio demanio Controparte_1 stradale, previa acquisizione delle aree di sedime ai sensi del DPR 327/2001” (doc. 8 e doc. 21). Ferma quindi la insindacabilità del provvedimento emesso ex art 42 bis DPR 327/2001 dal CP_1
e, quindi, la legittima acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente locale del bene in
[...] questione, va comunque rilevato che l'opera stradale è stata eseguita al tempo al di fuori di ogni potestà pubblica e che, siccome eseguita per esigenze “provvisorie” di supporto, essa avrebbe dovuto essere smantellata per consentire la restituzione dell'area all'attrice al termine del periodo di occupazione temporanea.
È pacifico, infatti, che, in caso di occupazione sine titulo originario o sopravvenuto, la realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo della P.A. di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Al contrario, “il dovere dell'amministrazione di far venir meno l'occupazione sine titulo, ossia di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto non incisa dall'occupazione medesima (in primis, attraverso la restituzione previa rimessione in pristino), costituisce espressione del principio generale di legalità dell'azione amministrativa” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 30/06/2020, n. 1175; in senso conforme, ex multis T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 31/10/2019, n. 950, T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 05/03/2018, n. 67, Consiglio di Stato sez. IV,
15/09/2014, n. 4696).
Precisato, quindi, che la realizzazione dell'opera sul fondo illecitamente occupato è in sé un mero fatto, inidoneo a formare il titolo dell'acquisto e che l'apprensione legittima del bene di proprietà del privato è avvenuta da parte dell'amministrazione comunale solo all'esito della procedura ex art 42 bis, conclusasi a presente giudizio già avviato, si deve di conseguenza ritenere che il sia Controparte_1 tenuto a mantenere indenne la società attrice dalle conseguenze negative subite prima dell'intervenuto acquisto della proprietà ex art 42 bis TU espropri, che, come è noto, non opera retroattivamente. Il fatto che l'art. 42 bis preveda la mera facoltà per il privato di sollecitare dinnanzi al Giudice amministrativo l'adozione di un provvedimento formale di acquisizione sanante non ha alcuna attinenza con la presente fattispecie, in cui l'attrice ha legittimamente azionato davanti al competente giudice civile il diritto alla restituzione del bene e al conseguente ristoro patrimoniale in presenza di una occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione. pagina 12 di 17 In questo senso, quindi, va disposta la condanna del in solido con a Controparte_1 CP_2 rifondere in favore di parte attrice le spese legali sostenute nel presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU, come liquidate in dispositivo.
Non ha, invece, titolo l'attrice per contestare nel presente giudizio la misura dell'indennizzo disposto in suo favore dal ai sensi dell'art. 42 bis TU espropri, questione rispetto alla quale Controparte_1 sussiste la competenza in via esclusiva in unico grado della Corte d'Appello ex art. 29 d.lgs. 150/2011 e art. 54 DPR 327/2001, da attivarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento acquisitivo.
Risulta, infatti, dall'esame degli atti conclusivi del e dai documenti (sopravvenuti e Controparte_1 quindi ammissibili) ad essi allegato che con Determinazione Dirigenziale n. 477 del 06/04/2023, l'ente locale ha disposto, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2023, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del con effetto sanante non Controparte_1 retroattivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, delle aree sulle quali ha realizzato il tratto di collegamento viario tra le esistenti Via Chienti e Via CP_2
Tagliamento, di proprietà della società disponendo il pagamento Parte_1 dell'importo di € 9.856,10 (novemilaottocentocinquantasei/10), quale importo omnicomprensivo degli indennizzi previsti al comma 1 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, spettante alla Parte_1
determinato con stima redatta dal Servizio Valorizzazione Asset (prot. n. 124482/2022, come
[...] aggiornata in data 30/11/2022 prot. 224905/2022) ed approvata con la richiamata deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2023, con cui, a parziale accoglimento delle osservazioni formulate dalla società il Servizio Valorizzazione Asset in data 30/11/2022 prot. 224905/2022, Pt_1 aggiornava la stima redatta in data 4/7/2022 rideterminando l'indennità spettante in complessivi €
9.856,10, così composta:
➢ pregiudizio patrimoniale: € 7.010,00 (pari al valore venale – c. 3 art. 42 bis DPR 327/2001)
€/mq 10,00 x (mq 624 + mq 77 reliquato);
➢ pregiudizio non patrimoniale: € 701,00 (10% del valore venale – c. 1, art. 42 bis DPR 327);
➢ risarcimento per occupazione senza titolo: € 2.145,10 (interesse del 5% annuo sul valore venale - c. 3, art. 42 bis DPR 327/2001), dal 1/2/2016, data in cui è divenuta illegittima l'occupazione). Non risulta che avverso tali atti sia stato proposto gravame e il ha riferito di aver versato CP_1 all'attrice l'indennizzo sopra indicato con mandato di pagamento n. 5223 del 05/06/2023.
