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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 43474/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura RI Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Simeone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...]
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca De Florio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 12 febbraio 2011, trascritto nei registri del Comune di Milano (anno 2011, atto n. 0103, reg. 3, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 6411/2022 pubblicata il 19 luglio 2022 passata in giudicato (v. documenti in atti) del Tribunale di Milano con le seguenti figlie: nata il [...] a [...], cittadina italiana e Parte_2
nata il [...] a [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
Con ricorso del 2 dicembre 2024 ha chiesto la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario a determinate condizioni, in parte divergenti da quelle previste in separazione.
Con comparsa di costituzione del 31 marzo 2025 RI ha aderito alla domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle domandate dal ricorrente.
All'udienza del 12 maggio 2025 fissata per il tentativo di conciliazione davanti al giudice onorario
Dott. Donatella Guagnano, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo complessivo i cui principali punti sono stati verbalizzati in udienza e hanno chiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. rinunciando al deposito delle ulteriori difese e chiedendo la revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in data 28 maggio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) in Milano in data 12 febbraio 2011, matrimonio trascritto nei Registri del C.F._2
Comune di Milano (anno 2011, atto n. 0103, reg. 3, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. Affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i genitori, che Pt_2 Parte_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di esse per le questioni più importanti relative a salute, educazione e istruzione;
le altre decisioni, nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.
2. Collocare in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, e presso Pt_2 Parte_3 la madre.
3. Assegnare alla madre - in quanto collocataria delle figlie - la casa familiare sita in Milano, Viale
Cassala n. 32.
4. Disporre che, salvo ogni migliore accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé le minori secondo il seguente calendario:
a) durante la settimana:
- il lunedì e il martedì, prelevandole da scuola e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore
16.15;
- il mercoledì, prelevandole da scuola e ivi riaccompagnandole il giovedì mattina;
ove, il giovedì le lezioni scolastiche fossero sospese, e saranno riaccompagnate presso la casa Pt_2 Parte_3 materna il giovedì alle 18.30;
- il giovedì prelevandole da scuola e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore 18.30; - il venerdì, nelle settimane che si concludono con il weekend materno, prelevandole da scuola e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore 18.30. Resta inteso, che nell'ipotesi in cui la madre intenda recarsi fuori Milano con le figlie, per il fine settimana di sua competenza, dovrà comunicarlo al Dott. almeno 4 giorni prima;
in queste ipotesi la madre preleverà le figlie direttamente CP_1 da scuola e il padre potrà recuperare il pomeriggio in un altro giorno della settimana successiva, che le parti concorderanno di volta in volta;
b) durante i fine settimana le bambine staranno: un weekend con la madre, uno con il padre, due con la madre, uno con il padre, uno con la madre, uno con il padre, due con la madre, uno con il padre e così via;
il padre le preleverà il venerdì all'uscita da scuola e le riporterà presso la casa materna la domenica alle ore 18.30.
Resta inteso che, in caso di malattia ciascuna delle minori rimarrà, salvo diversi accordi con quel genitore con il quale si trovava al momento dell'insorgenza della malattia;
c) durante le vacanze natalizie,
- negli anni con cifra finale pari, prelevandole dalla casa materna alle ore 10,00 del giorno 25 dicembre e ivi riportandole alle ore 10 del 31 dicembre;
- negli anni con cifra finale dispari, prelevandole dalla casa materna alle ore 16.00 del 25 dicembre e ivi riportandole alle ore 10.00 del 26 dicembre e poi prelevandole dalla casa materna alle ore 10.00 del 31 dicembre e ivi riportandole alle ore 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
d) durante le vacanze pasquali negli anni con cifra finale pari, prelevandole dalla casa materna alle ore 10.00 del giorno successivo a quello di sospensione delle lezioni scolastiche e ivi riportandole entro le ore 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni. Con la precisazione che, negli anni con cifra finale dispari, le minori trascorreranno le intere vacanze scolastiche pasquali con la madre;
e) per le vacanze di Carnevale, qualora previste dal calendario scolastico, negli anni con cifra finale dispari, prelevandole dalla casa materna alle ore 10.00 del giorno successivo a quello di sospensione delle lezioni scolastiche e ivi riportandole entro le ore 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni;
resta inteso che, qualora il padre non potesse portarle con sé in vacanza, le bambine rimarranno affidate alle cure della madre ove la stessa intenda portarle in vacanza. I genitori si scambieranno le reciproche disponibilità entro il 15 gennaio di ogni anno;
f) per le vacanze estive per tre settimane durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni, in periodi da concordarsi con la madre entro il 10 giugno di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà con sé le figlie:
- negli anni con cifra pari per la seconda settimana (dal secondo sabato al terzo sabato) del mese di luglio, nonché dal 16 agosto al 31 agosto;
- negli anni con cifra finale dispari per la seconda settimana (dal secondo sabato al terzo sabato) del mese di luglio nonché dal 1° al 15 agosto negli anni con cifra finale dispari;
Resta inteso che : i) nel restante periodo di vacanza le minori saranno affidate alle cura della mamma;
ii) qualora, nel suddetto periodo le minori rimanessero a Milano, varrà il calendario di visita indicato al punto a) e b); iii) qualora le minori, nelle tre settimane del mese di luglio di competenza materna si recassero in vacanza, con la mamma o con la nonna materna in località facilmente raggiungibile, il padre potrà trascorrere con loro mezza giornata ogni settimana, previa comunicazione alla madre con almeno 2 giorni di anticipo;
g) per i c.d. ponti adiacenti al fine settimana di competenza paterna;
5. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1
e versando a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_2 Parte_3 Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della madre noto al padre (ovvero a quello differente le cui coordinate saranno comunicate dalla moglie al marito) l'importo mensile di € 1.600,00 con decorrenza dal mese di giugno 2025 al mese di giugno 2027 compreso e l'importo di €
1.800,00 dal mese di luglio 2027; somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, prima rivalutazione giugno 2026 base giugno 2025.
