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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1980/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORRA JACOPO e dell'avv. FERRERO Pt_1 P.IVA_1
TOMMASO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MORRA C.F._1
JACOPO PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie- somministrazione
Conclusioni parte opponente ha così concluso: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Riservata ogni e più ampia facoltà nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Nel merito - Revocarsi il decreto Tribunale di
Firenze n. 55/2023, RG 14981/2022 del 04/01/2023 assolvendosi la conchiudente da ogni avversaria pretesa. In via subordinata di merito: - Qualora si ritenessero dovute delle penali escludersi comunque ogni penale per la fornitura di energia elettrica e determinarsi quelle della fornitura del gas in massimi euro 500 per ogni mese di mancato preavviso. - In ogni caso ridursi ogni penale eventualmente ritenuta applicabile, anche come supra determinata, ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. in quanto manifestamente eccessiva. In ogni caso Con il favore delle spese, spese generali IVA e Cpa come per legge”
parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 6 Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 55/2023 del 4 gennaio 2023 R.G.
n. 14981/2022 Tribunale di Firenze, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 55/2023 del 4 gennaio 2023 R.G. n. 14981/2022 Tribunale di
Firenze; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di €
36.000,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio;
CP_1
Vinte, in ogni caso, le spese”.
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c..
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
pagina 2 di 6 l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi
o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, è emersa la fondatezza dell'opposizione, nei limiti che seguono.
Invero, la società ricorreva al Tribunale di Firenze affinché volesse ingiungere alla di CP_1 Parte_1 pagare la somma di Euro 36.0000, oltre interessi di mora dal deposito del ricorso all'effettivo saldo ed oltre spese, competenze ed onorari della procedura monitoria. Sosteneva la società a sostegno della CP_1 pretesa di cui sopra, di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della società nascente dalla Parte_1 fattura n. 22/20007.0352081 emessa in data 8 settembre 2022 e rimasta parzialmente insoluta, emessa in forza del contratto numero progressivo EAF21B/0001178 per la somministrazione di energia elettrica e di gas.
L'oggetto della fornitura era un - POD n. IT001E02502473 alimentato in media tensione e un PDR n.
pagina 3 di 6 00930150008192 con consumi inferiori annui inferiori a 200.000 metri cubi. Si opponeva al detto decreto ingiuntivo la società , contestando la illegittimità della penale applicata dalla creditrice. Parte_1
L'oggetto della somma richiesta mediante procedura monitoria è dunque una penale asseritamente dovuta per recesso dalla fornitura senza il preavviso contrattualmente previsto.
Orbene, in ordine alla penale per la fornitura del gas, va rilevato che l'art. 12 delle condizioni generali di fornitura allegate al contratto per la somministrazione di energia elettrica (doc 4 e 6 di parte opponente) afferma che “Nel caso di utenze connesse in Media tensione, di utenze con consumi superiori a 200.000 Smc/anno o di
Clienti multisito, titolari di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione
e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, non prima che siano decorsi 12 mesi dall'attivazione della fornitura e con un preavviso pari a 12 (dodici) mesi, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione”.
Nel caso di specie, risulta agli atti che l'utenza della società era connessa in media tensione e tale dato Parte_1
è deducibile dalla mera lettura del contratto di fornitura, allegato al fascicolo monitorio.
La detta disposizione venne espressamente accettata dalla parte opponente in sede di stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c. L'applicazione della penale risulta pertanto pacifica qualora il cliente sia titolare di un' utenza “di media tensione”. Dunque, nel caso di specie - posta la qualifica di media tensione - e la prova documentale da parte dell'opposta del recesso anticipato senza preavviso da parte dell'opponente, troverà applicazione la normativa suddetta. Tuttavia, applicando le condizioni contrattuali previste, errati risultano i calcoli effettuati da per il conteggio dell'ammontare a titolo di penale CP_1 relativa alla fornitura di gas. Infatti, dalle fatture prodotte in giudizio da parte della Società (doc 17) Pt_1 risultano consumi inferiori al limite di 200.000 Smc/anno. Ne consegue che la penale applicabile ammonterebbe a 500,00 euro al mese di mancato preavviso, per un totale di 6.000 euro.