L'indennizzo è omnicomprensivo di qualsiasi pretesa indennitaria e/o risarcitoria derivante dall'occupazione dall'area da parte del con la conseguenza che va respinta ogni Controparte_1 ulteriore domanda svolta dall'attrice verso quest'ultimo.
3. Sulla domanda restitutoria e risarcitoria svolta nei confronti di CP_2
Venendo ora all'esame delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dalla società attrice nei confronti di si osserva quanto segue. CP_2 L'attrice ha chiesto in primo luogo alla restituzione dell'area occupata, ad eccezione della parte acquisita dal mediante la procedura ex art 42 bis TU espropri. Controparte_1 La domanda restitutoria va senz'altro accolta, considerazione di quanto esposto ai paragrafi precedenti in relazione alla sussistenza dell'occupazione sine titulo.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, va innanzitutto premesso che l'attrice, con le conclusioni come da ultimo precisate, ha inteso azionare nei confronti di unicamente la tutela CP_7
pagina 13 di 17 risarcitoria per equivalente e non anche quella in forma specifica, chiedendo di accertarsi che
[...] era tenuta alla riconsegna del bene oggetto di occupazione temporanea (diversa da quella CP_2 occupata dalla sede stradale) nelle medesime condizioni (uso agricolo) in cui le era stato consegnato ad inizio locazione” e conseguentemente condannare la stessa “al pagamento in favore dell'attrice delle somme di € 325.721,57 oltre € 6.000,00 per spese tecniche e IVA come per legge indicate nella relazione peritale del CTU, ovvero dell'importo di almeno € 140.424,32 oltre oneri di legge (già indicato nelle precisazioni delle conclusioni della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. a titolo di risarcimento del danno emergente consistente nel ripristino dell'area all'originario uso agricolo, e al pagamento, a titolo di lucro cessante, di una somma almeno pari all'indennità di occupazione temporanea , oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.”
Quanto al rapporto tra azione di risarcimento in forma specifica e azione di risarcimento dei danni per equivalente, si tratta di due rimedi in rapporto di concorso alternativo, diretti all'attuazione dell'unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa che trova la sua fonte nella medesima fattispecie di illecito. La scelta tra l'una o l'altra forma di tutela spetta al titolare, trattandosi di due azioni alternative a tutela di un diritto che rimane unico, è che è rappresentato dalla integrità patrimoniale (cfr. CP_8
n. 6/2021). Quindi, se è vero che nel caso di specie, l'amministrazione occupante si era assunta l'obbligo di restituire il bene nella condizione in cui versava all'atto di apprensione, è altrettanto pacifico che di fatto alcun ripristino sia stato operato dall'amministrazione successivamente al termine dei lavori.
L'attore ha, quindi, diritto di optare direttamente per la tutela risarcitoria per equivalente, chiedendo l'integrale ristoro del danno patito a seguito della illecita occupazione del fondo. Va, infatti, considerato che, in via generale, la tutela risarcitoria oggi disciplinata dinanzi al giudice amministrativo dall'art. 30 cod. proc. Amministrativo e in sede civile dall'art. 2058 c.c prevede espressamente che il risarcimento del danno possa essere chiesto anche “in forma specifica”.
L'espresso richiamo all'art. 2058 cod. civ. operata dall'art. 30 cod. proc. Ammi. conferma che ci si trova al cospetto del medesimo istituto da tale norma disciplinato, e quindi che il risarcimento in forma specifica è solo una delle possibili modalità esecutive con le quali, nelle singole situazioni, può essere disposto il ristoro della situazione soggettiva illegittimamente lesa.
La giurisprudenza, tanto amministrativa quanto civile, ritiene che la scelta fra le due modalità di tutela risarcitoria spetti esclusivamente al danneggiato, senza che il danneggiante possa in alcun modo influire su di essa (p.es. offrendo un ristoro in forma specifica laddove sia stato chiesto il risarcimento per equivalente) (Cfr. Tar Lazio, sez. II, 16 aprile 2010, nr. 7262).