6. Dare atto che entrambi i genitori terranno a proprio carico nella misura del 50'% ciascuno le spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, come di seguito ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo 9 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 7. I genitori, anche ad integrazione del punto che precede, concordano sin d'ora che entrambe le minori frequenteranno la scuola privata MILE sino al termine della scuola media inferiore (anno 2026
/2027 per e anno 2029/2030 per con le seguenti precisazioni: Pt_2 Parte_3
- per le spese di retta scolastica saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura 50% Pt_2 ciascuno sino all'anno scolastico 2024/2025 compreso;
a decorrere dal prossimo anno scolastico
(2025/2026) rimarranno a carico della madre nella misura del 100%;
- per le spese di retta scolastica saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura 50% Parte_3 ciascuno sino alla fine del ciclo della scuola elementare (anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027); a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le spese di retta scolastica del ciclo di scuola media inferiore saranno sostenute dalla madre nella misura del 100%.
8. I genitori, anche ad integrazione dei punti che precedono, concordano sin d'ora che entrambe le minori frequenteranno almeno un'attività sportiva all'anno individuata al momento nel corso di ginnastica artistica con costi suddivisi al 50% tra i genitori.
9. Dare atto che le parti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che recepirà le presenti conclusioni.
10. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art
13 L.P.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio concordatario, contratto tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (C.F. ) in Milano in data 12 febbraio 2011, matrimonio
[...] C.F._2 trascritto nei Registri del Comune di Milano (anno 2011, atto n. 0103, reg. 3, parte II, serie
A), in regime di separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura RI Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura RI Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Simeone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...]
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca De Florio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 12 febbraio 2011, trascritto nei registri del Comune di Milano (anno 2011, atto n. 0103, reg. 3, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 6411/2022 pubblicata il 19 luglio 2022 passata in giudicato (v. documenti in atti) del Tribunale di Milano con le seguenti figlie: nata il [...] a [...], cittadina italiana e Parte_2
nata il [...] a [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
Con ricorso del 2 dicembre 2024 ha chiesto la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario a determinate condizioni, in parte divergenti da quelle previste in separazione.
Con comparsa di costituzione del 31 marzo 2025 RI ha aderito alla domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle domandate dal ricorrente.
All'udienza del 12 maggio 2025 fissata per il tentativo di conciliazione davanti al giudice onorario
Dott. Donatella Guagnano, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo complessivo i cui principali punti sono stati verbalizzati in udienza e hanno chiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. rinunciando al deposito delle ulteriori difese e chiedendo la revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in data 28 maggio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) in Milano in data 12 febbraio 2011, matrimonio trascritto nei Registri del C.F._2
Comune di Milano (anno 2011, atto n. 0103, reg. 3, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. Affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i genitori, che Pt_2 Parte_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di esse per le questioni più importanti relative a salute, educazione e istruzione;
le altre decisioni, nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.
2. Collocare in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, e presso Pt_2 Parte_3 la madre.
3. Assegnare alla madre - in quanto collocataria delle figlie - la casa familiare sita in Milano, Viale
Cassala n. 32.
4. Disporre che, salvo ogni migliore accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé le minori secondo il seguente calendario:
a) durante la settimana:
- il lunedì e il martedì, prelevandole da scuola e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore
16.15;
- il mercoledì, prelevandole da scuola e ivi riaccompagnandole il giovedì mattina;
ove, il giovedì le lezioni scolastiche fossero sospese, e saranno riaccompagnate presso la casa Pt_2 Parte_3 materna il giovedì alle 18.30;
- il giovedì prelevandole da scuola e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore 18.30; - il venerdì, nelle settimane che si concludono con il weekend materno, prelevandole da scuola e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore 18.30. Resta inteso, che nell'ipotesi in cui la madre intenda recarsi fuori Milano con le figlie, per il fine settimana di sua competenza, dovrà comunicarlo al Dott. almeno 4 giorni prima;
in queste ipotesi la madre preleverà le figlie direttamente CP_1 da scuola e il padre potrà recuperare il pomeriggio in un altro giorno della settimana successiva, che le parti concorderanno di volta in volta;
b) durante i fine settimana le bambine staranno: un weekend con la madre, uno con il padre, due con la madre, uno con il padre, uno con la madre, uno con il padre, due con la madre, uno con il padre e così via;
il padre le preleverà il venerdì all'uscita da scuola e le riporterà presso la casa materna la domenica alle ore 18.30.
