Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2146/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2146/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Muto Luca, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Marino Alessandra, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.9.2024 i coniugi [nato a Parte_1
LI (SA) in data 27.10.1985 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. )]
[...] C.F._2 hanno allegato:
1) di aver contratto matrimonio in LI in data 6.8.2017 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2017, parte II, Serie A, n. 58);
2) che dal matrimonio è nata la figlia (4.3.2020); Per_1
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di LI.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Olevano sul Tusciano (SA) in Via Delle Donne Giuseppe 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse della figlia minore Parte_1 ivi stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, Persona_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali. I ricorrenti concordano di voler usufruire dell'assegno unico universale nella misura del 50 % ciascuno.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la Persona_2 dimora paterna.
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5. la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) la figlia starà con la madre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 sino alle
20,00. 4/b). I fine settimana rimarranno alternati con il padre, e la madre la terrà con sé dal sabato all'uscita di scuola (nel periodo non scolastico dalle 10.00 del mattino) sino alla domenica sera alle ore 20,30. 4/c). Entrambi i genitori si impegnano a rispettare i giorni e gli orari concordati, comunicando un eventuale ritardo. Ogni genitore si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica del piano di visita entro le 24 ore precedenti all'incontro con le minori, salvo urgenze. Resta inteso che i genitori potranno concordare giorni ed orari differenti in base alle eSIenze della minore. 4/d). La piccola trascorrerà con la madre il periodo dal Per_1
23 al 30 dicembre degli anni pari nonché dal 31 dicembre al 6 gennaio ed i giorni di Pasqua e lunedì in Albis degli anni dispari. Durante l'estate la piccola resterà con la madre per 15 giorni suddivisi in due periodi di 7 giorni ciascuno continuativi che la madre comunicherà al padre entro il 31 maggio di ogni anno. La piccola trascorrerà la festa della mamma e il giorno del compleanno con la stessa anche se non corrisponderà con il giorno del diritto di visita;
6. La SI.ra non verserà alcun contributo mensile per il mantenimento della Pt_2 figlia e ciò per accordo del padre che provvederà da solo alle spese ordinarie.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni di separazione e quelle economico/reddituali dei coniugi, nessun contributo a titolo di mantenimento verrà versato per espressa rinuncia dei coniugi. In ogni caso il SI. verserà a Parte_1 Parte_2
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la somma di € 5000,00, di cui € 3000,00 alla omologa della presente e € 2000,00 entro e non oltre il 30.05.2025 e ciò affinché quest'ultima possa sostenere le spese per il suo trasferimento in altro domicilio e affinché possa reperire una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. Le predette somme andranno bonificate sul seguente iban
[...] intestato alla SI.ra . La SI.ra Parte_2
è titolare di diritti reali sul seguente bene mobile registrato Fiat Parte_2
550 L Tg. EP 800 VL che seppur acquistata in costanza di matrimonio la stessa rimarrà intestata alla stessa senza che il possa pretendere Parte_1 alcunché.
8. i ricorrenti, con la sottoscrizione della presente, dichiarano di non avere debiti e crediti reciproci.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Con sentenza n. 574 emessa in data 30.10.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 10.6.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
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Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a LI (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
17.9.1990 (C.F. )] in data 6.8.2017 in LI (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
LI (SA) dell'anno 2017, parte II, Serie A, n. 58;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
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- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 10/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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