I rilievi che precedono incidono sulla soluzione da dare al problema del rapporto fra le due forme di risarcimento, essendo oggi ancora dominante l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, poiché la tutela per equivalente costituisce un minus rispetto a quella in forma specifica, il giudice ben può disporre il risarcimento in via pecuniaria a fronte di domanda di risarcimento in forma specifica, senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( Cfr. Cass. civ., sez.
II, 8 marzo 2006, nr. 4925; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, nr. 15021; id., 16 giugno 2005, nr.
12964; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2005, nr. 2095), violazione che al contrario vi sarebbe qualora, pronunciando su domanda di risarcimento per equivalente, il giudice disponesse una restitutio in integrum (Cfr. Cass. civ., nr. 4925/2006, cit.; Cons. Stato, nr. 2095/2005, cit.; Tar Palermo, sez. II, 1 febbraio 2011, nr. 175).
Al fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU “Scordino”, 6 marzo 2007), occorre quindi fare pagina 14 di 17 applicazione in questa sede dei criteri di quantificazione del danno per equivalente, così come individuati dalla giurisprudenza.
In tal senso, l'esistenza del danno emergente (da qualificarsi in termini di danno evento), si considera provata attraverso la prova della perdita effettiva subita dal danneggiato a seguito dell'occupazione, e consiste una diminuzione del patrimonio. In altre parole, il danneggiato deve dare la prova della perdita economica subita in conseguenza della perdita del possesso, che costituisce l'oggetto immediato del comportamento lesivo della P.A.; mentre incombe su quest'ultima l'onere di provare che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile, o, più propriamente, che una concreta e comprovata situazione del rapporto tra proprietario e bene (il c.d. lato interno del diritto soggettivo di proprietà) possa far escludere la sussistenza di tale voce di danno.
Il danno da lucro cessante va, invece, inteso come danno conseguenza, in cui il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento per il mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe ottenuto, concedendo il bene in godimento o in vendita ad altri. In tal caso incombe sul creditore, l'onere di allegazione di tali specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare, per l'appunto, non solo le occasioni perse di vendita o le mancate locazioni. Nel caso di specie, a titolo di danno emergente, l'attrice ha chiesto il ristoro dei costi necessari per la bonifica dell'area e per il ripristino dello stato agricolo in cui pacificamente versava il fondo prima dell'occupazione.
A tal fine, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che ha stimato in € 325.721,57 i costi necessari per il ripristino dell'area e per lo smaltimento del materiale. La consulenza ha confermato quanto già esposto nella relazione di parte (doc. 5 fasc. attrice) circa il fatto che la presenza prolungata di un cantiere nell'area in questione, a seguito dei lavori stradali svolti nell'area attigua, ha inevitabilmente compromesso la natura dell'area stessa privandola di fatto dei caratteri propri di area agricola che possedeva in origine. Si legge, in particolare, nella CTU che “in ragione di quanto rilevato e le condizioni dello strato superficiale del terreno ove sono chiaramente individuabili i residui delle attività di ritiene CP_2 necessari degli interventi di ripristino volti alla sostituzione di uno strato di circa 0,2 mt finalizzati alla restituzione della consistenza e della qualità del terreno destinato alla coltivazione”. Il computo di € 325.721,57 quale costo necessario per il ripristino dell'area ancora in possesso di
è stato ribadito dal CTU anche nella relazione integrativa resa a seguito della richiesta di CP_2 chiarimenti da parte di e risulta condiviso dal giudicante perché frutto di una verifica attenta CP_2
e scrupolosa in perfetta aderenza dello stato dei luoghi e dei criteri di stima.
A tale importo si deve aggiungere il costo stimato dal ctu per le spese tecniche quantificabili in €
6.000,00 e l'IVA, anch'esso non specificamente contestato dalla difesa della convenuta.
Nulla è, invece, dovuto a titolo di rivalutazione, in quanto la somma sopra indicata è sostanzialmente già rivalutata all'attualità (essendo la liquidazione del CTU fatta nel marzo 2024), mentre, per i principi di Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, sono dovuti gli interessi legali sul suddetto importo devalutato alla data della domanda e annualmente sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sull'importo così complessivamente risultante sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo. Con riferimento al danno da lucro cessante, l'attrice ha chiesto liquidarsi il pregiudizio in tesi corrispondente alla mancata percezione di eventuali guadagni che la stessa avrebbe potuto conseguire pagina 15 di 17 una volta che l'area de quo agitur fosse stata restituita alla scadenza dell'occupazione illegittima nello stato di terreno seminativo ab origine.
Il Tribunale ritiene che tale domanda non possa trovare accoglimento in considerazione del fatto che, seppur pacifico che l'area fosse in origine destinata ad uso agricolo, non è stata fornita compiuta prova del guadagno asseritamente perduto dalla società attrice.
Più nello specifico, l'attrice ha chiesto liquidarsi la somma di € 22.816,29 sulla base dell'importo dell'indennità temporanea a suo tempo stabilita dal decreto di occupazione d'urgenza - pari a € 12.452,09 per cinque anni (doc. 3) – a partire dal momento in cui si è determinato l'illecito, cioè a dire dal 1° febbraio 2016 sino all'attualità.
La tesi, che poggia sulla ritenuta applicazione analogica dell'art. 1591 cod. civ., dettato in tema di danni per ritardata restituzione della cosa locata, non può essere condivisa, non solo per l'impossibilità di applicare tale norma fuori dal contesto suo proprio, e in quello specifico della occupazione sine titulo, ma soprattutto perché il danneggiato non può essere esentato dalla prova rigorosa del pregiudizio subito in considerazione del fatto illecito subito.
Quanto, invece, alla domanda di ristoro del danno non patrimoniale, anch'essa va respinta, in difetto di allegazione prima ancora che prova circa la sussistenza di pregiudizi specifici di natura non patrimoniale;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 18566 del 2020;
Cons. Stato, sez. IV, n. 2285 del 2018; sez. IV, n. 4636 del 2016), infatti, il ristoro del danno non patrimoniale è risarcibile solo ove vi sia la allegazione e la prova rigorosa del danno in questione non potendosi fare applicazione della previsione eccezionale di cui all'art. 42-bis, comma 1 che lo forfettizza nel 10% del valore venale del fondo;
inoltre, seppur sussista un orientamento minoritario in senso opposto, la giurisprudenza maggioritaria esclude che, per la lesione del diritto di proprietà, sia configurabile in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, non venendo in gioco il vulnus a valori fondamentali della personalità, ex art. 2059 c.c., riconoscibili anche ad enti e società.
4. Sul riparto delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico del CP_1
e di in solido.
[...] CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e richiesta disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta l'avvenuta occupazione senza titolo da parte di a partire dal 2 febbraio 2016, giorno successivo al termine dell'occupazione CP_2 temporanea, dell'area di proprietà dell'attrice oggetto del presente giudizio;
2. dà atto della cessazione parziale della materia del contendere e dell'improcedibilità delle domande di restituzione e condanna svolte dall'attrice nei confronti del per Controparte_1 effetto dell'acquisizione al patrimonio indisponibile del delle aree di sedime Controparte_1 del tratto stradale di Via Chienti ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, giusta Delibera di Giunta
Comunale n. 7 del 23/01/2023 e Determina Dirigenziale n. 477 del 06/04/2023, 3. per effetto di quanto accertato al punto 1) condanna alla restituzione in favore di CP_2 parte attrice dell'area occupata, ad eccezione dell'area acquisita dal di cui a Controparte_1 punto 2); pagina 16 di 17 4. accertato che era tenuta alla riconsegna del bene oggetto di occupazione CP_2 temporanea (diversa da quella occupata dalla sede stradale) nelle medesime condizioni (uso agricolo) in cui le era stato consegnato, condanna al pagamento in favore CP_2 dell'attrice delle somme di € 325.721,57 oltre € 6.000,00 per spese tecniche e IVA come per legge, oltre interessi come in motivazione;
5. rigetta ogni altra domanda;
6. condanna le convenute in solido a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per anticipazioni, ed euro 13.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge, oltre € 3.527,04 per l'indagine ambientale
(proforma 9/2024 dott. e il rimborso dei costi di CTP pari ad € 4.407,66 (fatt. 9/2021) Per_6 ed € 1.503,53 (fatt. 16/2024);
7. pone a definitivo carico del e di le spese di CTU, già liquidate Controparte_1 CP_2 con separato decreto.
Così deciso in Monza, il 12.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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