In ogni caso, pur volendo interpretare la norma contrattuale secondo le indicazioni di è opportuno CP_1 rilevare come per le somme imputate a titolo di penale per il mancato rispetto dei termini di preavviso per la fornitura di gas, la Suprema Corte si sia recentemente pronunciata stabilendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra parte in caso di recesso anticipato o inadempimento non avendo natura vessatoria non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. n. 18550/2021). Nel caso di specie si ritiene che la quantificazione della suddetta penale pari a 18.0000 Euro sia manifestamente sproporzionata, ricorrendo i presupposti per la riduzione della stessa ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.
pagina 4 di 6 In punto di diritto va osservato che le clausole generali - quali l'equità - nel sistema assumono un ruolo fondamentale in quanto data la loro elasticità, consentono di tutelare soggetti che ricadono in situazioni non espressamente disciplinate dalla legge e ciò alla luce di un sempre più crescente dinamismo. L'equità non deve essere però intesa quale principio di giustizia morale ma quale “giustizia del caso singolo” autorizzando il giudice a integrare il regolamento contrattuale stabilendo la regola del caso concreto. Si configura dunque, quale criterio che il giudice è tenuto ad osservare per realizzare il giusto contemperamento degli opposti interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare. Pur presentando una funzione suppletiva, in quanto, se il consenso è liberamente espresso, occorre innanzitutto salvaguardare il principio di insindacabilità delle scelte negoziali, sussistono tuttavia ipotesi in cui il legislatore prevede l'equità come criterio cogente di integrazione del contratto e tra le quali rientra per l'appunto l'art. 1384 c.c. in tema di riducibilità della clausola penale.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “sebbene la riduzione possa anche essere disposta
d'ufficio, l'esercizio di tale potere è comunque subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo” (Cass. n. 34021/2019).
Ancora: “la parte, dunque, pur se non sollevi espressamente la relativa eccezione, deve comunque dedurre e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa”
(Cass. n. 19320/2018)
Nel caso concreto la società opponente ha fornito diverse fatture dalle quali si evince una media di consumi più bassa. Secondo questo Giudice da ciò consegue che alla stregua delle condizioni contrattuali applicate a tale fornitura, la penale di importo pari ad Euro 1.500,00 per ogni mese di mancato preavviso risulti manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto alle perdite subite da per effetto del recesso senza preavviso e che di CP_1 conseguenza sussistano le condizioni per ridurre l'importo dovuto ad Euro 500,00 al mese. Come affermato in giurisprudenza: “al fine di verificare la manifesta eccessività della penale il giudice deve valutare se la clausola contrattuale attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto. Il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività a norma dell'articolo 1384 ha natura oggettiva dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio ma dello squilibrio tra le posizioni delle parti” (Cass. n. 7180/2012). In conclusione, risultano dovuti ad gli importi addebitati a titolo di penale per il mancato rispetto dei CP_1 termini di preavviso stabiliti dall'art. 12.4 CGC ma ridotti ad equità, più precisamente la parte opponente è tenuta al pagamento di Euro 6.000, così ridotta ad equità da questo Tribunale, oltre interessi dalla sentenza.
Per quanto concerne le altre contestazioni sollevate dalla parte opponente, in particolare quella relativa al rispetto dei termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso in relazione alla fornitura di energia elettrica, si ritiene che tali contestazioni trovino pieno accoglimento. Invero la società riceveva in data 29.06.2022 la Parte_1 proposta di modifica unilaterale del contratto relativa alla fornitura di energia elettrica. In data 18.07.1022
l'odierna opponente comunicava alla la non accettazione della proposta modificativa e il relativo Parte_2
pagina 5 di 6 recesso. Orbene, appare, ictu oculi, pienamente rispettato l'art 13 del contratto sottoscritto dalle parti secondo cui
“ potrà in qualunque momento proporre al cliente modifiche dal contratto comunicando allo stesso le CP_1 nuove condizioni economiche e/o contrattuali con un preavviso non inferiore a mesi 3 rispetto alla decorrenza delle variazioni fatto salvo il diritto di recesso senza oneri dal parte del cliente”.
Pertanto, parte opponente, avendo esercitato regolarmente, per la fornitura di energia elettrica, il proprio diritto di recesso nei termini previsti dal contratto, nulla è dovuto per la penale richiesta da parte opposta.
Dunque, alla luce di quanto sin ora esposto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Considerata la reciproca parziale soccombenza le spese di lite sono compensate nella misura del 50 % con applicazione dei valori medi e poste a carico di che è risultata maggiormente soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.55/23 del 04/01/2023;
- CONDANNA la società opponente pagamento a favore di dell'importo di Euro 6.000,00 Pt_1 CP_1 per le causali di cui in narrativa oltre interessi dalla sentenza;
- CONDANNA la Società al pagamento delle spese di lite in favore della società opponente che CP_1 già compensate si liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, esborsi pari al contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1980/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORRA JACOPO e dell'avv. FERRERO Pt_1 P.IVA_1
TOMMASO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MORRA C.F._1
JACOPO PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie- somministrazione
Conclusioni parte opponente ha così concluso: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Riservata ogni e più ampia facoltà nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Nel merito - Revocarsi il decreto Tribunale di
Firenze n. 55/2023, RG 14981/2022 del 04/01/2023 assolvendosi la conchiudente da ogni avversaria pretesa. In via subordinata di merito: - Qualora si ritenessero dovute delle penali escludersi comunque ogni penale per la fornitura di energia elettrica e determinarsi quelle della fornitura del gas in massimi euro 500 per ogni mese di mancato preavviso. - In ogni caso ridursi ogni penale eventualmente ritenuta applicabile, anche come supra determinata, ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. in quanto manifestamente eccessiva. In ogni caso Con il favore delle spese, spese generali IVA e Cpa come per legge”
parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 1 di 6 Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 55/2023 del 4 gennaio 2023 R.G.
n. 14981/2022 Tribunale di Firenze, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 55/2023 del 4 gennaio 2023 R.G. n. 14981/2022 Tribunale di
Firenze; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di €
36.000,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio;
CP_1
Vinte, in ogni caso, le spese”.
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c..
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
pagina 2 di 6 l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi
o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, è emersa la fondatezza dell'opposizione, nei limiti che seguono.
Invero, la società ricorreva al Tribunale di Firenze affinché volesse ingiungere alla di CP_1 Parte_1 pagare la somma di Euro 36.0000, oltre interessi di mora dal deposito del ricorso all'effettivo saldo ed oltre spese, competenze ed onorari della procedura monitoria. Sosteneva la società a sostegno della CP_1 pretesa di cui sopra, di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della società nascente dalla Parte_1 fattura n. 22/20007.0352081 emessa in data 8 settembre 2022 e rimasta parzialmente insoluta, emessa in forza del contratto numero progressivo EAF21B/0001178 per la somministrazione di energia elettrica e di gas.
L'oggetto della fornitura era un - POD n. IT001E02502473 alimentato in media tensione e un PDR n.
pagina 3 di 6 00930150008192 con consumi inferiori annui inferiori a 200.000 metri cubi. Si opponeva al detto decreto ingiuntivo la società , contestando la illegittimità della penale applicata dalla creditrice. Parte_1
L'oggetto della somma richiesta mediante procedura monitoria è dunque una penale asseritamente dovuta per recesso dalla fornitura senza il preavviso contrattualmente previsto.
Orbene, in ordine alla penale per la fornitura del gas, va rilevato che l'art. 12 delle condizioni generali di fornitura allegate al contratto per la somministrazione di energia elettrica (doc 4 e 6 di parte opponente) afferma che “Nel caso di utenze connesse in Media tensione, di utenze con consumi superiori a 200.000 Smc/anno o di
Clienti multisito, titolari di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione
e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, non prima che siano decorsi 12 mesi dall'attivazione della fornitura e con un preavviso pari a 12 (dodici) mesi, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione”.
Nel caso di specie, risulta agli atti che l'utenza della società era connessa in media tensione e tale dato Parte_1
è deducibile dalla mera lettura del contratto di fornitura, allegato al fascicolo monitorio.
La detta disposizione venne espressamente accettata dalla parte opponente in sede di stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 c.c. L'applicazione della penale risulta pertanto pacifica qualora il cliente sia titolare di un' utenza “di media tensione”. Dunque, nel caso di specie - posta la qualifica di media tensione - e la prova documentale da parte dell'opposta del recesso anticipato senza preavviso da parte dell'opponente, troverà applicazione la normativa suddetta. Tuttavia, applicando le condizioni contrattuali previste, errati risultano i calcoli effettuati da per il conteggio dell'ammontare a titolo di penale CP_1 relativa alla fornitura di gas. Infatti, dalle fatture prodotte in giudizio da parte della Società (doc 17) Pt_1 risultano consumi inferiori al limite di 200.000 Smc/anno. Ne consegue che la penale applicabile ammonterebbe a 500,00 euro al mese di mancato preavviso, per un totale di 6.000 euro.
In ogni caso, pur volendo interpretare la norma contrattuale secondo le indicazioni di è opportuno CP_1 rilevare come per le somme imputate a titolo di penale per il mancato rispetto dei termini di preavviso per la fornitura di gas, la Suprema Corte si sia recentemente pronunciata stabilendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra parte in caso di recesso anticipato o inadempimento non avendo natura vessatoria non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. n. 18550/2021). Nel caso di specie si ritiene che la quantificazione della suddetta penale pari a 18.0000 Euro sia manifestamente sproporzionata, ricorrendo i presupposti per la riduzione della stessa ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.
pagina 4 di 6 In punto di diritto va osservato che le clausole generali - quali l'equità - nel sistema assumono un ruolo fondamentale in quanto data la loro elasticità, consentono di tutelare soggetti che ricadono in situazioni non espressamente disciplinate dalla legge e ciò alla luce di un sempre più crescente dinamismo. L'equità non deve essere però intesa quale principio di giustizia morale ma quale “giustizia del caso singolo” autorizzando il giudice a integrare il regolamento contrattuale stabilendo la regola del caso concreto. Si configura dunque, quale criterio che il giudice è tenuto ad osservare per realizzare il giusto contemperamento degli opposti interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare. Pur presentando una funzione suppletiva, in quanto, se il consenso è liberamente espresso, occorre innanzitutto salvaguardare il principio di insindacabilità delle scelte negoziali, sussistono tuttavia ipotesi in cui il legislatore prevede l'equità come criterio cogente di integrazione del contratto e tra le quali rientra per l'appunto l'art. 1384 c.c. in tema di riducibilità della clausola penale.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “sebbene la riduzione possa anche essere disposta
d'ufficio, l'esercizio di tale potere è comunque subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo” (Cass. n. 34021/2019).
Ancora: “la parte, dunque, pur se non sollevi espressamente la relativa eccezione, deve comunque dedurre e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa”
(Cass. n. 19320/2018)
Nel caso concreto la società opponente ha fornito diverse fatture dalle quali si evince una media di consumi più bassa. Secondo questo Giudice da ciò consegue che alla stregua delle condizioni contrattuali applicate a tale fornitura, la penale di importo pari ad Euro 1.500,00 per ogni mese di mancato preavviso risulti manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto alle perdite subite da per effetto del recesso senza preavviso e che di CP_1 conseguenza sussistano le condizioni per ridurre l'importo dovuto ad Euro 500,00 al mese. Come affermato in giurisprudenza: “al fine di verificare la manifesta eccessività della penale il giudice deve valutare se la clausola contrattuale attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto. Il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività a norma dell'articolo 1384 ha natura oggettiva dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio ma dello squilibrio tra le posizioni delle parti” (Cass. n. 7180/2012). In conclusione, risultano dovuti ad gli importi addebitati a titolo di penale per il mancato rispetto dei CP_1 termini di preavviso stabiliti dall'art. 12.4 CGC ma ridotti ad equità, più precisamente la parte opponente è tenuta al pagamento di Euro 6.000, così ridotta ad equità da questo Tribunale, oltre interessi dalla sentenza.
Per quanto concerne le altre contestazioni sollevate dalla parte opponente, in particolare quella relativa al rispetto dei termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso in relazione alla fornitura di energia elettrica, si ritiene che tali contestazioni trovino pieno accoglimento. Invero la società riceveva in data 29.06.2022 la Parte_1 proposta di modifica unilaterale del contratto relativa alla fornitura di energia elettrica. In data 18.07.1022
l'odierna opponente comunicava alla la non accettazione della proposta modificativa e il relativo Parte_2
pagina 5 di 6 recesso. Orbene, appare, ictu oculi, pienamente rispettato l'art 13 del contratto sottoscritto dalle parti secondo cui
“ potrà in qualunque momento proporre al cliente modifiche dal contratto comunicando allo stesso le CP_1 nuove condizioni economiche e/o contrattuali con un preavviso non inferiore a mesi 3 rispetto alla decorrenza delle variazioni fatto salvo il diritto di recesso senza oneri dal parte del cliente”.
Pertanto, parte opponente, avendo esercitato regolarmente, per la fornitura di energia elettrica, il proprio diritto di recesso nei termini previsti dal contratto, nulla è dovuto per la penale richiesta da parte opposta.
Dunque, alla luce di quanto sin ora esposto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Considerata la reciproca parziale soccombenza le spese di lite sono compensate nella misura del 50 % con applicazione dei valori medi e poste a carico di che è risultata maggiormente soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.55/23 del 04/01/2023;
- CONDANNA la società opponente pagamento a favore di dell'importo di Euro 6.000,00 Pt_1 CP_1 per le causali di cui in narrativa oltre interessi dalla sentenza;
- CONDANNA la Società al pagamento delle spese di lite in favore della società opponente che CP_1 già compensate si liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, esborsi pari al contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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