Resta inteso che, in caso di malattia ciascuna delle minori rimarrà, salvo diversi accordi con quel genitore con il quale si trovava al momento dell'insorgenza della malattia;
c) durante le vacanze natalizie,
- negli anni con cifra finale pari, prelevandole dalla casa materna alle ore 10,00 del giorno 25 dicembre e ivi riportandole alle ore 10 del 31 dicembre;
- negli anni con cifra finale dispari, prelevandole dalla casa materna alle ore 16.00 del 25 dicembre e ivi riportandole alle ore 10.00 del 26 dicembre e poi prelevandole dalla casa materna alle ore 10.00 del 31 dicembre e ivi riportandole alle ore 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
d) durante le vacanze pasquali negli anni con cifra finale pari, prelevandole dalla casa materna alle ore 10.00 del giorno successivo a quello di sospensione delle lezioni scolastiche e ivi riportandole entro le ore 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni. Con la precisazione che, negli anni con cifra finale dispari, le minori trascorreranno le intere vacanze scolastiche pasquali con la madre;
e) per le vacanze di Carnevale, qualora previste dal calendario scolastico, negli anni con cifra finale dispari, prelevandole dalla casa materna alle ore 10.00 del giorno successivo a quello di sospensione delle lezioni scolastiche e ivi riportandole entro le ore 19.00 del giorno precedente la ripresa delle lezioni;
resta inteso che, qualora il padre non potesse portarle con sé in vacanza, le bambine rimarranno affidate alle cure della madre ove la stessa intenda portarle in vacanza. I genitori si scambieranno le reciproche disponibilità entro il 15 gennaio di ogni anno;
f) per le vacanze estive per tre settimane durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni, in periodi da concordarsi con la madre entro il 10 giugno di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà con sé le figlie:
- negli anni con cifra pari per la seconda settimana (dal secondo sabato al terzo sabato) del mese di luglio, nonché dal 16 agosto al 31 agosto;
- negli anni con cifra finale dispari per la seconda settimana (dal secondo sabato al terzo sabato) del mese di luglio nonché dal 1° al 15 agosto negli anni con cifra finale dispari;
Resta inteso che : i) nel restante periodo di vacanza le minori saranno affidate alle cura della mamma;
ii) qualora, nel suddetto periodo le minori rimanessero a Milano, varrà il calendario di visita indicato al punto a) e b); iii) qualora le minori, nelle tre settimane del mese di luglio di competenza materna si recassero in vacanza, con la mamma o con la nonna materna in località facilmente raggiungibile, il padre potrà trascorrere con loro mezza giornata ogni settimana, previa comunicazione alla madre con almeno 2 giorni di anticipo;
g) per i c.d. ponti adiacenti al fine settimana di competenza paterna;
5. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1
e versando a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_2 Parte_3 Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della madre noto al padre (ovvero a quello differente le cui coordinate saranno comunicate dalla moglie al marito) l'importo mensile di € 1.600,00 con decorrenza dal mese di giugno 2025 al mese di giugno 2027 compreso e l'importo di €
1.800,00 dal mese di luglio 2027; somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, prima rivalutazione giugno 2026 base giugno 2025.
6. Dare atto che entrambi i genitori terranno a proprio carico nella misura del 50'% ciascuno le spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, come di seguito ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo 9 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 7. I genitori, anche ad integrazione del punto che precede, concordano sin d'ora che entrambe le minori frequenteranno la scuola privata MILE sino al termine della scuola media inferiore (anno 2026
/2027 per e anno 2029/2030 per con le seguenti precisazioni: Pt_2 Parte_3
- per le spese di retta scolastica saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura 50% Pt_2 ciascuno sino all'anno scolastico 2024/2025 compreso;
a decorrere dal prossimo anno scolastico
(2025/2026) rimarranno a carico della madre nella misura del 100%;
- per le spese di retta scolastica saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura 50% Parte_3 ciascuno sino alla fine del ciclo della scuola elementare (anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027); a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le spese di retta scolastica del ciclo di scuola media inferiore saranno sostenute dalla madre nella misura del 100%.
8. I genitori, anche ad integrazione dei punti che precedono, concordano sin d'ora che entrambe le minori frequenteranno almeno un'attività sportiva all'anno individuata al momento nel corso di ginnastica artistica con costi suddivisi al 50% tra i genitori.
9. Dare atto che le parti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che recepirà le presenti conclusioni.
10. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art
13 L.P.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio concordatario, contratto tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (C.F. ) in Milano in data 12 febbraio 2011, matrimonio
[...] C.F._2 trascritto nei Registri del Comune di Milano (anno 2011, atto n. 0103, reg. 3, parte II, serie
A), in regime di separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura RI Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG